Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104, comma quarto-bis e dall'art. 143, comma primo, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 27067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27067 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1151
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 49067/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.D.F.A. , n. (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello de L'AQUILA in data 25/03/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. Cantelmi S., in rappresentanza della sola figlia minore S.R.E.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Di Pillo U., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R.D.F.A. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello de L'AQUILA, emessa in data 25/03/2011, depositata in data 28/05/2013 (a seguito di annullamento da parte delle Sezioni Unite di questa Corte - Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012 - dep. 29/03/2013, R.D., Rv. 254671 22/02/2013 - per vizio afferente la mancata sottoscrizione della stessa da parte del Presidente del Collegio), con cui, in parziale riforma della sentenza GUP Tribunale di SULMONA del 14/01/2010, è stata rideterminata la pena inflitta dal primo giudice.
Con la sentenza impugnata, in particolare, la Corte d'appello de L'Aquila, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., u.c., rideterminò la pena in anni sei di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa dal primo giudice, che aveva dichiarato R.D.F.A.
colpevole del reato continuato di cui all'art. 609 ter c.p., u.c., e art. 609 quater c.p., commi 1 e 5, per avere ripetutamente compiuto atti sessuali con la figliastra S.R.E.M. da quando questa aveva età inferiore ai dieci anni, costringendola a subire toccamenti nelle parti intime ed a masturbano, e l'aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con una provvisionale di Euro 15.000,00. 2. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista avv. U. Di Pillo vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. perché la sentenza impugnata ha tratto elementi di prova a carico dell'imputato sia dalla deposizione da lui resa in sede di interrogatorio di garanzia sia dal testo di una lettera spedita dal carcere, atti che invece erano inutilizzabili perché la lettera avrebbe dovuto essere tradotta dallo spagnolo e perché per l'interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto essere nominato un interprete, che venne nominato dal Gup solo a seguito di richiesta di giudizio abbreviato.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la mancanza di motivazione ed omessa pronuncia su un motivo di appello, e precisamente sul punto relativo all'uso di atti acquisiti in lingua straniera ed alla mancata nomina di un interprete.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva;
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disporre una perizia per valutare l'attendibilità della minore, che ha riferito episodi asseritamente accaduti circa sei anni prima, ossia quando aveva 5/6 anni.
La deposizione della minore in sede d'incidente probatorio è risultata parzialmente difforme rispetto a quanto riferito ai carabinieri in sede di SIT. Su tali contraddizioni, evidenziate con l'atto di appello, la sentenza impugnata non ha risposto limitandosi a considerarle apoditticamente come marginali. La corte d'appello ha poi osservato che la perizia sulla capacità di testimoniare sarebbe stata necessaria se si trattasse della testimonianza di un bambino in età prescolare o quasi, senza spiegare perché questa necessità verrebbe meno se una ragazza di dodici anni riferisce fatti accaduti quando era appunto in età prescolare o quasi. È illogica e contraddittoria anche la motivazione con cui sono state liquidate le divergenze temporali rilevate dalla difesa con l'atto di appello.
2.4. Deduce, con il quarto ed ultimo motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla colpevolezza dell'imputato ed alla determinazione della pena. Osserva che la corte d'appello ha convenuto che nell'episodio del 10 agosto 2009 non vi era stata una concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima ma ha illogicamente ritenuto irrilevante la circostanza perché la condanna è intervenuta per una serie indefinita di atti sessuali.
Il giudice ha omesso di individuare i singoli episodi e non ha precisato in ordine a quali di essi ha ritenuto raggiunta la piena prova di colpevolezza.
Inoltre, è stata fissata come pena base una pena superiore al minimo edittale in assenza di riferimenti ai singoli episodi criminosi. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Devono, preliminarmente, in ordine logico e cronologico, essere affrontati i primi due motivi di ricorso con cui la difesa propone censure di violazione della legge processuale.
4.1. Quanto al primo motivo, con cui la difesa si duole della mancata nomina dell'interprete al ricorrente nella fase delle indagini preliminari ed in sede di interrogatorio di garanzia, la stessa deve considerarsi a tutti gli effetti sanata, atteso che non risulta dagli atti processuali (cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso, trattandosi di doglianza di natura processuale) - ne', del resto, la difesa ha allegato atti specifici a sostegno della medesima - che sia stata eccepita ne' prima del compimento dell'atto ne' immediatamente dopo. Sul punto, pacifico è infatti l'orientamento di questa Corte Suprema secondo cui la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana da luogo a una nullità che è a regime intermedio e, come tale, deve essere eccepita dalla parte presente prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo (Sez. 1, n. 21669 del 11/03/2009 - dep. 26/05/2009, Ciucan, Rv. 243794).
Solo per completezza, dev'essere peraltro ricordato che nessun riflesso in questa sede svolge l'intervenuta modifica normativa operata all'art. 143 cod. proc. pen. operata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, recante "Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", pubblicato sulla GU n. 64 del 18 marzo 2014, ed entrato in vigore il 2/04/2014.
Ed invero, il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE non contiene una disciplina transitoria. Le regole applicabili, pertanto, dovranno essere individuate alla luce del generale principio "tempus regit actum" che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti (v., tra le tante: Sez. U, n. 919 del 26/11/2003 - dep. 19/01/2004, Gatto, Rv. 226484). Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dal "nuovo" art. 104 c.p.p., comma 4 bis, e dal "nuovo" art. 143 c.p.p., comma 1, è dunque configurabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014 (2 aprile 2014), e quindi in relazione agli atti ed alle attività che è possibile compiere da tale momento temporale.
4.2. In ordine, poi, al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancata motivazione sul punto della censura di appello in ordine alla conoscenza della lingua italiana, emerge dagli atti che il ricorrente ebbe ad affermare davanti al G.I.P. in sede d interrogatorio di ben conoscere la lingua italiana. L'asserita mancata motivazione, peraltro, su una questione smentita ex actis, non è idonea ad inficiare la sentenza, attesa la pacifica applicabilità sul punto del cd. rigetto implicito. Si è, infatti, affermato anche di recente che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur non prendendo espressamente in esame una deduzione prospettata con l'atto di impugnazione, evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente, ma in maniera adeguata e logica, ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009 - dep. 01/09/2009, Bevilacqua e altro, Rv. 245238). In tal senso è, del resto, orientata la giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha sempre affermato che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004 - dep. 06/07/2004, Candiano ed altri, Rv. 229220).
In ogni caso, si osserva, non sussiste alcun obbligo per il giudice di motivare espressamente su censure relative a profili di doglianza ictu oculi inammissibili, come quella relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana, sia perché smentita - come detto - dagli atti, sia perché relative ad eccezioni da cui la parte, come nel caso in esame, sia decaduta.
4.3. Quanto, poi, alla dedotta censura relativa alla mancata traduzione in lingua italiana della lettera in lingua spagnola, valorizzata in chiave probatoria nel compendio motivazionale, non può ravvisarsi alcuna nullità. Ed invero, è già stato in precedenza affermato da questa Corte che l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti, già formati, da acquisire al procedimento medesimo (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino italiano di lingua tedesca, aveva dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per omessa traduzione in lingua italiana degli atti e documenti acquisiti al processo e redatti in tedesco: Sez. 5, n. 21952 del 20/02/2001 - dep. 31/05/2001, Rainer P.P., Rv. 219457).
5. Passando, quindi, ad esaminare il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente evoca il vizio di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lett. d), sub specie per la mancata assunzione di una perizia per accertare la capacità a testimoniare della persona offesa, lo stesso deve dichiararsi parimenti inammissibile. Ed invero, oltre ad essere la motivazione sul punto assolutamente adeguata, convincente ed immune da vizi logici (v. pag. 6 dell'impugnata sentenza), deve qui ricordarsi il generale principio secondo cui la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione - come nel caso in esame, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 255152). Del resto, si osserva, questa stessa Corte ha anche affermato come la capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa nemmeno nel caso in cui siano state accertate nel dichiarante patologie di carattere psichiatrico, essendo sempre compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013 - dep. 21/10/2013, P.C., Floccari e altri, Rv. 257426). Per il resto, gli ulteriori profili di doglianza mossi con il motivo in esame (esistenza di contraddizioni;
possibile diverge temprali) si risolvono in una manifestazione di dissenso rispetto al risultato della valutazione del compendio probatorio operato dai giudici di merito, finendosi quindi con il richiedere a questa Corte una (inammissibile in questa sede) rivalutazione degli elementi di prova oggetto di tale procedimento valutativo, inibita come detto nella sede di legittimità. Pacifico è, infatti, che in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, ED ed altri, Rv. 200705).
6. Può quindi affrontarsi il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui vengono svolte censure in ordine alla pretesa sussistenza di vizi motivazionali in ordine alla individuazione dei singoli episodi oggetto di contestazione. Sul punto, ritiene il Collegio che l'apparato argomentativo dei giudici di appello, ancorché caratterizzato da estrema sintesi, sia tuttavia idoneo a soddisfare l'onere di adeguata motivazione imposto dalle disciplina processuale e dai criteri che alla stessa presiedono. Sul punto, è sufficiente qui richiamare quanto esposto alla pag. 12 dell'impugnata sentenza, in cui, con riferimento all'episodio accaduto il 10 agosto 2009, si chiarisce come - pur convenendo la Corte territoriale con la difesa, che lo stesso fosse qualificabile come violenza tentata e non consumata - ciò appariva non risolutivo, non incidendo sulla decisione finale, atteso che il capo di imputazione non indica analiticamente i vari episodi di violenza, limitandosi ad una contestazione cumulativa di plurimi episodi ritenuti in continuazione tra loro;
allo stesso modo, si chiarisce in sentenza, che la circostanza per la quale in tale episodio non vi fosse stata un'effettiva e concreta intrusione della sfera sessuale della vittima è stata considerata ininfluente ai fini dell'affermazione della responsabilità ed ai fini della dosimetria della pena, ribadendosi come la condanna sia intervenuta per una serie indefinita di atti sessuali consumati posti in essere nell'arco di almeno sei o sette anni. Si tratta di percorso argomentativo assolutamente scevro da vizi logici, atteso che, in considerazione della peculiare natura della fattispecie oggetto di contestazione, la circostanza che, tra i più episodi di violenza sessuale consumatisi nell'arco di un tempo assai rilevante (dal 2002 fino al 10 agosto 2009), ve ne possa essere uno nel quale la violenza sessuale sia qualificabile tentata piuttosto che consumata, non incide sulla logicità della conclusione espressa dal giudice di seconde cure che ha considerato detta circostanza ininfluente, attesa altresì l'irrilevanza rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo finale.
La contestazione concerneva, infatti, la reiterazione di condotte descritte sommariamente in un arco temporale ampio, rispetto alle quali sono state specificamente indicate le condotte in cui l'abuso sia era concretizzato. Il giudice d'appello, dunque, non aveva l'obbligo di individuare i singoli episodi a fronte, da un lato, dell'unitarietà sostanziale della condotta protrattasi negli anni e, dall'altro, della determinazione precisa dell'arco temporale. Anche in questo caso, dunque, la censura si risolve in una manifestazione di dissenso rispetto al risultato della valutazione del compendio probatorio operato dai giudici di merito, finendosi quindi con il richiedere a questa Corte una (inammissibile in questa sede) rivalutazione degli elementi di prova oggetto di tale procedimento valutativo, inibita come detto nella sede di legittimità. Come detto in precedenza, però, è pacifico che in tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, ED ed altri, Rv. 200705).
6.1. Infine, in senso a tale ultimo motivo, non rileva la questione inerente la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale in assenza di un riferimento ai singoli episodi criminosi, in quanto la Corte d'appello ha individuato come tale quella riferita al periodo in cui la minore non aveva ancora raggiunto il decimo anno di età (si legge, infatti, nella motivazione della sentenza di primo grado: "reato più grave quello commesso per primo").
7. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
Le spese di costituzione e difesa della parte civile, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi, Euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge, distraendole in favore dello Stato. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014