Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2016, n. 26078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26078 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
2607 8 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente MATILDE CAMMINO N. 1611 Dott. - DOMENICO GALLO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 29399/2015Dott. MARGHERITA TADDEI - Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Consigliere - Dott. MONTRONE - Rel. Dott. VINCENZO TUTINELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KA MBAYE N. IL 01/05/1977 avverso la sentenza n. 977/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 16/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico DELE HAYE che ha concluso per l'inammissibiliti du ricord Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensore Avv. Pretro Polliciono del Pow di Menina, in Antifurto dill AN. Resafio CHIRIANO del For d. Lamezia Terme, en s u ite to ar motin dhearso I he misistit per l'accogement dello steno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16 aprile 2015, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità già pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 25 maggio 2009 a carico dell'odierno imputato in ordine ad una fattispecie di ricettazione riguardante la ricezione all'acquisto di una serie di prodotti con marchio contraffatto. In particolare, la Corte territoriale ha dato atto dell'eccezione proposta già in sede di ricorso in appello in ordine alla mancata traduzione in lingua conosciuta dall'imputato del decreto che dispone il giudizio ma non si pronuncia sulla eccezione medesima;
ha escluso la rilevanza della grossolanità del falso ai fini della contestazione di cui all'articolo 474 del codice penale (reato in ordine al quale è stata comunque dichiarata l'estinzione per prescrizione) e ha confermato la condanna in ordine al delitto di ricettazione.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando: 2.1, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli articoli 178- 179-185 e 111 della Costituzione per mancata traduzione nella lingua dell'imputato del decreto che dispone il giudizio.
2.2. Violazione di legge, illogica contraddittoria motivazione in ordine alla prova che si trattasse di merce contraffatta o, comunque che fosse frutto di commercio di prodotti falsi.
2.3. Violazione di legge e contraddittoria motivazione in ordine alla consapevolezza dell'origine illecita del bene. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va infatti rilevato che in tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 30891 del 24/06/2015 Rv. 264330). Dalla sentenza di primo grado non risulta che la mancata conoscenza della lingua sia stata eccepita prima della sentenza di primo grado e lo stesso ricorrente non indica elementi da cui desumere aliunde che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che l'accertamento della contraffazione di un bene è un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato della Corte di legittimità. Peraltro, l'accertamento della contraffazione deriva dalla circostanza - pacifica e non contestata dallo stesso ricorrente che fonda parte delle proprie doglianze in secondo grado proprio su tale considerazione della grossolanità della contraffazione dei marchi che implica la conoscenza della falsità -di fatto- G degli stessi. 2 5. Nemmeno può ritenersi che la detta grossolanità della contraffazione determini l'insussistenza del reato presupposto. I giudici di merito, sul punto, si sono correttamente conformati al consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Da ciò consegue la sussistenza del reato presupposto, peraltro ritenuto già in primo e secondo grado, e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
6. La prospettata grossolanità del falso ricadente sui marchi, unitamente al fatto a che tale materiale era stato materialmente posto in vendita (circostanza risultante dalla descrizione del fatto effettuata in primo grado), e che l'imputato non aveva fornito alcuna documentazione relativa alla merce in vendita, permette di ritenere logica e coerente la motivazione del giudice di primo grado, implicitamente richiamata dal giudice di secondo grado, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione.
7. Gli argomenti sopra richiamati determinano la manifesta infondatezza del ricorso e la inammissibilità dello stesso.
8. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott.ssa Matilde Cammino) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 GIU 2016 IL CANCELLIERE ADICASS M E GR Claudia Pianelli 3 E N Z I O A