Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/1997, n. 2357
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Sentenza 21 novembre 1997

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L'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art 1 sexies della legge n.431/1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art. 20 della legge n.47/1985.Infatti la differente sostanza e valenza del paesaggio rispetto all'urbanistica rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione nella disciplina degli illeciti penali paesistici, degli istituti tipici di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico-edilizi.Il regime sanzionatorio del pericolo di compromissione del paesaggio, qualora venga commisurato a quello delle violazioni urbanistico-edilizie resta necessariamente incompleto. Estremamente logica è , pertanto, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all'integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale. (Cfr. Corte Cost. n. 269/1993 e n. 247/1997).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/1997, n. 2357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2357
    Data del deposito : 21 novembre 1997

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