Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2016, n. 22814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22814 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
2 2 8 1 4/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 10/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 807/2016 Presidente ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE N.19412/2014 - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI PIERLUIGI DI STEFANO ERSILIA CALVANESE LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IS MI nato il [...] avverso la sentenza del 20/09/2013 della CORTE APPELLO di TRENTO : visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. STEFANIA FARNETANI, che ha chiesto l'accoglimento del proposto ricorso;
аб Corte Suprema di Cassazione R.G.Cass. n. 19412/14 RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 20.09.2013 la Corte di appello di Trento 1. delimitava l'imputazione di calunnia, per la quale il cittadino svizzero IS IR AN era stato condannato dal g.u.p. del Tribunale di Rovereto, alla sola falsa accusa, in danno degli Ispettori - Capo della Polizia di Stato Claudio PEDERZOLLI ed Alessandra SILVESTRI, di sottrazione arbitraria di una macchina fotografica e di una videocamera di sua proprietà e, ancora, di illegittima perquisizione, con connessa violazione di domicilio, all'interno del bungalow presso l'Hotel du Lac e du Parc, che il prevenuto occupava all'epoca dei fatti. Per l'effetto, anche in ragione della concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice di secondo grado, la pena a carico del succitato AN, con la diminuente connessa alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, era ridotta ad anni uno di reclusione, con il riconoscimento dei doppi benefici di legge. Dato atto del pacifico presupposto alla base dell'intera vicenda, costituito dalla richiesta d'intervento della Polizia di Stato, che il direttore dell'albergo di cui sopra aveva immediatamente sollecitato non appena appreso da altro cliente - tale RDZENIEWSKI - delle avances e del compimento di atti sessuali alla presenza della di lui figlia di anni 8 da parte del AN, la Corte territoriale, ritenute insussistenti le eccezioni di nullità formulate in via preliminare dalla difesa, ribadiva quanto già accertato in fatto dal g.u.p. di Rovereto: ossia che le affermazioni del AN, relativamente all'indebito ingresso del personale della Polizia di Stato all'interno del bungalow dallo stesso occupato ed alla conseguente attività ivi compiuta affermazioni - contenute nella pluralità di missive dallo stesso inviate dapprima al Commissariato di P.S. di Rovereto e quindi alla Procura della Repubblica della stessa città, confermate altresì dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato (per le quali il g.u.p. risulta aver disposto la trasmissione degli atti alla Procura competente) erano da ritenersi palesemente - contrarie al vero, in quanto smentite dalle convergenti dichiarazioni dell'isp. PEDERZOLLI e del direttore dell'albergo, univoche nel significare che i poliziotti, rappresentate le ragioni della loro presenza per il tramite del direttore, che fungeva da interprete, ricevuto il diniego del AN e della moglie all'ingresso nel loro bungalow, si erano arrestati sulla soglia, ove avevano preso in consegna la macchina аб 1 R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione fotografica e la videocamera che l'imputato aveva loro spontaneamente consegnato, utili a fornire riscontro della veridicità del racconto della figlia dello RDZENIEWSKI, per come esposto dal padre.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AN, avv. Stefania FARNETANI, sulla scorta di sette motivi di doglianza: a) con il primo di essi si reitera, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ovvero lett. c) cod. proc. pen., l'eccezione di nullità basata sulla "mancata traduzione della sentenza impugnata ad imputato alloglotta", per via della lesione del diritto di difesa che ne è scaturita, posto che l'imputato "deve essere in grado di poter comprendere le accuse ma anche la motivazione adottata dal giudice, tanto più se le argomentazioni hanno portato alla sua condanna, potendo egli esercitare il diritto di difesa anche in via autonoma, con motivi di appello, a prescindere dalla difesa tecnica apprestata dal difensore", conformemente a quanto previsto altresì dall'art. 3 della direttiva n. 64/2010/UE; l'eccezione, anzi, sembra essere estesa anche all'estratto notificato della sentenza d'appello ed alla stessa sentenza;
b) con il secondo si rinnova, ex art. 606 lett. c) del codice di rito, la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali dell'isp. PEDERZOLLI, in quanto raccolte in difetto degli avvisi previsti dagli artt. 64, 197 e 197 bis cod. proc. pen.; c) con il terzo si lamentano vizi alternativi della motivazione, in riferimento alla omessa risposta della Corte circa le richieste di rinnovazione istruttoria aventi ad oggetto l'acquisizione di copia del decreto di sequestro emesso il 20.08.2010 dal p.m., nonché del parere a firma del prof. Martin SCHUBARTH, a proposito della struttura del delitto di calunnia nel codice penale svizzero, l'uno e l'altro significativi "ai fini della insussistenza degli elementi costitutivi del reato, quantomeno dell'elemento psicologico del reato"; d) con il quarto si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per non aver la Corte trentina tenuto conto che i fatti attribuiti dall'imputato agli appartenenti alla Polizia di Stato, ancorché in ipotesi falsi, non rivestono comunque valenza penale: si assume, infatti, non ricorrere né la violazione di domicilio, stante la piena legittimità della condotta dei due ispettori, rientrante "nell'ambito dei casi consentiti dagli artt. 55, 347, 348 e ss., 354 2 Аб R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione c.p.p.", né il reato previsto e punito dall'art. 609 cod. pen., peraltro astrattamente compatibile con ipotesi di perquisizione personale e non già domiciliare, la sola posta in essere nel caso in esame;
e) con il quinto si assume l'esistenza di vizio della motivazione e violazione di legge, in rapporto all'elemento soggettivo proprio del reato di cui all'art. 368 cod. pen., che la giurisprudenza di legittimità ha escluso nell'ipotesi di incolpazioni anche temerarie, all'uopo dovendosi trarre le debite conseguenze dalle circostanze, pur prese in considerazione dal giudice d'appello, della "non conoscenza della lingua italiana da parte del AN", come pure delle "diversità normative", che "hanno reso la situazione più faticosa e problematica", all'uopo avendo rilievo anche il tema, già affrontato con autonomo profilo di censura, della rinnovazione del dibattimento;
f) ancora, con il sesto motivo si confuta quanto opinato dalla Corte territoriale a proposito della non operatività nella fattispecie della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, anche in via putativa, con connessa violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., tutta l'attività posta in essere dal AN, a mezzo delle missive che dovrebbero dar conto della materialità del reato di calunnia, inscrivendosi a pieno titolo in seno alla difesa apprestata dall'imputato, consistente "nel negare di aver consegnato spontaneamente gli apparecchi fotografici, cercati dalla Polizia giudiziaria per rinvenire le immagini asseritamente mostrate alla minore, nell'ambito dell'ipotesi di corruzione, e di (rectius: nell') affermare che gli apparecchi erano stati consegnati in una situazione che l'imputato sosteneva essere avvenuta con violazione di domicilio", sempre tenendo conto altresì della veste di cittadino svizzero del prevenuto e delle facoltà che la dottrina e la giurisprudenza di quel Paese riconoscono, in tema di calunnia;
g) infine, con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) e/o lett. e) cod. proc. pen., "in relazione alla attribuzione del reato di calunnia a due persone offese anziché ad una sola, vizio che travolge, a cascata, l'applicazione dell'aumento di pena per continuazione". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, in quanto infondato, deve essere disatteso, con ogni 1. conseguente statuizione, come da dispositivo. ¦. 3 Аб R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione 2. Per ciò che concerne il primo motivo di ricorso, inerente alla dedotta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., vale quanto segue Fermo il dato oggettivo della mancata traduzione delle due sentenze di merito, occorre fissare ulteriori punti fermi, ai fini della corretta impostazione della questione: il primo è che ambedue i provvedimenti di cui trattasi sono anteriori alle modifiche apportate all'art. 143 del codice di rito dal d. I.vo 04.03.2014 n. 32, con cui è stata data attuazione nell'ordinamento alla direttiva 64/10/UE, espressamente richiamata dalla difesa a supporto delle proprie argomentazioni, lo stesso ricorso in esame risultando formalizzato alla fine di gennaio 2014 e perciò in epoca antecedente all'anzidetto provvedimento legislativo;
il secondo dato scaturisce dalla constatazione che il AN - che non risulta aver mai preso parte ai giudizi di merito risulta domiciliato - presso il (co) difensore di fiducia, avv. GIOVINAZZI, ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. circostanza va doverosamente tenuta in 2.1 La prima considerazione, poiché solo l'attuale formulazione dell'art. 143 del codice di rito, quale risulta dalle innovazioni apportate dal citato decreto legislativo, contempla la sentenza fra gli atti di cui va disposta la traduzione a beneficio dell'imputato alloglotta. Tanto premesso, l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza della Corte, valorizzando il profilo letterale della disposizione precedentemente vigente, è nel senso che "La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta. (Principio affermato in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs.4 maggio 2014, n. 32)", con la puntualizzazione che la stessa giurisprudenza sovranazionale, traendo spunto dal fatto che l'art. 6 par. 3 della CEDU si limita a statuire che la persona che non parla la lingua del processo sia assistito da un interprete, ne fa discendere che l'interpretazione della norma non richiede la traduzione scritta di ogni atto processuale (così, da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 10300 del 13.12.2013 - dep. 04.03.2014, Rv. 261828, nella cui parte motiva sono richiamate, a conforto, le sentenze della Corte EDU 24.02.2005, HUSAIN C. Italia e 11.01.2011, HACIOGLU c. Romania). Peraltro ciò che più preme sottolineare è che anche le sentenze che aderiscono ad una difforme impostazione esegetica da ultimo - уб R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione pervenendo, sia pur attraverso distinti percorsi, alla conclusione dello slittamento dei termini d'impugnazione fino alla traduzione della sentenza in favore dell'imputato alloglotta (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6, sent. 23.11.2006 - dep. 07.02.2007, Rv. 236409 e, per altro verso, Cass. Sez. 1, sent. n. 23608 dell'11.02.2014, Rv. 259732), in ogni caso escludono forme di automatismo, ponendosi in luce nelle varie pronunce l'indissolubile legame che sussiste con il concreto esercizio del diritto di difesa, cui è pacificamente preordinata la traduzione della sentenza e, più in generale, la garanzia della traduzione degli atti processuali: "L'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana non ha diritto ad ottenere la traduzione della sentenza "tout court" ma solo se ne faccia espressa richiesta, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze. (Fattispecie riferita al regime precedente al recepimento nell'ordinamento interno della citata normativa europea, avvenuto con il D.L. n. 32 del 4 marzo 2014, emanato successivamente ai fatti oggetto della decisione)" [cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 32 del 30.12.2013 dep. 02.01.2014, Rv. 258558; conf. Sez. 3, sent. n. 5486 del 12.07.2012 dep. 04.02.2013, Rv. 254399, quest'ultima richiamata nel ricorso in esame].
2.2 Proprio l'imprescindibile nesso con l'espletamento del diritto di difesa legittima la valorizzazione della seconda circostanza in precedenza illustrata, avente ad oggetto si ripete la mancata comparizione del AN nel corso dei due giudizi di merito celebratisi a suo carico, nonché la notificazione degli atti relativi presso il difensore. Il primo punto merita di essere sottolineato, poiché l'art. 143 cod. proc. pen. individua espressamente lo scopo della traduzione a beneficio dell'imputato nel fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa>> e tale previsione, tratta dal pregresso tenore della norma succitata, quale vigente all'epoca dei fatti, compare pressoché invariata anche nel testo attuale della disposizione medesima, in cui è stato solo inserito il riferimento, accanto al compimento degli atti>>, anche allo svolgimento delle udienze cui partecipa>>. Ebbene, tanto giudizio innanzi al Tribunale quanto quello davanti alla Corte d'appello si sono svolti in assenza dell'imputato, che legittimamente ha inteso avvalersi di tale facoltà. уб R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione Quanto al secondo punto, esso va parimenti rimarcato, poiché la domiciliazione del AN presso il suo difensore, avvenuta secondo il meccanismo di cui all'art. 169 cod. proc. pen. così come recita - l'intestazione della sentenza di primo grado vale a significare che, avendo l'imputato inteso porsi in una situazione processuale tale da comportare la notifica di tutti gli atti mediante consegna al suo difensore, non è qui ravvisabile alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza della traduzione degli atti medesimi -- ivi compresa, quindi, anche la sentenza traduzione che non va pertanto - eseguita: ciò in quanto il contatto con il proprio legale, destinatario della notifica degli atti, ben avrà consentito al AN di valutare con il difensore la strategia più consona da adottare nel processo, nella lingua dai due ritenuta idonea. Essendo appena il caso di puntualizzare, dal punto di vista teorico, che, ove mai dovesse accadere che l'imputato perda il contatto con il suo difensore - il che, nella presente vicenda, non è stato mai allegato la traduzione degli atti nella lingua madre dello straniero risulterebbe del tutto superflua e non rivestirebbe alcun concreto significato funzionale alla sua difesa, garantita dal difensore indipendentemente dalla traduzione degli atti medesimi. Rilevante in tal senso è la sentenza n. 47550 del 13.11.2007 di questa Corte (Rv. 238224), secondo cui, appunto, "L'imputato straniero alloglotta, che si pone in una condizione processuale in cui tutti gli atti processuali gli devono essere notificati mediante consegna al difensore, non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della loro mancata traduzione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale della sentenza, avvenute mediante consegna al difensore a causa dell'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato)". Ed altrettanto rilevante è la più recente pronuncia, pur attinente alla normativa in vigore, a mente della quale "L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile;
ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 41834 del 18.09.2015, Rv. 265100): essa, infatti, delinea uno scenario : 6 R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione sovrapponibile a quello in esame, atteso che, pacificamente, la prima richiesta di traduzione, relativa alla pronuncia del Tribunale, è stata formulata addirittura nel corso della celebrazione del giudizio di appello. Mentre, quanto alla pronuncia di secondo grado, le relative doglianze sono state avanzate in sede di ricorso per cassazione, pur dovendosi dare atto dell'esistenza di una richiesta di traduzione della (allora emananda) sentenza d'appello, peraltro formulata nella impropria sede dei motivi aggiunti a quella impugnazione e non più richiamata, richiesta che non ha in alcun modo pregiudicato la redazione del presente ricorso, come oggettivamente comprovato dai molteplici ed articolati motivi che ne scandiscono l'illustrato contenuto: ne discende che, in aggiunta a tutte le considerazioni in precedenza svolte, trova qui senz'altro applicazione il principio di diritto per cui, "In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione" (così Cass. sez. 6, sent. n. 45457 del 29.09.2015, Rv. 265521). Essendo appena il caso di puntualizzare che di detto pregiudizio effettivo non vi è traccia alcuna in atti, nemmeno nel ricorso in esame.
3. Va parimenti disattesa l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'isp. PEDERZOLLI, di cui al secondo motivo del ricorso. Rileva la Corte, in via preliminare, che il problema potrebbe essere agevolmente superato, posto che dichiarazioni di segno esattamente conforme a quelle del succitato ispettore della Polizia di Stato sono state rese dal direttore dell'hotel, Pietro BROZZI, escusso su iniziativa del g.u.p., nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 441 co. 5 cod. proc. pen.: onde la questione sollevata dalla difesa non potrebbe mai incrinare il complessivo discorso probatorio sviluppato concordemente dai giudici di merito.
3.1 Nondimeno, l'importanza della problematica rende opportuno spendere alcune considerazioni al riguardo. Per vero, la motivazione all'uopo sviluppata dalla Corte d'appello è attestata su un'interpretazione dello statuto del soggetto dichiarante ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato con nettezza "che, ove la eventuale violazione 7 R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione delle regole di assunzione probatoria incida sul terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, giacché non si tratterebbe di affermazioni da 'corroborare' perché promananti da soggetto 'non terzo' rispetto all'oggetto ed al tema della deposizione, ma da persona per la quale sussiste un divieto ex lege di assumere la posizione e gli obblighi del testimone" (così la sent. n. 33583 del 26.03.2015, ric. LO PRESTI, Rv. 264479). Siffatta enunciazione di principio, peraltro, per come chiarito dalle stesse Sezioni Unite nel corpo della medesima sentenza, lascia fermo il problema a monte, relativo alla esatta individuazione, ai fini del corretto funzionamento del sistema, di quando debba intendersi ricorrente la qualità di imputato/indagato di reato connesso o collegato a quello per il quale si procede, in proposito essendosi ribadito, nel solco di quanto già statuito dalla precedente sentenza MILLS delle stesse Sezioni Unite (n. 15208 del 21.04.2014), come spetti "al giudice il potere di verificare in termini sostanziali l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese", dunque prescindendosi da indici di carattere meramente formale, la cui sussistenza ben potrebbe dipendere da cause mutevoli. Tanto premesso, non può non osservarsi: ➤ che si è qui in presenza di un procedimento per calunnia, basato sulla ritenuta consapevole falsità delle accuse mosse giusto nei confronti (anche) dell'isp. PEDERZOLLI e, dunque, ragionevolmente aperto all'esito di tale verificata falsità (con conseguente previa chiusura del procedimento a carico del soggetto accusato, ove mai avviato); - che, a supporto ulteriore di tale conclusione, sta la constatazione che, all'atto dell'escussione del succitato ufficiale di p.g., avvenuta ad oltre un anno e mezzo di distanza dalla formalizzazione delle dette accuse calunniose, nessuna eccezione risulta essere stata formulata avverso la sua assunzione in qualità di testimone, indetto a prova contraria dal p.m., a seguito dell'ammissione dell'imputato a rito abbreviato condizionato. Conclusivamente, può dunque richiamarsi la seguente ulteriore massima, pienamente coerente con i principi fin qui enunciati: "L'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se, al momento delle dichiarazioni, il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l'inutilizzabilità 8 R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione assoluta, ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, ne consegue che tale condizione non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico" (così Cass. Sez. 4, sent. n. 29918 del 17.06.2015, Rv. 264476).
4. Parimenti infondato è il quarto profilo di doglianza, che evidenti ragioni di organicità inducono ad affrontare ora, riservando al prosieguo la disamina del terzo, allorché si tratterà delle censure in tema di elemento soggettivo. Due sono gli argomenti che portano a disattendere l'assunto difensivo, secondo cui le accuse per cui è processo sarebbero comunque prive di valenza penale, non essendo ravvisabili fatti di reato nelle condotte attribuite ai due appartenenti alla Polizia di Stato, posto che - giusta la prospettazione contenuta nel ricorso la perquisizione che il - AN lamenta essere stata indebitamente compiuta all'interno del bungalow, a prescindere dalla falsità o meno dell'assunto, non potrebbe esser mai connotata in senso illegittimo, per via del potere degli operanti di p.g. di svolgere d'ufficio tutte le attività utili alla ricostruzione dell'evento ed all'individuazione del responsabile, in una situazione di necessità ed urgenza quale quella ravvisabile nel caso di specie;
mentre, sotto altro profilo - e, dunque, a prescindere dalla ipotizzata violazione di domicilio per ciò che concerne il reato previsto e punito dall'art. 609 cod. pen., esso sarebbe da ritenersi astrattamente compatibile con i soli casi di perquisizione personale e non già domiciliare, la sola posta in essere nel caso in esame. In senso contrario, va infatti osservato: ➤ quanto all'astratta legittimità della perquisizione, che la tesi difensiva non tiene conto che il combinato disposto degli artt. 352 cod. proc. e 113 disp. att. cod. proc. pen. facoltizza gli agenti ed ufficiali di p.g. all'effettuazione di perquisizioni d'autorità solo in presenza di una situazione di flagranza di reato, ovvero nel caso di evasione, l'una e l'altra evidentemente non ricorrenti nella presente vicenda. Essendo Аб R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione appena il caso di puntualizzare, relativamente all'ipotesi parificata di quasi flagranza nozione in ordine alla quale è dato riscontrare l'esistenza di due indirizzi interpretativi in seno alla giurisprudenza di legittimità - non solo che, sintomaticamente, gli operanti ritennero di non far luogo all'arresto facoltativo, pur consentito per il reato di corruzione di minorenne, ma in ogni caso e comunque che fu - - stabilito un contatto telefonico con il p.m. di turno, il quale non autorizzò lo svolgimento della perquisizione (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado), onde è da escludere che, in assenza di elementi di novità, la Polizia di Stato potesse esercitare poteri d'ufficio, essendo stata di fatto già assunta la direzione delle indagini dal magistrato inquirente;
quanto al reato di cui all'art. 609 cod. pen., che esso è stato non correttamente evocato nella presente fattispecie, atteso che le accuse provenienti dall'imputato vanno inquadrate in seno al paradigma tracciato dall'art. 615 cod. pen., risultando perciò non pertinenti le considerazioni difensive circa l'ambito di operatività della prima figura criminosa. Inoltre, fermo quanto sopra, non può non osservarsi che, a fronte di un capo d'imputazione che si limita a rappresentare tenore delle denunce calunniose, senza qualificare i reati oggetto delle fraudolente accuse, il AN - implicitamente, ma non per questo meno chiaramente ha di fatto accusato gli operanti di falso ideologico, - in relazione agli atti posti in essere per occultare la sottrazione indebita e la denunciata violazione del suo domicilio, dunque ben al di là del profilo relativo alla esatta traduzione in lingua francese, su cui è intervenuta assoluzione da parte della Corte d'appello.
5. Prive di pregio sono anche le doglianze che investono la ritenuta sussistenza del dolo proprio del reato di calunnia, giusta il quinto motivo del ricorso. A tale proposito è sufficiente il rilievo che tutte le considerazioni difensive spese al riguardo sono destinate ad arrestarsi di fronte alla constatazione che il dato di fatto posto a base delle pronunce dei giudici merito, in conformità al tenore del capo d'imputazione, è costituito dalla sicura falsità del dato fattuale di una perquisizione mai eseguita, onde il ragionamento svolto in sentenza risulta del tutto impermeabile a siffatte censure, che da esso sintomaticamente prescindono. 10 ه ا R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione Logico corollario di quanto precede è altresì la superfluità degli adempimenti istruttori, di cui il ricorrente ha lamentato la lacunosità del rigetto disposto dalla Corte territoriale (cfr. il terzo motivo), senza necessità di soffermarsi oltre sul punto, atteso che - fermo il legame fra detti adempimenti e l'elemento soggettivo del reato disciplinato dall'art. 368 cod. pen., come esplicitato nello stesso atto d'impugnazione - resta insuperabile il rilievo di cui sopra si è detto.
6. Immune da censure è anche l'argomentazione della Corte, che ha individuato nella calunnia il superamento del limite invalicabile dell'esercizio del diritto di difesa, nuovamente rivendicato dalla difesa del AN con il sesto motivo di ricorso. Non muta il convincimento della Corte il riferimento difensivo alla seguente sentenza di questa stessa sezione, secondo cui "In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che attribuisce un determinato fatto di reato ad altra persona, che pure sa innocente, soltanto per negare la propria responsabilità e ciò faccia nell'immediatezza dell'accertamento o nella sede processuale propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di calunnia nei confronti di un soggetto che, dopo aver ricevuto una contestazione di guida senza patente, il giorno successivo si era recato presso l'ufficio dei verbalizzanti, asserendo falsamente non essere stato lui alla guida dell'auto e, quindi, accusando di falso ideologico l'estensore del verbale)." [così Cass. sez. 6, sent. n. 15928 del 28.03.2013, Rv. 254733]. Trattasi, invero, di un richiamo improprio, data la radicale diversità delle vicende fra loro non comparabili: qui infatti - come osservato dalla Corte d'appello l'imputato non solo formula le sue accuse in un momento non certo coincidente con l'accertamento del fatto e, per di più, in sede extraprocessuale, ma, sintomaticamente, dette accuse non discendono dalla negazione del fatto di reato addebitatogli, poiché sono semmai finalizzate ad inficiare, attraverso lo screditamento degli inquirenti per via dell'illegittimità del loro operare, la raccolta degli elementi di prova in forza dei quali dimostrare la fondatezza del fatto di reato anzidetto. Onde non ricorre qui il diretto rapporto funzionale tra le affermazioni dell'agente, astrattamente calunniose, e la confutazione delle accuse rivoltegli, necessario per potersi affermare di essere in presenza della legittima manifestazione dell'animus defendendi del soggetto agente (cfr., in senso conforme, 11 R.G.Cass. n. 19412/14 Corte Suprema di Cassazione anche Cass. Sez. 6, sent. n. 5065 del 10.12.2013 - dep. 31.01.2014, Rv. 258772). Non è un caso che, ancora una volta, la premessa è quella della mancata comprensione dell'accaduto che, al di là di possibili imprecisioni di traduzione dei termini più squisitamente giuridici, si deve ritenere esclusa quanto al senso generale dell'accaduto, alla stregua dell'assistenza fornita dal direttore dell'albergo, presente durante tutta l'evoluzione della vicenda che qui interessa nonché sicuro conoscitore della lingua francese (alla luce della sua riferita affermazione in tal senso, come pure per la non contestata circostanza di aver svolto analoghe mansioni in altro albergo di Losanna), ciò che fa assumere pregnante significato all'immediato e frettoloso abbandono anticipato dell'albergo da parte dei coniugi AN, come già opinato dal giudice di Rovereto.
7. Inconsistente, infine, è anche l'ultimo motivo di censura, relativo all'attribuzione del reato di calunnia non solo all'isp. PEDERZOLLI, ma anche all'isp. SILVESTRI, con conseguente illegittimità dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione. La Corte trentina ha evidenziato con chiarezza che, al di là dell'esecuzione materiale della condotta illegittima falsamente attribuita da parte del solo isp. PEDERZOLLI, gli scritti del AN in particolare, viene ricordata la missiva del 10 settembre sono espliciti nell'accusare entrambi di siffatto comportamento, essendo peraltro fuor di dubbio che i due operarono congiuntamente. Consegue da ciò che non è ammissibile il tentativo difensivo di introdurre singoli passaggi, peraltro di altra lettera del AN, ovvero di sollecitare una diversa lettura degli scritti dell'imputato, al di fuori di una eccezione di travisamento della prova, che non a caso non risulta in alcun modo formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso in Roma, il 10.05.2016 Il Consigliere est. Presidente Audica dere. ливе не DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 30 MAG 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito