Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
E 09 N 6 8 O I 0 4 8 55 / 02 9 1 Z / A A 4 I N / R R 0 T REPUBBLICA IT 4 A S E I T G U . L P E L B R IN NG DEL POLO TALIAN I A . R L A B E T A D T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I S 1 T A Oggetto N 3 I E N 1 S E R . I S E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria E N A T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 4472/00 Consigliere Cron. 11017 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Ud. 10/01/02 Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FALL NUSCA CROCE SAS;
intimato - avverso la sentenza n. 231/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2002 07/01/99; 37 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte osserva quanto segue. L'Ufficio Iva di Pisa procedeva con separati avvisi alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalla s.a.s Nusca Croce di Nusco Domenico,,Roberto e c. per gli anni 1989 e 1990 contestando tra l'altro: a) l'omessa autofatturazione di prestazioni di servizi;
b) l'omessa fatturazione di corrispettivi;
c) l'irregolare emissione di nota di credito. A seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società, la curatela fallimentare impugnava gli avvisi in questione e la commissione tributaria provinciale di Pisa accoglieva i ricorsi relativamente ai punti di cui alle lettere a) e b),mentre riteneva gli addebiti di cui alla lettera c) estinti per condono. L'Ufficio finanziario proponeva appello avverso tale decisione che veniva accolto dalla commissione tributaria regionale della Toscana,con sentenza del 7.1.99, limitatamente al solo condono e rigettato nel resto. Con l'unico motivo di ricorso, l'amministrazione finanziaria deduce la mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata che si è limitata,nella parte in cui non ha accolto l'appello, a far richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la motivazione "per relationem" deve considerarsi rituale quando il rinvio sia fatto ad una decisione di grado precedente nello stesso processo, purche' il giudice del gravame abbia dato conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento impugnato che le censure proposte (Cass. Sez .un. 5612/98;Cass 4485/00;Cass 9497/00). Nel caso in esame, l'amministrazione aveva dedotto con l'atto di appello delle argomentate censure alla sentenza di primo grado con le quali si contestava il mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure della violazione dell'obbligo di fatturazione di servizi ricevuti dalla società intimata da parte della s.n.c HI CA, dal momento che dalla documentazione extra contabile riportata nel processo verbale risultava l'esecuzione di opere con i relativi importi non riportate nella contabilità ufficiale. Né poteva ritenersi che detti lavori fossero stati eseguiti per conto della s.n.c. HI, che operava in associazione d'impresa con l'intimata società per la costruzione di un tratto della superstrada Firenze-Livorno, da una terza impresa (soc. Grandi Lavori Fincosit) che aveva stipulato dei contratti per l'esecuzione di opere sia con la Nusca Croce s.a.s che con la HI CA s.n.c dal momento che in ogni caso non erano state fornite regolari fatture attestanti l'effettuazione dei lavori in questione. Inoltre,per quanto concerne la mancata fatturazione di cessioni di beni, l'amministrazione ricorrente osservava che sul conto corrente bancario della società erano risultati effettuati versamenti che non provenivano da altro contro corrente riferito alla società stessa, denominato "Soci e c.",e, quindi, le somme acquisite dovevano ritenersi corrispettivi per cessioni di beni non fatturati. Analogamente non erano state fatturate altre cessioni di beni desunte dagli appunti in possesso della società. A fronte di tali specifiche doglianze,la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermare che "nel resto trovano conferma le motivazioni della decisione di primo grado". Tale generica affermazione appare in contrasto il principio enunciato da questa Corte, in precedenza riportato, dal momento che non prende in alcun conto né le doglianze dell'appellante, né la motivazione della sentenza di primo grado e non spiega, sia pure sinteticamente, perché,dal raffronto delle contrastanti argomentazioni, quest'ultima debba ritenersi corretta e le prime invece infondate. Il ricorso va,pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana anche per spese.
PQM
Accoglie il ricorso,cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana anche per lespese. Roma 10.01.02 GRAZ Il cons.est. II IL CANCELLIERE C1 - 5 APA, 2002 Amado Casano A dd Grou E . R C E A D L T L U A A B R D . I D B E R I A T S A T T I N N 1 E R E S 3 S E 1 I E T A . N A M