Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 44421
CASS
Sentenza 22 ottobre 2015

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Massime1

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie, la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anzichè nel giudizio di appello).

Commentario1

  • 1Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025

    Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 44421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44421
Data del deposito : 22 ottobre 2015

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