Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie, la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anzichè nel giudizio di appello).
Commentario • 1
- 1. Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025
Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 44421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44421 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
44 42 1 / 1 5 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. DOMENICO CARCANO 1345 - Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE N. 28313/2015- Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA KO N. IL 10/02/1985 avverso la sentenza n. 15588/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P306 CAME VELLY che ha concluso per get del ricorso. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difenson Avv. E. SAMCHEZ DE LAS HERAS 2che se sporte as water of verso.G RITENUTO IN FATTO :
1. Con sentenza del 7.5.2015 la Corte di appello di Roma a seguito di gravame interposto dall'imputato HA KO avverso la sentenza emessa il 16.7.2014 dal Tribunale di Civitavecchia - ha confermato detta decisione con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla detenzione di 690 grammi di eroina contenuta in 46 ovuli occultati nell'addome, condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 179, comma 1, 178, comma 2 lett. b) e c), 601, 429, 143 e 109 cod. proc. pen. in relazione alla omessa traduzione del decreto di citazione in appello nella lingua ghanese o inglese ed alla sua notificazione tre giorni prima della data di udienza senza rispetto dei relativi termini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005 Rv. 233948 Kajtazi).
3. Pertanto, inammissibile perché tardiva la doglianza oggi mossa dal ricorrente, non proposta durante il giudizio di appello.
4. Inoltre, in tema di giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014 Rv. 259302 Galati).
5. Pertanto, inammissibile perché tardiva è la questione del mancato 1 Я rispetto del termine a comparire non tempestivamente eccepita nel giudizio di appello.
6. All'inammissibilità del ricorso consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22.10.2015 Il Consigliere estensore Presidente Angelo Capozzi Domenico ho DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 NOV 201 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piere Esposito 2