Sentenza 22 luglio 2004
Massime • 1
Nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, mentre non è richiesto a pena di inammissibilità che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni sono chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte, e non ostando alla ammissibilità della prova neppure il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2004, n. 13753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13753 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC RI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIANO DE TINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NAVALMONTAGGI DI DR MI & C S.d.f., DR MI, SO ZI, FR TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 226/01 del Tribunale di UDINE, R.G.N. 6138/02 depositata il 19/02/01 - R.G.N. 2622/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Udine ER NR proponeva appello avverso la sentenza del pretore di Udine con la quale era stata rigettata la sua domanda proposta
contro
Navalmontaggi di EA MI & C. sdf, EA MI, OS ZI e TO ED, per il pagamento delle ore di lavoro straordinario non pagate, dell'indennità di viaggio spettategli ai sensi dell'art. 26, punto 3, del CCNL, in quanto lavoratore comandato in trasferta, dell'indennità per i pasti non consumati in mensa ai sensi della medesima disposizione contrattuale, punto 2, lett, d).ed infine per la restituzione della somma di L. 10.000 a pasto indebitamente trattenuta per tutti i giorni in cui aveva usufruito della mensa. Gli appellati resistevano al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 2 - 19/2/01, lo rigettava, sul rilievo che giustamente il Pretore aveva dichiarato che il ricorrente era decaduto dalla prova, ai sensi dell'art. 414, n. 5, e 416, comma 4, CPC, per non avere specificatamente indicato i capitoli di prova sui quali dovevano essere interrogati i testi, come previsto dall'art. 244, 1^ comma, CPC. Il ricorrente aveva chiesto prova, senza nemmeno un rinvio generico alla parte in fatto del ricorso, indicando quali fra i fatti indicati in narrativa erano oggetto della richiesta di prova;
ne' tale omissione poteva configurare un implicito riferimento a tutti i fatti di cui al ricorso, senza vanificare con ciò la norma che imponeva l'indicazione specifica delle prove richieste. L'irregolarità non era certo sanabile con precisazioni successive in quanto il giudice doveva essere posto in grado di valutare fin dal primo momento l'ammissibilità della prova e l'altra parte doveva essere posta nelle condizioni di difendersi. La decisione pretorile doveva quindi essere confermata;
ne' si poteva fare ricorso ai poteri istruttori ex art. 421 CPC, in quanto gli stessi non potevano essere esercitati per sopperire alle decadenze già verificatesi e non erano stati prodotti documenti aventi efficacia probatoria, come le buste paga, ma solo appunti dello stesso ricorrente relativi alle ore di lavoro straordinario prestate.
Per le altre domande il materiale probatorio acquisito era contraddittorio: la convenuta M.M.T. (nei cui confronti l'attore aveva in primo grado rinunciato agli atti ed alla domanda con la conseguenza che la stessa aveva ritirato il suo fascicolo di parte) costituendosi in giudizio aveva prodotto fatture e ordini dai quali emergeva che le richieste relative alla prestazioni effettuate "in trasferta" erano in gran parte infondate, avendo il ricorrente lavorato presso tale ditta solo per alcuni mesi e non per tutto il periodo di lavoro presso la Navalmontaggi come emergeva dal ricorso introduttivo.
Le nuove istanze istruttorie riproposte in appello non potevano essere ammesse, neanche ai sensi dell'art. 437 CPC, in quanto tale ammissione non era consentita relativamente ai mezzi di prova dai quali la parte era decaduta. Inaccoglibile infine era la richiesta di esibizione, ex art. 210 CPC, sia perché la richiesta poteva essere fatta soltanto per un documento che fosse "comune" alle parti, sia perché tale mezzo istruttorio era utilizzabile solo se la richiesta non avesse una funzione meramente esplorativa e se la prova del fatto non potesse essere acquisita in altro modo;
nessuna di queste condizioni era presente nel caso di specie. Tutte le altre richieste erano sfornite di prova: per l'indennità di trasferta poteva ritenersi provato il presupposto previsto dal CCNL solo per i pochi mesi in cui il ER aveva lavorato per la M.M.T.; non risultava provata l'impossibilità per il ricorrente di utilizzare un servizio mensa, ne' vi era la prova che si fosse avvalso di tale servizio con conseguente trattenuta di L. 10.000, che peraltro non risultava dalle buste paga, così come nulla era stato documentato per l'indennità di trasferta.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il ER fondato su tre motivi, illustrati con memoria. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 244, 414 n 5, 416, 420 comma 6 e 421 comma 1 CPC, nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che ha errato il Tribunale a confermare la dichiarazione di decadenza dalla prova per testi pronunciata dal primo giudice;
la decisione è viziata per illogicità della motivazione, perché il ricorrente ha precisato che, per dimostrare il suo assunto, intende avvalersi della prova testimoniale, indicando all'uopo i testi da escutere, ed ha articolato nella narrativa del ricorso le posizioni di fatto su cui è basata la domanda;
manca in effetti un riferimento esplicito alle circostanze indicate in narrativa, ma il giudice d'appello non ha motivato in ordine alla deduzione difensiva secondo cui il mancato riferimento alle "circostanze capitolate" è al massimo una, mera irregolarità ed un errore materiale, sanabile con le precisazioni successive. In ogni caso la decisione è viziata per illogicità della motivazione, perché è stato indicato il mezzo di prova e sono stati indicati i testi e articolati in narrativa i fatti posti a fondamento della domanda;
la mancata indicazione dei singoli capitoli sui quali ciascuno dei testi deve rispondere non può avere altro significato se non quello che i testimoni depongono su tutti i fatti articolati. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c, 421 e 437 CPC, nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la motivazione è errata laddove si afferma che non sarebbe stata fornita una pista d'indagine per sollecitare i poteri istruttori d'ufficio; vi è in atti la allegazione dettagliata dei fatti, in capitoli separati, ed è stato indicato il mezzo istruttorio con l'indicazione delle persone da interrogare;
il giudice quindi ha tutti gli elementi per decidere quale via seguire per giungere alla verità reale;
l'avere trascurato di valutare l'esistenza di piste probatorie esperibili d'ufficio ed essersi limitato alla rigida applicazione dell'art. 2697 c.c. costituisce un ulteriore vizio della motivazione, in quanto l'onere della prova, nel processo del lavoro ha un valore residuale, stanti i principi sanciti negli art. 421 e 437 CPC. La motivazione è anche contraddittoria, in quanto si riconosce che per la indennità di mensa o indennità di trasferta sussiste la prova, quanto meno per "i pochi mesi in cui il lavoratore è stato comandato presso la M.M.T.", ma poi non se ne traggono le conseguenze e si rigetta in toto la domanda. La sentenza è censurabile anche nella parte in cui ha negato l'ammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 CPC, in quanto il libro paga e il registro presenze devono essere considerati come documentazione "comune" alle parti, dal momento che attestano il rapporto e l'attività lavorativa del ricorrente.
Lamentando, col terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 del CCNL, nonché illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che la sentenza è in ogni caso errata con riferimento alla domanda di pagamento della indennità sostitutiva della mensa e del trattamento economico per il tempo del viaggio, poiché i fatti non sono stati contestati dall'altra parte ed il relativo trattamento economico è previsto dalla contrattazione collettiva;
il Tribunale ha escluso l'emolumento con la giustificazione che non risulta autorizzato l'uso del mezzo proprio;
il fatto però è ammesso dalla datrice di lavoro nella sua comparsa di costituzione ed in ogni caso, per l'erogazione di quanto dovuto, è irrilevante l'uso di uno o di un altro mezzo di trasporto, posto che il lavoratore deve comunque presentarsi sul posto di lavoro che gli viene di volta in volta assegnato.
Il ricorso è fondato.
I tre motivi vanno trattati congiuntamente, perché sono aspetti della medesima censura sulla mancata ammissione della prova e sulla valutazone di quella comunque acquisita. Va innanzi tutto rilevato in punto di fatto che dalla trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio, contenuta nel presente ricorso per Cassazione, emerge che l'esposizione del "fatto" è articolata in nove capitoli separati nei quali sono analiticamente e schematicamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda;
successivamente, dopo le considerazioni in diritto (articolate in tre punti, rispettivamente sulla competenza del giudice del lavoro, sui diritti azionati e sulla responsabilità del committente) e le conclusioni di merito, sono proposte le richieste istruttorie di interrogatorio dei convenuti, ordine di esibizione e prova per testi, con l'indicazione delle persone da escutere.
Nella richiesta di prova manca in effetti il richiamo ai capitoli della narrativa del ricorso e l'indicazione dei singoli capitoli su cui i vari testi devono rispondere. Si osserva però che nella articolazione della narrativa sono indicati soltanto fatti (con la precisazione della durata del rapporto, delle ore di lavoro giornaliero, delle ore di straordinario effettuate in ciascun mese, del conteggio dettagliato delle competenze rivendicate, della durata del tragitto giornaliero di andata e ritorno ecc.), senza espressione di giudizi o valutazoni;
si tratta cioè di veri e propri capitoli di prova, anche se formalmente non vengono qualificati come tali, per cui la richiesta finale di prova per testi non può che logicamente riferirsi alla articolazione iniziale, che ben consente al giudice di valutare la rilevanza ed ammissibilità del mezzo istruttorio ed all'altra parte di difendersi, avendo tutti gli elementi per controllare nel dettaglio quali siano le pretese avversarie e quindi di disporre le relative ed adeguate difese. Irrilevante è il fatto che non siano stati indicati i singoli capitoli sui quali ciascun teste è chiamato a rispondere, in quanto la Corte con una risalente pronuncia ha affermato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "qualora siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere, non è richiesto altresì, a pena di inammissibilità, che venga precisato in ordine a quali capitoli i singoli testimoni siano chiamati a deporre, presumendosi che, in difetto di specificazione, ognuno di essi potrà rispondere su tutte le circostanze dedotte" (Cass. n. 5125 del 13/10/84). Eccessivamente formalistica è quindi la soluzione adottata dal giudice di merito, perché basta la oggettiva formulazione dei capitoli di prova e la richiesta del mezzo istruttorio (con cui si vogliono dimostrare i presupposti di fatto su cui si fonda la domanda) per collegare logicamente quella formulazione alla istanza istruttoria, senza bisogno di formule sacramentali. Peraltro, la esposizione dettagliata dei fatti costituisce di per sè una pista istruttoria, utilizzabile nel processo del lavoro per la ricerca della verità reale. In proposito la Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente il principio di diritto, che costituisce diritto vivente, secondo cui "il rito del lavoro, nella disciplina introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, pur non attuando un sistema improntato ad integrale attuazione del principio inquisitorio, tende, tuttavia, in considerazione della particolare natura degli interessi in discussione, alla ricerca della verità reale, all'uopo attribuendo al giudice rilevanti poteri istruttori. Ne consegue che, ove il materiale istruttorio acquisito al processo indichi significative direzioni di indagini ulteriormente ed utilmente esperibili ai fini della suddetta ricerca, il giudice non può decidere la causa affidandosi alla meccanica applicazione del criterio dell'onere della prova, se non abbia prima esercitato tali poteri, cui non è di ostacolo l'operatività' di preclusioni o decadenze verificarsi in danno delle parti, ne' la pendenza della causa in grado di appello. (Cass. n. 11915 del 8/11/91; conf. n. 4432/95, n. 310/98, n. 6592/00, n. 10902/00). Contraddittoria è poi la motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che la prova, per alcune rivendicazioni, può dirsi raggiunta solo per i pochi mesi in cui l'attore ha lavorato presso la MMT e poi si rigetta anche la domanda relativa alla trasferta ed alle indennità di mensa perché non ne sarebbe provata la spettanza per tutto il rapporto di lavoro. Sussistono quindi i vizi denunciati ed il ricorso va accoltola sentenza cassata con rimessione alla Corte d'appello di Trieste per nuova valutatone. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese di lite per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004