Articolo 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77
Articolo 4
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25 marzo 2006
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10 luglio 2010
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21 aprile 2017
Art. 5.
Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti ((e degli elementi)) UNESCO e per i sistemi turistici locali

1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti ((e degli elementi)) UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ((ai siti e agli elementi)) italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 21 aprile 2017
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