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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 349 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 349/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
(CF: ) NATO IL 18/03/1981 A PITIGLIANO (GR) CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
MAURO ONOFRI DEL FORO DI ROMA RICORRENTE
E
) NATA IL 18/01/1982 AD ACQUAPENDENTE (VT) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in relazione al Parte_1 matrimonio contratto con in data 02/06/2007 in Latera (VT), trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latera (VT), anno 2007, N.1, Parte 2, Serie A. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Nessuno si costituiva per parte resistente. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione al Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 02/06/2007 in Latera (VT), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latera (VT), anno 2007, N.1, Parte 2, Serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune
2. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 349/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
(CF: ) NATO IL 18/03/1981 A PITIGLIANO (GR) CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
MAURO ONOFRI DEL FORO DI ROMA RICORRENTE
E
) NATA IL 18/01/1982 AD ACQUAPENDENTE (VT) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in relazione al Parte_1 matrimonio contratto con in data 02/06/2007 in Latera (VT), trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latera (VT), anno 2007, N.1, Parte 2, Serie A. Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Nessuno si costituiva per parte resistente. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione al Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato in data 02/06/2007 in Latera (VT), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Latera (VT), anno 2007, N.1, Parte 2, Serie A, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune
2. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco