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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/11/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G 2161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , nella causa iscritta al n. 2161/2023 del
Ruolo Generale, promossa da:
Parte_1
(Codice fiscale
[...]
con sede in Grottaminarda, alla via fontanelle 45/47, in P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore pro tempore, dott.ssa Parte_2
nominata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.
214/2021 del 08.07.2021, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. dall'avvocato Ugo Bisogno (C.F.
), C.F._1
CONTRO
C.F. e Numero registro Imprese di Modena Controparte_1
, n. REA Modena 222528, P.IVA Gruppo , P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino
ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare art. 44 e 67 e ss. L.F
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 10.09.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La
[...]
Parte_1
, ha convenuto in giudizio la chiedendo la
[...] CP_1
dichiarazione di inefficacia , ai sensi dell'art 44 e 67 della L.F, e la conseguente restituzione delle somme corrisposte alla banca in esecuzione di due contratti di mutuo chirografario stipulati nel 2010, garantiti da cessione pro solvendo dei crediti derivanti da due convenzioni con il GS Spa per emolumenti mensili derivanti dalla produzione di
Energia .
A seguito della dichiarazione di insolvenza della ID ( TRIB. BN sentenza n.
16/2021) e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa , la banca ha continuato ad addebitare le rate di mutuo e premi assicurativi sui due conti correnti accesi , utilizzando gli accrediti provenienti dal GS .
Pag. 2 di 6 La società attrice ha pertanto chiesto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute, a titolo di pagamento delle rate pagate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza, nonché di quelli successivi alla stessa, per un totale di € 43.18,31.
Si costituiva la convenuta che per le ragioni addotte in CP_1
narrativa chiedeva il rigetto integrale di ogni avversa domanda poiché improcedibile, inammissibile e comunque perché manifestamente infondata, con vittoria di spese e compensi.
All'esito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta, precisate le conclusioni ex art 189 cpc , e depositate le relative memorie di replica
,la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
Va rilevato ,in primis , che questo Giudicante dichiara di essere subentrato nel ruolo dell'ex Dott. in data 13.02.2025 con decreto CP_2
N. 19 del Presidente del Tribunale di Benevento e nella trattazione del procedimento all'udienza del 28.02.2025.
Nel merito, le domande della società in L.C.A possono trovare accoglimento.
In punto di fatto il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ( due mutui , due conti correnti e la cessione dei crediti GS) e ha riconosciuto che i conti correnti erano stati aperti per veicolare gli emolumenti del GS a copertura delle rate di mutuo .
Pag. 3 di 6 Richiamando, poi, la giurisprudenza di legittimità ( Cass. N. 551/2012;
Cass. N 5616/2020) rileva l'affermazione che la cessione dei crediti perfezionata prima della procedura concorsuale è opponibile alla massa dei creditori , ma i pagamenti successivi possono essere soggetti a ripetizione se effettuati in periodo sospetto e in presenza della scentia decotionis da parte della banca.
Nel caso de quo , Il Tribunale ritiene che la curatela abbia fornito sufficiente prova del fatto che all'epoca in cui sono stati posti in essere gli atti revocabili , la fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della CP_1
società sulla base dei seguenti indici:
1. Comunicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa 2. Risoluzione dei mutui chirografari per inadempimento;
3 atti esecutivi e pignoramento presso terzi indirizzati alla convenuta .
Di qui la richiesta della ripetizione dei pagamenti delle rate del mutuo, in primo luogo, ai sensi dell'art. 44 e 67, comma 2 L. F. . Il pagamento delle rate del finanziamento non è avvenuto attraverso la cessione del credito con funzione solutoria, posto che la cessione stipulata dalle parti sembra essere inquadrata nello schema negoziale della cessione con funzione di garanzia. Si tratta infatti di atto: i) previsto nel contratto di mutuo, quale garanzia dell'adempimento della restituzione del capitale;
ii) sottoscritto non appena ottenuto il diritto a pretendere gli incentivi da parte del GS;
iii) che le stesse parti qualificano.
Pag. 4 di 6 Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla banca nel semestre antecedente al fallimento ai sensi dell'art. 67, comma 2, deve essere accolta.
In relazione, infine , al rimborso della rata di mutuo avvenuto con addebito successivo alla dichiarazione di fallimento, occorre rilevare che siffatto pagamento deve ritenersi tout court inefficacie per effetto del concorso ai sensi dell'art. 44 e 51 e ss. L. Fall. e, pertanto, deve essere restituito alla procedura. ..." (cfr. TRIB DI MILANO, Sentenza del
28.12.2021 n. 1644/2021)
Le spese di lite, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(domanda) e alla sua complessità, seguono la soccombenza ,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , in accoglimento della domanda , dichiara:
1) inefficaci ai sensi dell'art. 44 e 51 l. fall., e quindi ripetibili, i pagamenti effettuati in favore di dopo la CP_1
dichiarazione dello stato di insolvenza intervenuta con sentenza del tribunale di Benevento dell'ammontare complessivamente pari alla somma di euro €.33.624,20 (trentatremilaseicentoventiquattro/20);
2) inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., e quindi , i pagamenti effettuati a favore di , mediante addebiti accesi nei Controparte_1
sei mesi antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza
Pag. 5 di 6 dell'ammontare complessivamente pari alla somma di euro
€.9.394,11 (novemilatrecentonovantaquattro/11).;
3) condanna per l'effetto a restituire alla procedura oltre CP_1
interessi dalla domanda l'importo complessivo di 43.018,31
(quarantatremila diciotto/31);
4) condanna a rimborsare alla in LCA le spese di lite CP_1
che si liquidano in 6250,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a.
Benevento, 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , nella causa iscritta al n. 2161/2023 del
Ruolo Generale, promossa da:
Parte_1
(Codice fiscale
[...]
con sede in Grottaminarda, alla via fontanelle 45/47, in P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore pro tempore, dott.ssa Parte_2
nominata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.
214/2021 del 08.07.2021, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. dall'avvocato Ugo Bisogno (C.F.
), C.F._1
CONTRO
C.F. e Numero registro Imprese di Modena Controparte_1
, n. REA Modena 222528, P.IVA Gruppo , P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino
ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare art. 44 e 67 e ss. L.F
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 10.09.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato La
[...]
Parte_1
, ha convenuto in giudizio la chiedendo la
[...] CP_1
dichiarazione di inefficacia , ai sensi dell'art 44 e 67 della L.F, e la conseguente restituzione delle somme corrisposte alla banca in esecuzione di due contratti di mutuo chirografario stipulati nel 2010, garantiti da cessione pro solvendo dei crediti derivanti da due convenzioni con il GS Spa per emolumenti mensili derivanti dalla produzione di
Energia .
A seguito della dichiarazione di insolvenza della ID ( TRIB. BN sentenza n.
16/2021) e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa , la banca ha continuato ad addebitare le rate di mutuo e premi assicurativi sui due conti correnti accesi , utilizzando gli accrediti provenienti dal GS .
Pag. 2 di 6 La società attrice ha pertanto chiesto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute, a titolo di pagamento delle rate pagate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza, nonché di quelli successivi alla stessa, per un totale di € 43.18,31.
Si costituiva la convenuta che per le ragioni addotte in CP_1
narrativa chiedeva il rigetto integrale di ogni avversa domanda poiché improcedibile, inammissibile e comunque perché manifestamente infondata, con vittoria di spese e compensi.
All'esito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta, precisate le conclusioni ex art 189 cpc , e depositate le relative memorie di replica
,la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVAZIONE
Va rilevato ,in primis , che questo Giudicante dichiara di essere subentrato nel ruolo dell'ex Dott. in data 13.02.2025 con decreto CP_2
N. 19 del Presidente del Tribunale di Benevento e nella trattazione del procedimento all'udienza del 28.02.2025.
Nel merito, le domande della società in L.C.A possono trovare accoglimento.
In punto di fatto il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ( due mutui , due conti correnti e la cessione dei crediti GS) e ha riconosciuto che i conti correnti erano stati aperti per veicolare gli emolumenti del GS a copertura delle rate di mutuo .
Pag. 3 di 6 Richiamando, poi, la giurisprudenza di legittimità ( Cass. N. 551/2012;
Cass. N 5616/2020) rileva l'affermazione che la cessione dei crediti perfezionata prima della procedura concorsuale è opponibile alla massa dei creditori , ma i pagamenti successivi possono essere soggetti a ripetizione se effettuati in periodo sospetto e in presenza della scentia decotionis da parte della banca.
Nel caso de quo , Il Tribunale ritiene che la curatela abbia fornito sufficiente prova del fatto che all'epoca in cui sono stati posti in essere gli atti revocabili , la fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della CP_1
società sulla base dei seguenti indici:
1. Comunicazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa 2. Risoluzione dei mutui chirografari per inadempimento;
3 atti esecutivi e pignoramento presso terzi indirizzati alla convenuta .
Di qui la richiesta della ripetizione dei pagamenti delle rate del mutuo, in primo luogo, ai sensi dell'art. 44 e 67, comma 2 L. F. . Il pagamento delle rate del finanziamento non è avvenuto attraverso la cessione del credito con funzione solutoria, posto che la cessione stipulata dalle parti sembra essere inquadrata nello schema negoziale della cessione con funzione di garanzia. Si tratta infatti di atto: i) previsto nel contratto di mutuo, quale garanzia dell'adempimento della restituzione del capitale;
ii) sottoscritto non appena ottenuto il diritto a pretendere gli incentivi da parte del GS;
iii) che le stesse parti qualificano.
Pag. 4 di 6 Ciò posto, il Tribunale ritiene che la domanda di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla banca nel semestre antecedente al fallimento ai sensi dell'art. 67, comma 2, deve essere accolta.
In relazione, infine , al rimborso della rata di mutuo avvenuto con addebito successivo alla dichiarazione di fallimento, occorre rilevare che siffatto pagamento deve ritenersi tout court inefficacie per effetto del concorso ai sensi dell'art. 44 e 51 e ss. L. Fall. e, pertanto, deve essere restituito alla procedura. ..." (cfr. TRIB DI MILANO, Sentenza del
28.12.2021 n. 1644/2021)
Le spese di lite, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(domanda) e alla sua complessità, seguono la soccombenza ,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , in accoglimento della domanda , dichiara:
1) inefficaci ai sensi dell'art. 44 e 51 l. fall., e quindi ripetibili, i pagamenti effettuati in favore di dopo la CP_1
dichiarazione dello stato di insolvenza intervenuta con sentenza del tribunale di Benevento dell'ammontare complessivamente pari alla somma di euro €.33.624,20 (trentatremilaseicentoventiquattro/20);
2) inefficaci ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., e quindi , i pagamenti effettuati a favore di , mediante addebiti accesi nei Controparte_1
sei mesi antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza
Pag. 5 di 6 dell'ammontare complessivamente pari alla somma di euro
€.9.394,11 (novemilatrecentonovantaquattro/11).;
3) condanna per l'effetto a restituire alla procedura oltre CP_1
interessi dalla domanda l'importo complessivo di 43.018,31
(quarantatremila diciotto/31);
4) condanna a rimborsare alla in LCA le spese di lite CP_1
che si liquidano in 6250,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a.
Benevento, 03.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
Pag. 6 di 6