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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AL MO LI Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
MONDADORI 4 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. DE SANNA ROBERTO
( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
RO MO ( ; C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLO 19 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. RUSSO ANDREA
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 9309/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
25/10/2024 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza definitiva n. 9309/2024 del 25 ottobre 2024, del
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, Dott. Guido Macripò, così statuire :
1.- Nel merito : Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza assicurativa n°
F02.013.0000079741, di corrispondere a nella qualità di erede universale di Parte_1 [...]
l'indennizzo per il sinistro di cui in atti nella misura prevista dal massimale di Persona_1 copertura.
2.- Di conseguenza : Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a nella predetta qualità, la somma di € 50.000,00, o quella, Parte_1 maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o liquidata quale indennizzo dovuto, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo vita dalla costituzione in mora al saldo.
3.- In via istruttoria : Previa revoca dei provvedimenti del 31 ottobre 2023 e del 22 febbraio 2024, ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni in quanto ammissibili e rilevanti :
1) Vero che il camper targato GD815HT acquistato dalla sig.ra nel gennaio 2021, è Per_1 rimasto custodito gratuitamente presso il venditore IG AR s.r.l sino al 29 maggio 2021, quando la sig.ra lo ha ritirato. – Teste , c/o IG AR s.r.l., Via Galileo Per_1 Testimone_1
Galilei n. 1, Caponago (MB).
2) Vero che il caravan era stato dotato di antifurto volumetrico e perimetrale marca “Gemini”, nonchè munito di apparecchio localizzatore satellitare “BomaSat” per l'individuazione del veicolo (come da docc. 9 e 26 da mostrare al teste), entrambi venduti ed installati dal personale di Controparte_2
, c/o IG AR s.r.l.. Tes_2 Testimone_1
3) Vero che il camper è stato parcheggiato dalla sig.ra in Via Zubiani n. 1 a Milano il 9 Per_1 giugno 2021, lasciandolo nel luogo non custodito di cui alle fotografie chemi si rammostrano, sub doc.
11, all'interno delle c.d. strisce blu.- Teste Via Imbonati n. 11, Milano. Persona_2
4) Vero che il camper era parcheggiato a circa cinquecento metri dalla casa della sig.ra Per_1
(cfr. le foto sub doc. 11 e la mappa di Google sub doc. 24), in una zona protetta da telecamere, dove anche il sig. parcheggia di solito la propria autovettura, quando è a Milano. – Teste Pt_1 Per_2
Milano.
[...]
pagina 2 di 10 5) Vero che la sig.ra pernottava a Padova dall'11 al 14 giugno compreso per motivi di Per_1 lavoro presso l'Hotel Europa situato in Largo Europa, n. 9/10 e conferma di tale fatto è stata richiesta nel documento 25 da mostrare al teste (mail sig. del 12/11/2022). - Teste : Dott. Pt_1 Tes_3
c/o Hotel Europa, Padova.
[...]
6) Vero che il giorno 15 giugno la sig.ra rientrata a Milano dopo avere ricevuto il Per_1 messaggio di allarme sul cellulare la notte del 13, si recava in via Zubiani all'altezza del civico 1, dove constatava che il camper non era nel luogo in cui era stato parcheggiato in precedenza, per cui telefonava a sul cellulare e gli confermava la sparizione, informandolo di avere chiamato Parte_1 la Polizia Locale di Milano per sapere se era stato da loro rimosso il predetto automezzo, ricevendo risposta negativa.- Teste Persona_2
7) Vero che la sig.ra resasi conto dell'errata trascrizione della data del furto sul verbale di Per_1 ricezione della querela con data 18 giugno 2021 – sull'atto era scritto che il furto si era verificato il 13 maggio 2021 -, tornava alla Stazione CC di Milano Affori il 31 agosto 2021 per correggerla mediante integrazione al verbale, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 14).- Teste
Carabiniere , c/o Stazione CC Milano Affori, Milano. Testimone_4
8) Vero che la sig.ra ha consegnato il 12 luglio 2021 alla Compagnia di assicurazione Per_1
tutta la documentazione richiesta, tra cui i) denuncia ai CC;
ii) originale certificato CP_1 cronologico;
iii) originale certificato di proprietà; iv) le chiavi di dotazione del veicolo;
v) fattura di acquisto, come indicato dalle quietanze di ricezione sottoscritte nel doc. 15 attore, che si rammostra al teste. Teste dott. , c/o Ispettorato sinistri . Persona_3 CP_1
5.- Sempre in via istruttoria : Previa revoca dei provvedimenti del 31 ottobre 2023 e del 22 febbraio
2024, si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via L. Galvani n. 12, Bodio
[...]
Lomnago (VA), dell'estratto digitale delle movimentazioni del GPS collegato all'antifurto CP_4 perimetrale volumetrico Gemini GPS del caravan targato GD815HT, nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 giugno 2021.
7.- In ogni caso : Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % ai sensi della normativa vigente, di entrambi i gradi di giudizio tenuto anche conto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione ex D. lgs 28/2010.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
pagina 3 di 10 “Tanto premesso e rilevato, la come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_5 elettivamente domiciliata, conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, pure istruttoria, voglia:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere in ogni caso, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla sig.
e dunque confermare la sentenza n. 9309/2024 del Tribunale di Milano;
Parte_1
3) rigettare qualunque richiesta in ordine al quantum, e in caso di condanna limitare l'indennizzo al solo valore commerciale del veicolo tenendo conto dello scoperto del 10% previsto in polizza.
In ogni caso, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, comprensive di IVA,
CPA e rimborso spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti , proprietaria di un autocaravan (targato GD815HT) Persona_1 Per_1 assicurato con (d'ora in avanti o compagnia assicurativa), agiva in Controparte_1 CP_1 giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. allegando che il predetto veicolo fosse stato oggetto di furto e chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al pagamento del relativo indennizzo.
La a sostegno della sua domanda allegava - e chiedeva di provare con capitoli formulati nelle Per_1 note di trattazione per l'udienza del 14/06/2022 - che il veicolo era stato parcheggiato (dal di lei marito
, il 10/06/2021, in via Zubiani n. 1 a Milano - in un'area di sosta non custodita – e che, in Parte_1 data 13/06/2021 alle ore 5:39 aveva ricevuto - tramite sms sul proprio cellulare - una segnalazione di allarme con la quale veniva avvertita della rimozione dello stesso veicolo. Allegava, altresì, che ciò avveniva mentre si trovava fuori Milano per motivi di lavoro e che al suo rientro, constatata la sparizione del veicolo, si recava a denunciare il furto presso la stazione dei Carabinieri di Milano
Affori in data 18/06/2021. Nella denuncia veniva indicata come data del furto il 13/05/2021, data che veniva poi corretta (indicando il 13/06/2021) con integrazione di denuncia presentata in data
31/08/2021. pagina 4 di 10 La allegava di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa, che non dava corso Per_1 alla liquidazione (ritenendo non adeguatamente provato il furto). Rimaste senza esito le richieste di indennizzo, instaurava il procedimento di mediazione che si chiudeva con esito negativo.
La chiedeva, quindi, che la compagnia assicurativa venisse condannata al pagamento Per_1 dell'indennizzo per il furto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa e chiedeva il rigetto delle domande attoree contestando sia la ricostruzione in fatto, che il quantum della pretesa.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e assegnava alle parti termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; purtuttavia, in pendenza dei termini per il deposito della prima memoria istruttoria, interveniva il decesso della e il Tribunale dichiarava l'interruzione Per_1 del processo.
Il processo veniva riassunto dall'erede universale e marito della che insisteva Per_1 Parte_1 per l'accoglimento delle domande già formulate.
Il Tribunale concedeva nuovamente i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9309/2024, riteneva che la denuncia di furto si inserisse in un quadro contraddittorio in cui non era stata fornita la prova del furto quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo. Il Tribunale, di conseguenza, rigettava la domanda e poneva le spese di lite della compagnia assicurativa a carico di Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1 affidandolo ad un unico motivo.
Con l'unico motivo d'appello l'appellante, da una parte, ritiene che il Tribunale abbia svuotato di qualunque valenza probatoria la denuncia di furto e, dall'altra parte, lamenta che sia giunto a considerare inverosimile la ricostruzione dei fatti senza tuttavia valutare gli elementi di prova offerti e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia attribuito portata determinante al refuso contenuto nella denuncia e avente ad oggetto la data del furto, senza attribuire valore a tutti gli ulteriori elementi che avrebbero permesso di ritenere dimostrato il furto. Secondo l'appellante la denuncia costituisce un elemento indiziario della veridicità dei fatti in essa dichiarati e ritiene, inoltre, che non possa essere addossato sull'assicurato il gravoso onere di provare un fatto negativo - quale quello di non essere più in possesso del bene assicurato. pagina 5 di 10 Tra gli elementi che, secondo la ricostruzione dell'appellante, non sono stati correttamente valutati dal
Tribunale unitamente alla denuncia figurerebbe la segnalazione di allarme ricevuta dall'assicurata in data 13/06/2021 (doc. n. 12). Per_1
L'appellante contesta, poi, la mancata ammissione della prova per testimoni sui capitoli formulati con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; in particolare, l'appellante sostiene che il capitolo n. 3, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era volto a provare gli stessi fatti storici di cui all'atto introduttivo, presentando due sole differenze (la data in cui il veicolo è stato posteggiato e il soggetto che ha provveduto a fare ciò) che avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti. L'appellante ripropone, pertanto, tutti i capitoli di prova formulati nel corso del giudizio di primo grado, insistendo per la loro ammissione.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 24/04/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 19/06/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 10/07/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
1. Occorre, anzitutto, ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui la denuncia sporta presso le competenti autorità, sebbene non costituisca prova legale della veridicità dei fatti in essa narrati, non può essere considerata irrilevante e svalutata alla stregua di una mera dichiarazione di parte, stante la responsabilità penale a cui con essa si espone il denunciante. La denuncia, dunque, deve essere valutata alla stregua delle circostanze - intrinseche e/o estrinseche - che la accompagnano.
Nel caso di specie, la denuncia, singolarmente presa in considerazione (doc. n. 13 del fascicolo di primo grado di , ha un contenuto particolarmente stringato laddove, prescindendo Per_1 dall'errore inerente alla data del furto, la denunciante ha dichiarato che:
-ignoti malfattori avrebbero asportato il veicolo, regolarmente chiuso a chiave, dal luogo in cui era stato parcheggiato;
-era stato accertato che il veicolo non era stato rimosso dalla Polizia locale;
-all'interno del veicolo erano presenti il certificato ed il contrassegno assicurativo;
pagina 6 di 10 -il veicolo era dotato di satellitare e antifurto perimetrale ed era assicurato con
[...]
CP_1
-al momento del furto la proprietaria soggiornava in un hotel sito a Padova e che Per_1 nutriva dei sospetti sui gestori di detto hotel essendole state, a suo dire, sottratte anche le chiavi di casa.
Ora, questi pochi elementi che emergono dalla denuncia di furto, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, oltre a non essere sufficienti a ritenere provato il furto, si collocano in un contesto caratterizzato da contraddittorietà.
È bene sin da subito precisare che l'inverosimiglianza di quanto riportato in denuncia, a differenza di quanto argomentato dall'appellante nel suo atto d'appello, non è stata desunta dal
Tribunale in maniera esclusiva dall'errore relativo alla data del furto contenuto nella denuncia, quanto, piuttosto, da tutte le incongruenze emerse - non solo nel corso del giudizio - che caratterizzano intrinsecamente la vicenda.
Anzitutto, emerge ictu oculi che la ricostruzione dei fatti così come era stata allegata dalla nel ricorso introduttivo è diversa da quella fatta propria dall'odierno appellante Per_1 successivamente alla riassunzione del giudizio in qualità di erede della prima.
Le divergenze, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, attengono alla data in cui è stato parcheggiato il veicolo prima del furto (il 10 giugno secondo la ricostruzione della il 9 giugno secondo , al soggetto che ha materialmente provveduto a Per_1 Pt_1 parcheggiare il veicolo (la aveva allegato e chiesto di provare che fosse stato Per_1 Pt_1
a farlo e, viceversa, il ha allegato e chiesto di provare che fosse stata la e alle Pt_1 Per_1 modalità di accertamento dell'effettiva sparizione dello stesso veicolo dal luogo in cui era stato parcheggiato.
Accanto a queste contraddizioni emerse dalla ricostruzione dei fatti così come operata nel corso del giudizio, non si possono non tenere in debita considerazione - come in parte già effettuato nella sentenza oggetto di gravame - la tempistica con cui la proprietaria del veicolo ha provveduto a denunciare l'accaduto che, appunto, suscita ulteriori interrogativi.
Invero, il veicolo oggetto dell'asserito furto era stato acquistato pochi mesi prima dell'accaduto
(segnatamente in data 08/01/2021) e per un importo che si può definire tutt'altro che irrisorio (€
58.500,00 – cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di primo grado di;
a fronte di ciò, Per_1 sorprende l'atteggiamento di totale noncuranza della proprietaria che, pur avendo ricevuto una segnalazione di allarme tramite un messaggio datato 13/06/2021 e pur avendo constatato - per mezzo del marito (il 14/06/2021) o personalmente (il 15/01/2021) - l'assenza del veicolo pagina 7 di 10 nell'ultimo luogo ove era stato posteggiato, ha atteso fino al 18/06/2021 per sporgere denuncia: quindi, ben 5 giorni dopo la prima segnalazione di allarme e ben 3 giorni dopo aver fatto rientro a Milano. Questa tempistica già dubbia in un ordinario contesto, appare poco verosimile se si pensa che i primi sospetti della – come da essa dichiarato in denuncia - ricadevano sui Per_1 proprietari dell'hotel e che, pertanto, se avesse allertato le autorità avrebbe consentito un loro tempestivo intervento.
Ad opinione della Corte sussiste un'ulteriore circostanza foriera di perplessità, ovverossia che, nonostante il veicolo fosse dotato di localizzatore satellitare e antifurto perimetrale (secondo quanto allegato dalla e dall'odierno appellante), non sia mai stato prodotto in giudizio Per_1 alcun report relativo ai rilevamenti effettuati dal satellitare. Sul punto l'odierno appellante si era limitato a formulare un'istanza ex art. 210 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Giudice di prime cure in quanto priva di allegazione e prova delle ragioni che avevano impedito l'acquisizione dei documenti in maniera autonoma. L'appellante non ha più insistito nell'istanza ex art. 210
c.p.c., non solo quando ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria in primo grado, ma anche in tale sede d'appello, ove si è limitato a formulare l'istanza nelle conclusioni senza proporre alcuna argomentazione a supporto della stessa.
Alla luce di tutto quanto finora evidenziato non pare possibile attribuire valenza probatoria determinante né alla segnalazione di allarme ricevuta tramite messaggio dalla in data Per_1
13/06/2021 (cfr. doc. n. 12), né ai capitoli di prova formulati dall'odierno appellante.
Per quanto attiene alla segnalazione di allarme pervenuta alla tramite messaggio, e Per_1 prodotta in giudizio come documento n. 12, occorre subito rilevare che può dirsi pacifica la sua intervenuta ricezione sul cellullare della e, stante l'assenza di specifiche e tempestive Per_1 contestazioni da parte della compagnia assicurativa, anche la riferibilità al veicolo oggetto dell'asserito furto;
purtuttavia, il suo contenuto - la cui efficacia dal punto di vista probatorio è rimessa all'apprezzamento del Giudice - oltre ad essere poco intellegibile, risulta privo di un concreto valore dal punto di vista probatorio. Infatti, dalla lettura del documento n. 12 si comprende esclusivamente che l'allarme si è attivato (nel messaggio si legge: “ALARM INPUT
ON”) e che tramite un link di rinvio a Google Maps è stato trasmesso l'ultimo segnale conosciuto (dopo il link, nel messaggio si legge: “last known”), ma le informazioni ricavabili da tale messaggio non sono state rese note, neppure sotto forma di mera allegazione. Resta fermo, in ogni caso, il già evidenziato atteggiamento di totale noncuranza della proprietaria del veicolo, la quale, nonostante il messaggio fosse pervenuto in data 13/06/2021, è rimasta completamente pagina 8 di 10 inerte per ben 5 giorni - fino al 18/06/2021, quando invece la tempestività sarebbe stata essenziale per tentare di risalire alla posizione del veicolo sottratto grazie al satellitare.
Da ultimo, la Corte ritiene che possa essere confermata la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova già espressa nel corso del primo grado di Giudizio.
In particolare, per ciò che attiene al capitolo n. 3, sulla cui ammissione l'appellante concentra le sue argomentazioni, la Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia errato affermando che si tratti di un capitolo volto a provare delle circostanze diverse da quelle allegate nell'originario ricorso introduttivo. Inoltre, la Corte ritiene che il capitolo di prova in commento e tutti gli ulteriori capitoli formulati non siano idonei a risolvere le contraddizioni di cui si è detto sopra, le quali, unitamente al mutamento di circostanze operato nel corso del giudizio, hanno reso inverosimile l'accaduto come rappresentato.
Detto altrimenti, pur ammesse come vere le circostanze dedotte nel capitolo di prova n. 3 (cioè che il veicolo è stato parcheggiato in data 09/06/2021 dalla alla via Zubiani n. 1) Per_1 queste non sarebbero idonee a superare il tasso di contraddittorietà emerso, che è tale da togliere credibilità all'assunto.
In definitiva, il quadro probatorio emerso in primo grado - e riesaminato in questa sede - raffrontato con la denuncia di furto, non consente di ritenere sussistenti circostanze univocamente volte a dare prova di quanto denunciato, atteso il generale contesto di incertezza e contraddizioni di cui si è detto.
2. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
3. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 9309/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/10/2024, che integralmente conferma;
pagina 9 di 10 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in Parte_1 favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che Controparte_1 liquida in complessivi € 6.946,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 16/07/2025.
Il Presidente rel. est.
AL MO LI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AL MO LI Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
MONDADORI 4 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. DE SANNA ROBERTO
( ), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._2
RO MO ( ; C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
CASTELLO 19 - 20121 MILANO - presso lo studio dell'avv. RUSSO ANDREA
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 9309/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
25/10/2024 e pubblicata in pari data.
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza definitiva n. 9309/2024 del 25 ottobre 2024, del
Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, Dott. Guido Macripò, così statuire :
1.- Nel merito : Accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza assicurativa n°
F02.013.0000079741, di corrispondere a nella qualità di erede universale di Parte_1 [...]
l'indennizzo per il sinistro di cui in atti nella misura prevista dal massimale di Persona_1 copertura.
2.- Di conseguenza : Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a nella predetta qualità, la somma di € 50.000,00, o quella, Parte_1 maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o liquidata quale indennizzo dovuto, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo vita dalla costituzione in mora al saldo.
3.- In via istruttoria : Previa revoca dei provvedimenti del 31 ottobre 2023 e del 22 febbraio 2024, ammettere i seguenti capitoli di prova per testimoni in quanto ammissibili e rilevanti :
1) Vero che il camper targato GD815HT acquistato dalla sig.ra nel gennaio 2021, è Per_1 rimasto custodito gratuitamente presso il venditore IG AR s.r.l sino al 29 maggio 2021, quando la sig.ra lo ha ritirato. – Teste , c/o IG AR s.r.l., Via Galileo Per_1 Testimone_1
Galilei n. 1, Caponago (MB).
2) Vero che il caravan era stato dotato di antifurto volumetrico e perimetrale marca “Gemini”, nonchè munito di apparecchio localizzatore satellitare “BomaSat” per l'individuazione del veicolo (come da docc. 9 e 26 da mostrare al teste), entrambi venduti ed installati dal personale di Controparte_2
, c/o IG AR s.r.l.. Tes_2 Testimone_1
3) Vero che il camper è stato parcheggiato dalla sig.ra in Via Zubiani n. 1 a Milano il 9 Per_1 giugno 2021, lasciandolo nel luogo non custodito di cui alle fotografie chemi si rammostrano, sub doc.
11, all'interno delle c.d. strisce blu.- Teste Via Imbonati n. 11, Milano. Persona_2
4) Vero che il camper era parcheggiato a circa cinquecento metri dalla casa della sig.ra Per_1
(cfr. le foto sub doc. 11 e la mappa di Google sub doc. 24), in una zona protetta da telecamere, dove anche il sig. parcheggia di solito la propria autovettura, quando è a Milano. – Teste Pt_1 Per_2
Milano.
[...]
pagina 2 di 10 5) Vero che la sig.ra pernottava a Padova dall'11 al 14 giugno compreso per motivi di Per_1 lavoro presso l'Hotel Europa situato in Largo Europa, n. 9/10 e conferma di tale fatto è stata richiesta nel documento 25 da mostrare al teste (mail sig. del 12/11/2022). - Teste : Dott. Pt_1 Tes_3
c/o Hotel Europa, Padova.
[...]
6) Vero che il giorno 15 giugno la sig.ra rientrata a Milano dopo avere ricevuto il Per_1 messaggio di allarme sul cellulare la notte del 13, si recava in via Zubiani all'altezza del civico 1, dove constatava che il camper non era nel luogo in cui era stato parcheggiato in precedenza, per cui telefonava a sul cellulare e gli confermava la sparizione, informandolo di avere chiamato Parte_1 la Polizia Locale di Milano per sapere se era stato da loro rimosso il predetto automezzo, ricevendo risposta negativa.- Teste Persona_2
7) Vero che la sig.ra resasi conto dell'errata trascrizione della data del furto sul verbale di Per_1 ricezione della querela con data 18 giugno 2021 – sull'atto era scritto che il furto si era verificato il 13 maggio 2021 -, tornava alla Stazione CC di Milano Affori il 31 agosto 2021 per correggerla mediante integrazione al verbale, come risulta dal documento che si rammostra al teste (doc. 14).- Teste
Carabiniere , c/o Stazione CC Milano Affori, Milano. Testimone_4
8) Vero che la sig.ra ha consegnato il 12 luglio 2021 alla Compagnia di assicurazione Per_1
tutta la documentazione richiesta, tra cui i) denuncia ai CC;
ii) originale certificato CP_1 cronologico;
iii) originale certificato di proprietà; iv) le chiavi di dotazione del veicolo;
v) fattura di acquisto, come indicato dalle quietanze di ricezione sottoscritte nel doc. 15 attore, che si rammostra al teste. Teste dott. , c/o Ispettorato sinistri . Persona_3 CP_1
5.- Sempre in via istruttoria : Previa revoca dei provvedimenti del 31 ottobre 2023 e del 22 febbraio
2024, si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via L. Galvani n. 12, Bodio
[...]
Lomnago (VA), dell'estratto digitale delle movimentazioni del GPS collegato all'antifurto CP_4 perimetrale volumetrico Gemini GPS del caravan targato GD815HT, nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 giugno 2021.
7.- In ogni caso : Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % ai sensi della normativa vigente, di entrambi i gradi di giudizio tenuto anche conto della mancata partecipazione alla procedura di mediazione ex D. lgs 28/2010.”
CONCLUSIONI PER Controparte_1
pagina 3 di 10 “Tanto premesso e rilevato, la come sopra rappresentata, difesa ed Controparte_5 elettivamente domiciliata, conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni avversa istanza, pure istruttoria, voglia:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
2) respingere in ogni caso, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla sig.
e dunque confermare la sentenza n. 9309/2024 del Tribunale di Milano;
Parte_1
3) rigettare qualunque richiesta in ordine al quantum, e in caso di condanna limitare l'indennizzo al solo valore commerciale del veicolo tenendo conto dello scoperto del 10% previsto in polizza.
In ogni caso, condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, comprensive di IVA,
CPA e rimborso spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
(d'ora in avanti , proprietaria di un autocaravan (targato GD815HT) Persona_1 Per_1 assicurato con (d'ora in avanti o compagnia assicurativa), agiva in Controparte_1 CP_1 giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. allegando che il predetto veicolo fosse stato oggetto di furto e chiedendo la condanna della compagnia assicurativa al pagamento del relativo indennizzo.
La a sostegno della sua domanda allegava - e chiedeva di provare con capitoli formulati nelle Per_1 note di trattazione per l'udienza del 14/06/2022 - che il veicolo era stato parcheggiato (dal di lei marito
, il 10/06/2021, in via Zubiani n. 1 a Milano - in un'area di sosta non custodita – e che, in Parte_1 data 13/06/2021 alle ore 5:39 aveva ricevuto - tramite sms sul proprio cellulare - una segnalazione di allarme con la quale veniva avvertita della rimozione dello stesso veicolo. Allegava, altresì, che ciò avveniva mentre si trovava fuori Milano per motivi di lavoro e che al suo rientro, constatata la sparizione del veicolo, si recava a denunciare il furto presso la stazione dei Carabinieri di Milano
Affori in data 18/06/2021. Nella denuncia veniva indicata come data del furto il 13/05/2021, data che veniva poi corretta (indicando il 13/06/2021) con integrazione di denuncia presentata in data
31/08/2021. pagina 4 di 10 La allegava di aver denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa, che non dava corso Per_1 alla liquidazione (ritenendo non adeguatamente provato il furto). Rimaste senza esito le richieste di indennizzo, instaurava il procedimento di mediazione che si chiudeva con esito negativo.
La chiedeva, quindi, che la compagnia assicurativa venisse condannata al pagamento Per_1 dell'indennizzo per il furto.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa e chiedeva il rigetto delle domande attoree contestando sia la ricostruzione in fatto, che il quantum della pretesa.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario e assegnava alle parti termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; purtuttavia, in pendenza dei termini per il deposito della prima memoria istruttoria, interveniva il decesso della e il Tribunale dichiarava l'interruzione Per_1 del processo.
Il processo veniva riassunto dall'erede universale e marito della che insisteva Per_1 Parte_1 per l'accoglimento delle domande già formulate.
Il Tribunale concedeva nuovamente i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, tratteneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9309/2024, riteneva che la denuncia di furto si inserisse in un quadro contraddittorio in cui non era stata fornita la prova del furto quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo. Il Tribunale, di conseguenza, rigettava la domanda e poneva le spese di lite della compagnia assicurativa a carico di Parte_1
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche appellante) Parte_1 affidandolo ad un unico motivo.
Con l'unico motivo d'appello l'appellante, da una parte, ritiene che il Tribunale abbia svuotato di qualunque valenza probatoria la denuncia di furto e, dall'altra parte, lamenta che sia giunto a considerare inverosimile la ricostruzione dei fatti senza tuttavia valutare gli elementi di prova offerti e senza ammettere i mezzi istruttori richiesti.
Nel dettaglio, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia attribuito portata determinante al refuso contenuto nella denuncia e avente ad oggetto la data del furto, senza attribuire valore a tutti gli ulteriori elementi che avrebbero permesso di ritenere dimostrato il furto. Secondo l'appellante la denuncia costituisce un elemento indiziario della veridicità dei fatti in essa dichiarati e ritiene, inoltre, che non possa essere addossato sull'assicurato il gravoso onere di provare un fatto negativo - quale quello di non essere più in possesso del bene assicurato. pagina 5 di 10 Tra gli elementi che, secondo la ricostruzione dell'appellante, non sono stati correttamente valutati dal
Tribunale unitamente alla denuncia figurerebbe la segnalazione di allarme ricevuta dall'assicurata in data 13/06/2021 (doc. n. 12). Per_1
L'appellante contesta, poi, la mancata ammissione della prova per testimoni sui capitoli formulati con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.; in particolare, l'appellante sostiene che il capitolo n. 3, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era volto a provare gli stessi fatti storici di cui all'atto introduttivo, presentando due sole differenze (la data in cui il veicolo è stato posteggiato e il soggetto che ha provveduto a fare ciò) che avrebbero dovuto essere considerate irrilevanti. L'appellante ripropone, pertanto, tutti i capitoli di prova formulati nel corso del giudizio di primo grado, insistendo per la loro ammissione.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 24/04/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 19/06/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio.
All'udienza del giorno 10/07/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
1. Occorre, anzitutto, ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui la denuncia sporta presso le competenti autorità, sebbene non costituisca prova legale della veridicità dei fatti in essa narrati, non può essere considerata irrilevante e svalutata alla stregua di una mera dichiarazione di parte, stante la responsabilità penale a cui con essa si espone il denunciante. La denuncia, dunque, deve essere valutata alla stregua delle circostanze - intrinseche e/o estrinseche - che la accompagnano.
Nel caso di specie, la denuncia, singolarmente presa in considerazione (doc. n. 13 del fascicolo di primo grado di , ha un contenuto particolarmente stringato laddove, prescindendo Per_1 dall'errore inerente alla data del furto, la denunciante ha dichiarato che:
-ignoti malfattori avrebbero asportato il veicolo, regolarmente chiuso a chiave, dal luogo in cui era stato parcheggiato;
-era stato accertato che il veicolo non era stato rimosso dalla Polizia locale;
-all'interno del veicolo erano presenti il certificato ed il contrassegno assicurativo;
pagina 6 di 10 -il veicolo era dotato di satellitare e antifurto perimetrale ed era assicurato con
[...]
CP_1
-al momento del furto la proprietaria soggiornava in un hotel sito a Padova e che Per_1 nutriva dei sospetti sui gestori di detto hotel essendole state, a suo dire, sottratte anche le chiavi di casa.
Ora, questi pochi elementi che emergono dalla denuncia di furto, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, oltre a non essere sufficienti a ritenere provato il furto, si collocano in un contesto caratterizzato da contraddittorietà.
È bene sin da subito precisare che l'inverosimiglianza di quanto riportato in denuncia, a differenza di quanto argomentato dall'appellante nel suo atto d'appello, non è stata desunta dal
Tribunale in maniera esclusiva dall'errore relativo alla data del furto contenuto nella denuncia, quanto, piuttosto, da tutte le incongruenze emerse - non solo nel corso del giudizio - che caratterizzano intrinsecamente la vicenda.
Anzitutto, emerge ictu oculi che la ricostruzione dei fatti così come era stata allegata dalla nel ricorso introduttivo è diversa da quella fatta propria dall'odierno appellante Per_1 successivamente alla riassunzione del giudizio in qualità di erede della prima.
Le divergenze, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata, attengono alla data in cui è stato parcheggiato il veicolo prima del furto (il 10 giugno secondo la ricostruzione della il 9 giugno secondo , al soggetto che ha materialmente provveduto a Per_1 Pt_1 parcheggiare il veicolo (la aveva allegato e chiesto di provare che fosse stato Per_1 Pt_1
a farlo e, viceversa, il ha allegato e chiesto di provare che fosse stata la e alle Pt_1 Per_1 modalità di accertamento dell'effettiva sparizione dello stesso veicolo dal luogo in cui era stato parcheggiato.
Accanto a queste contraddizioni emerse dalla ricostruzione dei fatti così come operata nel corso del giudizio, non si possono non tenere in debita considerazione - come in parte già effettuato nella sentenza oggetto di gravame - la tempistica con cui la proprietaria del veicolo ha provveduto a denunciare l'accaduto che, appunto, suscita ulteriori interrogativi.
Invero, il veicolo oggetto dell'asserito furto era stato acquistato pochi mesi prima dell'accaduto
(segnatamente in data 08/01/2021) e per un importo che si può definire tutt'altro che irrisorio (€
58.500,00 – cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di primo grado di;
a fronte di ciò, Per_1 sorprende l'atteggiamento di totale noncuranza della proprietaria che, pur avendo ricevuto una segnalazione di allarme tramite un messaggio datato 13/06/2021 e pur avendo constatato - per mezzo del marito (il 14/06/2021) o personalmente (il 15/01/2021) - l'assenza del veicolo pagina 7 di 10 nell'ultimo luogo ove era stato posteggiato, ha atteso fino al 18/06/2021 per sporgere denuncia: quindi, ben 5 giorni dopo la prima segnalazione di allarme e ben 3 giorni dopo aver fatto rientro a Milano. Questa tempistica già dubbia in un ordinario contesto, appare poco verosimile se si pensa che i primi sospetti della – come da essa dichiarato in denuncia - ricadevano sui Per_1 proprietari dell'hotel e che, pertanto, se avesse allertato le autorità avrebbe consentito un loro tempestivo intervento.
Ad opinione della Corte sussiste un'ulteriore circostanza foriera di perplessità, ovverossia che, nonostante il veicolo fosse dotato di localizzatore satellitare e antifurto perimetrale (secondo quanto allegato dalla e dall'odierno appellante), non sia mai stato prodotto in giudizio Per_1 alcun report relativo ai rilevamenti effettuati dal satellitare. Sul punto l'odierno appellante si era limitato a formulare un'istanza ex art. 210 c.p.c., dichiarata inammissibile dal Giudice di prime cure in quanto priva di allegazione e prova delle ragioni che avevano impedito l'acquisizione dei documenti in maniera autonoma. L'appellante non ha più insistito nell'istanza ex art. 210
c.p.c., non solo quando ha chiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria in primo grado, ma anche in tale sede d'appello, ove si è limitato a formulare l'istanza nelle conclusioni senza proporre alcuna argomentazione a supporto della stessa.
Alla luce di tutto quanto finora evidenziato non pare possibile attribuire valenza probatoria determinante né alla segnalazione di allarme ricevuta tramite messaggio dalla in data Per_1
13/06/2021 (cfr. doc. n. 12), né ai capitoli di prova formulati dall'odierno appellante.
Per quanto attiene alla segnalazione di allarme pervenuta alla tramite messaggio, e Per_1 prodotta in giudizio come documento n. 12, occorre subito rilevare che può dirsi pacifica la sua intervenuta ricezione sul cellullare della e, stante l'assenza di specifiche e tempestive Per_1 contestazioni da parte della compagnia assicurativa, anche la riferibilità al veicolo oggetto dell'asserito furto;
purtuttavia, il suo contenuto - la cui efficacia dal punto di vista probatorio è rimessa all'apprezzamento del Giudice - oltre ad essere poco intellegibile, risulta privo di un concreto valore dal punto di vista probatorio. Infatti, dalla lettura del documento n. 12 si comprende esclusivamente che l'allarme si è attivato (nel messaggio si legge: “ALARM INPUT
ON”) e che tramite un link di rinvio a Google Maps è stato trasmesso l'ultimo segnale conosciuto (dopo il link, nel messaggio si legge: “last known”), ma le informazioni ricavabili da tale messaggio non sono state rese note, neppure sotto forma di mera allegazione. Resta fermo, in ogni caso, il già evidenziato atteggiamento di totale noncuranza della proprietaria del veicolo, la quale, nonostante il messaggio fosse pervenuto in data 13/06/2021, è rimasta completamente pagina 8 di 10 inerte per ben 5 giorni - fino al 18/06/2021, quando invece la tempestività sarebbe stata essenziale per tentare di risalire alla posizione del veicolo sottratto grazie al satellitare.
Da ultimo, la Corte ritiene che possa essere confermata la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova già espressa nel corso del primo grado di Giudizio.
In particolare, per ciò che attiene al capitolo n. 3, sulla cui ammissione l'appellante concentra le sue argomentazioni, la Corte ritiene che il Giudice di prime cure non abbia errato affermando che si tratti di un capitolo volto a provare delle circostanze diverse da quelle allegate nell'originario ricorso introduttivo. Inoltre, la Corte ritiene che il capitolo di prova in commento e tutti gli ulteriori capitoli formulati non siano idonei a risolvere le contraddizioni di cui si è detto sopra, le quali, unitamente al mutamento di circostanze operato nel corso del giudizio, hanno reso inverosimile l'accaduto come rappresentato.
Detto altrimenti, pur ammesse come vere le circostanze dedotte nel capitolo di prova n. 3 (cioè che il veicolo è stato parcheggiato in data 09/06/2021 dalla alla via Zubiani n. 1) Per_1 queste non sarebbero idonee a superare il tasso di contraddittorietà emerso, che è tale da togliere credibilità all'assunto.
In definitiva, il quadro probatorio emerso in primo grado - e riesaminato in questa sede - raffrontato con la denuncia di furto, non consente di ritenere sussistenti circostanze univocamente volte a dare prova di quanto denunciato, atteso il generale contesto di incertezza e contraddizioni di cui si è detto.
2. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
3. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 9309/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 25/10/2024, che integralmente conferma;
pagina 9 di 10 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in Parte_1 favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, che Controparte_1 liquida in complessivi € 6.946,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 16/07/2025.
Il Presidente rel. est.
AL MO LI
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