Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
639/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 639/2025 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti alla Via Parte_1 C.F._1
Cavour n°9, presso lo studio dell'Avv. Tamara Grimaldi che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.
e da
, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti alla Via dei Parte_2 C.F._2
Lauri n. 11 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Caprioli che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 comma 3 c.p.c.; ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso l'abitazione della madre in Rieti, alla Via Caduti del Lavoro n.1 dove è e resterà collocata;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, a settimane alterne, con le seguenti modalità: la prima settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato e, quella successiva, nei giorni di martedì, giovedì e domenica;
nei giorni feriali dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00-21.30, mentre nei giorni festivi dalla mattina dalle ore 10:00-10:30 fino alle ore
21.00-21.30;
1
5) Il pernottamento di presso l'abitazione del padre nei giorni sopra indicati, dipenderà esclusivamente dalla Per_1 volontà della bambina e, in ogni caso, previa comunicazione alla madre;
6) Nell'ipotesi in cui pernotterà presso il padre, sarà cura dello stesso accompagnare la bambina a scuola la Per_1 mattina successiva ovvero, in caso di giorno festivo, presso l'abitazione della madre;
7) La Sig.ra andrà a riprendere la minore presso l'abitazione del padre una sola volta alla settimana e, Parte_1 anche, ad accompagnarla una sola volta alla settimana compatibilmente, in ogni caso, con i propri turni lavorativi;
nelle restanti giornate sarà il padre a prendere e riportare presso l'abitazione della madre;
Per_1
8) Con riferimento alle giornate di sabato e domenica, ovvero per gli altri giorni festivi o in cui non frequenterà la Per_1 scuola e che la bambina trascorrerà con il padre, lo stesso avrà cura di comunicare entro le ore 18.00 del giorno antecedente,
l'orario in cui si recherà presso l'abitazione della madre per prelevare la minore, nel caso in cui non potrà recarsi a prenderla alle ore 10.00-10.30;
9) Con riferimento ai giorni in cui la bambina frequenta la lezione di canto (il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00) ed il catechismo (il sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00) e si trovi presso l'abitazione del padre, lo stesso avrà cura di accompagnarla e riprenderla;
10) Per le festività natalizie e pasquali si procederà con le seguenti modalità: il primo anno la madre terrà la bambina il giorno di Pasqua ed il giorno di Natale, mentre il padre la terrà il lunedì di Pasqua e il 26 dicembre;
l'anno seguente si verificherà il contrario, ossia il padre ospiterà la bambina il giorno di Pasqua e il 25 dicembre e la madre il lunedì di
Pasqua e il 26 dicembre e, così, in maniera alternata di anno in anno;
11) Con riferimento al 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno, i genitori trascorreranno tali ricorrenze un giorno ciascuno con la bambina (quindi, ad esempio, il padre starà con il 31 dicembre e la madre il primo gennaio e l'anno Per_1 successivo al contrario), avendo cura il genitore cui spetterà di tenere con sé il 31 dicembre di riaccompagnarla a Per_1 casa dell'altro genitore o dopo la mezzanotte del 31 dicembre, oppure, nel caso in cui la stessa resti a dormire a casa del medesimo, direttamente la mattina seguente (ossia il primo gennaio); ovviamente andrà sempre rispettata la volontà della minore;
12) Tutte le ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.…) verranno trascorse dalla bambina con ciascuno dei genitori, rispettando sempre il principio dell'alternanza;
13) Il giorno del compleanno di (24 dicembre), il padre la terrà con sé fino alle ore 19.30, orario in cui verrà Per_1 dallo stesso riaccompagnata presso l'abitazione della Sig.ra Parte_1
14) Tra giugno e settembre, ossia dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo, ciascun genitore terrà con sé la minore per quindici giorni, anche non consecutivi, e solo in tale circostanza si interromperà la turnazione settimanale;
ciò sempre compatibilmente alla volontà della figlia minore;
2 15) Entrambe i genitori si impegneranno, in ogni caso, al rispetto assoluto dei futuri impegni scolastici della minore nonché alla volontà della medesima;
16) Il Sig. i obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Parte_1 minore, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
17) L'assegno unico Inps verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
18) La ripartizione delle spese straordinarie, nella misura del 50% per ciascun genitore, avrà a riferimento il noto
Protocollo del Tribunale di Rieti e dovranno essere preventivamente concordate tra i medesimi.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 17.4.2025 e hanno chiesto Parte_2 Parte_1
l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Per_2 ato il 24.12.2017 e sui diritti a quest'ultima afferenti.
[...]
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: la è proprietaria dell'immobile, adibito ad Parte_1 abitazione principale, sito in Rieti alla Via Caduti del Lavoro n.1, su cui grava un mutuo ipotecario, con tasso variabile e rata mensile di circa € 400,00 e ed ha in essere un finanziamento acceso con la Banca
Unicredit, con rata mensile di € 250,00 ed è proprietaria di veicolo;
mentre l svolge attività di Pt_2 operaio presso l'Inalca di Rieti, percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.400,00, risiede in un appartamento condotto in locazione insieme all'attuale compagna previo pagamento del canone mensile di € 500,00, ha in essere due prestiti contratti con Banca Unicredit con rata mensile di € 143,67 e
Deutsche Bank con rata mensile di € 281,00 ed è proprietario di una autovettura.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
Alla udienza dell' 8 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritt,e le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla bambina condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Dato la natura congiunta del ricorso, le spese sono da ritenersi compensate tra le parti.
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P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex Parte_1 Parte_2 artt. 473bis.51 c.p.c:
-dispone che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1 su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso l'abitazione della madre in Rieti, alla Via Caduti del Lavoro n.1 dove è e resterà collocata;
-dispone che le decisioni di maggiore interesse per la bambina relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- dispone che il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, secondo i tempi e le modalità indicate nel dettaglio nell'accordo riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritto;
- dà atto che entrambi i genitori si impegneranno, in ogni caso, al rispetto assoluto dei futuri impegni scolastici della minore nonché alla volontà della medesima;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia minore, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT;
- dà atto che l' unico Inps verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori;
- dispone che la ripartizione delle spese straordinarie, nella misura del 50% per ciascun genitore, avrà a riferimento il noto Protocollo del Tribunale di Rieti e dovranno essere preventivamente concordate tra i medesimi.
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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