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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 30.5.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11115/2024 di R.G., vertente tra rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Soccio Parte_1
-ricorrente-
Contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria La Barbera e Olga Ricci
-resistente –
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi CP_2
Lorusso
-resistente contumace-
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di aver prestato, con decorrenza dall' anno 2003 mansioni di parcheggiatore ausiliario del traffico, svolgendo la propria attività di controllo delle aree di sosta a pagamento nel territorio della città di GG, alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del relativo servizio appaltato dal CP_3 adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che aveva lavorato- dal 09/06/2003 al 21/05/2011 alle dipendenze della Coop. Cogima. Soc. svolgendo mansioni di posteggiatore, con reiterati Parte_2
contratti a tempo determinato;
dal 15/10/2011 al 12/12/2015 alle dipendenze della Etjca s.p.a., agenzia fornitrice di lavoro temporaneo nei confronti della Ataf s.p.a. (azienda municipalizzata del CP_4
che ha gestito le aree di sosta tariffate dal 2011 al 2015), con contratti di lavoro di
[...]
somministrazione a tempo determinato reiteratamente prorogati, svolgendo mansioni di ausiliario del traffico;
dal 15/12/2015 al 12/06/2023 alle dipendenze della Apcoa Parking Italia S.p.a., con contratto a tempo indeterminato part-time (27 ore settimanali) – par.138 con Controparte_5 qualifica di operatore della mobilità / ausiliario del traffico;
che, all'esito della gara indetta in data
1.4.2022 per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di GG, l'Ente locale, con determinazione dirigenziale n. 1029 del 25.7.2022, aveva provveduto ad aggiudicare il predetto appalto alla che, conclusasi in data 27.7.2022 la Controparte_1
procedura di licenziamento collettivo, la Apcoa Parking Italia s.p.a., con lettera del 28.7.2022, aveva comunicato a tutti i lavoratori la risoluzione del rapporto di lavoro, per cessazione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di gestione della sosta tariffata nella città di GG, con effetto dal 30.9.2022 e sino al termine del periodo di preavviso;
che, con successive missive datate 03/10/2022, 22/11/2022,
15/12/2022, 16/01/2023, 13/02/2023, 10/03/2023, 12/04/2023, 12/05/2023 e 01/06/2023 la predetta impresa uscente, in ragione del mancato inizio dell'attività oggetto dell'appalto da parte della nuova aggiudicataria ed al fine di garantire la continuità del servizio, aveva differito i termini di preavviso assegnati a ciascun lavoratore, continuando a gestire, in regime di prorogatio, il servizio della sosta a pagamento;
che, a decorrere dal mese di febbraio 2023, la nuova società aggiudicataria dell'appalto, dopo aver intrattenuto con ciascun lavoratore del servizio brevissimi colloqui da remoto ed aver raccolto le informazioni personali attraverso la compilazione e la sottoscrizione di modelli prestampati, aveva provveduto a confermare i rapporti di lavoro di 31 lavoratori (su un totale di 66), escludendo, in violazione della clausola sociale espressamente contemplata dal bando di gara nonchè dalla contrattazione collettiva di settore, ben 35 dipendenti, tra cui esso istante, tutti occupati presso il precedente concessionario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto; che, con note del 06/07/2023, del 30/10/2023 e del 14/10/2024, egli aveva rivendicato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società aggiudicataria del servizio, con decorrenza dal 13.6.2023 mettendo, al contempo, a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Controparte_1
che la società aggiudicataria aveva sottoscritto i contratti di lavoro con i dipendenti selezionati,
[...]
pari a 31 a fronte del 65 in precedenza occupati.
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente denunciava la violazione della clausola sociale contenuta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel C.C.N.L. di categoria. Lamentava, inoltre, la violazione dei criteri di scelta utilizzati dalla subentrante, sotto il profilo dei canoni generali di buona fede-correttezza e trasparenza.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, in applicazione della clausola sociale contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. alla assunzione a tempo Parte_1
indeterminato o prosecuzione del rapporto di lavoro con la e per Controparte_1
l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, l'assunzione o il ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario del traffico, parametro 138, del
[...]
con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni Controparte_5
normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno Controparte_5
parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della Controparte_1
e, per l'effetto, ordinare alla in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, il ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario del traffico, parametro 138, del con riconoscimento dell'anzianità di servizio Controparte_5
maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del con conseguente condanna della società Controparte_5
resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del
13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla Controparte_1
assunzione a tempo indeterminato del ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle competenze e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
CP_ 2.1 L' resistente, costituitosi a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, concludeva come segue: “ pronunciare sulla fondatezza o meno della richiesta attrice riguardante la regolarizzazione contributiva, con accertamento – in caso di suo accoglimento – di natura del rapporto, durata, relativa retribuzione imponibile e obblighi contributivi comprensivi di sanzioni/somme aggiuntive, interessi e accessori e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento in favore dell' di contributi omessi, sanzioni/somme aggiuntive e interessi di cui all'art. 116 L. 23.12.2000 CP_2
n. 388 e accessori di legge sino al saldo;
- condannare chi di spettanza alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa in favore dell' CP_7
tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all' odierna udienza, tenuta secondo le
[...]
modalità di cui in epigrafe, la causa viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
3.Nel merito, si osserva quanto segue.Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti, dovendo farsi integrale applicazione dei principi stabiliti dal Tribunale in fattispecie analoga alla presente, dai quali non vi è ragione di discostarsi e che si richiamano anche ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc (Sentenza n.
2195/2024 pubbl. il 12/07/2024 est. Caputo ):
“..2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla ed Controparte_1
attinente alla pretesa inammissibilità delle domande volte ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, per mancata impugnazione da parte del ricorrente del licenziamento irrogatogli dal gestore uscente (art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604).
Invero, secondo la prospettazione di parte resistente, avrebbe potuto legittimamente Parte_3 azionare tale pretesa in giudizio “soltanto a condizione: a) che il rapporto di lavoro con il gestore uscente fosse validamente ancora in essere;
oppure, b) che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento irrogatogli, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o illegittimità dello stesso (ai sensi dell'art. 6, L. 604/66)” (cfr., pag. 6 della memoria di costituzione).
Soggiunge la resistente che, in difetto di una delle condizioni sopra richiamate, il Giudice non potrebbe nemmeno vagliare la fondatezza delle domande finalizzate ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, il suo ripristino, alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore abbia di fatto prestato la propria attività lavorativa fino alla data di effettivo subentro della società aggiudicataria nella gestione del servizio, e ciò in quanto il rapporto di lavoro con il gestore uscente era già cessato alla data di comunicazione del licenziamento, come evidenziato, del resto, dalla stessa Apcoa Parking s.p.a., sia nella lettera di licenziamento con preavviso (doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), sia nelle comunicazioni di proroga del periodo di preavviso (doc. 6, fascicolo di parte ricorrente), laddove aveva rimarcato “la validità ed efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro” intervenuta con lettera del 28.7.2022.
2.2. L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che il ricorrente non avesse alcun onere di far precedere l'odierna azione da una impugnativa del licenziamento collettivo intimatogli dalla Apcoa
Parking s.p.a.
Difatti, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 31.1.2020, n. 2315, “l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza”.
Tant'è vero che, “…da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n.
12136 del 2005; Cass. n. 4166 del 2006); d'altro canto, l'opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che da ciò si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007)” (così, in motivazione, Cass. n. 2315/2020 cit.).
Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente invocato l'obbligo, posto a carico dell'impresa subentrante, di assumere ex novo il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell'appalto, prospettando solo in via subordinata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art. 2112
c.c.
Ne consegue che il diritto fatto valere dal lavoratore s'appalesa del tutto autonomo rispetto a quello inerente al rapporto di lavoro già cessato con l'impresa uscente, sicchè, non ravvisandosi alcun profilo d'inammissibilità, la domanda può essere scrutinata nel merito.
2.3. In questa prospettiva si osserva che è pacifico come l'odierna resistente sia subentrata alla precedente datrice di lavoro nell'appalto di servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di GG (si veda, in proposito, la determina di aggiudicazione n. 1029 del 25.7.2022, doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
E' altrettanto incontroverso che la convenuta fosse tenuta al rispetto della c.d. clausola sociale, quale prevista, in particolare, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, secondo cui: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Del resto, la stessa resistente ha dedotto che, allorquando ha proceduto all'assunzione delle 31 unità precedentemente occupate dal gestore uscente, quali risultanti dallo stralcio dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, “ha, senza ombra di dubbio, applicato correttamente la clausola sociale imposta dalle disposizioni di legge di cui il bando di gara e il Capitolato speciale d'appalto costituiscono espressione” (così, a pag. 8 della memoria).
2.4. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'esatta applicazione, da parte della convenuta, dell'anzidetta clausola sociale, sostenendosi da parte del ricorrente che la GPS avrebbe dovuto assumere, in maniera automatica e generalizzata, tutti i lavoratori impiegati nel servizio di appalto alle dipendenze dell'impresa uscente.
La tesi propugnata dal lavoratore, nella sua assolutezza, non può essere condivisa.
Vero è che la clausola di salvaguardia, operante nell'ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese, persegue la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto.
Sennonchè, la portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.
Ne consegue, in generale, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796; 07/01/2019, n. 142). Si è anche affermato che, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale,
l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
In tal caso, un siffatto obbligo potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n. 2796).
2.5. In questa direzione s'è mossa pure la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; nonché, ex multis: T.A.R. Torino Sez. I, CP_8
9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Controparte_9 CP_10
Sez. II, 9 novembre 2012, n. 672)” (Cass. Sez. Lav. 10.1.2018, n. 341).
[...]
E l'esigenza di contemperare il riassorbimento dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'organizzazione aziendale scelta dall'impresa subentrante traspare, nel caso concreto, dallo stesso capitolato speciale, nella parte in cui prevede che “Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”.
2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte –
l'eventuale “non armonizzabilità” con l'organizzazione aziendale “rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: “esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente.
Pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva” (Cass. Sez. Lav., 13.11.2023, n. 31491).
Nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita sul punto dalla parte resistente, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che il ricorrente “non ha spuntato nessuna delle competenze che avrebbe dovuto maturare nell'ambito della precedente gestione ed appresso descritte: - la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
- la capacità di utilizzo del software per la gestione delle procedure per il pagamento delle penali;
- la gestione del front-office e del back-office, che comporta la capacità di utilizzo del software per la gestione degli abbonamenti, la gestione delle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
- la gestione dei parcometri, non avendo flaggato nessuna competenza inerente l'utilizzo del software di centralizzazione, la manutenzione ordinaria, la sostituzione del rotolo dei ticket e delle batterie, le operazioni di svuotamento delle monete, la programmazione (orari, tariffe, messaggistica sul display)
e la pulizia degli stessi;
- l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante” (cfr., pagg.
20-21 della memoria).
Sennonchè, quanto dedotto dalla GPS appare smentito per tabulas dalle schede allegate alle note difensive depositate dal ricorrente in data 3.6.2024, dalle quali emerge che altri dipendenti addetti – come – alle mansioni di cassiere/supervisore di parcheggio (e pacificamente assunti dalla Parte_3
subentrante), avevano spuntato le medesime caselle, se non, addirittura, un numero inferiore rispetto a quelle riportate nella propria scheda di selezione.
Si richiamano, in via esemplificativa, le schede di e , i quali Parte_4 Parte_5 risultano aver spuntato, rispettivamente, soltanto la casella corrispondente al “Corso di formazione per la sicurezza” e le caselle relative a “Pronto intervento”, “Sostituzione rotolo ticket delle barriere e delle casse automatiche”, “Corso di formazione per la sicurezza”, “Corso di formazione pronto soccorso” e “Corso di formazione antincendio”, laddove l'odierno ricorrente aveva spuntato, in aggiunta a quelle innanzi indicate, anche la casella “Manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Contr Ne consegue che, non avendo la provato – com'era suo onere (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.) – la sussistenza di condizioni ostative al riassorbimento del lavoratore, non resta che dichiarare il diritto di parte ricorrente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società resistente, con conseguente ordine alla predetta società di procedere alla relativa assunzione a decorrere dal 13.6.2023 (data dell'effettivo subentro nell'appalto in questione), con la qualifica rivestita alle dipendenze dell'impresa uscente, ovvero quella di cassiere/supervisore di parcheggio, ed alle medesime condizioni (economiche e normative) di cui al rapporto di lavoro già intercorso con l'impresa medesima, da intendersi quali condizioni equivalenti a quelle in precedenza godute, tenuto conto del fatto che la nuova aggiudicataria non applica il C.C.N.L. Controparte_5 2.7. A quest'ultimo riguardo deve essere richiamato il condivisibile orientamento secondo cui la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto
(ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1901; Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio
2016, n. 589; Consiglio di Stato, Sez. V, 1 marzo 2017, n. 932). Nella specie, alcun dubbio è stato sollevato dal lavoratore in ordine alla coerenza del diverso C.C.N.L. applicato dalla subentrante
(ovvero il C.C.N.L. Terziario Confcommercio, di cui è fatta menzione nella lettera di assunzione di altro lavoratore: cfr., doc. 8, fascicolo di parte ricorrente) rispetto all'oggetto dell'appalto.
D'altro canto, la pretesa del lavoratore istante non trova riscontro neppure nel capitolato speciale d'appalto, che, al più volte citato art. 13, stabilisce: “Per un consolidato orientamento giurisprudenziale (Tar Puglia-Bari, Sez. II, 17 ottobre 2020, n. 1288, Cons. Stato, V, 28 maggio 2019
n. 3487; id., III, 2 marzo 2017, n. 975; id., 9 dicembre 2015, n. 5597, sentenza n. 6148/2019 del CdS, sentenza Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 04/12/2020, n.3289) la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative organizzative dell'imprenditore, con il solo limite della coerenza con l'oggetto dell'appalto”. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, è allora necessario (e sufficiente) che l'impresa subentrante rispetti le previsioni, normative ed economiche, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 D.lgs. n. 81/2015 (quale richiamato dall'art. 50 del D.lgs. n. 50 del 2016, rubricato
“Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”), che testualmente recita: “1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
2.8. Né, d'altro canto, può trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la conservazione dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'impresa uscente. Invero, l'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli PL Mobilità) per il periodo dal Controparte_11
1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato
“Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 17-18, fascicolo di parte ricorrente). Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n.
2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”.
E' appena il caso di rammentare – in linea con il precedente giurisprudenziale innanzi citato – che il trasferimento d'azienda si differenzia dalla successione nell'appalto perché comporta il passaggio in favore del cessionario del complesso organizzato dei beni dell'impresa cedente tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013); circostanza questa che, nel caso di specie, non solo non è stata oggetto di specifica allegazione ma neppure di prova e che, anzi, lo stesso ricorrente ha escluso, deducendo – in seno alle note difensive depositate in data 3.6.2024 – che “l'applicazione delle clausole sociali non determina la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed è sganciata ed autonoma rispetto al rapporto di lavoro intercorso con il precedente gestore” e precisando di non aver mai invocato, nella domanda principale, la continuità giuridica del rapporto di lavoro (essendo stato il trasferimento d'azienda ipotizzato solo nella domanda subordinata), bensì di aver chiesto la condanna al ripristino o alla riassunzione con decorrenza dal 13.6.2013.
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, non può essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata.
2.9. Residua la domanda di risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione.
Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. Lav. n. 7858/2008), “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (cassiere/supervisore di
Contr parcheggio), maturate a decorrere dal 13.6.2023 (data di subentro della fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge….”
Applicati anche alla fattispecie in esame i principi richiamati, deve rilevarsi che, la società resistente, nella propria memoria difensiva, ha eccepito che: “L'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto stabilisce che “il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”. In adempimento degli obblighi imposti da tale disposizione, ed in virtù della richiamata libertà di iniziativa economica di cui gode nel promuovere la stabilità occupazionale impostale dalla clausola sociale, la per selezionare le 31 unità necessarie per lo Controparte_1
svolgimento del servizio, ha raccolto le informazioni inerenti la qualifica, le competenze e la professionalità dei dipendenti dell'imprenditore uscente, sottoponendo agli stessi un apposito questionario. Dalle informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (all. 3), è risultato che lo stesso è del tutto sprovvisto delle competenze finalizzate all'espletamento delle mansioni ritenute dalla nuova aggiudicataria necessarie per lo svolgimento del servizio, ad eccezione della spuntata capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta…”.
Tuttavia, l'onere di dimostrare il fatto impeditivo dell'applicazione della clausola sociale è a carico della società che lo ha eccepito (ex art. 2697 II° comma c.c.), che dunque avrebbe dovuto provare quanto eccepito, non limitandosi ad evidenziare il possesso, da parte del ricorrente, di una sola delle competenza che ella stessa deduce riferibili alla mansioni di provenienza. Tanto, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente ha specificamente dedotto di aver maggiore anzianità di servizio e, dunque, maggiore esperienza, di altri colleghi invece ritenuti idonei allo svolgimento del servizio da parte della resistente.
Va inoltre evidenziato che, anche nel caso di specie, l' esame delle schede compilate dai lavoratori consente di verificare che le competenze dichiarate da altri lavoratori assunti non siano affatto superiori a quelle del ricorrente.Peraltro, il ricorrente ha documentato che, pur non avendo barrato le caselle nella sezione “Ulteriori informazioni”, relative a Corso di formazione della sicurezza, ha frequentato con esito positivo tale corso (unitamente al Corso di formazione integrativa ausiliari del traffico), come da documentazione allegata. Deve, dunque, dichiararsi, in parziale accoglimento del ricorso, il diritto del ricorrente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
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con decorrenza a far data dal 13.6.2023, con condanna di quest' ultima al Controparte_1 risarcimento, in favore del ricorrente, del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.6.2023 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva.
4.Le spese seguono la soccombenza dell' resistente, liquidate come in dispositivo, compensate CP_12 in misura del 20% in ragione dell'esito relativo al capo di domanda relativo alla anzianità di servizio. CP_ Si stima equo ed opportuno compensare le spese di lite nei confronti dell' evocata in giudizio ai soli fini della richiesta regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
a) dichiara il diritto di alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato Parte_1 alle dipendenze della e, per l'effetto, ordina alla predetta società Controparte_1
resistente di procedere alla relativa assunzione a far data dal 13.6.2023, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e con inquadramento equivalente, in forza del C.C.N.L. applicato dalla società resistente, a quello di ausiliario del traffico parametro 138 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, applicato in precedenza al ricorrente;
b) condanna la al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno Controparte_1
commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.6.2023 fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente, oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva;
c) condanna la al pagamento dell'80% delle spese di lite che, entro tale Controparte_1 percentuale, liquida in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.
Con attribuzione al difensore antistatario;
compensa il residuo 20%;
CP_ d) compensa le spese di lite nei confronti dell'
GG, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli