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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 04/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03/06/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6515 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti per Notar di Napoli del 18.6.2014, Persona_1
dall'avv. Domenico Cantore e dall'avv. Filomena Sacco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L., sita in Salerno, alla Via De Leo, n.12;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi. Pt_1
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21/11/2023, l Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., proponeva azione di
[...]
regresso dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, nei confronti della CP_1
di cui chiedeva la condanna, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/65, al
[...]
pagamento della complessiva somma di € 466.080,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, previo riconoscimento della responsabilità civile della medesima per l'evento infortunistico occorso all'operaio . Persona_2
In punto di fatto, l'Istituto evidenziava che:
- il 12/08/2012 , dipendente della (ora , Persona_2 Controparte_2 Controparte_1
società cui era stata commissionata la rimozione della tettoia dell'opificio della Cartiera
Confalone S.p.A., sito in Maiori (SA), unitamente a due colleghi, si trovava su una canalina metallica utilizzata per contenere i cavi elettrici, dovendo provvedere allo smontaggio dei pannelli in lamiera ed al taglio mediante una smerigliatrice delle travi della struttura portante;
- durante l'esecuzione del taglio, una trave si distaccava, unitamente al pilastro portante,
colpendo al capo il e provocandone la caduta al suolo da un'altezza di circa 5,5 metri;
Per_2
- a seguito della caduta l'operaio riportava un “Politrauma FLC del cuoio capelluto, trauma
cranico-vertebrale grave con fratture multiple dello splancno e neurocranio e focolai lacero
emorragici multipli cerebrali, frattura di C2 e disallineamento C3-C4";
- l riconosciuto nell'incidente i requisiti dell'infortunio sul lavoro, costituiva in favore Parte_1
del dipendente una rendita permanente ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 38/2000;
- a seguito del decesso del , avvenuto in data 08/03/2015, i familiari dello stesso Per_2
proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, onde accertare la riconducibilità della morte all'infortunio verificatosi il 12/08/2012;
2 - il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2806/2018, accertava la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio e l'evento dannoso e, per l'effetto, condannava l alla costituzione della rendita ai superstiti, decisione confermata dalla Corte di Parte_1
Appello di Salerno con sentenza n. 259/2022, pubblicata il 18.5.2022 e divenuta irrevocabile;
- con la sentenza n. 363/2019, pronunciata dal Tribunale di Salerno il 07/02/2019, Parte_2
, legale rappresentante della società resistente e datore di lavoro del dipendente,
[...]
veniva riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 590 c.p., successivamente dichiarato estinto dalla Corte di Appello di Salerno, con la sentenza n. 658/2020, pronunciata il 24/09/2020 e passata in giudicato il 09/12/2020, essendo maturato il termine di prescrizione;
- l , quindi, provvedeva ad erogare, in favore dell'infortunato prima e della vedova poi, Pt_1
l'importo complessivo di € 466.080,97, oltre accessori di legge, alla stregua dei calcoli riportati nella domanda.
L' rilevava che l'infortunio era stato causato dalla mancata assunzione di idonee Parte_1
misure di sicurezza, considerato che dalle indagini compiute dagli Ispettori dell' e CP_3
dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento penale, era emersa l'inosservanza dell'art.122 del D.lgs. n. 81/2008 che, in caso di lavori da eseguirsi ad un'altezza superiore ai due metri, prescriveva l'adozione di adeguate impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali o comunque precauzioni volte ad eliminare il pericolo di caduta delle persone,
nonché l'impossibilità di utilizzare correttamente le cinture di sicurezza di cui gli operai erano dotati, sia per la riscontrata assenza del filo salvavita, sia per la mancanza di un punto di aggancio sicuro cui poter ancorare le cinture medesime.
Parte ricorrente, inoltre, sottolineava che in violazione di quanto era stato specificamente previsto nel P.O.S. (piano operativo di sicurezza), non era stata predisposta alcuna
3 imbracatura o altro mezzo di sostegno idoneo a scongiurare il pericolo che, durante il taglio,
la trave urtasse gli operai, circostanza che aveva provocato la caduta del . Per_2
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva chiedendo la condanna della società
resistente al pagamento della somma complessiva di € 466.080,97, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di rimborso delle prestazioni previdenziali erogate in favore del lavoratore e dei suoi superstiti, previo riconoscimento della responsabilità della convenuta in ordine all'evento infortunistico occorso ai danni del . Con condanna al Per_2
pagamento delle spese di giudizio.
2. La pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo, non Controparte_1
si costituiva in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 20/05/2024 veniva dichiarata contumace.
3. La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del
03/06/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, mentre, come detto, la società resistente rimaneva contumace.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell' è fondato e va accolto. Pt_1
L'Istituto, invero, ha dato prova documentale del dato primario alla base della propria domanda di rivalsa, costituito dalla circostanza di aver erogato prima in favore dell'infortunato e, poi della vedova dello sventurato lavoratore, Persona_2
4 successivamente deceduto a causa dell'infortunio sul lavoro, l'importo complessivo di €
466.080,97.
Ciò risulta in modo chiaro dall'attestazione del Dirigente di Sede del 12.1.2023, che specifica in modo analitico tutti gli esborsi sostenuti dall'Istituto in relazione all'infortunio sul lavoro subito da il 12.8.2012, che, in base a quanto accertato dalla sentenza n. Persona_2
2806/2018 resa dal del Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno il 27.11.2018
(confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 259/2022, pubblicata il
18.5.2022 e divenuta irrevocabile), ne ha cagionato il decesso in data 8.3.2015.
Ad avviso di chi scrive, poi, risulta chiaramente dimostrata dalla documentazione prodotta agli atti da parte attrice, in alcun modo contestata e contrastata dalla parte convenuta – non costituitasi in giudizio – la responsabilità civile della società datrice di lavoro in ordine alla causazione del succitato infortunio sul lavoro subito da . Persona_2
E, infatti, ciò si trae con assoluta chiarezza sia dalle indagini compiute dagli Ispettori
Co S.P.I.S.A.L. dell' condenzate nel rapporto a firma dell' . e sia dalle CP_3 Parte_3
complessive risultanze dall'istruttoria svolta nel corso del procedimento penale n.
4245/2016, conclusosi con la sentenza n. 363/2019, pronunciata dal Tribunale di Salerno il
7.2.2019 (pur seguita dalla sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 658/2020 del
24.9.2020, passata in giudicato il 9.12.2020, che ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione), da cui emerge con assoluta chiarezza che l'infortunio sul lavoro sia stato cagionato dalla violazione da parte della società datrice delle prescrizione imposte dagli artt.
122 e 77 del D.Lgs n. 81/2008, la prima delle quali specificamente prescrive che, in caso di lavori da eseguirsi ad un'altezza superiore a due metri, debbano essere adottate adeguate impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali o comunque precauzioni volte ad eliminare il pericolo di caduta delle persone.
Nel caso di specie, invece, può affermarsi con certezza, alla luce delle risultanze documentali in precedenza richiamate e del contenuto dell'istruttoria svoltasi in sede penale,
5 che non vi era alcuna impalcatura, non vi era un trabattello, non vi era neanche un modo di raggiungere il sito se non arrampicandosi su un muretto di contenimento della adiacente strada provinciale e gli operai stavano lavorando lungo i cavidotti, passando cioè sui cavi elettrici, senza alcuna barriera rispetto al sottostante vuoto di circa cinque metri. Tale
condotta marcatamente violativa delle prescrizioni di legge ha fatto sì che, quando una delle travi che gli operai stavano tagliando ha urtato il povero , costui, non munito di Persona_2
adeguato aggancio e dei presidi di sicurezza che ne evitassero la caduta, sia rovinato a terra dall'altezza di cinque metri, non essendo risultata, la sola dotazione della cintura di sicurezza, in assenza degli altri presidi imposti dalla legge, idonea a salvaguardarlo da detto evento lesivo, certamente imputabile a titolo colposo al datore di lavoro.
L' , dunque, ai sensi degli artt.10 e 11 del T.U. n. 1124/65 – il primo per come rivisitato Pt_1
sotto il profilo della legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Cost. n. 22 del
9.3.1967 – ha pienamente dimostrato la sussistenza del suo diritto di rivalersi in via di regresso nei confronti della società responsabile dell'evento lesivo e di ottenere il rimborso delle prestazioni assicurative erogate, con l'aggiunta degli eventuali miglioramenti, degli interessi e della rivalutazione, ai sensi di legge.
In ragione dell'accoglimento integrale della domanda di parte ricorrente le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, nella misura quantificata in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6515 dell'anno 2023, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara la società in pers. del l.r. p.t., Controparte_1
civilmente responsabile della causazione del sinistro sul lavoro occorso al proprio lavoratore dipendente il 12.8.2012 (che ne ha cagionato il decesso in data 8.3.2015) e, Persona_2
6 per l'effetto, condanna la società convenuta a corrisponere all' , in via di regresso, la Pt_1
somma di € 466.080,97, oltre ad eventuali miglioramenti, nonché interessi e rivalutazione ai sensi di legge;
2) condanna la in pers. del l.r. p.t., al pagamento, in favore dell'Istituto Controparte_1
ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi ed
€ 43,00 per spese, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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