Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 3Articolo 5
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23 gennaio 1986
Art. 4. Criteri, procedure e modalita' per la concessione dei benefici

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui al precedente articolo 3, indica le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.
Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.
L'aggiornamento annuale e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'articolo 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:
1) il programma delle attivita' da svolgere;
2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;
3) i risultati commerciali ed economici previsti;
4) la localizzazione delle attivita' e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;
5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.
Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
Le agevolazioni di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale.
A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attivita' ad essi connesse.
L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3 e' deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'articolo 3, con propri decreti stabilisce:
a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonche' le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;
b) i criteri ai quali dovra' attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;
c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1986
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