TRIB
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/05/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1343/2006 avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1659 c.c.)” e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Del Duca, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attore- e
, PA TR CP_3
, residenti in Poderia di Celle Bulgheria (Sa), alla via Santa Maria n.14,
[...] residente in [...], Controparte_4 in qualità di eredi di Persona_1
- convenuti, contumaci-
Conclusioni Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo Parte_1 di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Celle di Bulgheria, alla via V. Emanuele n. 13, esponeva di aver stipulato in data 20.07.2005 un contratto di appalto con l'impresa , per l'esecuzione dei Persona_1 lavori di costruzioni dei locali rimessa, nel seminterrato del fabbricato su descritto;
che i lavori da eseguire consistevano in: scavo e trasporto a rifiuto, platea in C.A., magrone q.li 250, muri in C.A., scala, travi a spessore, solaio, maggiorazione solaio a soletta, rinforzo scala, taglio muro in C.A., il tutto per un totale di € 14.327,94; che in un secondo momento le parti convenivano anche l'esecuzione dei lavori di finitura del locale rimessa per i quali veniva redatto un nuovo preventivo per la somma di € 7.748,00; che l'impresa riceveva in contanti un primo acconto di € 6.000,00, poi le somme di € 2.000,00 ed € 800,00 e in Aprile 2005 un bonifico di
€ 6.000,00 a cui seguiva l'emissione della fattura n.1 dell'11.08.05 di € 16.800,00; successivamente in data 17.08.05 veniva rilasciato assegno per € 5.900,00 ed infine 1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
il 25.10.05 un bonifico di € 6.000,00, il tutto per un totale di € 26.700,00; che nel gennaio 2006 l'attore si accorgeva che alcune lavorazioni non erano state eseguite a regola d'arte e con nota del 27.03.2006 provvedeva a formulare contestazione all'impresa; che l'impresa si impegnava ad effettuare le riparazioni richieste, ma non le eseguiva del tutto. Tanto premesso in fatto, citava in giudizio rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di appalto intercorso fra le parti, con condanna della ditta al risarcimento in Persona_1 favore del di tutti i danni patiti e patiendi che verranno determinati in corso di causa, Parte_1 ed al rimborso delle somme pagate in più per opere non eseguite. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza Persona_1 della domanda, deducendo di aver concluso con l'attore n. 4 contratti, di cui solo uno formalizzato, per complessivi € 29.427,94 più IVA;
che avendo ricevuto la somma di € 26.700,00 aveva ancora diritto a ricevere il pagamento della ulteriore somma di € 8.577,52; asseriva, inoltre, di aver eseguito anche lavorazioni originariamente non previste, spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 8.577,52 e la ulteriore somma di € 10.000,00; in via subordinata, condannare l'attore al pagamento di una somma di denaro ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del difensore. Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni, interrogatorio formale e CTU. All'udienza del 11.04.2022 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione della morte del convenuto e riassunto su iniziativa di parte Persona_1 attrice nei confronti degli eredi PA TR
, i quali, pur regolarmente citati, non si Controparte_3 Controparte_4 costituivano in giudizio. All'udienza del 09.10.2023 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, va dichiarata la contumacia di PA CP
, i quali, sebbene regolarmente
[...] Controparte_3 Controparte_4 citati, non si sono costituiti in giudizio. Al fine di inquadrare la vicenda occorre far riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di appalto. In particolare, l'art. 1655 c.c. prevede che
“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Dalla lettura della norma si evince che l'appalto è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, con il quale una parte si impegna nei confronti di un'altra alla realizzazione di un'opera o al compimento di un servizio. L'obbligazione fondamentale dell'appaltatore è quella di compiere l'opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, mentre quella del committente è quella del pagamento del prezzo. L'opera, inoltre, deve essere realizzata a regola d'arte, ossia con perizia tecnica professionale;
di conseguenza se l'opera presenta vizi o difformità, l'appaltatore dovrà eliminarli a proprie spese. Per quanto riguarda la forma del contratto, si tratta di un contratto a forma libera. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616; più di recente, Tribunale Milano, Sezione VII Civile, Sentenza I marzo 2019, n. 2095). Nel caso di specie, è risultato acclarato che le parti in causa hanno concluso un contratto per iscritto per la realizzazione di alcune opere da realizzarsi all'immobile di proprietà dell'attore; successivamente, inoltre, tra le parti sono intervenuti accordi verbali con i quali sono state pattuite ulteriori lavorazioni. La circostanza è stata confermata dalle parti alle quali era stato deferito interrogatorio formale e dai testi. Per tali ragioni si può concludere che tra le parti fossero stati stipulati più contratti di appalto, aventi ad oggetto lavori alla rimessa dell'immobile di proprietà di . Parte_1
In ordine alle prestazioni eseguite dall'appaltatore e alla determinazione del corrispettivo, il testimoniale in atti non fornisce elementi dirimenti. Ed invero, i testi di parte attrice hanno riferito che i prezzi concordati includessero tutti i lavori pattuiti;
mentre i testi di parte convenuta hanno dichiarato che, durante l'esecuzione dei lavori, si era reso necessario effettuare opere originariamente non previste, per cui il costo totale dell'appalto era da considerarsi maggiore di quanto originariamente pattuito.
Maggiori elementi probatori si ricavano dalla CTU espletata. Il consulente tecnico arch. , al quale era stato conferito il seguente incarico: “ descriva Persona_2
i lavori di appalto per cui è causa;
dica se siano stati eseguiti o meno a regola d'arte, tenendo conto delle lamentele di cui all'atto di citazione;
in caso negativo, indichi le opere necessarie per eliminare i vizi e le difformità riscontrate, quantificandone i costi;
dica quanto altro utile ai fini di giustizia”, eseguiti i sopralluoghi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti ha così concluso: “ oggetto dell'appalto sono stati i lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata ubicata alla razione Poderia di Celle di Bulgheria. I lavori, ad oggi, non sono stati completamente ultimati in quanto sono state realizzate le sole opere strutturali del
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
vano seminterrato. È stato ultimato, invece, il terrazzo praticabile soprastante il locale rimessa. Agli atti di causa sono presenti due computi metrici (contratti) firmati solo dal direttore dei lavori e non dalle parti. Alcune lavorazioni non sono state realizzate a regola d'arte. Precisamente, non è stata realizzata a regola d'arte la platea del vano interrato che è risultata debolmente armata. Analogo discorso vale per i muri perimetrali della rimessa. Inoltre, non è stata realizzata opportunamente l'impermeabilizzazione del terrazzo in prossimità delle due scale. Anche la pavimentazione del terrazzo non è stata posata a regola d'arte, presentando in alcuni punti degli avvallamenti nei quali ristagna l'acqua meteorica. Infine, l'intonaco esterno della rimessa presenta delle efflorescenze verdastre dovute alla cattiva realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dal terrazzo”.
Il consulente, inoltre, accertato che alcune opere non erano state a regola d'arte, ha indicato le lavorazioni da eseguire consistenti nella posa di una nuova pavimentazione sul terrazzo correggendo le pendenze, rivestimento dei muri con intonaco deteriorato dall'umidità, consolidamento delle strutture del piano seminterrato. La spesa per i lavori da farsi è stata quantificata in € 12.459,06, oltre iva.
Le risultanze della consulenza tecnica sono pienamente condivisibili in quanto fondate su criteri scientifici e su una considerazione compiuta della documentazione di riferimento e dei luoghi di causa. Conseguentemente, sulla base delle conclusioni cui è giunto il tecnico la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata di risoluzione del contratto di appalto concluso tra
[...]
e per inadempimento, con conseguente Parte_1 Persona_1 condanna degli eredi di al pagamento della somma di € Persona_1
12.459,06, csì come determinata dal CTU, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di deposito della consulenza e fino all'effettivo soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
Sulle spese liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] TR Controparte_3
, in qualità di eredi di , respinta, Controparte_4 Persona_1
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.459,06 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di delle Parte_1 spese di giudizio quantificate in € 178,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido Così deciso in Vallo della Lucania, 24/5/2024 Il Giudice dott. Carmine Esposito
5
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1343/2006 avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1659 c.c.)” e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca Del Duca, giusta procura a margine dell'atto di citazione
- attore- e
, PA TR CP_3
, residenti in Poderia di Celle Bulgheria (Sa), alla via Santa Maria n.14,
[...] residente in [...], Controparte_4 in qualità di eredi di Persona_1
- convenuti, contumaci-
Conclusioni Le parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo Parte_1 di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione sito in Celle di Bulgheria, alla via V. Emanuele n. 13, esponeva di aver stipulato in data 20.07.2005 un contratto di appalto con l'impresa , per l'esecuzione dei Persona_1 lavori di costruzioni dei locali rimessa, nel seminterrato del fabbricato su descritto;
che i lavori da eseguire consistevano in: scavo e trasporto a rifiuto, platea in C.A., magrone q.li 250, muri in C.A., scala, travi a spessore, solaio, maggiorazione solaio a soletta, rinforzo scala, taglio muro in C.A., il tutto per un totale di € 14.327,94; che in un secondo momento le parti convenivano anche l'esecuzione dei lavori di finitura del locale rimessa per i quali veniva redatto un nuovo preventivo per la somma di € 7.748,00; che l'impresa riceveva in contanti un primo acconto di € 6.000,00, poi le somme di € 2.000,00 ed € 800,00 e in Aprile 2005 un bonifico di
€ 6.000,00 a cui seguiva l'emissione della fattura n.1 dell'11.08.05 di € 16.800,00; successivamente in data 17.08.05 veniva rilasciato assegno per € 5.900,00 ed infine 1 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
il 25.10.05 un bonifico di € 6.000,00, il tutto per un totale di € 26.700,00; che nel gennaio 2006 l'attore si accorgeva che alcune lavorazioni non erano state eseguite a regola d'arte e con nota del 27.03.2006 provvedeva a formulare contestazione all'impresa; che l'impresa si impegnava ad effettuare le riparazioni richieste, ma non le eseguiva del tutto. Tanto premesso in fatto, citava in giudizio rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di appalto intercorso fra le parti, con condanna della ditta al risarcimento in Persona_1 favore del di tutti i danni patiti e patiendi che verranno determinati in corso di causa, Parte_1 ed al rimborso delle somme pagate in più per opere non eseguite. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza Persona_1 della domanda, deducendo di aver concluso con l'attore n. 4 contratti, di cui solo uno formalizzato, per complessivi € 29.427,94 più IVA;
che avendo ricevuto la somma di € 26.700,00 aveva ancora diritto a ricevere il pagamento della ulteriore somma di € 8.577,52; asseriva, inoltre, di aver eseguito anche lavorazioni originariamente non previste, spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della ulteriore somma di € 10.000,00. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 8.577,52 e la ulteriore somma di € 10.000,00; in via subordinata, condannare l'attore al pagamento di una somma di denaro ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione a favore del difensore. Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo di prova per testimoni, interrogatorio formale e CTU. All'udienza del 11.04.2022 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione della morte del convenuto e riassunto su iniziativa di parte Persona_1 attrice nei confronti degli eredi PA TR
, i quali, pur regolarmente citati, non si Controparte_3 Controparte_4 costituivano in giudizio. All'udienza del 09.10.2023 ritenuta matura per la decisione, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, va dichiarata la contumacia di PA CP
, i quali, sebbene regolarmente
[...] Controparte_3 Controparte_4 citati, non si sono costituiti in giudizio. Al fine di inquadrare la vicenda occorre far riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di appalto. In particolare, l'art. 1655 c.c. prevede che
“L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e
2 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Dalla lettura della norma si evince che l'appalto è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, con il quale una parte si impegna nei confronti di un'altra alla realizzazione di un'opera o al compimento di un servizio. L'obbligazione fondamentale dell'appaltatore è quella di compiere l'opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, mentre quella del committente è quella del pagamento del prezzo. L'opera, inoltre, deve essere realizzata a regola d'arte, ossia con perizia tecnica professionale;
di conseguenza se l'opera presenta vizi o difformità, l'appaltatore dovrà eliminarli a proprie spese. Per quanto riguarda la forma del contratto, si tratta di un contratto a forma libera. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, la stipulazione del contratto di appalto non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 6.06.2003, n. 9077; Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 26.10.2009, n. 22616; più di recente, Tribunale Milano, Sezione VII Civile, Sentenza I marzo 2019, n. 2095). Nel caso di specie, è risultato acclarato che le parti in causa hanno concluso un contratto per iscritto per la realizzazione di alcune opere da realizzarsi all'immobile di proprietà dell'attore; successivamente, inoltre, tra le parti sono intervenuti accordi verbali con i quali sono state pattuite ulteriori lavorazioni. La circostanza è stata confermata dalle parti alle quali era stato deferito interrogatorio formale e dai testi. Per tali ragioni si può concludere che tra le parti fossero stati stipulati più contratti di appalto, aventi ad oggetto lavori alla rimessa dell'immobile di proprietà di . Parte_1
In ordine alle prestazioni eseguite dall'appaltatore e alla determinazione del corrispettivo, il testimoniale in atti non fornisce elementi dirimenti. Ed invero, i testi di parte attrice hanno riferito che i prezzi concordati includessero tutti i lavori pattuiti;
mentre i testi di parte convenuta hanno dichiarato che, durante l'esecuzione dei lavori, si era reso necessario effettuare opere originariamente non previste, per cui il costo totale dell'appalto era da considerarsi maggiore di quanto originariamente pattuito.
Maggiori elementi probatori si ricavano dalla CTU espletata. Il consulente tecnico arch. , al quale era stato conferito il seguente incarico: “ descriva Persona_2
i lavori di appalto per cui è causa;
dica se siano stati eseguiti o meno a regola d'arte, tenendo conto delle lamentele di cui all'atto di citazione;
in caso negativo, indichi le opere necessarie per eliminare i vizi e le difformità riscontrate, quantificandone i costi;
dica quanto altro utile ai fini di giustizia”, eseguiti i sopralluoghi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti ha così concluso: “ oggetto dell'appalto sono stati i lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata ubicata alla razione Poderia di Celle di Bulgheria. I lavori, ad oggi, non sono stati completamente ultimati in quanto sono state realizzate le sole opere strutturali del
3 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
vano seminterrato. È stato ultimato, invece, il terrazzo praticabile soprastante il locale rimessa. Agli atti di causa sono presenti due computi metrici (contratti) firmati solo dal direttore dei lavori e non dalle parti. Alcune lavorazioni non sono state realizzate a regola d'arte. Precisamente, non è stata realizzata a regola d'arte la platea del vano interrato che è risultata debolmente armata. Analogo discorso vale per i muri perimetrali della rimessa. Inoltre, non è stata realizzata opportunamente l'impermeabilizzazione del terrazzo in prossimità delle due scale. Anche la pavimentazione del terrazzo non è stata posata a regola d'arte, presentando in alcuni punti degli avvallamenti nei quali ristagna l'acqua meteorica. Infine, l'intonaco esterno della rimessa presenta delle efflorescenze verdastre dovute alla cattiva realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dal terrazzo”.
Il consulente, inoltre, accertato che alcune opere non erano state a regola d'arte, ha indicato le lavorazioni da eseguire consistenti nella posa di una nuova pavimentazione sul terrazzo correggendo le pendenze, rivestimento dei muri con intonaco deteriorato dall'umidità, consolidamento delle strutture del piano seminterrato. La spesa per i lavori da farsi è stata quantificata in € 12.459,06, oltre iva.
Le risultanze della consulenza tecnica sono pienamente condivisibili in quanto fondate su criteri scientifici e su una considerazione compiuta della documentazione di riferimento e dei luoghi di causa. Conseguentemente, sulla base delle conclusioni cui è giunto il tecnico la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarata di risoluzione del contratto di appalto concluso tra
[...]
e per inadempimento, con conseguente Parte_1 Persona_1 condanna degli eredi di al pagamento della somma di € Persona_1
12.459,06, csì come determinata dal CTU, cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data di deposito della consulenza e fino all'effettivo soddisfo.
Assorbita ogni altra questione.
Sulle spese liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
,
[...] TR Controparte_3
, in qualità di eredi di , respinta, Controparte_4 Persona_1
o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
4 Tribunale di Vallo della Lucania n. 1343/2006 R.G. Affari Civili Contenziosi
- accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 12.459,06 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della CTU e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte soccombente alla rifusione in favore di delle Parte_1 spese di giudizio quantificate in € 178,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa;
-pone definitivamente a carico di parte soccombente le spese di CTU già liquidate e poste provvisoriamente a carico delle parti in solido Così deciso in Vallo della Lucania, 24/5/2024 Il Giudice dott. Carmine Esposito
5