Sentenza 16 ottobre 2012
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Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della <
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- 1. L’amministrazione di sostegno ed il rischio di circonvenzione d’incapaceAvv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno – 2. Analisi dell'istituto – 3. La circonvenzione d'incapace – 3.1. Struttura della fattispecie – 4. Un caso in conclusione 1. Cenni introduttivi: l'amministrazione di sostegno Come noto, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stata introdotto nel codice civile agli articoli 404 e ss., l'istituto dell'amministrazione di sostegno, con l'espresso e dichiarato intento d'introdurre una misura, sino ad allora carente, che si preoccupasse di tutelare la capacità di autedeterminazione di tutti quegli individui gravati da patologie cliniche, fisiche e/o psichiche, che avrebbero potuto correre il rischio di essere interdetti ovvero …
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La circonvenzione di persone incapaci è un reato previsto dall'articolo 643 del codice penale. Vediamo in cosa consiste e come è punito Circonvenzione d'incapaci: cos'è Circonvenzione d'incapace: vittima e colpevole L'elemento oggettivo del reato Quando c'è circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: elemento soggettivo Procedibilità e aspetti procedurali La nullità degli atti dell'incapace La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace Circonvenzione d'incapaci: cos'è Il reato di circonvenzione d'incapace è integrato quando un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2012, n. 45786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45786 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - N. 2481
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 13037/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR NA N. IL 08/04/1982;
2) CURATORE EREDITÀ GIACENTE DEL DE CUIUS TI VA;
avverso la sentenza n. 3191/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 23/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Mura che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
Udito il Difensore, Avv. Pasquale Tonani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
OR NA.
1.1)-ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 23.09.2011 confermativa della decisione del Tribunale della stessa città del 14.02.2007, di condanna per il delitto ex artt. 110-643 e art. 61 c.p., n. 11, perché agendo in concorso con NE IC, al fine di procurarsi un profitto, abusando dei bisogni e dello stato di infermità e deficienza psichica di IC OV, induceva la medesima a compiere atti con effetti giuridici per lei dannosi ed, in particolare, acquisita la fiducia dell'anziana presso la cui abitazione la stessa IG aveva affittato una stanza, induceva la predetta a rilasciare a NE IC una procura generale ed una procura speciale nonché ad essa IG la delega ad operare sul proprio conto corrente, così da consentire all'imputata, in più occasioni, il prelievo di somme di vario importo, destinate anche all'acquisto di un'autovettura che veniva intestata alla medesima IG;
fatti commessi dal dicembre 2003 in poi;
Il Difensore deduce:
2.0) - MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) d) e). 2.1)- Nullità della sentenza per violazione degli artt. 76, 100, 122 c.p.p., riguardo alla costituzione della parte civile:
a)- per avere la Corte di appello ritenuto la validità della costituzione di parte civile effettuata all'udienza preliminare con atto intestato alla parte offesa IC OV ma non sottoscritto dalla medesima, assente all'udienza; l'atto era sottoscritto solo dal difensore la cui procura era ritenuta nulla dal ricorrente atteso che la procura riguardava solo i poteri di rappresentanza ed assistenza ed era rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p. ma non conferiva i poteri di costituzione di parte civile ex artt. 76 - 122 c.p.p.;
b)- per avere la Corte territoriale ritenuta valida l'ordinanza del Tribunale che, all'udienza del 23.11.2006, aveva rigettato l'istanza della difesa di revoca della costituzione della parte civile ai sensi dell'art. 77 c.p.p., comma 1; l'istanza di revoca era motivata sulla scorta delle gravi patologie che affliggevano la parte civile, comprovate dall'essere la stessa assistita da amministratore di sostegno;
il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'amministrazione di sostegno non era dimostrativa dell'incapacità a stare in giudizio ex art. 77 c.p.p.; a parere del ricorrente, si trattava di una motivazione erronea e, comunque, in contrasto con altra ordinanza emessa un anno dopo dallo stesso Tribunale all'udienza del 29.11.2007, allorché aveva acquisto ex art. 512 c.p.p., le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalla medesima parte offesa, ritenendone l'impossibilità di ripetizione per lo stato di demenza della IC OV;
anche in questa occasione veniva chiesta la revoca della costituzione della parte civile, respinta con motivazione inidonea dal Tribunale ed erroneamente ritenuta valida dalla Corte di appello;
2.2)- Quale secondo motivo si deduce la violazione di legge conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva consistente;
- nel l'audizione di RT IN, dipendente della Banca di Roma, - nell'audizione dei coniugi Barbe, da meglio identificarsi, - nell'acquisizione di documentazione sui prelievi compiuti sul conto corrente bancario della persona offesa e sulle operazioni compiute presso l'Ufficio Postale di Pietra Ligure nel periodo dal 23.06.04 al 25.06.04, - nella acquisizione della certificazione medica del dott. Lomi e - nell'escussione del medesimo riguardo alla visita medica effettuata sulla parte offesa nel 2005;
2.3)- Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima la decisione del Tribunale di non procedere all'acquisizione del materiale documentale postale relativo ai prelievi di sportello sul c/c intestato alla persona offesa nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2003, in violazione dell'ordinanza emessa in data 05.07.2007 dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art.507 c.p.p.; il ricorrente lamenta che prima il Tribunale e poi la
Corte di appello abbiamo ritenuto non necessaria tale documentazione per la quale, invece, contraddittoriamente se ne era sostenuta la necessità in un primo momento.
2.4)- Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge per avere il Tribunale acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rilasciate dalla parte offesa IC OV nonostante che tale acquisizione fosse preclusa dall'essere stata la medesima già sentita in dibattimento;
a parere del ricorrente il disposto dell'art. 512 c.p.p., non può operare ove la parte sia stata escussa durante il dibattimento;
2.5)- Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per avere ritento l'incapacità psichica della parte offesa e la possibilità di circonvenzione della medesima, illogicamente trascurando le risultanze rassegnate in senso contrario dalla difesa per come emergenti dalla Consulenza di parte del Prof. Francia attestante l'assenza di una condizione di deficienza psichica particolare e di uno stato di deprivazione affettiva tale da rendere la sig.ra IC soggetto fortemente suggestionabile;
il ricorrente sottolinea come le conclusioni della CTP erano state confermate e suffragate da altre prove, quali: -le dichiarazioni del Dott. MA che aveva riferito come dopo l'ictus lo specialista aveva prescritto alla sig.ra IC solo della fisioterapia;
-le dichiarazioni del notaio Grondona che aveva trovato la persona offesa in stato di intendere e di volere;
-le dichiarazioni di altri testi, quali il direttore di banca, Murgita Claudio, che attestavano la reale situazione della persona offesa, testimonianze che, in assenza di adeguata documentazione clinica, erano state illogicamente disattese dalla Corte territoriale;
- Quest'ultima era caduta nel vizio motivazionale di ritenere che gli atti pregiudizievoli compiuti dalla Sig.ra IC costituivano la prova della circonvenzione mentre, al contrario, la sentenza avrebbe dovuto in primo luogo verificare la sussistenza della situazione di incapacità del circonvenuto onde verificare alla luce di tale dato se l'atto pregiudizievole era stato compiuto profittando della minorata difesa della persona offesa;
2.6)-Con il sesto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto l'ipotesi dell'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p., atteso che mancando la prova in ordine ad uno stato di deficienza psichica della persona offesa, poteva residuare in capo all'imputata l'eventuale responsabilità per il reato predetto, commesso mediante l'appropriazione delle somme di cui aveva il possesso, attraverso la delega ad operare sul conto corrente della persona offesa e la successiva cointestazione, eccedendo nei poteri a lei conferiti;
2.7)-Con il settimo motivo si deduce l'omessa motivazione in relazione ai motivi di appello proposti riguardo alla pena, comminata ingiustificatamente in misura superiore ai minimi edittali, senza ritenere la prevalenza delle concesse attenuanti, e senza considerare che l'imputata si era adoperata per una serie di esigenze della sig.ra IC e non poteva procedere al risarcimento non disponendo di mezzi propri;
2.8)- Infine, il ricorrente si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato, quanto meno in parte atteso che, relativamente all'approfittamento della delega ad operare su c/c, il reato si era prescritto alla data di conferimento della delega stessa, del novembre 2003; ovvero, al più tardi in data 10.03.2004, allorquando venne acceso il c/c cointestato alla IG e alla IC, non potendosi valutare la data del 19 maggio 2004 relativa al rilascio della procura al coimputato NE, soggetto diverso dalla IG;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN DIRITTO
3.1.a)-Il primo motivo, relativo all'eccezione di nullità della sentenza per avere ritenuto la validità della costituzione di parte civile, è totalmente infondato in quanto trascura il principio per il quale la procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione;
ne consegue che l'esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè. (Cassazione penale, sez. 5^, 23/04/2008, n. 33337). La motivazione impugnata risulta non censurabile e conforme a tale principio, avendo osservato che la procura speciale in esame, pur riguardando esplicitamente la difesa e la rappresentanza nel procedimento penale era però apposta in calce all'atto di costituzione di parte civile e nella stessa data del medesimo, sicché non poteva esservi dubbio sull'effettiva volontà della persona offesa di costituirsi parte civile e di conferire, a tale scopo, la procura speciale al difensore.
In tema di procura speciale al difensore della parte civile, può ritenersi che l'autenticazione del difensore riguardante la sottoscrizione dell'atto dichiarativo della costituzione, in calce al quale sia apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile, si estenda anche a tale ultima sottoscrizione. (Cassazione penale, sez. 5^, 24/11/2005, n. 845). b)- Del tutto infondati i motivi di censura in ordine alla mancata revoca della costituzione di parte civile della sig.ra IC già all'udienza preliminare assistita da amministratore di sostegno, atteso che il beneficiario di tale misura conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza o l'assistenza necessarie dell'amministratore. (Cassazione civile, sez. 1^, 18/07/2008, n. 19971). c) - Nè può ritenersi erronea o contraddittoria l'ordinanza che ha respinto nuovamente la richiesta di revoca della medesima costituzione, risultando corretto il rilievo che lo stato di demenza è stato riconosciuto dal Tribunale dopo un anno dall'avvenuta costituzione;
d)- Infine, appare opportuno precisare che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, sicché qualsiasi modificazione della capacità processuale della parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le parti originarie (art. 300 c.p.c.) sino al termine della fase processuale in cui si verifica l'evento. (Cassazione penale, sez. 3^, 22/10/2008, n. 44167). e)-Risulta, pertanto, risolutiva la considerazione che manca la legittimazione dell'imputato ad eccepire l'incapacità processuale della parte civile atteso che la parte sta in giudizio per mezzo del suo procuratore, sicché una volta accertata la legittimità della procura, il procuratore procede legittimamente oltre nel giudizio. ;
si è ritenuto infatti che qualora nel corso del processo intervenga il fallimento della parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio -preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma della L. Fall., art. 43 -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito e inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Cassazione penale, sez. 5^, 30/11/2006, n. 4958). 3.2.- 3.3)-Il secondo e terzo motivo appaiono totalmente infondati laddove deducono la mancata acquisizione da parte dei giudici di merito di una prova decisiva, consistente: - nell'audizione di RT IN, dipendente della Banca di Roma, - nell'audizione dei coniugi Barbe, da meglio identificarsi, - nell'acquisizione di documentazione sui prelievi compiuti sul conto corrente bancario della persona offesa e sulle operazioni compiute presso l'Ufficio Postale di Pietra Ligure nel periodo dal 23.06.04 al 25.06.04. Si tratta di censure che trascurano il principio per il quale la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria. (Cassazione penale, sez. II, 21/09/2010, n. 36276) La Corte territoriale non si è sottratta all'onere motivazionale analizzando ognuna delle prove richieste e formulando per ciascuna le ragioni per le quali le prove non risultavano ne' decisive ne' necessarie ai fini della decisione (vedi motivaz. C. App. pagg-22-24), sicché la decisione di rigetto dell'istanza provvista di adeguata e non illogica motivazione, risulta non censurabile in questa sede. Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte che ha rilevato come a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, in sede di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene "assolutamente necessaria", circostanza esclusa nella complessa motivazione impugnata ove sono state indicate in maniera completa esauriente le prove a carico dell'imputata. (Cassazione penale, sez. 1^, 15/07/1993). Non può sottacersi che i motivi sull'omessa rinnovazione dell'istruzione così come proposti risultano generici e come tali inammissibili, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto indicare in maniera concreta, e non meramente esplorativa od ipotetica, in qual modo la deposizione in oggetto avrebbe potuto determinare un esito diverso del giudizio, consistendo proprio in questo il concetto di prova decisiva. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva si verifica allorché l'omessa assunzione riguarda una prova che sia in grado di determinare una ricostruzione dei fatti diversa da quella emergente dagli atti in precedenza acquisiti: tale ipotesi non si verifica quando l'elemento che si chiede di provare è costituito da una circostanza del fatto già in atti del processo. (Cassazione penale, sez. 4^, 24 ottobre 2005, n. 14161. 3.4)- Anche il quarto motivo relativo all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa ex art. 512 c.p.p. è infondato atteso che la Corte di appello motiva (pag. 24) osservando che la persona offesa era risultata incapace di sottoporsi all'esame testimoniale dibattimentale sicché, preso atto di tanto, il Tribunale aveva, sia pure implicitamente, ritenuto che l'esame era divenuto impossibile, così da ricorrere legittimamente all'acquisizione ex art. 512 c.p.p.. 3.5.a)- Con il quinto motivo si censura di illogicità la sentenza impugnata per avere disatteso le prove fornite dalla difesa e per avere ricavato lo stato di minorata difesa dagli atti pregiudizievoli compiuti dalla persona offesa, ma il motivo non coglie nel segno perché trascura del tutto la motivazione che, al contrario, ha in primo luogo verificato lo stato di minorata difesa della sig.ra IC, per come accertato dal Perito di Ufficio dott. Salvi che ha affermato che la predetta, dopo l'ictus occorso nel febbraio 2003, si era venuta a trovare "in una condizione di dipendenza, sempre più ingravescente" (pag. 26) condizione che nel corso del tempo aveva subito un progressivo deterioramento;
di tale condizione aveva abusato l'imputata, profittando della sindrome ansioso-depressiva a suo tempo diagnostica dal dott. MA (pag. 27) tale da rendere l'anziana signora incapace di comprendere il valore giuridico degli atti che l'imputata la induceva a compiere (pag. 29);
- Si tratta di una motivazione del tutto congrua perché aderente alle risultanze processuali ed esente da illogicità manifesta;
non va dimenticato che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla manifesta illogicità o contraddittorietà risultante dal testo o da altri atti del processo, non potendo trovare spazio in questa sede le valutazioni della difesa, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità. (Cassazione penale, sez. 2^, 21/12/2011, n. 512). -Risultano pertanto del tutto infondati i motivi proposti riguardo alle valutazioni delle prove offerte dalla difesa, atteso, per altro, che la Corte di appello ha ampiamente argomentato sulla rilevanza delle dichiarazioni dei dottori MA e TO, del Consulente di parte, nonché degli altri testi, come il notaio Grondona;
sul punto la motivazione impugnata risulta congrua e immune da censure ed illogicità, avendo valutato nel merito tutte le deduzioni difensive. -La motivazione, per altro, è conforme ai principi espressi in sede di legittimità ove si è affermato che integra il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione. (Cassazione penale, sez. 2^, 23/04/2009, n. 18644) 3.6) -Il motivo relativo alla mancata attribuzione all'imputata della responsabilità a titolo di appropriazione indebita è del tutto infondato e si scontra con la precisa motivazione della Corte di appello che, richiamando la propria descrizione del fatto, ha evidenziato come sia restato dimostrato che la persona offesa ha attribuito all'imputata i poteri di amministrazione del suo patrimonio in dipendenza della circonvenzione sofferta, sicché la vicenda non poteva ricadere nell'ipotesi di esecuzione infedele del mandato ricevuto. (pag. 36).
3.7)- Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatone, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di giudizio di comparazione delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante; atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell'imputata per come risultante dalla reiterazione degli episodi criminosi, e riguardo al giudizio di comparazione si è fatto riferimento al comportamento tenuto dall'imputata dopo la commissione del reato, per il quale non è stata effettuato alcun tentativo di risarcimento nemmeno parziale del corposo danno cagionato. Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4^, 04 luglio 2006. n. 32290. 3.8.a)- Infine, il ricorrente si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato, quanto meno in parte atteso che, relativamente all'approfittamento della delega ad operare su c/c, il reato si era prescritto alla data del novembre 2003 di conferimento della delega stessa;
ovvero, al più tardi in data 10.03.2004, allorquando venne acceso il c/c cointestato alla IG e alla IC, non potendosi valutare la data del 19 maggio 2004 relativa alla procura in favore del coimputato NE, soggetto diverso dalla ricorrente.
- Si tratta di un motivo infondato, atteso che il delitto non si è consumato solo con il conferimento dei poteri all'imputata ad operare sul conto corrente della IC ma si è protratto nel tempo con le varie operazioni compiute dalla IG e dal coimputato NE: invero, il profitto si consegue solo con la riscossione materiale del denaro e,
difatti, il reato si è protratto nel tempo sino a dopo il 19 maggio 2004.
-Infatti, dal capo di imputazione nonché dalla sentenza impugnata emerge che la delega all'imputata è del 20.11.03 e che, tuttavia, i prelievi sono andati avanti nel tempo fino dopo il 19.05.2004, risultando dal capo di imputazione che ancora in data 16.06.04 la IG emetteva un assegno bancario per pagare l'assicurazione per la Mercedes a lei intestata e dalla motivazione che ancora in data 15.09.2004 la predetta effettuava un pagamento per spese personali attingendo ai fondi della persona offesa (pag. 7 sent. appello).
-Ne consegue la prescrizione è maturata dopo il 19 novembre 2011 e, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado del 23.09.2011 il reato non era ancora prescritto.
b)-La ricorrente deduce invece che la natura istantanea e di pericolo del delitto di circonvenzione di incapaci farebbe maturare la consumazione avviene nel luogo e nel tempo di compimento del primo atto pregiudizievole per la persona offesa e non in quelli in cui si è verificata l'effettiva diminuzione patrimoniale;
-la deduzione difensiva è infondata in quanto presuppone che, una volta ottenuta la delega ad operare sul conto corrente della vittima, gli atti successivi di prelievo su quel conto costituiscano un "post factum" irrilevante e non punibile;
-si tratta, in tutta evidenza, di una costruzione giuridica infondata atteso che nei reati a condotta plurima (come nel caso: -induzione e -apprensione) si verte nel caso di una condotta unica nel cui ambito l'eventuale successiva apprensione costituisce il conseguimento del profitto ingiusto che circostanzia il pericolo insito nell'induzione che la norma voleva evitare.
c)-Si è osservato infatti in tema di bancarotta fraudolenta, costituente un reato a condotta eventualmente plurima, che per la realizzazione della fattispecie criminosa è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario. (Cassazione penale, sez. 5^, 28/11/2007, n. 1762);
d)- Nella sentenza impugnata si chiarisce che la condotta criminosa è iniziata nel novembre 2003 con l'induzione della persona offesa a rilasciare delega per operare sul conto corrente e che la condotta successiva si è frazionata in più atti perduranti nel tempo fino al giugno ed anche settembre 2004 (pagamento in data 15.09.2004, riportata a pag. 7 della sent. appello, già menzionato) spostandosi in avanti la consumazione del reato fino a tali date.
e)-In senso contrario, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il reato di circonvenzione di incapace si consuma con il primo atto pregiudizievole compiuto dalla vittima, ma tale principio non contraddice le conclusioni sopra indicate, dal momento che il precetto è stato formulato al fine di precisare che il delitto ex art. 643 c.p., stante la natura di reato di pericolo, si perfeziona anche con la semplice induzione ed anche in assenza di successivi atti appropriativi.
f)-Tuttavia, la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, e che non costituiscono un "post factum" non punibile ed irrilevante ai fini penali ma integrano la complessiva fattispecie delineata nella norma incriminatrice. g)-Tale conclusione non risulta eccentrica rispetto ai principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità che, in relazione ad altre ipotesi delittuose a condotta frazionata o plurima, ha ripetutamente affermato che il reato si perfeziona sin dalla realizzazione del primo atto costituente l'illecito, anche se non caratterizzato dal conseguimento del profitto e che, tuttavia, la condotta successiva non integra un "post factum" non punibile ma costituisce l'ulteriore elemento concorrente alla consumazione del reato, spostata in avanti sino al conseguimento del profitto nella sua interezza.
h)-In relazione a reati analoghi nella struttura a quello in esame si è ritenuto che il delitto di usura, ex art. 644 c.p., si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie - destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria - aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Ne consegue che nella prima il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbigazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta. (Cassazione penale, sez. 2^, 01/10/2008, n. 38812 - Cassazione penale, sez. 2^, 28/06/2011, n. 33331) Invero, il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione. (Cassazione penale, sez. 2^, 02/07/2010, n. 33871). 1)-Ad analoga conclusione si è prevenuti in tema di truffa, ex art.640 c.p., laddove si è affermato che il reato si consuma nel momento dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello dell'effettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo, (Cassazione penale, sez. 2^, 18/11/2010, n. 42958) così che nel caso di scadenza frazionata di più contratti il reato diviene a consumazione prolungata che perdura sino alla scadenza dei singoli contratti. (Cassazione penale, sez. 2^, 15/10/2009, n. 43347). m) - Da tali principi discende, per le ipotesi di reato sin qui richiamate e, per quel che qui interessa, anche in materia di circonvenzione di incapace che, nel caso in cui alla promessa segua, come abitualmente avviene, una ripetizione delle prestazioni ovvero una reiterazione della condotta illecita, che ogni dazione o apprensione effettiva fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna il momento consumativo "sostanziale" del reato: una situazione non necessariamente assimilabile alla "permanenza" ma configurabile secondo il duplice ed alternativo schema (proposto da giurisprudenza e dottrina, ad esempio: per l'ipotesi della corruzione) della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria ed istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cd. a condotta frazionata e a consumazione prolungata (quale ad es. la truffa inerente al conseguimento di erogazioni periodiche da parte della p.a). (Cassazione penale, sez. 1, 19/10/1998, n. 11055) -Certo è che sarebbe davvero distonico, rispetto al consueto atteggiarsi - nella realtà sociale ed economica - del fenomeno della circonvenzione, sostenere l'estraneità alla struttura della fattispecie criminosa di quella modalità di realizzazione dell'illecito, costituita dalla ripetuta apprensione dei beni di cui si sia conseguita la disponibilità mediante induzione, nella quale indubbiamente s'identifica la completa esecuzione del delitto e la concreta progressiva lesione dell'interesse protetto.
n)- Deve ribadirsi, pertanto, che la prescrizione è maturata dopo il 19 novembre 2011 sicché, al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado del 23.09.2011 il reato non era ancora prescritto.
3.9.a) - I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
b)- L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. 2^ 21 aprile 2006. n. 19578). c) - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012