Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 1
Qualora nel corso del processo intervenga il fallimento della parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 l. fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito e inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. In tal caso, infatti, si applicano i principi che disciplinano il processo civile - i quali regolano, per quanto espressamente non derogato, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - in virtù dei quali la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo, in caso contrario, il processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2006, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2113
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 000682/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VI IC, N. IL 23/04/1957;
avverso SENTENZA del 28/09/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
IT RI ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 28 settembre 2005 che - in riforma della sentenza del tribunale, appellata dal P.G. e dalla parte civile - lo ha condannato alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 perché, essendo operaio presso la società BOMEC s.a.s., al fine di trarne profitto, mediante l'uso di mezzo fraudolento consistito nell'aver indicato nelle schede di identificazione di prodotto di quattro scatole di prodotti denominati OR CODICE 3111963, fabbricati dalla società BOMEC s.a.s. di LA MA & C. con sede e unità operativa in Cumiana, la presenza di quantità di pezzi (n. 2944 nella 1 scatola, 2992 nella 2 scatola, n. 2912 nella 3 scatola e n. 2944 nella 4 scatola) difforme dalla realtà (infatti nella 1 scatola vi erano 1328 pezzi, nella 2 scatola 1408, nella 3 scatola 1328 e nella 4 scatola 1168) si impossessava di 6.562 pezzi del prodotto sopra indicato sottraendoli alla società BOMEC s.a.s. sopra indicata (in Cumiana il 1 giugno 2001). Il ricorrente denuncia: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità posto che la corte di merito avrebbe tratto il convincimento di colpevolezza dalla inverosimiglianza delle spiegazioni offerte dall'imputato circa l'errore commesso nell'indicare il numero dei pezzi (guarnizioni) lavorati nel corso del proprio turno. Nel caso della seconda scatola il numero impresso era ictu oculi sproporzionato rispetto a quanto la scatola potesse contenere poiché rappresentava la produzione dell'intero turno. Un intento "criminale" avrebbe suggerito l'asportazione dei pezzi senza l'"autodenunciante" indicazione di un numero diverso sulla scatola. Altrettanto carente sarebbe la motivazione nella parte in cui desume la colpevolezza dell'imputato dalla circostanza che costui non abbia saputo fornire spiegazioni sulla sparizione di alcune scatole di prodotti dall'azienda. Scatole accatastate all'aperto ove vi era il passaggio di operai e altre persone autorizzate all'ingresso; 2) violazione di legge in relazione alla costituzione di parte civile, la quale non si era presentata nel giudizio di appello perché la società era stata dichiarata fallita e non era più legittimata, legittimato essendo il curatore fallimentare.
Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, attenendo alla costituzione delle parti. Invero, "poiché l'esercizio dell'azione civile nel processo penale è regolato, per quanto espressamente non derogato, dai principi che disciplinano il processo civile, la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo in caso contrario il processo tra le pari originarie ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen.. Pertanto, in ipotesi di fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo, in assenza di una iniziativa del procuratore della parte civile, o del curatore del suo fallimento, volta a far valere la dichiarazione del fallimento medesimo ed a regolarizzare il rapporto processuale a norma della L. Fall. art. 43, il rapporto processuale instaurato dal fallito anteriormente al suo fallimento prosegue e non può venir meno in conseguenza della iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali problemi relativi alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito, inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. (Sez. 1, Sentenza n. 666 del 2000). Anche il primo motivo di ricorso, peraltro, è infondato. Invero, i fatti risultano così ricostruiti dalla sentenza impugnata;
L'imputato RI VI è stato portato a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato avendo sottratto presso la società di cui era dipendente BOMEC s.a.s. - che produceva guarnizioni ed articoli tecnici in gomma - parte del prodotto lavorato. In particolare veniva accertato dal tecnico addetto al controllo di qualità dei prodotti, Silvia AT, che il VI aveva segnato sulle scatole contenenti i pezzi lavorati, un numero assai superiore a quello dei pezzi effettivamente inscatolati. Ciò era successo per più giorni e in più scatole, portando ad una sfasatura del prodotto indicato come lavorato, rispetto a quello effettivamente disponibile, di circa 6500 pezzi.
La teste AT precisava che il calcolo dei pezzi contenuti nelle scatole era eseguito da bilancia elettronica contapezzi di estrema precisione.
In sede di istruttoria dibattimentale di primo grado, veniva esaminato come teste Fernando BOLLA, socio della s.a.s. BOMEC, il quale spiegava che all'interno di ogni scatola che l'operatore doveva riempire con pezzi lavorati, potevano essere contenuti fino a 1600 pezzi e che in un turno di lavoro il massimo di pezzi producibili era di 3200 cioè due scatole, le quali, riempite, passavano al magazziniere che le inoltrava presso una impresa esterna per rifinitura dei pezzi. Il VI per almeno cinque giorni consecutivi aveva indicato 3000 pezzi in una sola scatola con un'eccedenza di 1400 pezzi.
Ogni operatore doveva su ogni scatola affiggere il foglio di produzione stampato dalla calcolatrice in cui veniva indicato il codice di prodotto, numero dei pezzi, il codice operatore. Quindi le scatole venivano chiuse con alette laterali e spedite dal magazziniere all'impresa esterna che rifiniva i pezzi. La teste AT riferiva che, nel suo ruolo di controllo di qualità del prodotto, aveva riscontrato nelle scatole dei prodotti lavorati dall'imputato nei giorni 29-30-31 maggio e 1 giugno 2001, schede di produzione che riportavano numeri di prodotto lavorato superiore al doppio di quanto effettivamente contenuto nella scatola. Nel giorno 30 maggio veniva indicato un numero di 2944 pezzi che però è il risultato dell'intera giornata lavorativa e dunque il contenuto di due scatole, tanto che all'interno dell'unica scatola i pezzi risultanti erano 1328, mentre gli altri non vennero trovati. Però la macchina contapezzi usata dal VI aveva effettivamente registrato un numero di pezzi uguale a quello indicato da lui. I pezzi mancanti non furono più trovati.
Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, tenuto conto che già il primo giudice - come rilevato nella parte narrativa dalla corte di merito - aveva ritenuto "circostanza altamente indiziante a carico dell'imputato, che per quattro giorni consecutivi sparisse una delle scatole con i prodotti da lui elaborati, e che sparisse proprio la scatola non interessata dalla indicazione del contenuto" e aveva posto in rilievo che "l'errata indicazione numerica poteva consentire al magazziniere di fare comunque quadrare i conti tra l'effettiva produzione e il numero dei pezzi poi avviati alla lavorazione esterna", talché "l'erronea indicazione numerica appariva strumentale all'occultamento di parte della produzione". Inoltre, la corte territoriale ha valutato i predetti elementi indizianti unitamente al mancato chiarimento, da parte dell'imputato, in merito all'erronea registrazione e soprattutto in merito alla sparizione di scatole contenenti articoli lavorati ma non finiti, deducendo, correttamente, da essi la prova della responsabilità dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007