Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2009, n. 43347
CASS
Sentenza 15 ottobre 2009

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Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto).

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  • 1Swaps e truffa contrattualeAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2009, n. 43347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43347
Data del deposito : 15 ottobre 2009

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