Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
In tema di procura speciale al difensore della parte civile, può ritenersi che l'autenticazione del difensore riguardante la sottoscrizione dell'atto dichiarativo della costituzione, in calce al quale sia apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile, si estenda anche a tale ultima sottoscrizione (In motivazione la Corte ha valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva sostenuto che alla contestualità testuale non avesse corrisposto la contestualità cronologica, sicché non vi era motivo per escludere che il difensore avesse autenticato anche la sottostante sottoscrizione della procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2297
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 161/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 18/11/2004 da:
avv. GIULIANI Roberto, difensore di ND LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa del 04/10/2004. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vincenzo GERACI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio, solo per le statuizioni civile;
ed il rigetto nel resto.
Sentito, altresì, l'avv. Roberto Giuliani che ha chiesto che l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DA LI era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di Pace di Comiso, del reato di cui agli artt. 81, 612 e 594 c.p., per avere rivolto espressioni minacciose ed ingiuriose all'indirizzo della moglie Di AU GI, in presenza dei figli. Con sentenza del 5 giugno 2003, il Giudice di Pace dichiarava il DA responsabile dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena di Euro 878,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, il Tribunale di Ragusa, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore del DA ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), con riferimento agli artt. 76, 78 e 100 c.p.p., sul rilievo dell'irritualità della costituzione di parte civile di Di AU GI, in quanto la sottoscrizione apposta al doppio mandato conferito al suo difensore, avv. Rosalia Giudice, di costituirsi in nome e per conto della stessa persona offesa e di rappresentarla e difenderla in giudizio. Inutilmente, l'eccezione d'inammissibilità di costituzione della parte civile era stata eccepita innanzi al Giudice di pace ed in appello. Non era condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui l'autografia della sottoscrizione del mandato era stata certificata dal difensore, essendo vero che era stata autenticata solo la firma in calce alla dichiarazione di parte civile, senza che fosse autenticata la firma in calce al mandato. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale penale, in relazione al D.Lgs. 28 agosto 2000, art. 20, n. 274 e della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16. Deduce, al riguardo, che, in violazione della menzionata disposizione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria non recava nè l'indicazione delle fonti di prova ne' le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame dei testimoni. Inoltre, nonostante la palese inattendibilità delle deposizioni dei testi DA NO e VI, figli dell'istante e della parte civile, non erano state acquisite le dichiarazioni dagli stessi precedentemente rese. In realtà, le dichiarazioni testimoniali erano inveritiere e, nondimeno, i Giudici di merito avevano affermato la responsabilità di esso istante, senza neppure riconoscere la reciprocità delle offese, risultante dalle dichiarazioni della steste DA VI.
2, - Le censure sono manifestamente infondate. Lo è la prima atteso che, come ha esattamente osservato il Giudice di merito, la dichiarazione di costituzione di parte civile recava in calce la sottoscrizione autentica dal difensore e, stante la contestualità del mandato difensivo in calce alla stessa, ben poteva intendersi che l'autenticazione si riferisse anche alla sottoscrizione apposta in calce alla procura. Tale interpretazione, peraltro, si pone in sintonia con l'orientamento interpretativo di questa Suprema Corte. Ed infatti il principio di diritto affermato da Cass. Sez. 1 20/03/2002, n. 24018, rv. 221887 - secondo cui, stante la possibilità che la procura speciale, a mente dell'art. 100 c.p.p., comma 2, sia apposta in calce od a margine della dichiarazione di costituzione, l'esistenza in calce o a margine della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore consente che, in ragione delle circostanze concrete, la sottoscrizione del procuratore possa assumere, ad un tempo, la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè - non può che valere anche nell'ipotesi contraria, come quella di specie. E cioè nell'ipotesi in cui l'autenticazione del difensore riguardi soltanto la sottoscrizione dell'atto dichiarativo di costituzione, in calce al quale sia poi apposta la procura speciale con sottoscrizione della sola persona costituita parte civile. Nel caso di specie, la contestualità e l'identità dei caratteri di scrittura a macchina consentono certamente il riferimento estensivo dell'autentica della sottoscrizione anche alla sottostante sottoscrizione del mandato ad litem. Diversamente, non si intenderebbe perché mai, autenticata la firma in calce alla costituzione di parte civile, il difensore non avrebbe dovuto autenticare anche la sottostante sottoscrizione della procura speciale, non essendo emerso da alcunché - e neppure adombrato dal ricorrente - che alla contestualità testuale non abbia fatto riscontro anche la contestualità cronologica, sì da autorizzare la conclusione che, nonostante l'identità dei caratteri di scrittura, la stessa procura possa essere stata conferita in un momento successivo.
La seconda doglianza è pur essa destituita di fondamento in entrambi i profili di cui consta. Il primo, riguardante la mancata specificazione delle circostanze di prova, in quanto, le circostanze sulle quali avrebbero dovuto deporre i figli NO e IN, non potevano che essere quelle indicate nel capo d'imputazione, in cui si addebitava all'imputato di avere proferito le espressioni ingiuriose proprio in presenza della prole. Infondato è anche il rilievo relativo alla mancata acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, rese - in termini asseritamente difformi - dagli stessi figli, posto che, alla stregua della nuova formulazione dell'art. 500, come introdotta dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 16, le dichiarazioni anzidette, utilizzate per le contestazioni non avrebbero dovuto essere acquisite al fascicolo per il dibattimento. Ed infatti, il testo novellato nel citato art. 500 non prevede, contrariamente al passato, l'acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni. Secondo il precedente regime normativo, invero, allorché, in esito alla contestazione, sussisteva difformità rispetto al contenuto della deposizione predibattimentale, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati in presenza di altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità. Nel rimuovere tale ultima previsione, la novella ha lasciato, invece, sopravvivere la formulazione dell'originario comma 3, oggi comma 2 (secondo cui le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste).
Il significato della mancata riproduzione del momento formale dell'acquisizione è sottolineato dal fatto che la stessa acquisizione continua ad essere prevista per l'ipotesi in cui risulti che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta, promessa di denaro o di altra utilità per non deporre o deporre il falso, in quanto, in tali casi, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministro, precedentemente rese dallo stesso teste, sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. Sennonché, il termine acquisizione, nell'accezione vietata dalla norma, è solo l'atto formale di assunzione del relativo verbale al fascicolo per il dibattimento, perché venga a far parte del corredo conoscitivo utilizzabile dal Giudice ai fini della decisione: insomma del compendio di elementi dichiarativi dei quali è necessaria la lettura - o anche la mera indicazione - a norma dell'art. 511 c.p.p., affinché le parti siano avvertite del quadro probatorio di cui il Giudice terrà conto ai fini della decisione. Il termine anzidetto non può, quindi, intendersi come atto di mera, materiale, ricezione delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ai soli fini di apprezzare il contrasto con quanto dichiarato in udienza e trarre le conseguenti valutazioni ai fini della credibilità dello stesso dichiarante, esprimendo, invece, una pregnante valenza giuridica come formale assunzione dell'atto dichiarativo tra quelli contenuti nel fascicolo per il dibattimento, come tale, dunque, potenzialmente in grado di comporre il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione.
È indubbio, quindi, che la mancata riproduzione del termine acquisizione nell'ipotesi in esame non può significare altro che le dichiarazioni lette per le contestazioni non possono neanche far parte del fascicolo del dibattimento e, se acquisite, devono essere espunte.
Orbene, nel caso di specie, risultano correttamente valutate le dichiarazioni predibattimentali dei testi, al solo fine di vagliarne l'attendibilità, e la positiva delibazione è stata compiutamente motivata.
Correttamente, quindi, le dichiarazioni anzidette non erano state acquisite al fascicolo per il dibattimento e di tale mancata acquisizione parte ricorrente non ha ragione di dolersi in questa sede, posto che la valutazione delle risultanze testimoniali è avvenuta, secondo i principi del giusto processo in base a quanto riferito dai testi in sede dibattimentale.
Inammissibile, infine, in quanto attinente alla sfera del merito, è la censura relativa al mancato riconoscimento dell'esimente della reciprocità delle offese, posto che il Giudice di appello ha espressamente escluso, con insindacabile apprezzamento di fatto, che, nella fattispecie oggetto di giudizio, vi fosse stata reciprocità di offese tra le parti.
2. - Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con la consequenziale statuizione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006