Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ee 62717 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5MATERIA REPUBBLICA ITALIANA0 33 28 /03 TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 4263/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 7649 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Ud. 20/06/02 Dott. Antonio MERONE Consigliere 20 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62717 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MA NA;
intimata avversO la sentenza n. 112/98 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 2002 23/11/98; 2843 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Anagrafe Tributaria segnalava all'Ufficio del Registro di Trieste che nella dichiarazione di successione presentata da MA AN,quale erede di MA AT,deceduto il 2.12.1991, era stato omesso un compendio immobiliare oggetto di atto di donazione registrato il 17.11.1983. L'Ufficio,con avviso di liquidazione ritualmente notificato,procedeva al recupero della maggiore imposta di successione, oltre interessi e sanzioni,previo adeguamento del valore degli immobili donati al momento di apertura della successione, valore che determinava in £.302.500.000. Il ricorso dell'erede avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n.487/07/96 : i primi Giudici rideterminavano in £.157.592.000 il valore complessivo degli immobili donati in applicazione del criterio di valutazione automatica fissato dal DM 27.9.1991, rimettendo all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni. L'Ufficio proponeva appello, deducendo:la illegittimità dell'adozione del metodo di valutazione automatica in luogo di quella del valore venale in comune commercio;
l'errore in cui in cui i primi Giudici sarebbero caduti,sia per avere fatto applicazione delle rendite catastali del 1992 in luogo di quelle vigenti nel 1991( anno di apertura della successione ) sia ammettendo in deduzione l'Invim dall'ammontare delle sanzioni,senza considerare che trattavasi di successione per la quale nessuna Invim era dovuta. د ا L'impugnazione veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia con - sentenza n.112/3/98,depositata il 23.11.1998. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con tre mezzi di gravame. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art.364 n.5 e n.4 cpc, omessa e insufficiente motivazione circa le censure specificamente mosse con l'atto di appello alla decisione di primo grado. Con un secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art.34 D.Lgs.vo 346/1990, quanto alla operata valutazione automatica del valore degli immobili in base alla capitalizzazione della rendita catastale,non sussistendone i presupposti,stante il mancato inserimento degli immobili donati nell'asse ereditario. Con un terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt.51 e 26 della medesima fonte normativa quanto alla ritenuta deducibilità dell'Invim dalla sanzione irrogata,trattandosi di imposta,in relazione al tipo di successione apertasi, non dovuta e comunque non corrisposta. Il primo motivo di doglianza è fondato. Osserva la Corte che dalla impugnata sentenza effettivamente non si desume neppure che i Giudici di appello abbiano preso in considerazione i motivi di appello formulati dall'Ufficio,e dei quali correttamente la difesa dell'Amministrazione, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha dato conto nel ricorso ora in esame. 2 Al riguardo, la decisione si limita ad annotare che l'Ufficio stesso si è appellato “senza aggiungere ulteriori elementi alla sua richiesta”. Trattasi però di frase del tutto generica e certo non idonea a dar conto sia dei motivi di appello( al fine di far comprendere che gli stessi siano stati percepiti nella loro effettiva consistenza) quali prima ricordati nella parte espositiva, sia delle ragioni per le quali ciascuno di essi è stato disatteso. In tal modo la CTR è venuta meno allo specifico obbligo di motivazione gravante sul giudice di appello. Invero,la motivazione per relationem a quella espressa nel grado precedente( in ciò risolvendosi quella della sentenza, ora in esame) in tanto può sostenere il provvedimento se ed in quanto risulti che dei motivi di impugnazione il Giudice di appello abbia comunque tenuto conto,valutando criticamente sia gli stessi sia il provvedimento censurato (ex plurimis, Cass.ss.uu.5612/1998; Cass.9497/2000). Ciò, nella specie, è invece del tutto mancato : pertanto, come avvertito,la doglianza va condivisa. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al merito,restano all'evidenza assorbiti dall'accoglimento del primo. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata: con rinvio occorrendo ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in - questa sede - ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte,accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore шо исчисformo f علم DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 -Oggi 6 MAR. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ' ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA -4-