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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'udienza del 14 maggio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1236/2024 e 1238/2024 R.G. promossi
nel procedimento n. 1236/2024 R.G.
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maiorana e Parte_1
Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Castelbuono (Pa), via F.sco Cipolla.
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del
Dirigente Generale pro-tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
Controparte_2
di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso da un delegato ai sensi dell'art.417-bis c.p.c.
- resistenti
1 e nel procedimento n. 1238/2024 R.G.
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maiorana e Parte_2
Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Castelbuono (Pa), via F.sco Cipolla.
- ricorrente
CONTRO
, in persona Controparte_3
dell'Assessore pro-tempore.
- resistente contumace
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del
Dirigente Generale pro-tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
- interveniente volontario
FATTO E DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositati in data 28.03.2024, e Parte_1
esponevano di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze Parte_2
delle Amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentavano la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le
Amministrazioni datrici negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001, nonostante le diffide inviate in data
2 28.02.2024 da e in data 06.06.2023 da (cfr. Parte_1 Parte_2
alleg. 5 fascicoli ricorrenti).
Concludevano, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del
27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; − condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a taletitolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente con la decorrenza specificata nella parte narrativa del presente ricorso, con decorrenza dal quinto anno antecedente il recapito della diffida e costituzione in mora che si produce sub. 5; − condannare pertanto la parte resistente, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica- forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro 4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre
3 alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese
e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali” (cfr. conclusioni dei ricorsi).
Nel procedimento n. 1236/2024 Rg si costituivano in giudizio l
[...]
e l Controparte_1 [...]
eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale Controparte_3
delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedevano il rigetto.
Nel procedimento n. 1238/2024 Rg l' CP_1 Controparte_3
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Interveniva, invece, volontariamente l' Controparte_1
che eccepiva la prescrizione quinquennale
[...]
dei crediti oggetto di causa e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso.
Con decreto del 15 maggio 2025 i due giudizi venivano riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 14 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
Giova premettere che, correttamente, le parti ricorrenti hanno limitato le proprie pretese economiche ai rapporti intercorsi a decorrere dal 28.02.2019, per ciò che concerne e, a decorrere dal 06.06.2018, per ciò che concerne Parte_1 [...]
, ossia al quinquennio antecedente alla notifica della diffide inviate, a Parte_2
mezzo pec, alle Amministrazioni regionali in data 28.02.2024 da e Parte_1
in data 06.06.2023 da (cfr. alleg.5 fascicoli ricorrenti), essendo Parte_2
pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di
4 crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto.
Ciò posto, vanno accolte le domande attoree volte al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza dei ricorrenti (cfr. attestazioni di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di
5 operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente , in relazione all'attività Parte_1
lavorativa svolta quale operaio agricolo spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale con decorrenza dal 28 febbraio 2019
(tenuto conto della prescrizione quinquennale) e al ricorrente , Parte_2
in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale con decorrenza dal 06 giugno 2018 (tenuto conto della prescrizione quinquennale).
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI
6 dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nulla sulle spese di lite dell Controparte_3
nel procedimento n. 1238/24 RG, in quanto non costituitosi in giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento dei ricorsi:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 28 febbraio
2019 per e con decorrenza dal 06 giugno 2018 per Parte_1 [...]
, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
Parte_2
2) per l'effetto condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore di , in complessivi € Parte_1
1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) condanna l' Controparte_1
al pagamento delle
[...]
spese di lite che si liquidano, in favore di , in complessivi € Parte_2
7 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
5) nulla sulle spese di lite dell Controparte_3
nel procedimento n. 1238/24 RG.
[...]
Così deciso in Termini Imerese, il 15.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
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