Art. 1.
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986 , convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 , ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".
Il prodotto ottenuto dalla demargarinazione a freddo degli oli di oliva di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986 , convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 , ha la denominazione obbligatoria di "pasta bianca di demargarinazione di olio d'oliva".