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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
GAROFALO CARMELO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250008269185000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Per la ricorrente (Dott. Difensore_1):
1) annullare i ruoli di cui alla cartella di pagamento n. 06820250008269185000 perché il credito IVA anno
2020 deve essere confermato sulla base della documentazione prodotta, con riferimento all'anno 2021, in quanto era già stata tramessa una dichiarazione IVA anno 2021 integrativa;
2) con vittoria di spese.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano:
1) dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 5 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, la ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250008269185000, notificata il 5 marzo
2025, con la quale l'Agenzia ha chiesto il pagamento, per l'anno di imposta 2021, di € 20.169,10 per IVA, sanzioni ed interessi. La cartella reca in riscossione il ruolo n. 2025/250068, reso esecutivo il 5 dicembre
2024, emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione
IVA/2022 presentata per l'anno 2021.
2. La ricorrente, premesso di avere ricevuto in data 2 luglio 2024 la comunicazione di irregolarità ex art. 36- bis, osserva che la contestazione riguardava: 1) il credito IVA dell'anno precedente (2020), per l'ammontare esposto nel quadro VL8 di € 13.965,00; 2) il credito IVA esposto al rigo VL33 della dichiarazione per € 5.500,00
(rectius € 5.055,00).
L'Ufficio aveva disconosciuto il credito IVA di cui al punto 1 in quanto la dichiarazione IVA dell'anno 2020 era stata presentata con oltre 90 giorni di ritardo. L'Ufficio ha quindi chiesto i registri IVA e l'ulteriore documentazione necessaria a verificare la conformità di quanto dichiarato oltre i termini, documentazione trasmessa in data 20 marzo e 2 aprile 2025. Al momento della proposizione del ricorso la verifica non era ancora conclusa.
La contestazione indicata al punto 2 deriva dal fatto che il controllo automatizzato ha rilevato la discrasia sulla base della dichiarazione IVA/2022 per l'anno 2021 originariamente presentata 28 luglio 2022. In data
20 dicembre 2024 era stata trasmessa una dichiarazione IVA per l'anno 2021 integrativa che rappresenta in modo corretto le risultanze IVA.
Sia l'omissione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, poi tardivamente presentata, sia la trasmissione della dichiarazione IVA 2021 sono dovuti a problemi di gestione amministrativa della società.
La ricorrente ritiene di avere dimostrato, mediante la documentazione trasmessa, la correttezza del credito
IVA dell'anno 2020 e che la dichiarazione IVA 2021 integrativa trasmessa consenta di superare anche la seconda contestazione.
3. L'Agenzia delle Entrate si è ancora costituita con controdeduzioni depositate in data 4 luglio 2025.
L'Agenzia, premessa la descrizione del procedimento come sopra esposto, dichiara di avere terminato l'esame della documentazione trasmessa dal contribuente e di avere quindi proceduto, in data 3 luglio 2025, ad emettere un provvedimento di sgravio parziale della cartella. Il credito residuo dovuto ammonta da € 817,39 comprensivo di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e recate in riscossione con la cartella di pagamento impugnata. Per tali somme, pari ad € 19.351,71, deve quindi dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n.
546/1992.
2. La Corte, per la parte residua del credito pari ad € 817,39, ritiene che la pretesa impositiva sia fondata, in quanto, come condivisibilmente esposto nelle controdeduzioni, la dichiarazione IVA/2021 per l'anno 2020 era stata omessa e presentata solo il 12 ottobre 2021. Il credito IVA esposto nella predetta dichiarazione e portato quale credito IVA nella dichiarazione successiva non poteva quindi essere riconosciuto, in quanto derivante da dichiarazione omessa.
In caso di omessa dichiarazione sono comunque dovuti sanzioni ed interessi sul credito di imposta di € 922,00 effettivamente utilizzato nella dichiarazione 2022 omessa. Inoltre, il sistema ha rilevato un utilizzo in compensazione di € 309,00 non dichiarato dal contribuente, decurtato dal credito di imposta 2021 risultante dalla prima dichiarazione, somma richiesta al contribuente a titolo di minor credito con sanzioni ed interessi.
Tali somme compongono il credito residuo di € 817,39 posto in riscossione.
L'ufficio rileva che il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa IVA 2021, che comprende la dichiarazione della compensazione precedentemente non dichiarata, ma tale dichiarazione non rileva in questo giudizio, in quanto la stessa è stata presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva e quindi le sue risultanze potranno essere utilizzate dall'anno di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998).
3. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio, considerato che il controllo automatizzato
è stato originato dalle omissioni e dagli errori dichiarativi della contribuente e che, effettuati i necessari controlli analitici, gran parte delle somme iscritte a ruolo non erano dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'importo sgravato e rigetta per il resto. Spese compensate.
Milano, li 19 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AU EN IM TT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CHIARENZA CLAUDIO, Relatore
GAROFALO CARMELO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250008269185000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
Per la ricorrente (Dott. Difensore_1):
1) annullare i ruoli di cui alla cartella di pagamento n. 06820250008269185000 perché il credito IVA anno
2020 deve essere confermato sulla base della documentazione prodotta, con riferimento all'anno 2021, in quanto era già stata tramessa una dichiarazione IVA anno 2021 integrativa;
2) con vittoria di spese.
Per la resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano:
1) dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate in data 5 maggio 2025 e depositato il 3 giugno 2025, la ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 06820250008269185000, notificata il 5 marzo
2025, con la quale l'Agenzia ha chiesto il pagamento, per l'anno di imposta 2021, di € 20.169,10 per IVA, sanzioni ed interessi. La cartella reca in riscossione il ruolo n. 2025/250068, reso esecutivo il 5 dicembre
2024, emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 della dichiarazione
IVA/2022 presentata per l'anno 2021.
2. La ricorrente, premesso di avere ricevuto in data 2 luglio 2024 la comunicazione di irregolarità ex art. 36- bis, osserva che la contestazione riguardava: 1) il credito IVA dell'anno precedente (2020), per l'ammontare esposto nel quadro VL8 di € 13.965,00; 2) il credito IVA esposto al rigo VL33 della dichiarazione per € 5.500,00
(rectius € 5.055,00).
L'Ufficio aveva disconosciuto il credito IVA di cui al punto 1 in quanto la dichiarazione IVA dell'anno 2020 era stata presentata con oltre 90 giorni di ritardo. L'Ufficio ha quindi chiesto i registri IVA e l'ulteriore documentazione necessaria a verificare la conformità di quanto dichiarato oltre i termini, documentazione trasmessa in data 20 marzo e 2 aprile 2025. Al momento della proposizione del ricorso la verifica non era ancora conclusa.
La contestazione indicata al punto 2 deriva dal fatto che il controllo automatizzato ha rilevato la discrasia sulla base della dichiarazione IVA/2022 per l'anno 2021 originariamente presentata 28 luglio 2022. In data
20 dicembre 2024 era stata trasmessa una dichiarazione IVA per l'anno 2021 integrativa che rappresenta in modo corretto le risultanze IVA.
Sia l'omissione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, poi tardivamente presentata, sia la trasmissione della dichiarazione IVA 2021 sono dovuti a problemi di gestione amministrativa della società.
La ricorrente ritiene di avere dimostrato, mediante la documentazione trasmessa, la correttezza del credito
IVA dell'anno 2020 e che la dichiarazione IVA 2021 integrativa trasmessa consenta di superare anche la seconda contestazione.
3. L'Agenzia delle Entrate si è ancora costituita con controdeduzioni depositate in data 4 luglio 2025.
L'Agenzia, premessa la descrizione del procedimento come sopra esposto, dichiara di avere terminato l'esame della documentazione trasmessa dal contribuente e di avere quindi proceduto, in data 3 luglio 2025, ad emettere un provvedimento di sgravio parziale della cartella. Il credito residuo dovuto ammonta da € 817,39 comprensivo di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In pendenza di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e recate in riscossione con la cartella di pagamento impugnata. Per tali somme, pari ad € 19.351,71, deve quindi dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n.
546/1992.
2. La Corte, per la parte residua del credito pari ad € 817,39, ritiene che la pretesa impositiva sia fondata, in quanto, come condivisibilmente esposto nelle controdeduzioni, la dichiarazione IVA/2021 per l'anno 2020 era stata omessa e presentata solo il 12 ottobre 2021. Il credito IVA esposto nella predetta dichiarazione e portato quale credito IVA nella dichiarazione successiva non poteva quindi essere riconosciuto, in quanto derivante da dichiarazione omessa.
In caso di omessa dichiarazione sono comunque dovuti sanzioni ed interessi sul credito di imposta di € 922,00 effettivamente utilizzato nella dichiarazione 2022 omessa. Inoltre, il sistema ha rilevato un utilizzo in compensazione di € 309,00 non dichiarato dal contribuente, decurtato dal credito di imposta 2021 risultante dalla prima dichiarazione, somma richiesta al contribuente a titolo di minor credito con sanzioni ed interessi.
Tali somme compongono il credito residuo di € 817,39 posto in riscossione.
L'ufficio rileva che il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa IVA 2021, che comprende la dichiarazione della compensazione precedentemente non dichiarata, ma tale dichiarazione non rileva in questo giudizio, in quanto la stessa è stata presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva e quindi le sue risultanze potranno essere utilizzate dall'anno di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998).
3. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio, considerato che il controllo automatizzato
è stato originato dalle omissioni e dagli errori dichiarativi della contribuente e che, effettuati i necessari controlli analitici, gran parte delle somme iscritte a ruolo non erano dovute.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione all'importo sgravato e rigetta per il resto. Spese compensate.
Milano, li 19 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
AU EN IM TT