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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/07/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. L.C. 13-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente
Dott.ssa Tania Scanu - Giudice
Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato da ultimo dal d.lgs. n.
136/2024, instaurata su ricorso depositato dal sig. con l'assistenza Parte_1 dell'O.C.C.,
Ritenuto preliminarmente di non fissare udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio
1 2
dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente
(cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17 /2022 r.p.u.);
Ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto il debitore ricorrente ha la residenza nel Comune di Scano
Montiferro (OR), in via Ermogene Tigellio n. 16, ed è stato titolare dell'omonima impresa individuale, ufficialmente cancellata dal registro delle imprese in data
27/08/2010 avente la sede legale rientrante nel circondario del presente Tribunale, come risulta documentalmente;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma 1 , lett. c), CCII, come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 17912012, l.conv. n.
22112012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma
1, CCII, in quanto: sotto il profilo soggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, il ricorrente è stato titolare di un' impresa individuale, da cui derivano i debiti documentati in atti dall'OC.C, sicché sono qualificabili come "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", per decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 33 CCII;
sotto il profilo oggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, il ricorrente versa in stato
2 3
di "insolvenza'', a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b ), CCII, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", comprovato nel caso di specie dalla documentazione prodotta nonché confermata dalla ricostruzione della situazione debitoria presentata dall'O.C.C.;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. che ha assistito i debitori ex art. 269 CCII;
il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14- quinquies, comma 2, lett. b ), 1. n. 3/2012, bensì discende ope legis dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.);
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato;
nomina Giudice delegato il dott. Andrea Bonetti;
nomina liquidatore l'avv. Daniela
Muru, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. di cui si sono avvalsi i debitori istanti ex art. 269 CCII;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
3 4
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 9.7.2025.
Il Giudice Relatore dott. Andrea Bonetti
La Presidente
dott.ssa Consuelo Mighela
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N. R.G. L.C. 13-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela - Presidente
Dott.ssa Tania Scanu - Giudice
Dott. Andrea Bonetti - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato da ultimo dal d.lgs. n.
136/2024, instaurata su ricorso depositato dal sig. con l'assistenza Parte_1 dell'O.C.C.,
Ritenuto preliminarmente di non fissare udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio
1 2
dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente
(cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17 /2022 r.p.u.);
Ritenuto nel merito che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di cui all'art. 270, comma 1, CCII, sulla base delle risultanze che seguono;
il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto il debitore ricorrente ha la residenza nel Comune di Scano
Montiferro (OR), in via Ermogene Tigellio n. 16, ed è stato titolare dell'omonima impresa individuale, ufficialmente cancellata dal registro delle imprese in data
27/08/2010 avente la sede legale rientrante nel circondario del presente Tribunale, come risulta documentalmente;
non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore;
il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "sovraindebitamento", inteso ex art. 2, comma 1 , lett. c), CCII, come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 17912012, l.conv. n.
22112012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma
1, CCII, in quanto: sotto il profilo soggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, il ricorrente è stato titolare di un' impresa individuale, da cui derivano i debiti documentati in atti dall'OC.C, sicché sono qualificabili come "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale", per decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 33 CCII;
sotto il profilo oggettivo dello stato di "sovraindebitamento" come sopra definito dal codice, il ricorrente versa in stato
2 3
di "insolvenza'', a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b ), CCII, come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", comprovato nel caso di specie dalla documentazione prodotta nonché confermata dalla ricostruzione della situazione debitoria presentata dall'O.C.C.;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. che ha assistito i debitori ex art. 269 CCII;
il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14- quinquies, comma 2, lett. b ), 1. n. 3/2012, bensì discende ope legis dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.);
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
dichiara aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato;
nomina Giudice delegato il dott. Andrea Bonetti;
nomina liquidatore l'avv. Daniela
Muru, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. di cui si sono avvalsi i debitori istanti ex art. 269 CCII;
ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;
3 4
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti ope legis alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;
ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto nel sito internet del Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.
Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Oristano, nella Camera di Consiglio, in data 9.7.2025.
Il Giudice Relatore dott. Andrea Bonetti
La Presidente
dott.ssa Consuelo Mighela
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