Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 22/12/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 135 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63206 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025, promosso da:
1. A. E., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
2. A.C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
3. A.G., nato il - a - e residente a [...];
4. B. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
5. C. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
6. C. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
7. C. R., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
8. C.C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
9. C. D., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
10. D. A., nato il a - e residente a [...]C.F. -;
11. D. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
12. F. C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
13. F. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
14. G. A., nato il - a -e residente a [...]C.F. -;
15. G. S., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
16. G. E., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
17. G. D., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
18. G. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
19. L. C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
20. M. C., nato il - a - e residente a [...]C.F.-;
21. M. L., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
22. M. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
23. M.R., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
24. P. D., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
25. P. F., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
26. S. A., nata il - a - e residente a [...]C.F. [...], vedova di -, nato il - a - e deceduto a Livorno il -- C.F. -;
27. P. D., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
28. P. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
29. P. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
30. R. P., nata il - a - ed ivi residente in [...]C.F. -;
31. S. M. R., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
32. S. D., nata il - a - e residente a [...]C.F. -;
33. S. S., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
34. S. M., nato il - a - ed ivi residente in [...]C.F. -;
35. S. S., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
36. S. A., nato il - a - ed ivi residente in [...]C.F. -;
37. T. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
38. T. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
39. T.M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
40. V. V., nato il - a - ed ivi residente in [...]C.F. -;
41. Z. P., nato il - a - e residente a [...]in -- C.F. -;
42. Z. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
43. Z. L., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
44. A. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
45. B. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
46. B. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
47. F. C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
48. F. F. L., nato - a - e residente a [...]C.F. -;
49. B. S., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
50. B. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
51. B. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
52. C. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
53. C. V., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
54. C. G. L., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
55. C. E., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
56. C. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
57. D. M. C., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
58. F. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
59. G.M. P., nata il - a - e residente a [...]C.F. -;
60. G. R., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
61. I. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
62. I. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
63. L. L., nato il - a -e residente a [...]C.F. -;
64. L. R., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
65. M. M., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
66. M. V., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
67. M. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
68. M. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -:
69. M. F., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
70. N. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
71. P. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
72. P. G., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
73. P. E., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
74. P. A., nato il - a - e residente a [...]C.F.-;
75. P. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
76. R. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
77. S. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
78. S. A., nato il - a - e residente a [...]C.F. -;
79. T. P., nato il - a - e residente a [...]C.F. -,
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Renzo Filoia (C.F. [...]) e Francesca Torre (C.F. [...]), entrambi del Foro di Firenze, presso il cui studio sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18 e indirizzi PEC renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e francesca.torre@firenze.pecavvocati.it, sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 del notaio Roberto Fantini di Roma, depositata presso la Segreteria di questa Sezione, dagli Avv.ti Ilario Maio (C.F. [...]) e Antonella Francesca Paola Micheli (C.F. [...]), con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 22 ottobre 2025 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Agostini – l’Avv. Ascanio Ruschi, per delega dell’Avv. Renzo Filoia, per i ricorrenti e l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno presente per i ricorrenti.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 i ricorrenti, in epigrafe identificati, adivano questo Giudice delle pensioni, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ecc.ma Corte dei Conti adita, con il presente ricorso, sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l’altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell’articolo 1 commi 309 e 310 della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», Voglia sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.
Con vittoria di spese e compensi professionali”
II. In data 29 settembre 2025 si costituiva in giudizio INPS, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare il ricorso collettivo inammissibile e comunque infondato per mancanza di prova die fatti costitutivi del preteso diritto;
2. In ogni caso respingere il ricorso perché infondato;
3. Dichiarare non rilevante e manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale come prospettata dai ricorrenti;
Il tutto con ogni statuizione in ordine a spese e compensi di giudizio.”.
III. In data 10 ottobre 2025 la difesa dei ricorrenti depositava una memoria non autorizzata, chiedendo la sospensione del presente giudizio in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale all’esito dell’udienza del 21 ottobre 2025 sulla questione di legittimità della disposizione applicabile al caso dei ricorrenti, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, con l’ordinanza n. 23/2025.
VII. All’odierna udienza, questo Giudice rilevava preliminarmente il carattere irrituale della memoria di replica depositata dalla difesa dei ricorrenti, in quanto non prevista dal codice della giustizia contabile.
L’Avv. Ruschi, per delega dell’Avv. Filoia, per i ricorrenti, argomentava ampiamente per sostenere l’ammissibilità del ricorso collettivo. In merito all’eccezione dell’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova dei fatti costitutivi, l’Avv. Ruschi evidenziava che agli atti risultavano depositati i cedolini pensionistici di ciascun ricorrente, con la conseguente infondatezza dell’eccezione medesima. Nel merito, l’Avv. Ruschi chiedeva la sospensione o il rinvio del giudizio in attesa del deposito pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale all’esito dell’udienza del 21 ottobre 2025 sulla questione di legittimità della disposizione applicabile al caso dei ricorrenti, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna L’Avv. Micheli per INPS evidenziava, in primo luogo, l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla controparte, chiedendo un termine per esame ed eventuale replica qualora fosse ritenuta ammissibile. Insisteva per l’eccezione dell’inammissibilità del ricorso collettivo, mentre rinunciava all’eccezione dell’inammissibilità del ricorso per mancanza di prova dei fatti costitutivi, in quanto inserita nella memoria di costituzione per mero refuso. Rimettendosi alla decisione di questo Giudice sull’eventuale sospensione o rinvio della trattazione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sulle altre questioni l’Avv. Micheli si rimetteva alle conclusioni in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per l’assenza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo.
La giurisprudenza è consolidata nell’affermare il principio per il quale la proposizione del ricorso collettivo da parte di più soggetti rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione (cfr. Cons. St., Ad. Pl., n. 5/2015), con la conseguenza che la proposizione contestuale di un ricorso da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia “di segno negativo” che “di segno positivo”.
Costituisce ius receptum la massima per cui il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e l’assenza di un conflitto di interessi tra le parti.
Quanto all’ammissibilità del ricorso cumulativo contro più atti, poi, la regola altrettanto generale e tendenziale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento, può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti.
È perciò necessario ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati.
La proposizione di un ricorso cumulativo o collettivo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende il ricorso inammissibile, in quanto l’ammissibilità del ricorso è una condizione di decidibilità nel merito.
I limiti alla proposizione dei ricorsi collettivi e cumulativi, per la costante giurisprudenza si giustificano:
a) per l’esigenza che il processo abbia per oggetto specifiche questioni riguardanti i singoli ricorrenti, mirando a statuizioni che specificamente determinino l’assetto dei rapporti tra essi e la pubblica amministrazione intimata in giudizio;
b) per l’esigenza di consentire l’effettività della difesa della amministrazione intimata, che nei termini di legge deve poter apprestare le proprie difese con riferimento ai singoli casi;
c) per l’esigenza di organizzare i ruoli di udienza ed i carichi di lavoro dei singoli magistrati, difficilmente gestibili qualora debbano essere esaminati ricorsi riguardanti più ricorrenti che prospettano censure non omogenee avverso atti dal contenuto eterogeneo.
Se ora si tengono a mente e si applicano tutte queste coordinate interpretative in sintesi qui ricordate al caso di specie, risulta chiaro che, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’ammissibilità del ricorso collettivo, in quanto:
a) sul piano soggettivo, dal ricorso non risulta in quali fasce di taglio della perequazione si collocano i trattamenti pensionistici dei singoli ricorrenti, con la conseguente impossibilità di valutare se tutti i ricorrenti risultino colpiti dalle disposizioni contestate in misura massima oppure se la riduzione della perequazione subita risulti diversificata;
b) sul piano oggettivo, i ricorrenti impugnano provvedimenti di liquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici emessi in momenti diversi e ciascuno a seguito di un autonomo procedimento amministrativo avviato sulle domande individuali di ciascun ricorrente, senza alcun collegamento tra gli stessi.
D’altro canto, la pronuncia del Giudice non può consistere in “una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti” (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2020).
Nei termini, cfr. Corte dei conti, Sez. Toscana, sent. n. 100/2025.
La dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di ogni ulteriore questione di rito e di merito.
La definizione del giudizio in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Khelena Nikifarava f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2025 Il Funzionario Dott. Simonetta Agostini
f.to digitalmente