Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 11/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
521/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AO Lo GI, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79861 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla sig.ra XX (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall’avv. AU OL
(c.f. [...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea TT (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza del 3 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Katia De Carlo su delega dell’avv.
AU OL per la ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv. Andrea TT, per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 27 gennaio 2023, assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, la sig.ra XX, chiedeva di accertare che il suo stato patologico fosse tale da legittimare la pretesa di vedersi confermato lo stato di invalido con totale e In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 permanente inabilità lavorativa al 100 per cento, come in precedenza accertato, ovvero con riduzione della capacità lavorativa in misura almeno pari al 75 per cento, al fine di poter conseguire i benefici quali la maggiorazione contributiva di cui all’art.
80, comma 3, l. n. 388/2000, con decorrenza dalla data della revisione ovvero da diversa data accertata in corso di causa.
Rappresentava di essere stata in precedenza riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento. In data 24 novembre 2022 il Centro medico legale Inps di Roma, senza effettuare una visita, la aveva sottoposta a revisione in base alla verifica della documentazione medica in atti. In tale contesto, aveva posto la diagnosi di “pregresso intervento di sostituzione arco aortico e reimpianto dei TSA con protesi Siena in soggetto già con tubo valvolare St. Jude e protesi Hemashield. PMK per BAV DI III Grado. Isterectomia totale. Sindrome di Marfan”, riconoscendole lo stato di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 74%”.
La ricorrente riteneva di essere affetta da patologie tali da ottenere il riconoscimento dello stato di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore o almeno pari al 75 per cento, come emergeva dalla documentazione medica prodotta in giudizio. Il 16 dicembre 2022, quale dipendente dell’Azienda sanitaria locale Roma 3 aveva presentato domanda per ottenere il beneficio pensionistico di cui all’art. 80, comma 3, l. n.
388/2000 ma tale beneficio le era stato negato, in considerazione del predetto riconoscimento in sede di revisione inferiore al 75 per cento.
In via istruttoria chiedeva di disporre apposita CTU.
2. Con memoria del 16 agosto 2023 si costituiva in giudizio l’Inps.
Eccepiva l’inammissibilità della domanda, in quanto non supportata da alcun elemento probatorio successivo alla visita collegiale e non essendo state mosse specifiche contestazioni rispetto alla certificazione negativa. La richiesta di CTU risultava dunque inammissibile in quanto di contenuto esplorativo.
Nel merito chiedeva di respingere il ricorso in quanto infondato, evidenziando che, essendo la ricorrente dipendente in servizio al momento della domanda presso la Asl Roma 3, l’accertamento della sussistenza del requisito per il diritto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 all’attribuzione delle maggiorazioni in questione era demandato all’Ente iscritto, e non all’Inps.
3. In data 28 settembre 2023 la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica.
4. All’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2023, con ordinanza n. 148/2023 questa Sezione disponeva l’acquisizione di un parere medico legale “in ordine alla esatta determinazione - secondo i parametri della invalidità civile – del grado di riduzione permanente della capacità lavorativa della ricorrente”, assegnando il relativo incarico all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute (nel prosieguo, UML).
5. Il 7 maggio 2025 la ricorrente depositava ulteriore documentazione medica.
6. Con memoria del 19 novembre 2025 la ricorrente chiedeva quindi alla Sezione di porre in essere i provvedimenti ritenuti opportuni, facendo presente che le operazioni peritali avevano avuto inizio il 13 maggio 2025 ma non risultava depositato alcun parere da parte dell’UML.
7. Il 19 novembre 2025 l’UML depositava il parere.
Esaminata la documentazione in atti e previo svolgimento delle operazioni peritali, l’UML formulava la diagnosi di “Esiti di intervento secondo In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 TA (intervento di sostituzione arco aortico e reimpianto dei TSA con protesi Siena) in portatore di tubo valvolare St.Jude e protesi Hemashield – PMK per BAV III grado – Isterectomia totale – Sindrome di Marfan”.
Richiamata la storia medico legale della ricorrente, l’UML affermava che “dagli accertamenti esperiti, dai rilievi clinici e documentali nonché dalla visita effettuata, è individuabile un complesso patologico emodinamico delicato le cui manifestazioni cliniche e funzionali vedono sussistere i benefici richiesti”.
Concludeva affermando che per la complessa infermità in diagnosi ”può riconoscere lo stato di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%,
dalla data della visita di revisione 24/11/2022”.
Il CML precisava di non procedere “all’invio della bozza del parere in quanto il verbale redatto (…),
con le conclusioni sopra espresse, trova in concordanza i succitati CTP di parte attrice e di parte convenuta Inps”.
8. All’udienza del 3 dicembre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati.
L’avv. De Carlo ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’avv. Mangiapane ha insistito per l’eccezione di inammissibilità e ha confermato la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 concordanza espressa in sede di CTU, affermando di non ritenere necessario un termine per eventuali deduzioni rispetto al parere dell’UML.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento della riduzione della capacità lavorativa della ricorrente in misura almeno pari al 75 per cento, al fine di poter conseguire i benefici quali la maggiorazione contributiva di cui all’art.
80, comma 3, l. n. 288/2000, con decorrenza dalla data della revisione.
2. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda in quanto non supportata da idonei elementi probatori, peraltro da ritenersi implicitamente superata con l’ordinanza n.
148/2023 che ha disposto l’acquisizione di una CTU.
Risulta infatti che la ricorrente ha prodotto documentazioni medica volta a fornire supporto probatorio alle conclusioni formulate, sia in allegato al ricorso introduttivo, sia con successivo deposito in data 28 settembre 2023.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, secondo il quale, “a decorrere dall'anno 2002, (…) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento (…), è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; (…)”.
Nella fattispecie l’UML, divergendo dalle conclusioni alle quali era giunto il Centro medico legale Inps di Roma, ha ritenuto individuabile un complesso patologico emodinamico delicato, che consente di riconoscere alla ricorrente lo stato di invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento dalla data della visita di revisione del 24 novembre 2022.
Dunque, essendo stata acclarata la sussistenza del predetto requisito sanitario, in quanto l’UML ha riconosciuto uno stato di invalidità al 100 per cento dalla data della visita di revisione del 24 novembre 2022, il ricorso deve essere accolto, con conseguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riconoscimento del diritto di fruire dei benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.
4. La complessità della questione tecnica nonché la presenza in atti di diversi pareri medici giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto di conseguire il beneficio della maggiorazione contributiva di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, con decorrenza dalla data della revisione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AO Lo GI
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AL VINICOLA CORTE DEI CONTI 11.12.2025 13:50:23 GMT+01:00