Sentenza 2 luglio 2019
Decreto cautelare 3 aprile 2020
Ordinanza cautelare 22 maggio 2020
Improcedibile
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/07/2019, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2019
N. 01137/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016, proposto da
La Playa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt Fanteria n 4;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento
revoca provvedimento del Comune di Gallipoli -UO n. 15 quater - Ufficio Demanio, prot. n. 23618 datato 01.06.2016, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali a quello oggi impugnato e, in particolare, della Deliberazione n. 72 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli datata 26.02.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv. D. Lorenzo per la ricorrente e avv. A. Stefanelli per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente assume di essere titolare di concessione demaniale marittima n.18/2006 e di licenze suppletive 32/2007 e 60/2008.Con domanda dell’11,2,2016 ha richiesto un ampliamento di mq 1265 della superficie concessa a servizio della struttura balneare.
Avverso il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Gallipoli ha rigettato l’istanza è insorta la società ricorrente rassegando le censure di seguito sintetizzate:
Violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 15 della L.R. Puglia n.17/2015 – motivazione manifestamente errata- carenza di istruttoria – eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e legittimo affidamento- irrazionalità e illogicità manifesta.
Illegittimità dell’art.76 del PCC per violazione delle prescrizioni imposte dall’art.8.1 NTA del PRC –eccesso di potere per erronea valutazione degli interessi – illogicità manifesta e sviamento dallo scopo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli insistendo per la reiezione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 22 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.
In ricorso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, deve rilevarsi che il Comune di Gallipoli, ha respinto l’istanza con plurime motivazioni, tra cui il richiamo all’art.8 della L.r.17/2015 il quale dispone che il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo, tra l’altro, all’esito della selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un bando che deve specificare le modalità di presentazione della domanda, i termini, i requisiti minimi, le cause di esclusione, i parametri di selezione delle offerte e la composizione della Commissione Giudicatrice.
Tale capo del provvedimento non risulta impugnato dalla ricorrente; da tanto discende l’inammissibilità del ricorso, non potendo la ricorrente aspirare al bene della vita.
Invero, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative hanno come oggetto un bene/servizio “limitato” nel numero e nell’estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è un bene pubblico demaniale (art. 822 cc) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), comporta che sia l’Amministrazione pubblica, previa apposita procedura di pianificazione e di razionalizzazione delle risorse ad intraprendere le necessarie procedure comparative per l’assegnazione.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea che ha affermato che “l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale che preveda l'automatica proroga del titolo concessorio, in assenza di qualsiasi procedura selettiva di valutazione degli operatori economici offerenti” (sent. 14 luglio 2016). Costituisce precipitato di questo arresto giurisprudenziale che qualsivoglia normativa nazionale o regionale debba ispirarsi alle regole della Unione Europea sulla indizione delle gare (in tal senso Cons. Stato sent.1763/2017; T.A.R. Lazio, Roma, 9 maggio 2017, n. 5574), stante l’efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri delle pronunce della Corte.
Peraltro, quanto rilevato dalla P.A. comunale, circa la necessità del previo esperimento di una procedura concorsuale, è pienamente conforme all’art.8 della l.R. 17/2015, oltre che alla recente sentenza della Corte di Giustizia del 14.7.2016.
Per l’affidamento di concessioni demaniali comunali non può quindi prescindersi dalla previa pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica, come prescritto comunque dalla normativa regionale citata e dalla prevalente normativa comunitaria, oltre che dalla citata sentenza della Corte Costituzionale (n.40/2017).
Come chiarito dalla Corte di Giustizia nella suindicata pronuncia, le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate (né tanto meno affidate ex novo) in quanto “una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE.”
Inoltre, a parere della Corte, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali debba necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato.
In caso di contrasto tra norma nazionale (o regionale) con il diritto comunitario immediatamente operante, quest’ultima deve essere disapplicata (Tar Lombardia Milano 959/2017).
Per costante giurisprudenza, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno, difatti, efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l’immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).
In ogni caso, anche a voler superare tale rilievo, priva di fondamento si palesa la censura con la quale si vorrebbe ritenere sussistente in capo al Comune, in assenza di approvazione del Piano Comunale delle Coste, un obbligo a rilasciare concessioni demaniali nel rispetto del solo Piano Regionale ai sensi dell’art. 17 comma 2 della legge regionale n. 17/2006, abrogata dall’articolo 18 della L.R. n. 17/15.
Deve essere ricordato in proposito che, ai sensi dell’art. 8 della predetta Legge Regionale n. 17/2015: “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza”.
Conseguentemente, a prescindere da tutto quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto accogliere l’istanza del privato.
Ad ogni modo, esaminando brevemente la censura per come sollevata dalla ricorrente, si osserva che l’art. 17 comma 2 della legge regionale n. 17/2006 prescriveva che: “Fino all'approvazione dei PCC i Comuni applicano, nell'attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal PRC”.
Orbene, tale prescrizione deve essere interpretata nel senso di ritenere che, fino alla definitiva approvazione del P.C.C., il rilascio di nuove concessioni non rientra tra i compiti istituzionali del Comune e l'inibizione ai comuni dell'attività concessoria (salvo limitate eccezioni) è finalizzata ad evitare il pregiudizio che tale attività porterebbe all'applicazione delle scelte risultanti dal Piano regionale (in tal senso: TAR Lecce 2015 n. 3163; TAR Lecce 14/2014).
Non coglie nel segno neppure la censura con la quale la ricorrente assume la tardività dell’approvazione del PCC.
L’art.4 L.R.17/2015 stabilisce che “Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute”.
In proposito, deve rilevarsi che tale termine appare del tutto ordinatorio e comunque non incidente sul potere di pianificazione in assenza dell’intervento del potere sostitutivo regionale disciplinato dal successivo comma 8 ove risulta stabilito che “ In caso di inadempienza di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce al comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un commissario ad acta, che adempie alla redazione del Piano nel termine di centottanta giorni”.
In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso, che deve essere quindi respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (stante la peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO