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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11169 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. IO Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 57962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 3-6-2025 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Gela (CL) Piazza San Francesco n. 1, elettivamente domiciliato in Via Cicerone n° 108 presso lo studio dell'avv. Pt_1
IO RE MA IZ, che lo rappresenta e difende come da Deliberazione di G.C. n°192 del 06/12/2023 e per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
c.f. e n. R.I. sede legale in Roma, e CP_1 P.IVA_2
c.f. e n. R.I. , sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Lucca, entrambe rappresentate e difese, anche in via disgiuntiva, come da procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine, dagli avvocati Daniele Giovannelli
Pag. 1 a 9 e MA Di NO, entrambi del Foro di Lucca, con studio in
Lucca, Via Borgo Giannotti, n. 109,
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la la
[...] CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e richiesta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., accogliere la presente azione revocatoria e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace nei confronti del l'atto di scissione stipulato in data 21/12/2018, Parte_1 in Lucca (LU) con atto pubblico del notaio Dott. Persona_1
Repertorio n°81585, Registrazione n°9031 del 21/12/2018, della società con la società appena costituita CP_1 CP_2
cui è stato trasferito un capitale sociale pari ad €
[...]
6.441.000,00. Condannare i convenuti alle spese e compensi del giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, la parte attrice riferiva che era pendente innanzi al Tribunale di Gela un giudizio da cui era in via di accertamento un proprio credito che legittimava la proposizione dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio la e la CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché
[...] infondata.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 3-6-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice è infondata e deve, pertanto, deve essere respinta.
Pag. 2 a 9 Il presente giudizio ha ad oggetto la revocatoria ordinaria, nei confronti delle convenute, dell'atto di scissione in data
21/12/2018 della società con la società costituita CP_1
con capitale sociale pari ad € 6.441.000,00, a CP_2 CP_1 rogito del notaio in Lucca, dott. repertorio Persona_1
n°81585, registrazione n°9031 del 21/12/2018.
Prima di esaminare la fattispecie de qua, in via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, ossia a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica spettante al creditore ex art. 2740 c.c., ricostituendo il patrimonio del debitore nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, dunque, realizza la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: 1) rendendo inefficaci nei soli propri confronti gli atti dispositivi che il debitore ha compiuto nonostante l'esistenza di un vincolo obbligatorio gravante sui beni oggetto di disposizione, qualora gli stessi rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio del debitore, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio;
2) successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, promuovendo nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Orbene, prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale. Pag. 3 a 9 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta, come sopra evidenziato, a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. 3676/11), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/03;
Cass. 11471/03; Cass. 9349/02; Cass. 7484/01): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
11573/13; Cass. 1893/12; Cass. 16722/09; Cass. 5359/09; Cass.
1968/09) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario ed addirittura in presenza di un credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass.
20002/08).
In definitiva, dunque, è possibile affermare che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il legislatore abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso (vi rientra, dunque, anche il credito sottoposto a termine o condizione, che può essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale, né la formazione di un titolo esecutivo).
Per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. prevede poi l'ulteriore sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di un elemento soggettivo.
Quanto al primo, devesi evidenziare che non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente Pag. 4 a 9 che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere della ragione di credito è necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n.
2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Mentre, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere della ragione di credito è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni.
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie. Pag. 5 a 9 Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza –da parte del terzo contraente- del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Infine, quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
L'accoglimento dell'azione postula l'accertamento dell'esistenza dei presupposti previsti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e, dunque, della sussistenza: di uno o più crediti nei confronti del debitore;
di un atto di disposizione pregiudizievole delle ragioni dei creditori posto in essere dal debitore;
dell'eventus damni; dell'elemento psicologico del disponente e, trattandosi di atto a titolo oneroso, del terzo contraente.
Ciò posto, osservato che l'atto di scissione, comportando una diminuzione del patrimonio sociale, è ex se idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo più incerta l'esecuzione coattiva del debito, va evidenziato che le argomentazioni di cui infra rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate dalle parti.
Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Pag. 6 a 9 Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. 28/05/2014,
n. 12002).
Tanto chiarito, deve rilevarsi nel caso in esame che, allo stato, l'unico debito della scissa è quello sub iudice (e quindi incerto an et quantum) verso il Parte_1
In forza dell'art. 2506-quater, co. 3, c.c., dei debiti rimasti in capo alla scissa risponde solidalmente la beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che le è stato assegnato: il Gruppo EG (beneficiaria) garantisce quindi, in via solidale, l'adempimento dell'ipotetico credito del Pt_1 verso la EG (scissa); risulta che il valore effettivo del
[...] patrimonio netto assegnato alla beneficiaria era, all'epoca della scissione, pari al valore della partecipazione nella EG
Riscossioni che le era stata trasferita per effetto della Pag. 7 a 9 scissione e quindi € 6.441.000; tale valore copre interamente la sua pari quota di responsabilità solidale ex art. 2506-quater, co.
3 e tale quota, a sua volta, copre interamente il credito litigioso del verso la scissa. Parte_1
Il presunto credito del verso la EG, il cui Parte_1 ammontare non supera un milione di euro (€ 754.243 in linea capitale, oltre interessi e spese) è interamente coperto dalla quota di responsabilità solidale del (quota pari ad € CP_3
6.441.000) e tale quota è garantita da un attivo patrimoniale del
Gruppo EG di pari ammontare € 6.441.000 al 31.12.2022.
Il disposto di cui all'art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., prevede che ‹‹ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico››; la disposizione normativa testé citata subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.
La posizione del presunto creditore post scissione è, del resto, sostanzialmente identica a quella ante scissione: così prima come ora il suo ipotetico credito è garantito principalmente dalla partecipazione totalitaria nella EG Riscossioni, partecipazione che prima deteneva la scissa ed ora detiene la beneficiaria;
questa partecipazione potrà essere aggredita dal se e quando il suo presunto credito verrà Parte_1 accertato, anche se ora è in capo alla beneficiaria, rispondendo essa in solido con la scissa ex art. 2506-quater, terzo comma, c.
c.
Deve escludersi che la scissione abbia reso più difficile o più dispendiosa la realizzazione del credito de quo in ragione del Pag. 8 a 9 carattere sussidiario della responsabilità solidale della beneficiaria, in ragione del fatto che la sussidiarietà ex art. 2506-quater, co. 3, c.c. postula solo la previa costituzione in mora della società obbligata in via principale e non anche la sua preventiva escussione (cfr. Cass. 3/05/2023, n. 11603), ragion per cui il se e quando il suo presunto credito verrà Parte_1 accertato, non avrà l'onere di escutere preventivamente la scissa, ma soltanto quello di costituirla in mora e, in mancanza di pagamento, potrà senz'altro agire contro la beneficiaria.
In carenza dell'eventus damni, la domanda revocatoria proposta da parte attrice deve, quindi, essere respinta.
Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge la domanda proposta dal nei confronti Parte_1 di e di;
CP_1 Controparte_2 condanna il al pagamento in favore delle Parte_1 convenute delle spese di lite che liquida in complessivi €
12.225,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8-7-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente rel. dott. IO Manzi giudice dott. Flora Mazzaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 57962 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 3-6-2025 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Gela (CL) Piazza San Francesco n. 1, elettivamente domiciliato in Via Cicerone n° 108 presso lo studio dell'avv. Pt_1
IO RE MA IZ, che lo rappresenta e difende come da Deliberazione di G.C. n°192 del 06/12/2023 e per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
c.f. e n. R.I. sede legale in Roma, e CP_1 P.IVA_2
c.f. e n. R.I. , sede legale in Controparte_2 P.IVA_3
Lucca, entrambe rappresentate e difese, anche in via disgiuntiva, come da procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica per immagine, dagli avvocati Daniele Giovannelli
Pag. 1 a 9 e MA Di NO, entrambi del Foro di Lucca, con studio in
Lucca, Via Borgo Giannotti, n. 109,
CONVENUTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la la
[...] CP_1 Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e richiesta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., accogliere la presente azione revocatoria e per l'effetto revocare e dichiarare inefficace nei confronti del l'atto di scissione stipulato in data 21/12/2018, Parte_1 in Lucca (LU) con atto pubblico del notaio Dott. Persona_1
Repertorio n°81585, Registrazione n°9031 del 21/12/2018, della società con la società appena costituita CP_1 CP_2
cui è stato trasferito un capitale sociale pari ad €
[...]
6.441.000,00. Condannare i convenuti alle spese e compensi del giudizio.”
A sostegno delle proprie ragioni, la parte attrice riferiva che era pendente innanzi al Tribunale di Gela un giudizio da cui era in via di accertamento un proprio credito che legittimava la proposizione dell'azione revocatoria.
Si costituivano in giudizio la e la CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto della domanda avversaria perché
[...] infondata.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza del 3-6-2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da parte attrice è infondata e deve, pertanto, deve essere respinta.
Pag. 2 a 9 Il presente giudizio ha ad oggetto la revocatoria ordinaria, nei confronti delle convenute, dell'atto di scissione in data
21/12/2018 della società con la società costituita CP_1
con capitale sociale pari ad € 6.441.000,00, a CP_2 CP_1 rogito del notaio in Lucca, dott. repertorio Persona_1
n°81585, registrazione n°9031 del 21/12/2018.
Prima di esaminare la fattispecie de qua, in via generale, deve osservarsi che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni – è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, ossia a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica spettante al creditore ex art. 2740 c.c., ricostituendo il patrimonio del debitore nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole.
Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, dunque, realizza la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: 1) rendendo inefficaci nei soli propri confronti gli atti dispositivi che il debitore ha compiuto nonostante l'esistenza di un vincolo obbligatorio gravante sui beni oggetto di disposizione, qualora gli stessi rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio del debitore, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio;
2) successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, promuovendo nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
Orbene, prima condizione per l'accoglimento della domanda è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale. Pag. 3 a 9 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta, come sopra evidenziato, a perseguire non scopi specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto (cfr. Cass. 3676/11), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o aspettativa di credito (cfr. Cass. 3981/03;
Cass. 11471/03; Cass. 9349/02; Cass. 7484/01): sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
11573/13; Cass. 1893/12; Cass. 16722/09; Cass. 5359/09; Cass.
1968/09) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario ed addirittura in presenza di un credito litigioso - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr. Cass.
20002/08).
In definitiva, dunque, è possibile affermare che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il legislatore abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso (vi rientra, dunque, anche il credito sottoposto a termine o condizione, che può essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale, né la formazione di un titolo esecutivo).
Per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. prevede poi l'ulteriore sussistenza di un elemento oggettivo (cd. eventus damni) e di un elemento soggettivo.
Quanto al primo, devesi evidenziare che non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente Pag. 4 a 9 che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
Quanto al secondo elemento, qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere della ragione di credito è necessario che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo in questione (cd. scientia damni).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. Civ. n.
2792/2002; Cass. Civ. n. 7262/2000).
Mentre, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere della ragione di credito è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni.
Inoltre, quando si tratta di atto a titolo oneroso, è richiesta anche la consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie. Pag. 5 a 9 Tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza ha distinto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito. Nel primo caso, è necessario che l'atto dispositivo sia stato compiuto proprio in funzione del sorgere della futura obbligazione, allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Nel secondo caso, invece, è sufficiente la generica conoscenza –da parte del terzo contraente- del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore possa arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore.
Infine, quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinunzia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.
L'accoglimento dell'azione postula l'accertamento dell'esistenza dei presupposti previsti per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria e, dunque, della sussistenza: di uno o più crediti nei confronti del debitore;
di un atto di disposizione pregiudizievole delle ragioni dei creditori posto in essere dal debitore;
dell'eventus damni; dell'elemento psicologico del disponente e, trattandosi di atto a titolo oneroso, del terzo contraente.
Ciò posto, osservato che l'atto di scissione, comportando una diminuzione del patrimonio sociale, è ex se idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, rendendo più incerta l'esecuzione coattiva del debito, va evidenziato che le argomentazioni di cui infra rendono assolutamente superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni e contestazioni sollevate dalle parti.
Ed invero, secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida", in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Pag. 6 a 9 Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)”; ed ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. 28/05/2014,
n. 12002).
Tanto chiarito, deve rilevarsi nel caso in esame che, allo stato, l'unico debito della scissa è quello sub iudice (e quindi incerto an et quantum) verso il Parte_1
In forza dell'art. 2506-quater, co. 3, c.c., dei debiti rimasti in capo alla scissa risponde solidalmente la beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che le è stato assegnato: il Gruppo EG (beneficiaria) garantisce quindi, in via solidale, l'adempimento dell'ipotetico credito del Pt_1 verso la EG (scissa); risulta che il valore effettivo del
[...] patrimonio netto assegnato alla beneficiaria era, all'epoca della scissione, pari al valore della partecipazione nella EG
Riscossioni che le era stata trasferita per effetto della Pag. 7 a 9 scissione e quindi € 6.441.000; tale valore copre interamente la sua pari quota di responsabilità solidale ex art. 2506-quater, co.
3 e tale quota, a sua volta, copre interamente il credito litigioso del verso la scissa. Parte_1
Il presunto credito del verso la EG, il cui Parte_1 ammontare non supera un milione di euro (€ 754.243 in linea capitale, oltre interessi e spese) è interamente coperto dalla quota di responsabilità solidale del (quota pari ad € CP_3
6.441.000) e tale quota è garantita da un attivo patrimoniale del
Gruppo EG di pari ammontare € 6.441.000 al 31.12.2022.
Il disposto di cui all'art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., prevede che ‹‹ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico››; la disposizione normativa testé citata subordina la facoltà di agire del creditore verso ciascuna società partecipante alla scissione alla circostanza che i crediti siano rimasti non soddisfatti dalla società cui fanno carico all'esito della scissione stessa, configurando in tal modo tra le società partecipanti alla scissione un vincolo di solidarietà non pura, ma sussidiaria caratterizzata dal semplice beneficium ordinis che presuppone la verifica dell'inadempimento della società cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione.
La posizione del presunto creditore post scissione è, del resto, sostanzialmente identica a quella ante scissione: così prima come ora il suo ipotetico credito è garantito principalmente dalla partecipazione totalitaria nella EG Riscossioni, partecipazione che prima deteneva la scissa ed ora detiene la beneficiaria;
questa partecipazione potrà essere aggredita dal se e quando il suo presunto credito verrà Parte_1 accertato, anche se ora è in capo alla beneficiaria, rispondendo essa in solido con la scissa ex art. 2506-quater, terzo comma, c.
c.
Deve escludersi che la scissione abbia reso più difficile o più dispendiosa la realizzazione del credito de quo in ragione del Pag. 8 a 9 carattere sussidiario della responsabilità solidale della beneficiaria, in ragione del fatto che la sussidiarietà ex art. 2506-quater, co. 3, c.c. postula solo la previa costituzione in mora della società obbligata in via principale e non anche la sua preventiva escussione (cfr. Cass. 3/05/2023, n. 11603), ragion per cui il se e quando il suo presunto credito verrà Parte_1 accertato, non avrà l'onere di escutere preventivamente la scissa, ma soltanto quello di costituirla in mora e, in mancanza di pagamento, potrà senz'altro agire contro la beneficiaria.
In carenza dell'eventus damni, la domanda revocatoria proposta da parte attrice deve, quindi, essere respinta.
Le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
respinge la domanda proposta dal nei confronti Parte_1 di e di;
CP_1 Controparte_2 condanna il al pagamento in favore delle Parte_1 convenute delle spese di lite che liquida in complessivi €
12.225,00 per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8-7-2025
il Presidente est.
dott. Giuseppe Di Salvo
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