TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3862/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3862/2021 promossa da
Parte_1
I ANGELA ATTORE/I contro
Controparte_1
AURO CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Responsabilità da cose in custodia
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta del 15 maggio 2024 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il affinché venisse condannato al pagamento dell'importo com- Controparte_1
plessivo di € 23.625,70 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro occorsole in data 14 luglio 2017, alle ore 22:00, in via dei Pioppi, nel
1 territorio comunale di , a causa della presenza di una sconnessione presente CP_1
sul manto stradale.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava ogni e qualsiasi Controparte_1
responsabilità in ordine ai fatti dedotti dall'attrice, chiedendo il rigetto per infonda- tezza di tutte le domande formulate ex adverso.
Alla prima udienza, celebrata in data 30.09.2021, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito delle quali il G.I. am- metteva la prova per testi dedotta dalle parti in via diretta e in controprova.
Escussi i testi all'udienza del 07.02.2023, il Giudice ammetteva la richiesta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale consulente il dott.
[...]
Persona_1
Depositata la CTU medico legale, le parti - previo deposito telematico di note scritte - precisavano le proprie conclusioni per il 15.05.2024, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di memorie e repliche ex art. 190, I co. c.p.c. – sulle conclusioni:
- dell'attrice, che domandava “Nel merito … accertata e dichiarata l'esclusiva respon-
del in persona del Sindaco pro tempore, per il sinistro per CP_2 Controparte_1
cui è causa, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimo- niali e non patrimoniali che, alla luce delle risultanze della CTU medico legale svolta in seno al presente giudizio, ammontano ad € 14.605,70, oltre alla refusione della somma di € 1.856,88 per la spesa di CTU, di ulteriori € 1.586,00 per la spesa di CTP in
CTU ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che si accerterà essere dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge con distrazione delle spese legali a norma dell'art. 93 c.p.c.”;
2 per il convenuto, che chiedeva “NEL MERITO Respingersi la domanda attorea in quanto infondata. Spese ed onorari di lite rifusi.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata … ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridursi il risarcimento eventualmente dovuto in considera- zione della concorrente, se non prevalente, responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. Spese ed onorari di lite rifusi”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
In diritto, al caso di specie si applica l'art. 2051 c.c.
Non è superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurisprudenziale
“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posse- duta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684).
Nell'esegesi più recente e diffusa, anche in sede di legittimità, l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'obbligo risarcitorio sorge a prescindere da qualunque indagine in ordine all'elemento soggettivo del custode, senza possibilità di attribuire rilievo agli stati soggettivi del medesimo. Tale opzione interpretativa, dalla quale non vi sono apprezzabili ragioni per discostarsi, valorizza la lettera della
3 richiamata disposizione, priva di riferimenti alla colpa del custode, con conse- guente irrilevanza dell'indagine del Giudice del merito in ordine a tale profilo (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 7.4.2010, n. 8229).
I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono pertanto costituiti – sul piano oggettivo – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo con- nessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità – dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa medesima che consenta concretamente di intervenire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo.
La ratio di tale forma di responsabilità riposa sul principio che imputa le conse- guenze dannose provocate (ai terzi) dalla res a chi si trovi nella condizione di con- trollarne i rischi propri, ravvisandosi la qualifica di custode a chi di fatto ne controlla modalità di uso e conservazione. Con la conseguenza che la responsabilità del cu- stode può essere esclusa solo laddove quest'ultimo dimostri il caso fortuito, ossia il fattore estraneo alla sua sfera di controllo (comprensivo del fatto del terzo o, finanche, dello stesso danneggiato), ad un tempo imprevedibile e idoneo ad inter- rompere il nesso causale assurgendo a causa esclusiva del danno.
In fatto, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro dedotta dall'at- trice.
La sera del 14 luglio del 2017, verso le ore 22:00 circa, ella si accingeva a raggiungere l'ingresso dell'hotel Metropole, in via dei Pioppi al civico n. 3 a , per trascor- CP_1
rere una breve vacanza. Giunta davanti ai gradini d'ingresso della struttura alber- ghiera, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda sconnessione pre- sente sul manto stradale. In particolare, la teste escussa Testimone_1
all'udienza del 7 febbraio 2023, ha confermato che quella sera Parte_1
4 camminava la suo fianco quando “è caduta improvvisamente a terra, tant'è che da subito io non avevo compreso che cosa fosse successo;
ho sentito anche un rumore di qualcosa che si era spezzato;
ho quindi sollevato la signora da terra;
ADR: dopo averla fatta rialzare, ho Pt_1
potuto verificare che c'era una buca davanti all'hotel che ha provocato la caduta in quanto la sig.ra ivi ha messo il piede”. La stessa teste ha confermato che nelle ore successive Pt_1
alla caduta accompagnava l'attrice presso il vicino P.S. di e poi, su indica- CP_1
zione dei sanitari, all'Ospedale di San Donà di Piave, dove la sig.ra veniva Pt_1
ingessata per la frattura riportata all'arto inferiore destro (cfr. verbale udienza
7.02.2023; doc. 02 e doc. 16)
Anche , titolare dell'Hotel Metropole di , escusso sui ca- Testimone_2 CP_1
pitoli di prova ammessi ha riferito di ver visto la sig.ra che “mentre stava per Pt_1
salire i gradini dell'hotel Metropole ha sbandato e l'ho vista cadere a terra;
sono quindi corso verso di lei ma nel frattempo era già caduta a terra;
ho visto la sua amica che la sollevava”.
Peraltro, parte convenuta non ha contestato la presenza di detta sconnessione, af- fermando piuttosto che essa fosse perfettamente visibile sia per la sua estensione sia per il colore più scuro dell'asfalto.
Tuttavia l'illuminazione pubblica distava diversi metri dal punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, come emerge dalla deposizione di : “il lam- Testimone_2
pione è molto più avanti rispetto all'hotel; non ricordo se il lampione funzionasse quella sera;
tuttavia posso dire che davanti all'hotel la zona è buia in quanto il lampione è a circa 15 metri dell'ingresso dell'hotel dove è caduta la signora . Pt_1
Il fatto che via dei Pioppi in corrispondenza dell'ingresso dell'Hotel Metropole non fosse illuminata a sufficienza è stato precisato anche dalla sig.ra Testimone_1
“… la via era tutta buia”.
5 La documentazione fotografica dimessa dalla difesa attorea (cfr. doc. 01 e doc. 21 att.) consente di appurare la presenza della profonda sconnessione sull'asfalto.
Di talché, la circostanza che essa rappresentasse per l'utenza della strada un'insidia imprevista ed imprevedibile appare come un aspetto incontestabile, ove si ricordi che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Il teste ha peraltro “precis[at]o che, nonostante le mie segnalazioni al Tes_2 CP_1
la buca non è mai stata riparata e che nello stesso punto è caduta anche la mia cuoca Parte_2
” (cfr. verbale udienza 07.02.2023, pag. 2 di 5).
[...]
Ciò posto, considerando che la responsabilità prevista ai sensi dell'art. 2051 c.c. è
“una responsabilità connessa al “rischio” da custodia, più che alla “colpa” nella custodia” (cfr.
Cass. n. 4279/2008), nel comportamento tenuto dall'odierna attrice per raggiun- gere l'ingresso dell'Hotel Metropole, posto lungo la via dei Pioppi, la sera del 14 luglio 2017, non è dato ravvisare l'imprudenza, la negligenza o l'uso anomalo e improprio della res (diverso rispetto a quello riconducibile alla sua ordinaria desti- nazione), né tanto meno che ella abbia tenuto un comportamento abnorme e/o inadeguato rispetto alle condizioni della strada, così da interrompere il nesso cau- sale tra la cosa – potenzialmente pericolosa – ed il danno occorso;
né dalle risul- tanze in atti emergono elementi che possano far ritenere la sussistenza di un con- corso di colpa della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c.,
6 considerando che ella poteva far legittimo affidamento sulla sicurezza della res pub- blica. Tanto più in una zona poco illuminata come il luogo del sinistro.
Ai fini della quantificazione dei danni occorsi all'attrice, facendo riferimento alla ctu medico – legale svolta ed alle sue conclusioni, raggiunte previo scrupoloso esame del caso, logiche e congruamente motivate – oltre che non contestate dalle parti – e applicando le Tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate, da ultimo. al
2020, considerata l'età dell'attrice all'epoca del sinistro (50 anni), le spettano – a titolo di risarcimento del danno biologico – le somme di cui al prosieguo.
Ed infatti, il ctu a p. 10 della sua relazione dep. 11.9.2023 ha ritenuto che “Il periodo di malattia e convalescenza ebbe durata complessiva a 120 (centoventi) gg nel contesto dei quali andranno riconosciuti 40 (quaranta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 75% a cui sommare ulteriori 40 (quaranta) gg quale danno biologico temporaneo parziale al 50% ed infine altri 40 (quaranta) gg a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di un soggetto sano.
È residuato un danno permanente alla preesistente validità psicosomatica (danno biologico alias danno al Bene Salute) pari al 5% (cinque per cento).
Il grado di sofferenza patito durante il corso della malattia post traumatica andrà aggettivato come moderato per tutta la durata della stessa ossia per 120 gg e come lieve nel cronico, ovvero a postumi stabilizzati.
La fattispecie non prospetta problematiche medico-legali attinenti al concetto di invalidità lavora- tiva permanente specifica”.
Spetta altresì all'attrice il ristoro del danno patrimoniale da spese mediche docu- mentate, ritenute dal ctu congrue e pertinenti nella misura di € 665,70 (seicentoses- santacinque/70) (cfr. rel. dott. p. 10). Per_1
Spettano pertanto all'attrice per danno biologico e morale € 17.309,71 (quantifi- cando il secondo in 10% sul biologico, attesa la sofferenza come sopra valutata), oltre ad € 665,70 per spese mediche e dunque complessivamente € 17.975,41.
7 Tale somma risulta peraltro superiore a quella liquidabile applicando le coeve Ta- belle elaborate dal tribunale di Milano, ove non si ritenga – come in effetti non si ritiene, in difetto di specifici elementi concreti – liquidabile un danno morale ulte- riore rispetto a quello sostanziatosi nella sofferenza comunemente patita in questi casi e indicata dal ctu.
Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma predetta, rivalutata dal 2020 – anno di ultimo aggiorna- mento delle Tabelle utilizzate – e maggiorata di interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dall'introduzione del presente giudizio, dal fatto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto – in particolare – delle caratteristiche, della difficoltà e del valore dell'affare (ex art. 4 d. m. 127/2004), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giu- ridiche e di fatto trattate (art. 1 d. m. 55/2014). Con distrazione in favore del di- fensore attoreo, antistatario.
Le spese di ctu, liquidate a parte, e quelle documentate di ctp attoreo vanno a loro volta poste a definitivo carico della convenuta soccombente.
Non possono invece trovare ristoro voci di spesa per attività stragiudiziale, giuri- dica o medico – legale, priva di apprezzabile autonomia rispetto alla difesa in giu- dizio come sopra già considerata ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
di ed a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_1
somma di € € 17.975,41 oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
8 2) condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 5077, 00 complessivi, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1680,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14 al 12%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore attoreo, antistatario;
pone definitivamente a carico del spese della C.T.U. – Controparte_1
liquidate con separato decreto – e quelle della C.T.P. attorea documentate.
Così deciso in data 1 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3862/2021 promossa da
Parte_1
I ANGELA ATTORE/I contro
Controparte_1
AURO CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: Responsabilità da cose in custodia
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da trattazione scritta del 15 maggio 2024 con termini ex art. 190, I co. c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il affinché venisse condannato al pagamento dell'importo com- Controparte_1
plessivo di € 23.625,70 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a causa del sinistro occorsole in data 14 luglio 2017, alle ore 22:00, in via dei Pioppi, nel
1 territorio comunale di , a causa della presenza di una sconnessione presente CP_1
sul manto stradale.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava ogni e qualsiasi Controparte_1
responsabilità in ordine ai fatti dedotti dall'attrice, chiedendo il rigetto per infonda- tezza di tutte le domande formulate ex adverso.
Alla prima udienza, celebrata in data 30.09.2021, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito delle quali il G.I. am- metteva la prova per testi dedotta dalle parti in via diretta e in controprova.
Escussi i testi all'udienza del 07.02.2023, il Giudice ammetteva la richiesta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, nominando quale consulente il dott.
[...]
Persona_1
Depositata la CTU medico legale, le parti - previo deposito telematico di note scritte - precisavano le proprie conclusioni per il 15.05.2024, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di memorie e repliche ex art. 190, I co. c.p.c. – sulle conclusioni:
- dell'attrice, che domandava “Nel merito … accertata e dichiarata l'esclusiva respon-
del in persona del Sindaco pro tempore, per il sinistro per CP_2 Controparte_1
cui è causa, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimo- niali e non patrimoniali che, alla luce delle risultanze della CTU medico legale svolta in seno al presente giudizio, ammontano ad € 14.605,70, oltre alla refusione della somma di € 1.856,88 per la spesa di CTU, di ulteriori € 1.586,00 per la spesa di CTP in
CTU ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che si accerterà essere dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge con distrazione delle spese legali a norma dell'art. 93 c.p.c.”;
2 per il convenuto, che chiedeva “NEL MERITO Respingersi la domanda attorea in quanto infondata. Spese ed onorari di lite rifusi.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA Nella denegata … ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ridursi il risarcimento eventualmente dovuto in considera- zione della concorrente, se non prevalente, responsabilità dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. Spese ed onorari di lite rifusi”.
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
In diritto, al caso di specie si applica l'art. 2051 c.c.
Non è superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurisprudenziale
“la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posse- duta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità
e di assoluta eccezionalità” (ex multis Cass. civile, sez. VI, 4.10.2013, n. 22684).
Nell'esegesi più recente e diffusa, anche in sede di legittimità, l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva: l'obbligo risarcitorio sorge a prescindere da qualunque indagine in ordine all'elemento soggettivo del custode, senza possibilità di attribuire rilievo agli stati soggettivi del medesimo. Tale opzione interpretativa, dalla quale non vi sono apprezzabili ragioni per discostarsi, valorizza la lettera della
3 richiamata disposizione, priva di riferimenti alla colpa del custode, con conse- guente irrilevanza dell'indagine del Giudice del merito in ordine a tale profilo (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 7.4.2010, n. 8229).
I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono pertanto costituiti – sul piano oggettivo – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo con- nessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità – dall'esistenza di un effettivo potere di fatto sulla cosa medesima che consenta concretamente di intervenire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo.
La ratio di tale forma di responsabilità riposa sul principio che imputa le conse- guenze dannose provocate (ai terzi) dalla res a chi si trovi nella condizione di con- trollarne i rischi propri, ravvisandosi la qualifica di custode a chi di fatto ne controlla modalità di uso e conservazione. Con la conseguenza che la responsabilità del cu- stode può essere esclusa solo laddove quest'ultimo dimostri il caso fortuito, ossia il fattore estraneo alla sua sfera di controllo (comprensivo del fatto del terzo o, finanche, dello stesso danneggiato), ad un tempo imprevedibile e idoneo ad inter- rompere il nesso causale assurgendo a causa esclusiva del danno.
In fatto, l'istruttoria svolta ha confermato la dinamica del sinistro dedotta dall'at- trice.
La sera del 14 luglio del 2017, verso le ore 22:00 circa, ella si accingeva a raggiungere l'ingresso dell'hotel Metropole, in via dei Pioppi al civico n. 3 a , per trascor- CP_1
rere una breve vacanza. Giunta davanti ai gradini d'ingresso della struttura alber- ghiera, cadeva rovinosamente a terra a causa di una profonda sconnessione pre- sente sul manto stradale. In particolare, la teste escussa Testimone_1
all'udienza del 7 febbraio 2023, ha confermato che quella sera Parte_1
4 camminava la suo fianco quando “è caduta improvvisamente a terra, tant'è che da subito io non avevo compreso che cosa fosse successo;
ho sentito anche un rumore di qualcosa che si era spezzato;
ho quindi sollevato la signora da terra;
ADR: dopo averla fatta rialzare, ho Pt_1
potuto verificare che c'era una buca davanti all'hotel che ha provocato la caduta in quanto la sig.ra ivi ha messo il piede”. La stessa teste ha confermato che nelle ore successive Pt_1
alla caduta accompagnava l'attrice presso il vicino P.S. di e poi, su indica- CP_1
zione dei sanitari, all'Ospedale di San Donà di Piave, dove la sig.ra veniva Pt_1
ingessata per la frattura riportata all'arto inferiore destro (cfr. verbale udienza
7.02.2023; doc. 02 e doc. 16)
Anche , titolare dell'Hotel Metropole di , escusso sui ca- Testimone_2 CP_1
pitoli di prova ammessi ha riferito di ver visto la sig.ra che “mentre stava per Pt_1
salire i gradini dell'hotel Metropole ha sbandato e l'ho vista cadere a terra;
sono quindi corso verso di lei ma nel frattempo era già caduta a terra;
ho visto la sua amica che la sollevava”.
Peraltro, parte convenuta non ha contestato la presenza di detta sconnessione, af- fermando piuttosto che essa fosse perfettamente visibile sia per la sua estensione sia per il colore più scuro dell'asfalto.
Tuttavia l'illuminazione pubblica distava diversi metri dal punto in cui si è verificata la caduta dell'attrice, come emerge dalla deposizione di : “il lam- Testimone_2
pione è molto più avanti rispetto all'hotel; non ricordo se il lampione funzionasse quella sera;
tuttavia posso dire che davanti all'hotel la zona è buia in quanto il lampione è a circa 15 metri dell'ingresso dell'hotel dove è caduta la signora . Pt_1
Il fatto che via dei Pioppi in corrispondenza dell'ingresso dell'Hotel Metropole non fosse illuminata a sufficienza è stato precisato anche dalla sig.ra Testimone_1
“… la via era tutta buia”.
5 La documentazione fotografica dimessa dalla difesa attorea (cfr. doc. 01 e doc. 21 att.) consente di appurare la presenza della profonda sconnessione sull'asfalto.
Di talché, la circostanza che essa rappresentasse per l'utenza della strada un'insidia imprevista ed imprevedibile appare come un aspetto incontestabile, ove si ricordi che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno alla res va adeguato alla natura della cosa medesima e alla sua pericolosità, nel senso che “tanto meno essa
è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del mede- simo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode” (Cass. civile, sez. III, 9.2.2004, n. 2430).
Il teste ha peraltro “precis[at]o che, nonostante le mie segnalazioni al Tes_2 CP_1
la buca non è mai stata riparata e che nello stesso punto è caduta anche la mia cuoca Parte_2
” (cfr. verbale udienza 07.02.2023, pag. 2 di 5).
[...]
Ciò posto, considerando che la responsabilità prevista ai sensi dell'art. 2051 c.c. è
“una responsabilità connessa al “rischio” da custodia, più che alla “colpa” nella custodia” (cfr.
Cass. n. 4279/2008), nel comportamento tenuto dall'odierna attrice per raggiun- gere l'ingresso dell'Hotel Metropole, posto lungo la via dei Pioppi, la sera del 14 luglio 2017, non è dato ravvisare l'imprudenza, la negligenza o l'uso anomalo e improprio della res (diverso rispetto a quello riconducibile alla sua ordinaria desti- nazione), né tanto meno che ella abbia tenuto un comportamento abnorme e/o inadeguato rispetto alle condizioni della strada, così da interrompere il nesso cau- sale tra la cosa – potenzialmente pericolosa – ed il danno occorso;
né dalle risul- tanze in atti emergono elementi che possano far ritenere la sussistenza di un con- corso di colpa della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c.,
6 considerando che ella poteva far legittimo affidamento sulla sicurezza della res pub- blica. Tanto più in una zona poco illuminata come il luogo del sinistro.
Ai fini della quantificazione dei danni occorsi all'attrice, facendo riferimento alla ctu medico – legale svolta ed alle sue conclusioni, raggiunte previo scrupoloso esame del caso, logiche e congruamente motivate – oltre che non contestate dalle parti – e applicando le Tabelle del Tribunale di Venezia aggiornate, da ultimo. al
2020, considerata l'età dell'attrice all'epoca del sinistro (50 anni), le spettano – a titolo di risarcimento del danno biologico – le somme di cui al prosieguo.
Ed infatti, il ctu a p. 10 della sua relazione dep. 11.9.2023 ha ritenuto che “Il periodo di malattia e convalescenza ebbe durata complessiva a 120 (centoventi) gg nel contesto dei quali andranno riconosciuti 40 (quaranta) gg come danno biologico temporaneo parziale al 75% a cui sommare ulteriori 40 (quaranta) gg quale danno biologico temporaneo parziale al 50% ed infine altri 40 (quaranta) gg a titolo di danno biologico temporaneo parziale al 25% di un soggetto sano.
È residuato un danno permanente alla preesistente validità psicosomatica (danno biologico alias danno al Bene Salute) pari al 5% (cinque per cento).
Il grado di sofferenza patito durante il corso della malattia post traumatica andrà aggettivato come moderato per tutta la durata della stessa ossia per 120 gg e come lieve nel cronico, ovvero a postumi stabilizzati.
La fattispecie non prospetta problematiche medico-legali attinenti al concetto di invalidità lavora- tiva permanente specifica”.
Spetta altresì all'attrice il ristoro del danno patrimoniale da spese mediche docu- mentate, ritenute dal ctu congrue e pertinenti nella misura di € 665,70 (seicentoses- santacinque/70) (cfr. rel. dott. p. 10). Per_1
Spettano pertanto all'attrice per danno biologico e morale € 17.309,71 (quantifi- cando il secondo in 10% sul biologico, attesa la sofferenza come sopra valutata), oltre ad € 665,70 per spese mediche e dunque complessivamente € 17.975,41.
7 Tale somma risulta peraltro superiore a quella liquidabile applicando le coeve Ta- belle elaborate dal tribunale di Milano, ove non si ritenga – come in effetti non si ritiene, in difetto di specifici elementi concreti – liquidabile un danno morale ulte- riore rispetto a quello sostanziatosi nella sofferenza comunemente patita in questi casi e indicata dal ctu.
Parte convenuta va dunque dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma predetta, rivalutata dal 2020 – anno di ultimo aggiorna- mento delle Tabelle utilizzate – e maggiorata di interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, IV co. c.c. dall'introduzione del presente giudizio, dal fatto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto – in particolare – delle caratteristiche, della difficoltà e del valore dell'affare (ex art. 4 d. m. 127/2004), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giu- ridiche e di fatto trattate (art. 1 d. m. 55/2014). Con distrazione in favore del di- fensore attoreo, antistatario.
Le spese di ctu, liquidate a parte, e quelle documentate di ctp attoreo vanno a loro volta poste a definitivo carico della convenuta soccombente.
Non possono invece trovare ristoro voci di spesa per attività stragiudiziale, giuri- dica o medico – legale, priva di apprezzabile autonomia rispetto alla difesa in giu- dizio come sopra già considerata ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
di ed a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_1
somma di € € 17.975,41 oltre interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
8 2) condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che liquida in € 5077, 00 complessivi, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1680,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14 al 12%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore attoreo, antistatario;
pone definitivamente a carico del spese della C.T.U. – Controparte_1
liquidate con separato decreto – e quelle della C.T.P. attorea documentate.
Così deciso in data 1 febbraio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott. Silvia Barison
9