Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 2
In materia di reato continuato, poiché l'unicità del disegno criminoso è di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente, dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato.
In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sé idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2007, n. 20169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20169 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/03/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo GI - Consigliere - N. 340
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI ATrizia - Consigliere - N. 032627/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC MA (RINUNCIANTE) N. IL 09/05/1969;
2) BA AR ON N. IL 16/06/1945;
3) BU FR (RINUNCIANTE) N. IL 09/02/1973;
4) NO EN N. IL 29/04/1968;
5) PR ID N. IL 09/05/1974;
6) OM CO N. IL 02/09/1951;
7) IA CA N. IL 29/09/1972;
8) MA IN N. IL 12/02/1977;
9) LL RI N. IL 06/09/1971;
10) OS ER WI N. IL 02/10/1975;
11) OR UN LI N. IL 17/07/1962;
12) IE OR N. IL 13/04/1951;
13) IE FR N. IL 06/08/1943;
14) QU RD (RINUNCIANTE) N. IL 26/08/1978;
15) LL AS N. IL 07/09/1969
avverso SENTENZA del 27/02/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per:
1) CC MA;
2) BU FR;
3) QU RD;
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER INTERVENUTA RINUNCIA AL GRAVAME. SPESE E CASSA AMMENDE;
4) OM CO;
5) IA CA;
6) LL RI;
7) OS ER WI;
8) OR UN LI;
9) IE OR;
10) LL AS;
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, IN QUANTO PROPOSTO PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI CONSENTITI DALLA LEGGE;
11) BA AR ON;
12) NO EN;
13) PR VI;
14) IE FR;
RIGETTO E SPESE;
15) MA IN;
ANNULLAMENTO CON RINVIO IN PUNTO DI CONTINUAZIONE. RIGETTO NEL RESTO. Uditi i difensori avv. D'Alessi Paolo per IL, UC UR e TO, insiste per l'accoglimento dei ricorsi e, in sostituzione degli avv. Gaetano (Ndr: testo originale non comprensibile) e Beatrice (Ndr: testo originale non comprensibile) rispettivamente per NW e UC CE, nonché per l'accoglimento dei ricorsi - LE CA per NI insiste per l'accoglimento del ricorso - RA TO difensore di NU, IA AN LI e TT - insiste per l'accoglimento dei ricorsi dei ricorrenti.
OSSERVA
La Corte d'appello di OM, con sentenza del 27 febbraio 2006, ha - tra l'altro - confermato la pena inflitta in primo grado a NU RO, IA IE TO, BU CE, NE IA, ID NI, LI IN e CE UC, ed ha applicato la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 a RA MP, LU AN, IL IZ, IN
NW RE, UL OK HU, UR UC, AR TT e TO SS, per reati attinenti il commercio di sostanze stupefacenti (associazione finalizzata allo spaccio e singoli episodi di cessione).
Tutti i predetti propongono ricorso.
Preliminarmente si rileva che NU, BU e TT hanno rinunciato (i primi due il 3.8 e il terzo il 26.9.06) ai rispettivi ricorsi, e in conseguenza questi vanno dichiarati inammissibili per rinuncia (artt. 589 e 591 c.p.p.). La sentenza impugnata segue il seguente schema:
- svolgimento del processo, con indicazione delle contestazioni specificamente rivolte a ciascuno degli imputati;
- esito del processo di primo grado;
- motivi della decisione:
- premessa metodologica;
- genesi dell'indagine;
- associazioni contestate:
- associazione operante in NO e vicinanze (alla quale sono attribuiti i ricorrenti IA, LI, NI e AN);
- associazione operante in OM (alla quale è attribuita TO);
- altra associazione operante in OM (alla quale sono attribuiti i ricorrenti NW alias DI, OK, UC UR e CE UC, IL e TO);
interrogatorio di GU AT;
- analisi delle singole posizioni, nelle quali si riportano per ciascuno degli imputati l'esito del processo di primo grado, il contenuto delle prove ivi emerse, i motivi d'appello e la decisione presa in grado d'appello. Nella premessa si precisa che la Corte procederà in primo luogo ad un inquadramento generale della vicenda, facendo ampio uso del contenuto della sentenza di primo grado nelle parti non contestate e in quelle da ritenersi condivisibili per l'infondatezza dei motivi d'appello, che saranno contestati se necessario affrontando le singole posizioni, tenendo presente che la sentenza di primo grado non solo è idonea ad essere confermata, ma può essere oggetto di ulteriori valorizzazioni tramite l'esposizione di argomenti non sviluppati adeguatamente. In proposito hanno rilievo le dichiarazioni di GU AT, che convalidano i risultati delle intercettazioni ed i relativi riscontri. Esse hanno rilievo non solo per la prima delle associazioni contestate, ma più in generale per l'intero impianto accusatorio. Nella premessa si precisa inoltre che si effettueranno citazioni per relationem, rispettando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale tale procedura è consentita quando le critiche rivolte alla sentenza di primo grado non contengano elementi di novità rispetto a quelle già esaminate in tale sede e risolte, disattendendole, in modo logico e corretto. Procedura particolarmente corretta quando risulti che il giudice di primo grado non abbia valorizzato alcune delle emergenze. La genesi dell'indagine, riportata dalla sentenza di primo grado, è costituita da arresti effettuati in altra investigazione, coinvolgenti SI IL e NE IA, dalla quale è emersa l'esistenza di una associazione facente capo a IL. Dalle intercettazioni è risultato che IA tendeva a occupare lo spazio di IL, e di lì si sono sviluppavate le indagini tramite intercettazioni. È emerso un quadro significativo riguardante il commercio di stupefacenti, soprattutto cocaina, tra l'estate 2002 e il dicembre 2003.
IA è risultato capo di un gruppo criminale operante intorno a NO, in cui rivestiva posizione di spicco tale NU che, grazie al suo lavoro, forniva al primo utenze telefoniche con molta frequenza e in grande quantità.
Ancora dalla sentenza di primo grado la Corte d'appello riporta tra virgolette quanto affermato a proposito delle associazioni per delinquere. Vi si riferisce della decodificazione dei contenuti delle numerosissime conversazioni intercettate, delle operazioni di polizia che consentono una lettura univoca e gravemente indiziaria del linguaggio di copertura adottato. Vi si nota che in taluni casi si è fatto esplicito riferimento a sostanze stupefacenti. Si precisa che le operazioni di polizia effettuate hanno consentito di individuare riscontri e di ritenere corretta l'interpretazione del frasario utilizzato dagli imputati: dopo aver decodificato le conversazioni, gli operanti intervenivano e procedevano ad arresti e a sequestri di stupefacenti. Ciò ha consentito di individuare elementi indizianti per la sussistenza del vincolo associativo in ordine al quale, se la commissione del reato fine non è dimostrativo, tuttavia la continuità dell'attività ed il ricorrere delle modalità esecutive, la stabilità dei ruoli, i collegamenti tra i personaggi, assumono rilievo determinante. Si precisa che saranno messe in evidenza le conversazioni utili in proposito, con riferimento ai ruoli svolti da ciascuno. Si individuano gli elementi che caratterizzano la fattispecie associativa (accordo aperto per costituire una struttura permanente, anche rudimentale, finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti), e si afferma che essi ricorrono nel caso in questione. Si precisa che l'attività di intercettazione ha portato alla scoperta anche di ingenti quantità di stupefacenti e si elencano 20 casi specifici, che offrono riscontro delle ipotesi contestate, riguardanti perlopiù sequestri di sostanza ed arresti coinvolgenti anche taluno degli attuali ricorrenti (LI, AN, OK, IA, TO). Anche a proposito delle singole associazioni elencate la Corte d'appello riporta virgolettato un lungo passo della sentenza di primo grado, premesso dall'osservazione che gli elementi acquisiti dimostrano la colpevolezza dei singoli partecipi. Nella parte riportata (da pagina 36 a pagina 107 della sentenza della Corte) si riferisce ampiamente in ordine alla posizione di ciascuno degli imputati, riportando ampi stralci delle intercettazioni effettuate, a proposito della posizione dei singoli, del loro ruolo, delle interrelazioni, della concreta attività di commercio.
Quanto alla prima delle associazioni è evidenziata la posizione di preminenza di IA, che si autodefinisce "numero uno", da disposizioni, rivolge minacce. A lui spetta il contatto esclusivo con i fornitori, cui si rivolge frequentemente, poiché gli ordinativi non riguardano quantitativi ingenti, ma hanno scadenza quotidiana. Organizza i viaggi, invia i suoi corrieri di fiducia, badando a non metterli in diretto contatto con il fornitore, dopo aver procurato, attraverso la riscossione dei crediti dipendenti da precedenti vendite, la necessaria provvista. Adotta cautele come il continuo cambio dei cellulari e delle schede, sempre intestate ad altri;
pur sottoposto ad arresti domiciliari e poi ad obbligo di firma continua la sua attività, pianifica le operazioni, da indicazioni sui luoghi in cui andare, su come comportarsi, cura le modalità di custodia dello stupefacente, convoca i collaboratori, contatta i venditori (lo "zio"), invia i corrieri (i "cugini"), che è pronto a sostituire, quando necessario, con altri. Sua stretta collaboratrice è la moglie LO, non ricorrente, la cui posizione ha rilievo con riferimento ad altri imputati, quali NI ID, titolare di un bar e facente parte dell'associazione, e LI IN, dei rischi corsi dal quale nel corso di un controllo della polizia mentre deteneva stupefacente sarà informata insieme al marito da AT. Sempre riportando il contenuto delle intercettazioni sono definite le posizioni, per quelle che qui rileva, di LI IN, ID NI, LU AN, sono individuate le funzioni svolte, i legami tra loro esistenti, sono riportati specifici episodi che li riguardano.
A proposito della seconda associazione, la sentenza descrive in primo luogo le relazioni esistenti tra LE YE ZE, alias DE, e l'associazione capeggiata da IA, che presso di lui si riforniva, facendo riferimento anche alla qualità dello stupefacente dallo stesso fornito;
precisa che presso l'abitazione di DE è stata trovata la scheda contattata da IA per i rifornimenti;
dà atto che a suo carico sono stati sequestrati 270 g di cocaina e che continuativamente forniva, tra l'altro, TO IA TO (unica di questa associazioni ad aver presentato ricorso) di eroina. La sentenza delinea i ruoli, precisando che DE ha, insieme a JU, detto UD, il ruolo di organizzazione, provvedendo ad acquistare gli stupefacenti, e mantenendo i contatti con persone all'estero. Quando sarà arrestato informerà immediatamente UD, perché avvisi e suo fratello KE, che avrebbe saputo cosa fare. UD organizza una spedizione e prende contatti per assicurare il buon esito dell'operazione.
Come DE, ha rapporti con N. DI, loro fornitore, è in contatto con tutte le persone che collaborano con DE;
legami analoghi intercorrono con KE, che inoltre vive con DE e in varie occasioni riceve direttamente l'ordinazione da parte di IA. EK, detta AT, si occupa della materiale cessione di stupefacente e della riscossione delle somme.
Ad esempio, parla per telefono con N. DI per aver notizia dell'arrivo dell'eroina e poter così rispondere alle insistenti richieste della TO (e per questo viene minacciata da DE per averlo scavalcato nei rapporti col venditore). Numerose sono le telefonate con DE, con le quali si informa dell'andamento degli affari. DE le affida quantitativi non modesti per custodirli e cederli poi attraverso la TO, e sollecitare a questa i pagamenti, svolgendo con lei un ruolo di raccordo. È incaricata di incontrarsi con IA. Circa la TO, sono riportate telefonate in cui si parla del suo debito con AT, e in cui chiede sostanza ad DE. DE, riferendosi a lei, dice che quella che lavora per lui non sta dando i soldi. Il contenuto di una lunga serie di telefonate è riportata sui rapporti tra DE e il fornitore N. DI. In alcune di queste si fa riferimento specifico alla TO. La terza associazione, di cui N. DI è capo insieme a TE, è quella che commercia con maggiore intensità. Il secondo, stando all'estero, la organizza fornendo indicazioni a N. DI anche sulla custodia (è richiamata una conversazione in cui da consigli su dove conservare lo stupefacente "nuovo") e il taglio della droga. UR UC, chiamata la donna AN (e della quale TE dice che lavora da tanto con lui), ha intense relazioni con loro dai quali acquista per quantità intorno ai cento o ai cinquanta grammi. UL OK è il custode della sostanza (tenuta alla "Storta"), la taglia e la confeziona, ed è in grado di garantirne la qualità. È riportato in proposito il contenuto di varie telefonate. N. DI è perquisito, non gli si trova nulla, e per telefono dice di non essere così pazzo da tenere la sostanza in casa;
UL O. è arrestato con dieci grammi di eroina.
IV, altra associata, è fermata e rilasciata presto, e UL O. teme (lo dice a N. DI che lo riferisce a TE) che l'abbiano fatto per arrivare a tutti quelli che lavorano con lei. UR UC è a capo di un sottogruppo, che provvede allo spaccio. Ha familiarità con TE, e gli fa presente, in un momento di tensione, che parla con mille persone, e che si è sempre fidata di lui. P. UR, dopo aver ricevuto lo stupefacente, lo cede a TO, che lo spaccia al minuto, con la collaborazione della convivente e di GE. Anche la UC A. si avvale di altri, il convivente e il fratello UC RA.
Numerosissime telefonate evidenziano la perfetta conoscenza di tutti delle modalità operative dell'organizzazione, delle persone inserite e dei loro ruoli. Cifre, numero dei clienti, dosi e frequenze degli acquisti offrono sicura prova delle quantità non modeste da loro trattate.
RA UC risponde al telefono della sorella, fornendo notizie della medesima, delle incombenze e delle disponibilità. Fa quel che gli dice la sorella, riceve e consegna il ricavato dello spaccio. Dalle intercettazioni risulta la sua attività di supporto alle fasi organizzative e di approvvigionamento anche di TO e convivente per la cessione agli utenti. È dalla sorella incaricato di incontrarsi con i fornitori della sostanza, di pagarli, di ricevere la droga. Agisce più frequentemente dopo l'arresto di TO, quando riceve lo stupefacente da IS.
Aiuta DA ad assicurarsi la latitanza, come del resto fanno gli altri partecipi al sottogruppo. TO dice di essere in rapporti d'affari da cinque anni con UC UR, riceve stupefacente da IS, porta ad P. UR denaro proveniente dallo spaccio, ha rapporti con TE su incarico di P. UR (sono indicate le telefonate sull'argomento).
Quando TO agli arresti domiciliari non potrà svolgere il ruolo, verrà subito trovato un sostituto. La sua convivente procede su sua indicazione a tagliare e confezionare la sostanza. Fornisce un numero non elevato di persone, che però ricevono da lui quantitativi consistenti giornalmente. E arrestato perché in possesso di 10 g di eroina. Sono riportate varie telefonate dalle quali risulta, secondo la sentenza, la sua attività di commercio. Vi si parla di somme di denaro, assegni dati in pagamento, prestiti richiesti dai clienti, i suoi debiti verso TE. Una lunga telefonata con PI EN, sua cliente assidua, riguarda traffici di sostanza per migliaia di Euro, per centinaia di milioni, di consegne di 20, 25 di sostanza al giorno, che sono insufficienti;
vi parla di P. UR, che non dava roba buona;
dei rapporti tra questa e TO, che un tempo le confezionava le dosi da vendere;
TO confida d'aver cambiato vita da quando si è inserito nell'organizzazione degli stranieri e la conversazione dà la chiave interpretativa di tutte quelle non chiare. Tra i partecipi è anche IZ IL, fidanzato della figlia di P. UR, punto di unione tra questa e TO. Questi durante la latitanza di DA è incaricato di portargli stupefacente. Al telefono F. IZ ha chiamato DA "principale".
Le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di AT danno definitiva conferma, secondo la Corte d'appello, agli esiti delle intercettazioni, confortate da riscontri costituiti da rinvenimenti non occasionali di stupefacenti e dall'arresto dei detentori. L'interrogatorio, oltre ad accreditare l'ipotesi accusatoria riguardante la prima delle tre associazioni, è riscontro anche delle intercettazioni riguardanti le altre due associazioni ed i reati fine. Ciò detto, la Corte riporta parte del verbale di interrogatorio di data 3 giugno 2004, nel quale si legge del contenuto di relazioni del medesimo con IA, LI, NI ed altri aventi ad oggetto il commercio di stupefacente. Le posizioni degli odierni ricorrenti sono poi esposte come segue. Imputati che hanno ottenuto l'applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4. RA MP risponde di un solo episodio.
Il 23 settembre, essendo "spento" l'abituale fornitore, e avendo IN necessità di stupefacente, IA invita AT ad andare da RA. Chiama poi il suo compare RA, si accordano, e IA avvisa AT, il quale riceverà la cocaina da RA. Il RA è identificato in MP Fr. grazie a una telefonata che fa con il figlio Co. LE.
La Corte espone poi i motivi d'appello, precisa che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva: "tenuto conto che le risultanze delle intercettazioni telefoniche di cui sopra, interpretabili nel senso indicato dal primo giudice anche alla luce delle operazioni di perquisizione e sequestro di cui si è riferito nella parte generale relativa a ciascun reato associativo, non lasciano dubbi circa l'insussistenza di cause che debbano imporre una diversa soluzione ex art. 129 c.p.p., ritiene la corte meritevoli di accoglimento la richiesta delle parti, esatta apparendo la qualificazione giuridica dei fatti e la valutazione delle circostanze e dell'entità della pena, considerati i criteri di cui agli artt.133 e 81 c.p.". LU AN risponde, insieme ad altri, di più episodi di spaccio riuniti in due capi d'imputazione. La sua figura è associata a quella di IN, che riesce a evitare di essere trovato in possesso di 68 grammi di cocaina unitamente a AN.
Per gli episodi I aa) la Corte riporta il contenuto di oltre 70 telefonate, due delle quali riguardano AN (la sua posizione è trattata anche nella parte dedicata all'associazione - da cui è stato assolto in primo grado - in particolare alle pagine 68 e 69). Per l'episodio sub I cc è riportato il contenuto delle telefonate dalle quali risulta l'acquisto; fermati AN e IN, la perquisizione loro e dell'auto su cui si trovavano è negativa perché i due si erano disfatti in precedenza della sostanza (circostanza risultante ancora dalle intercettazioni, stupefacente recuperato nella quantità di 15 grammi su oltre 20).
La Corte espone poi i motivi d'appello, precisa che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali ha motivato la posizione di MP.
IZ IL.
Risponde di più episodi di commercio di quantitativi lievi di stupefacenti in continuazione. La Corte riporta una serie di telefonate dal contenuto delle quali rileva che egli ha ceduto quantitativi di stupefacente a GI DA. Espone poi i motivi d'appello, precisa che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali ha motivato la posizione dei due precedenti ricorrenti.
IN NW DIerbere alias N. DI.
Condannato per la terza associazione e per una serie di reati di commercio di stupefacente.
La Corte riporta alle pagine 491-508 inizio esattamente quanto già riportato alle pagine 91-107 a proposito della terza associazione. A proposito dei singoli fatti di traffico la Corte rileva che i nigeriani, pur parlando in un dialetto della loro lingua, usano termini criptici (copie, fotocopie) e tuttavia le telefonate evidenziano chiaramente i ruoli con riferimento ai singoli affari, comprovano lo schema dell'associazione, la partecipazione consapevole di ciascuno e la rilevante quantità di merce commercializzata. Vi si parla di riscuotere soldi, di pagamenti parziali, di "palline da 100", di quantitativi, di soldi, di 300 copie, di togliere la roba vecchia e iniziare la nuova, di portare la roba, di quant'è quella mischiata, che quella ragazza ha preso quaranta, che è rimasta 450, di prendere 50 da quella nuova, e si usano altre espressioni analoghe. Si parla di appuntamenti, di ritirare il denaro, ancora di cifre, di portare i soldi per l'acquisto di una nuova partita, di 85 di quei cosi, di sistemi di pagamento degli acquisti, che non è stato mandato il coso, di cambiare gli assegni, di cambiare quei cosi, che non si può dare 300 su due piedi, di averne ancora 600, di prenderla subito perché c'è uno che ha contanti, di quella roba e così via. Nelle telefonate sono complessivamente coinvolti tra gli altri N. DI, UL O., UR UC, TE, TO, CE UC.
La Corte riporta poi i motivi d'appello (per quel che qui rileva:
nullità per omessa traduzione dell'avviso di conclusione indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti assunti durante il procedimento e per mancanza dell'interprete, assumendo che l'imputato non conosca l'italiano; mancanza e manifesta illogicità della sentenza per esser stato fatto un sostanziale rimando alle valutazioni della p.g. e per omessa indicazione dei criteri adottati e dei risultati acquisiti e per mancata integrazione della prova indiziaria con riferimento al contenuto delle intercettazioni;
mancata assoluzione per mancata identificazione attendibile dell'imputato; per i reati fine difetto o illogicità di motivazione per mancanza o cattiva interpretazione degli elementi e mancanza di riscontri;
inesistenza della prova dell'associazione).
Precisa che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali è motivata la posizione dei precedenti ricorrenti.
UL OK HU, condannato per la terza associazione e per episodi di commercio.
La Corte riporta esattamente quanto già riportato in ordine alla posizione di N. DI (compreso quanto per quest'ultimo riportato anche per il reato di cui al capo 3^ e), per il quale OK è stato assolto).
Riporta i motivi d'appello (UL O. sarebbe un tossicodipendente). Precisa poi che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali è motivata la posizione dei precedenti ricorrenti.
UR UC.
Condannata per la terza associazione e per una serie di reati di commercio di stupefacente. Per quel che riguarda l'associazione e i capi 3^ d), f), g), h), la Corte d'appello riporta esattamente quanto riportato sullo stesso argomento trattando la posizione di NW e CH (capi b), c) ed e) riferiti a questi ultimi). In ordine ancora al capo 3^ f), per gli episodi diversi da quelli già esaminati, sono riportati a proposito dell'episodio del 4.9.03 (acquisto di 400 gr di eroina), dell'8.11.03, del 15.11.03, i risultati delle intercettazioni a proposito dei contatti tra i coimputati a circa l'acquisto, e in particolare la circostanza che B. IA dice che quel giorno hanno rischiato anni di galera perché avevano addosso quattro etti;
di somme da recuperare, del fatto che T. SS è rimasto senza stupefacente, del fatto che P. UR chiede a IS di consegnare in ospedale;
del fatto che T. SS dice che lavora con P. UR da cinque anni;
delle precauzioni prese negli spostamenti.
In ordine al capo 3^ j) (episodi del 26.9 e dell'8.10.03) sono riportate conversazioni tra P. UR, su fratello Pi. RA e IS a proposito di uno scambio;
tra P. UR e T. SS a proposito della provvista per acquistare 200 gr di eroina, poi ricevuti da Pi. RA per T. SS in misura di 193,2 grammi come risulta da altra telefonata in cui T. SS si lamenta del fatto con IS;
è riportato che una settimana dopo l'ultimo episodio SS TO è arrestato con 10 gr di eroina.
In ordine al capo 3^ p) sono riportate telefonate in cui si dice che serve quella cosa di ieri, in cui PI dice che non vuole soldi ma quella, in cui PI chiede a IZ, che acconsente, di fargli avere un paio delle magliette bianche che ha lui.
La Corte riporta poi i motivi di appello (assoluzione dal reato associativo perché P. UR e TO lavorano autonomamente per fini propri;
ridimensionamento della pena).
Precisa poi che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali è motivata la posizione dei precedenti ricorrenti.
SS TO.
Risponde della terza associazione e di una serie di reati, la gran parte dei quali in concorso anche con UC UR. La sentenza riporta esattamente quanto riportato circa la posizione della UC A., ed aggiunge a proposito dei capi 3^ q), 3^ u) e 3^ v) il contenuto di una serie di telefonate nelle quali si parla di Euro, di pezzi, di movimenti, di cocaina, e in cui T. SS chiede a PI quanta roba deve portargli e PI risponde "numero 5"; dalle quali risulta che TO ha una serie di clienti fidati che hanno con lui rapporti da vecchia data e gli chiedono "la solita", che ai più assidui consegnata a domicilio;
si parla di quantitativi e di recupero dei crediti;
ancora si parla di denaro e di quantità; viene indicato infine come riscontro l'arresto di OL GE con 13,5 gr di eroina.
La corte dà atto della richiesta di assoluzione dal reato associativo e di un ridimensionamento della pena proposta con i motivi d'appello. Precisa poi che in udienza le parti hanno concordato la pena, e motiva con le stesse parole con le quali è motivata la posizione dei precedenti ricorrenti.
Imputati la cui richiesta di applicazione pena non è stata accolta. IA TO TO, condannata per reato associativo e commercio continuato di stupefacenti.
La Corte riporta alle pagine 129-147 inizio esattamente quanto già riportato alle pagine 73-90 in merito alla seconda associazione. A proposito del reato di cui all'art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 premette che la ricorrrente riceveva da AT la droga
(cocaina ed eroina) per il successivo smercio ed elenca, precisandone il contenuto, una serie di telefonate a partire dal 2 gennaio 2003 per arrivare al 25 aprile 2003, avvertendo che quando si parla di roba ci si riferisce ad eroina, quando si parla di quella scura ci si riferisce a eroina sugar brown e notando che si parla di coca. Le telefonate sono una settantina, a dimostrazione della consistenza dei rapporti con AT, e in alcune dei esse si parla di commercio appunto di quella scura, di coca, della disponibilità della sostanza, di quando potrà essere consegnata, dei debiti per la roba e dei relativi pagamenti. Le telefonate coinvolgono complessivamente anche DE (con il quale B. TO parla talvolta direttamente) e N. DI. I rapporti diretti intercorrono perloppiù tra B. TO e AT.
La Corte riporta poi i motivi d'appello (la TO si limitava ad acquisti di qualche cosa che AT e DE potevano procurarle, ma non era associata con chichessia;
dalle telefonate risulta un rapporto di alterità della donna, con persone di diversa nazionalità, nei cui confronti contraeva debiti a fronte delle forniture;
l'individuazione della TO nella donna di cui alle telefonate non è riscontrata;
il costante indebitamento induce a ritenere l'uso personale;
andava riconosciuta l'ipotesi lieve e comunque ridotta la pena), sui quali rileva che:
- la sentenza deve essere confermata per i motivi già esposti dal primo giudice;
si è pervenuti all'esatta identificazione dell'imputata grazie ad un servizio di osservazione e pedinamento effettuato a seguito delle telefonate del 10.2.03;
- la ricorrente aveva rapporti diretti e immediati con i vertici dell'associazione, con i quali interloquiva nonostante le pretese difficoltà linguistiche;
entità e frequenza dei traffici, quantità di stupefacente commerciato escludono il ricorrere dell'ipotesi lieve;
- tenuto conto del fatto che la pena è prossima ai limiti edittali, valutati i motivi di cui agli artt. 133 e 81 c.p., la pena stessa va confermata.
NE IA, condannato per reato associativo e commercio continuato di stupefacenti.
Quanto all'associazione, da pagina 262 a pagina 275 è riportato, saltando una sola parte, quanto già riportato dalle pagine da pagina 36 a pagina 54 nel trattare la prima associazione.
Circa i singoli episodi di commercio è esposto quanto segue. A proposito del capo 1^ c), in concorso con AT, IN, NI e LI, precisa che si tratta dell'acquisto di 30 gr di cocaina da DE, che doveva concludersi il 13.10.02, è stato rimandato al 17 e si è concluso con l'arresto di LI, cosa che rende sicura l'nterpretazione delle telefonate.
È riportato il contenuto delle telefonate dal 13 al 17, in cui si parla della fornitura, della qualità, dei motivi del rinvio. In una delle telefonate del 17 IA invita DE a scrivere sul biglietto della persona che sta andando da lui quanto deve dare di vecchio e quanto di nuovo, così la prossima volta gli dà tutto. Successivamente viene arrestato LI con 31,2 gr di cocaina, cui viene anche trovato un biglietto con cifre. In una telefonata successiva si parla su come rifarsi della perdita.
Circa il capo 1^ d) in concorso con AT e MA, la struttura della motivazione è simile: attraverso le intercettazioni si ricostruiscono i rapporti e i movimenti riguardanti l'acquisto di dieci grammi di sostanza, che va a prendere materialmente AT. Analogo è il modulo, e dello stesso tipo il contenuto, della motivazione per quel che riguarda tutti gli altri capi d'imputazione:
si tratta dell'esposizione del contenuto delle telefonate, con evidenziazione dei movimenti, delle parole chiave e degli eventuali riscontri (costituiti da operazioni di polizia e in un caso dalla diffusione di una notizia da parte dei media che spiegava i motivi di una mancata consegna di sostanza). La Corte riporta poi i motivi d'appello (qui rilevano solo alcuni di quelli di merito:
attendibilità di AT, mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 mancata esclusione del ruolo di capo), sui quali osserva (per quel che qui interessa):
- i motivi non attengono a una ricostruzione del fatto diversa da quella condivisibilmente fatta dal primo giudice;
- le intercettazioni sono il linea con quanto affermato da AT e sono confortate dai riscontri;
- la prova costituita dalle dichiarazioni di AT va valorizzata in sede d'appello dopo che il primo giudice si è basato quasi esclusivamente sulle intercettazioni e i relativi riscontri (perquisizioni, sequestri, arresti);
- tali dichiarazioni vanno riportate per quel che interessa IA (è riportato lo stesso brano già riportato nella parte espressamente dedicata a questa fonte di prova:
IA lo costringeva ad andare ad acquistare la sostanza, lo ha costretto a contattare LI preché prendesse il suo posto, poi a sua volta minacciato perché continuasse a lavorare per lui;
dopo l'arresto di LI il ruolo di corriere fu preso da IN;
sono precisate le funzioni di altri imputati, è indicato con chi veniva contrattata la sostanza e chi provvedeva a rivenderla);
- per gli elementi costitutivi dell'associazione rinvia alle pagine in cui si è affrontata la questione, precisando che i motivi d'appello non forniscono ulteriori motivi di riflessione;
- la ramificazione del traffico, in posizione territoriale egemonica, esclude l'applicabilità dell'art. 74, comma 6;
- tutto ciò rende inaccoglibile la richiesta di patteggiamento, con la quale si esclude la responsabilità per il reato associativo;
- le prevaricazioni riferite da AT rendono evidente la posizione di capo.
ID NI, condannato per associazione e per alcuni episodi di traffico.
In ordine alla partecipazione alla prima associazione è riportato alle pagine 327-329 quanto già riportato nella parte dedicata a tale associazione nelle pagine 60-62, in cui specificamente si affronta la posizione di questo ricorrente, considerato spacciatore al minuto. In ordine alle singole imputazioni di commercio, la Corte d'appello, anche in questo caso, riporta per ciascuna di esse gli elementi risultanti dal primo grado (si tratta del contenuto delle telefonate intercettate, nelle quali si fa riferimento al quantitativo della sostanza trattata, ai rapporti di debito, e degli elementi di riscontro costituiti dai servizi di osservazione. Riporta poi i motivi d'appello (assoluzione da tutti i reati, perché le poche telefonate di discutibile interpretazione non sarebbero dimostrative, e nel bar da lui gestito non sono stati mai trovati elementi decisivi;
secondo il tribunale del riesame la sua posizione era marginale, e gli andrebbe riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione e in ogni caso la pena ridotta anche per la sostanziale incensuratezza) sui quali osserva (per quel che qui rileva):
- nel suo interrogatorio AT dice che NI era tra coloro cui la droga veniva consegnata per lo spaccio;
- l'imponente materiale costituito dalle intercettazioni fornisce quanto meno il riscontro alle dichiarazioni di AT;
- la posizione di NI non è marginale e occasionale ed egli usa il bar come volano della sua attività;
- la pena è adeguata, tenuto conto dei parametri di legge, in ragione dell'estesa ramificazione dell'associazione;
- l'entità di ciascuna transazione esclude il ricorrere del fatto lieve.
IN LI.
Risponde del primo reato associativo e per due capi riguardanti il commercio. In ordine all'associazione la corte rileva che a lui vengono affidate da subito ingenti somme di denaro e consistenti quantitativi di droga, ed è informato in ordine ai canali di approvvigionamento, evidentemente essendo stato giudicato sicuramente affidabile. È arrestato nell'ottobre 2002 perché in possesso di 32 g di cocaina e gli viene trovato un biglietto con le cifre di quanto dovuto da IA al fornitore. Il suo ruolo è sostitutivo di quello di AT, e consiste nel ritirare la droga e trasportarla a NO. Riesce a occultare 20 g di cocaina in un controllo, del quale sono informati anche gli altri sodali, in ordine ai reati fine la sentenza riporta una serie di telefonate ed indica servizi di osservazione da cui emerge che AT è stato trasportato dalla vettura di LI per portare a IA somme provento di spaccio;
ancora da una serie di telefonate emerge che lo stesso LI è riuscito a nascondere 20 g di stupefacente, precedentemente acquistato presso DE, in un controllo di polizia. AT ha indicato LI come il suo subentrante. La corte espone poi i motivi di appello (insufficienza del materiale probatorio;
illogicità della motivazione per relationem, assenza di prova certa, inutilizzabilità delle intercettazioni per irritualità dei decreti e delle operazioni di intercettazione, mancata applicazione della continuazione ed eccessività della pena per mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve;
l'episodio per cui è stato arrestato e giudicato separatamente sarebbe occasionale, e non significativa l'attività di osservazione relativa all'auto, ed insignificanti i commenti intercettati dopo la perquisizione con esito negativo), sui quali rileva l'infondatezza della censura di rito perché le operazioni di intercettazione furono effettuate usando apparecchiature installate presso la procura della Repubblica. Le dichiarazioni accusatorie di AT insieme alle intercettazioni e agli accertamenti di p.g. non lasciano dubbi sulla responsabilità, e significativo è anche l'uso da parte di AT dell'auto di LI;
i reati non possono essere considerati in continuazione con quello per cui è stato giudicato separatamente perché "il provvedimento cautelare e la successiva detenzione" per tale fatto hanno interrotto l'unicità del disegno criminoso. Non può in conseguenza nemmeno essere accolto il patteggiamento richiesto e la pena inflitta, valutati i criteri di cui agli artt.133 e 81 c.p., è congrua tenuto conto della vastità delle diramazioni dell'associazione e del non trascurabile quantitativo oggetto dello spaccio.
CE UC risponde di alcuni dei reati attribuiti anche alla sorella P. UR (capi 3^ a), h), j), k), e capo 3^ c). Quanto riportato per la sua posizione corrisponde esattamente a quanto già riportato trattando la posizione della sorella. Secondo la Corte d'appello la sentenza deve essere confermata per quanto esposto. Secondo la difesa UC dovrebbe essere assolto dal reato associativo perché solo ospite della sorella, e per questo interlocutore di alcune telefonate (tanto che le intercettazioni non furono proseguite sul suo telefono). Tuttavia, come rilevato dal primo giudice (e non confutato con i motivi di impugnazione) l'imputato conosce tutti gli associati, risponde al telefono della sorella utilizzato per i fatti illeciti, fornisce consapevolmente notizie a proposito dei traffici, svolge mansioni che gli vengono affidate dalla sorella, riceve e consegna il ricavato dell'attività di spaccio. Svolge attività di supporto nel traffico diretto a TO e GA, per la successiva cessione ai consumatori finali. È incaricato più volte dalla sorella di incontrarsi con i fornitori, di consegnare loro denaro, di ricevere lo stupefacente. Il suo ruolo è più intenso dopo l'arresto di TO, quando le forniture sono effettuate da IS. Svolge un ruolo rilevante anche a proposito della latitanza di DA, cui consegna tra l'altro una volta del denaro e altre volte eroina.
Il fatto che per due reati fine non sia stato rinvenuto lo stupefacente oggetto delle conversazioni non fa venir meno la sua responsabilità.
Ricorrono gli imputati e propongono i seguenti motivi. Imputati per i quali è stata accolta la richiesta di patteggiamento. MP.
La sentenza è in evidente contrasto con quanto disposto dagli artt.599 e 129 c.p.p.. Al "Giudice di appello è fatto divieto sia di infliggere una pena diversa da quella concordemente richiesta sia di pronunciare in modo difforme dalla richiesta fatto salvo, tuttavia, il potere-dovere del medesimo Giudice di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. qualora ne ricorrano le condizioni".
Si chiede in conseguenza l'annullamento della sentenza. AN.
In primo luogo lamenta che la sentenza impugnata è completamente priva di motivazione in ordine alla mancata assoluzione nel merito. Il giudice deve invece motivare sulle ragioni per cui non ha ritenuto l'insussistenza del fatto.
In secondo luogo sostiene che dalle povere esistenti risulta evidente che reato di detenzione a fini di spaccio non sussiste. I giudici hanno utilizzato come fonte di prova il contenuto delle intercettazioni, assolutamente inadeguato per un giudizio di responsabilità, ed è contraria a logica la sentenza dove si definiscono quantitativi non modesti di sostanza stupefacente quantitativi non potuti accertare.
Infine il ricorrente denuncia un contrasto giurisprudenziale e avanza richiesta di rinvio alle Sezioni unite, poiché in tema di patteggiamento in appello la prevalente giurisprudenza ritiene che il giudice debba escludere, prima di applicare la pena concordata, la sussistenza delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. e motivare nel merito.
In senso contrario la sentenza Pugliese del 17 ottobre 2001 in modo superficiale non tiene conto che il giudice, che deve privilegiare l'eventuale innocenza, deve sempre accertare l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p. e motivare sulle stesse. NW C. eccepisce in primo luogo la nullità della sentenza per omessa traduzione allo straniero degli atti del procedimento e per mancante partecipazione dell'interprete al giudizio di primo grado. Premesso di non conoscere l'italiano, il ricorrente fa presente che gli è stata tradotta oralmente l'ordinanza di custodia cautelare, che all'interrogatorio di garanzia ha partecipato un interprete, che un interprete era presente anche in sede d'appello. Non sono stati tradotti invece l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio e l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, e non è stato nominato un interprete nell'udienza preliminare, nemmeno a seguito di eccezione di nullità sollevata dal difensore, eccezione rigettata dal GUP con ordinanza impugnata in appello.
L'imputato non è stato messo in grado di difendersi adeguatamente in primo grado. Si è verificata pertanto una nullità assoluta ed insanabile, e agli atti non esiste la prova che l'imputato abbia avuto conoscenza esatta delle imputazioni contestategli. In secondo luogo eccepisce l'omissione del controllo di cui all'art.129 c.p.p. in ordine alla identificazione sua con il soggetto autore dei fatti, poiché le intercettazioni sono riferite a tale N. DI, e manca qualsiasi motivazione sulla identificazione del N. DI con l'imputato, essendo esclusivamente indicato nel capo di imputazione che il ricorrente corrisponde a N. DI.
In terzo luogo eccepisce che la sentenza afferma l'insussistenza di cause di non punibilità fondandosi sulle intercettazioni telefoniche e sulle operazioni di perquisizione e sequestro indicate nella parte generale, ed operando rinvio alle motivazioni relative a ciascun capo di imputazione.
Sussistono però elementi concreti che avrebbero dovuto condurre al proscioglimento d'ufficio. Quanto al reato associativo vi è contraddizione tra il ritenere il ricorrente capo ed escludere tale qualifica nel dispositivo;
TE dice a N. DI che lavora con P. UR da molto tempo: ciò significa che il ricorrente non conosce i rapporti preesistenti tra i due, sicché la condotta evidenziata è estremamente generica ed evanescente.
La condotta contestata, oggettivamente considerata, è avulsa da un contesto associativo, poiché il rapporto fra i due stranieri implica soltanto la cura del rapporto con P. UR.
La sentenza afferma che N. DI ha sostituito TE durante l'assenza di quest'ultimo, ma non indica elementi che facciano ritenere il primo aderente all'associazione.
Non è presa in considerazione la condotta successiva al rientro di TE. Quanto all'episodio del 1 marzo 2003 (in relazione al quale TE consiglia dove custodire la sostanza, perché un terzo è a conoscenza del nascondiglio) si desume dalle affermazioni di N. DI che la consegna di stupefacente è stata effettuata da altro soggetto nella totale ignoranza da parte del ricorrente, e la situazione emerge in motivazione. Quanto all'episodio del 5 marzo le telefonate non hanno contenuto esplicito e non esistono elementi che confermino la cessione. In ordine all'episodio del 4 aprile risulta esclusivamente un incontro tra N. DI e P. UR.
Circa l'episodio del 10 luglio si parla nelle intercettazioni di un incontro tra N. DI e P. UR per consumare una pizza, e la telefonata successiva tra P. UR e TO non contiene riferimenti all'incontro e all'attività di quest'ultimo. Circa l'episodio dell'8 marzo la sentenza non indica alcun elemento a carico di N. DI, emergendo soltanto il fatto che questi si sarebbe recato ad un incontro presunto. N. DI non è coinvolto nelle telefonate nemmeno dei giorni precedenti. A proposito dell'episodio del 21 luglio non esiste alcun riferimento, nemmeno implicito, a scambi di stupefacente. C'è incongruenza logica fra i colloqui del 18 e quelli del 21, i colloqui telefonici riguardano un presunto scambio tra altre persone. Circa l'episodio del 29 agosto non esiste alcun riferimento a N. DI.
Per l'episodio del 4 marzo non esiste riscontro che la presunta cessione abbia avuto ad oggetto 300 g di eroina, perché dalle fonti di prova non risultano individuate quantità e sostanza. Non vi è certezza che 300 e 150 si riferiscano al peso, anzi dal contesto e dal raffronto con il costo si deduce palesemente che non si è trattato di 300 g di sostanza. In ordine all'episodio del 16 marzo c.p.p. N. DI non conosce l'indirizzo di "Nnana", non vi è riscontro che l'incontro sia avvenuto e il presunto scambio di stupefacenti è meramente ipotizzato. L'ultima conversazione tra i due testimonia che essi non si sono incontrati. Per tutti gli episodi si sarebbe dovuto rilevare l'assenza di riscontro e la mancanza di inequivocità delle conversazioni.
OK.
La pena è eccessiva in considerazione del contributo apportato all'associazione, della modalità dell'azione criminosa e dello stato di tossicodipendenza.
I canoni prefissati dall'art. 133 c.p.p. prevedono che la condanna sia proporzionata alla condotta contemporanea e successiva al reato UC UR, TO, IL.
Con ricorso comune lamentano che i giudici avrebbero comunque dovuto considerare tutti gli elementi a loro disposizione, soprattutto al fine di contenere la pena finale complessivamente inflitta. La sentenza nulla osserva sulle cause che avrebbero dovuto giustificare l'emissione di un provvedimento così afflittivo, e la parte motiva in questione è quasi ciclostilata e praticamente identica per tutte e tre le posizioni, e ciò è indice di un omesso approfondimento in ordine alle singole condizioni soggettive. Il giudice comunque non motiva la sulla quantificazione della pena e su tutte le circostanze che impediscono l'applicazione di una pena ulteriormente contenuta: avrebbe dovuto rigettare la richiesta di patteggiamento, irrogando una pena ulteriormente contenuta. Imputati per i quali non è stata accolta la richiesta di patteggiamento.
TO, con un unico motivo, eccepisce la manifesta illogicità della motivazione. Ella sarebbe indicata come partecipe dell'associazione in base ad una serie di supposizioni intuitive a proposito delle intercettazioni telefoniche, dalle quali si può però giungere a conclusioni opposte a quelle di cui è giunto apoditticamente il secondo giudice, che omette di motivare su alcuni punti specifici. Alle pagine 131 e 133 della sentenza si parla di una struttura gerarchizzata, in base a un colloquio intercorso tra AT e DE, con rigida separazione dei ruoli. A pagina 135, però, si dice che per la sussistenza dell'associazione non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e convergenza di condotte nel progetto comune per il perseguimento dei fini comuni, senza dir nulla a proposito di questi. A pagina 133 si dice che la TO cederebbe lo stupefacente per altri, escludendosi la destinazione ad uso personale per le ragguardevoli quantità trattate, senza alcuna motivazione sul punto. A pagina 138 ci si riferisce ad una conversazione nella quale AT ricorda alla TO il suo debito, e la TO risponde che avrebbe pagato, come in precedenza;
analogo è il discorso che segue.
Tali colloqui sembrano render palese che la TO operava autonomamente. È richiamata in sentenza la conversazione del 5 marzo nella quale DE informa N. DI che la persona che lavora per lui non sta dando i soldi, e questa viene identificata nella TO. Non è però considerato che nello stesso passaggio DE dice che, visto che quella persona non sta dando i soldi, deve chiamarne un'altra. Non si capisce perché il giudice identifichi la TO con la prima e non con la seconda. Inoltre il giudice erra nel dedurre dalla cronologia delle telefonate. Ancora, dalle telefonate non risulta il sesso della "persona che lavora con lui", mentre nella successiva conversazione del 18 maggio risulta che si tratta di un maschio. Lo stesso emerge da pagina 140 della sentenza. Dalle telefonate (pagina 148) risulta che altre donne sarebbero indebitate, senza far parte della presunta associazione. È apodittica l'identificazione con la TO di "quella donna". È apodittica anche l'affermazione secondo cui DE cedeva la sostanza a AT per la custodia e la successiva cessione alla TO, mancando qualsiasi logica motivazione.
Dalle pagine 148 e 149 della sentenza risultano rapporti di credito- debito incompatibili con l'essere associati, e altrettanto va detto per le situazioni di disaccordo tra AT e TO, e per il fatto che la TO richieda solo eroina e non voglia cocaina, il che fa presumere che acquisti per sè o spacci per sè.
L'inesistenza del legame associativo è confermata dal contenuto della telefonata del 10 febbraio. La TO minaccia AT di rifornirsi da altri, e il suo bisogno la spinge a contrattare i suoi fornitori addirittura a notte fonda, e si rilevano pretese minacciose di denaro. La responsabilità non è dimostrata oltre il ragionevole dubbio e la sentenza va cassata.
IA.
Il primo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 602 c.p.p., comma 2. Poiché tutti gli appellanti hanno concordato la pena, il giudice ha invitato i difensori che avevano formulato una diversa qualificazione dei fatti a discutere esclusivamente sul punto e, dopo la relativa discussione, ha deciso anche sul merito senza che i difensori trattassero tutti gli altri motivi. È invece previsto che se il giudice d'appello ritenga di non accogliere la richiesta di pena concordata deve essere disposta la prosecuzione del dibattimento per informare le parti che la rinunzia agli altri motivi non opera, al fine di consentire alle parti di sostenere appunto tali motivi. Ciò non è stato fatto ed il procedimento è nullo.
Il secondo motivo lamenta carenza ed illogicità della motivazione. Nella parte finale della motivazione riguardante il ricorrente, la corte ha affermato che l'esposizione rende non accoglibile il patteggiamento, che le parti hanno chiesto escludendo il reato associativo. Ciò, però, non è vero, perché l'accordo intervenuto riguardava non l'esclusione della partecipazione al reato associativo, ma l'esclusione della qualifica di capo dell'associazione. La corte, quindi, ha rigettato il patteggiamento sulla base dell'errore presupposto che esso fosse basato sull'esclusione del reato associativo. La sentenza è contraddittoria e manifestamente illogica anche sotto un altro profilo. Sostiene, a dimostrazione del ruolo di capo, che gli associati, pur conoscendo il fornitore, non prendevano mai iniziative per accordi diretti. In altra parte della motivazione, a proposito di NU RO, e della fiducia accordatagli, si dice che questi poteva contattare direttamente il venditore e prendere accordi al posto di IA. Si tratta dell'opposto di quanto detto in precedenza. Ciò ha rilevanza perché, accanto alla chiamata in correità di AT, la circostanza ha avuto ampio rilievo per supportare la qualifica di capo.
In ordine alla chiamata in correità di AT, nei motivi di appello si era evidenziato come questi avesse avuto come unico scopo quello di ottenere la libertà. La corte ha omesso totalmente di valutare l'affidabilità intrinseca di AT, nonostante che l'appellante avesse sollevato il problema.
La motivazione è carente anche a proposito del motivo di gravame riguardante l'applicazione dell'art. 74, comma 6.
L'appellante aveva rilevato che il quantitativo totale di sostanza stupefacente acquisita nel giro di un anno ammontava a 593 g.. La corte, nella motivazione, ha affermato che IA aveva contatti frequenti con i venditori ed ordinava quantitativi non ingenti.
Il motivo d'appello è stato completamente ignorato, da cui la nullità della sentenza.
NI eccepisce l'omessa e carente motivazione e la violazione di legge osservando che i giudici di secondo grado si sono riportati pedissequamente alla ricostruzione operata dal gip nell'ordinanza di custodia, copiata quasi per intero nella sentenza d'appello senza valutare elementi probatori essenziali. Con riferimento ai reati fine i giudici hanno aggiunto solo qualche frase di completamento alla fine della motivazione del gip (il ricorrente riporta, le frasi aggiunte dalla corte a proposito di ciascuno dei capi di imputazione:
"La responsabilità di tutti gli imputati per il capo esaminato non richiede particolari parole"; "circa la fornitura di cui al capo di imputazione non sussistono dubbi"; "come si è visto i protagonisti di cui alle imputazioni svolgono i ruoli che gli vengono contestati, con la dimostrazione delle relative responsabilità"). Sono stati ignorati, e quindi è stata omessa la motivazione, gli elementi riportati dalla difesa;
non si sono spiegate le ragioni per cui NI non poteva essere un consumatore;
la perquisizione subita da NI ha dato esito negativo ad eccezione di 2 mg di hascisc, non gli è stata trovata sostanza da taglio ne' altro, non può ipotizzarsi che il NI usasse il bar per illecita attività di spaccio. Non può escludersi che in caso di responsabilità ricorresse l'ipotesi del fatto lieve, perché nessuna prova è stata acquisita in ordine alla quantità dello stupefacente e ai nominativi degli acquirenti. Anche la frase pronunciata da IN "ognuno ha le sue storie" non depone contro l'uso personale. I motivi d'appello sono stati articolati in maniera specifica, ed il giudice avrebbe dovuto fornire una risposta a tutte le questioni proposte. Per il reato associativo la corte ha omesso di esaminare il materiale probatorio limitandosi ad accettare gli argomenti e le motivazioni dell'ordinanza cautelare, nella quale si parla di indizi di colpevolezza e non di prove.
NI è stato sottoposto ad intercettazione per soli 40 giorni, e l'imputazione riguarda un periodo più esteso.
Se si fosse ritenuto il suo coinvolgimento, si sarebbe potuto procedere a perquisizioni mirate, cosa che non è stata fatta. Si sostiene che il volume delle chiamate che lo riguarda è limitato perché poteva essere contattato in modo diretto e senza scrupoli al bar che gestiva. Però poteva essere controllato dalla polizia ed individuate le persone che da lui si rifornivano.
La sentenza evidenzia una occasione in cui IA avrebbe mandato la propria moglie al bar del NI, se però quest'ultimo fosse stato coinvolto negli affari del primo questi, avendo l'obbligo di dimora in NO, avrebbe dovuto necessariamente usare il telefono per comunicare con il secondo, e i contatti sarebbero stati più intensi. Il fatto che il numero delle telefonate sia scarso dimostra che non aveva il ruolo attribuitogli dagli inquirenti. Non esistono dichiarazioni di soggetti che abbiano detto di avere ricevuto stupefacente da lui. Se effettivamente fosse stato collaboratore di fiducia di IA avrebbe dovuto agire non soltanto nel mese di ottobre 2002, periodo in cui vi sono contatti telefonici. Dopo l'arresto di IN non vi è stato più coinvolgimento diretto di NI, il che dimostra che non era associato ma solo acquirente di stupefacenti.
I giudici di merito hanno trascurato la verifica di tali ragioni, e non è stata considerata l'esatta ricostruzione del fatto riportato da AT, perché nella sentenza a pagina 347 si è travisata una risposta di AT, dalla quale si deduce che NI era un consumatore. A tutto ciò i giudici di secondo grado non hanno dato risposta. NI lamenta inoltre che nonostante che per incensuratezza siano state concesse le attenuanti generiche e si sia tenuto conto del ruolo non particolarmente significativo della condotta, NI è stato condannato a cinque anni di reclusione, mentre IN è stato condannato a sei anni in considerazione del suo ruolo tutt'altro che marginale.
La sentenza ha in ogni caso omesso di spiegare le ragioni per le quali la pena di IN è stata ridotta in secondo grado a quattro anni e mezzo e quella di NI no.
LI propone cinque motivi, raggruppando da una parte i primi due e dall'altra gli ultimi tre in trattazioni congiunte. La prima parte dei primi due motivi (deve dedursi, il primo motivo) è uguale, salvo la diversità del preambolo e l'uso occasionale di avverbi differenti, al primo motivo di IA, cui in conseguenza si rimanda. La seconda parte dei primi due motivi afferma che, nel sostenere che è significativo l'impiego da parte del AT dell'auto di LI, la corte è caduta in un colossale equivoco, autentico errore processuale, le cui conseguenze paiono assai pregiudizievoli nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ribadisce poi che con l'accordo sulla pena, attraverso la rinunzia degli altri motivi di appello, era preclusa ai difensori la possibilità di dedurre sulla esclusione della partecipazione all'associazione.
Gli altri tre motivi lamentano l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, la manifesta illogicità della motivazione in tema di continuazione e concorso formale, la mancata o manifesta illogicità della motivazione sui requisiti per la sussistenza del reato associativo. La corte d'appello ha ritenuto che i reati contestati non potessero essere ritenuti in continuazione con altro per il quale LI era già stato giudicato perché il provvedimento precautelare e la successiva detenzione per tale fatto hanno interrotto l'unicità del disegno criminoso. Questo è stato il motivo per il quale è stata respinta l'applicazione della pena concordata. La corte, però, non ha considerato che l'effetto interruttivo si verifica solo per fatti commessi successivamente a quello per cui è intervenuta la carcerazione, e non per fatti precedenti, come invece è accaduto nel caso in questione. Infatti, la carcerazione e il successivo giudizio riguardano un fatto del 17 ottobre 2002, mentre i fatti per i quali qui si procede sono del 26 settembre e del 1 ottobre. La corte ha quindi applicato erroneamente la legge, e in modo manifestamente illogico ha motivato in ordine al periodo di commissione dei reati antecedenti l'arresto, essendo incomprensibile il percorso logico che ha portato ad escludere la continuazione, tanto più che secondo la giurisprudenza questa non può essere influenzata da elementi del tutto formali, e l'interruzione del disegno criminoso deve essere accertato in concreto dal giudice. Tra il primo e l'ultimo fatto vi è un intervallo di appena 20 giorni. Inoltre, la supposta associazione appare rudimentale e scarsamente organizzata, priva della distinzione di ruoli che la caratterizza a livello penale se, come risulta dalle intercettazioni, è necessario chiedere un'auto in prestito per rifornirsi di stupefacente. La corte, inoltre, non tiene in conto che nel ristretto ambiente di NO era naturale commentare anche telefonicamente situazioni di comune spaccio di stupefacenti. UC CE presenta due motivi.
Con il primo eccepisce erronea interpretazione della legge penale, mancanza di motivazione e sua manifesta illogicità. La corte d'appello non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover confutare le specifiche censure devolute con l'appello. L'estensore della sentenza si è limitato a trascrivere integralmente parti della prima sentenza oggetto di censura senza preoccuparsi di indicare le ragioni per le quali tali enunciazioni potevano resistere alle confutazioni difensive. Nei motivi di appello si era rilevata la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del ricorrente e, per i reati fine, anche dell'elemento oggettivo, rilevando che la prova non poteva essere dedotta dal solo rapporto di parentela tra gli imputati, risultando peraltro evidente che UC Fr. non rivestiva un ruolo all'interno dell'associazione. La sentenza della corte, pur rilevando che l'utenza telefonica di P. UR, una volta passata nelle mani del fratello, non è più stata oggetto di indagine, e non è più chiamata dai presunti consociati, nulla dice in proposito.
La corte si limita a riportare quanto trascritto nelle annotazioni fatte durante le indagini, anche nella parte in cui figurano i presunti consociati assolti già in primo grado. Nei motivi di impugnazione si chiedeva la riforma della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine al reato associativo, e la corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha ribadito quanto contenuto in quest'ultima. Tale sentenza riconosceva un ruolo poco pregnante del ricorrente, perché meno attrezzato sul piano criminale, descrivendolo come mero esecutore delle mansioni affidategli dalla sorella. La difesa aveva confutato la prima sentenza escludendo la prova di un'adesione permanente, stabile e duratura al programma criminoso, e assumendo trattarsi di fatti sporadici, in ordine ai quali comunque difettava alla consapevolezza del ruolo.
La corte viola la legge quando asserisce che l'aiuto economico consegnato a DA rivelerebbe il contributo all'associazione da parte del ricorrente: il primo, infatti, è stato assolto in primo grado in ordine a tale contestazione. È erroneo ritenere che l'utilizzo del telefono della sorella rilievi nella posizione UC Fr. all'interno dell'associazione, di fronte al fatto che quando il cellulare entra in suo possesso cessa ogni richiesta di intercettazione (e gli altri indagati si disinteressano di lui). Nell'appello si rilevava come in ordine al capo 3H il ricorrente non fosse a conoscenza di accordi intervenuti fra terzi. Sull'argomento la corte apoditticamente rileva solo che non risulta che l'imputato non si trovasse dove avrebbe dovuto, addirittura travisando i risultati delle intercettazioni. Quanto ai capi 3J e 3K la corte afferma che il fatto che non sia stato trovato lo stupefacente non fa venir meno la responsabilità.
Nei motivi d'appello si sosteneva però che dalle intercettazioni risultava come il ricorrente fosse estraneo agli accordi tra IS e P. UR.
La corte d'appello si è limitata ad enunciare gli elementi oggettivi del reato senza sforzarsi di indicare il profilo soggettivo, e di rilevare l'assenza di un contributo stabile, duraturo e cosciente del UC Fr., e quindi senza valutare le confutazioni della difesa. Il secondo motivo lamenta mancanza ed illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio. La corte d'appello, pur ritenendo l'imputato scarsamente attrezzato sul piano criminale e svolgente solo le mansioni affidategli dalla sorella, ha confermato il trattamento sanzionatorio di primo grado, ove la pena è incongruamente ed illogicamente fissata allo stesso livello di quella inflitta ai soggetti ritenuti in posizione preminente. Sui ricorsi, la Corte:
OSSERVA
Si è già visto che i ricorsi di NU, BU e TT sono inammissibili per rinuncia.
Tutti i ricorsi di coloro che hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 sono inammissibili.
In ordine alle censure riguardanti l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., va osservato quanto segue.
Questa sezione, sul tema, ha recentemente affermato che "una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con eventuale rinuncia agli altri, si forma una preclusione processuale che non consente la deduzione in sede di legittimità di questioni ulteriori, neanche se riguardino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Il suddetto, qui condiviso, principio di diritto è stato enunciato dalla Sezione 1^ di questa Corte nella sentenza del 24/10/2000, n. 6249, Fendoni, in relazione ad una fattispecie, del tutto sovrapponibile a quella qui in esame, nella quale l'imputato, dopo avere rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quello relativo alla misura della pena, aveva dedotto con il ricorso per Cassazione l'illegittimità della mancata rilevazione, da parte del Giudice di appello, dell'inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle prove di accusa e la conseguente necessità di una sua immediata assoluzione. Con il motivo unico posto a sostegno del proprio ricorso" l'imputato "sostiene, appunto, che sulla base della dedotta inutilizzabilità degli atti non potrebbe pervenirsi alla affermazione della sua responsabilità, ma non tiene conto del fatto che su tale punto (responsabilità per i reati ascrittigli) della sentenza di primo grado si è formata una preclusione processuale impeditiva della riproposizione della questione in sede di ricorso per Cassazione. Questo, infatti, può soltanto concernere i punti della decisione su cui non vi è stata acquiescenza e sui quali si è pronunziato il Giudice d'appello, con la conseguenza che quando, come nella specie, non si deducano errori di legittimità della Corte d'appello sull'unico punto rimasto in contestazione (la misura della pena), ogni ulteriore questione deve ritenersi preclusa, avendo l'imputato volontariamente rinunciato a contestare nelle diverse fasi processuali i punti della sentenza di primo grado originariamente impugnata ed il punto deciso dalla sentenza d'appello (appunto la misura della pena). Donde la inammissibilità del ricorso (vedasi anche, in ordine alla causa di inammissibilità in oggetto, correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, Cass. Sez. Unite 28/6/2000, n. 1, Tuzzolino)" (Cass., 4^, n. 15573 del 20/12/2005). Si rammenta che precedentemente è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni anche rilevabili d'ufficio alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., comma 4 non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Cass., 6^, n. 1754 del 30/11/2005 Rv 233393); che appena precedentemente altra sezione di questa Corte ha ritenuto che "in tema di patteggiamento in appello, vi è il diritto della parte di denunciare e il dovere del giudice di rilevare le nullità assolute concernenti il rito e le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p." (Cass., 5^, n. 38386 del 26/09/2005 Rv 232915). La Corte ha osservato in proposito che per l'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio. Ancora precedentemente, la stessa sezione ha affermato che "l'accodo delle parti sull'accoglimento, in tutto o in parte dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili davanti al giudice di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, salvo quelle relative a nullità assolute" (Cass., 5^, n. 45918 del 22/04/2005 Rv 233031); l'anno precedente Cass. 6^ n. 40817 del 17/09/2004 Rv 230259, ha affermato che "in caso di patteggiamento" in appello (art.599 c.p.p., comma 4, l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, fatta eccezione per quelle riguardanti pregresse nullità assolute e rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, per quelle afferenti alla stessa procedura camerale ex art. 599 c.p.p., comma 4 e per quelle relative alla violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2". In applicazione del principio, in tale occasione la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto deducendo l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, sul rilievo che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 ha, tra l'altro, effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.
L'applicazione dei riportati principi comporta l'inammissibilità di tutti i relativi ricorsi:
anche quello di NW, che eccepisce la nullità della sentenza per questioni relative alla conoscenza della lingua italiana. Infatti, che le nullità che eventualmente possano derivare in proposito non sono assolute (cfr. Cass., 4^ n. 14174 del 28.10.2005 Rv 233948 a proposito dell'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio;
Cass., 4^, n. 7664 del 24/11/2005 Rv 233415 circa l'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
Cass., 3^, n. 17438 06/04/2005 Rv 231387 sull'ordinanza cautelare). Anche la denuncia di contrasto è irrilevante perché, qualunque degli indirizzi giurisprudenziali esposti si segua, i ricorsi sarebbero in ogni caso inammissibili, tenuto conto del fatto che, quanto alle questioni proposte con riferimento alla motivazione, questa è stata comunque svolta nella sentenza impugnata e prima ancora dal primo giudice, al quale il secondo si è richiamato, e dagli atti non risulta l'evidenza di cui all'art. 129, comma 2. In ordine alle lamentele attinenti alla determinazione della pena, esse sono generiche, poiché non è indicato alcun motivo che giustifichi la richiesta di applicazione di una pena inferiore, così non rispettandosi il principio secondo il quale "l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità" dell'impugnazione, se questa "contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle" (Nella specie è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione contenente la mera affermazione secondo la quale "La pena inflitta ... può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione" - Cass., 6^, n. 6383 del 09/03/1998 Rv. 210904). Ed in ogni caso sono manifestamente infondate, avendo il provvedimento impugnato dato atto, attraverso il riferimento agli artt. 133 e 81 c.p., della congruità della pena concordata dalle parti.
Ricorrenti ai quali non è stata applicata la pena a seguito di accordo.
Vanno premesse le seguenti necessarie considerazioni. Anzitutto va considerato che "in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico- giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione" (Cass., 2^, n. 29434 del 19/05/2004 Rv 229220). In secondo luogo va rilevato che "allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" (Cass., 1^, n. 8868 del 26/06/2000 Rv. 216906). In terzo luogo occorre ricordare che "nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali" (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369); e che "il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova" (Cass., 4^, n. 36769 del 09/06/2004 Rv. 229690). Ciò premesso, a proposito degli specifici ricorsi va osservato:
TO.
Pur lamentando la ricorrente la manifesta illogicità della motivazione, ella propone in primo luogo una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione della prova, prospettazione inammissibile in questa sede sulla base dei principi richiamati in premessa. La corte d'appello indica una serie di elementi di prova relativi al commercio di stupefacente imputabile alla TO e al suo inserimento nell'associazione, i quali non sono validamente contrastati attraverso l'estrapolazione di alcuni episodi, isolati dal contesto generale. Inoltre, la constatazione dell'esistenza di una struttura gerarchica citata nel caso di specie non contrasta con il rilievo che per la sussistenza dell'associazione è sufficiente anche la concordanza e convergenza di condotte e il perseguimento di finalità comuni;
il livello delle quantità trattate emerge dalla serie dei colloqui considerati e dalla loro particolare reiterazione;
i rapporti di credito e debito non sono incompatibili con l'esistenza di un vincolo associativo, essendosi a più riprese riconosciuta da questa corte la configurabilità dell'associazione tra venditore e acquirente, nel caso della sussistenza di requisiti (avvalersi da parte del secondo continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza di farne parte, Cass., 6^, n. 15740 del 18/03/2003 Rv. 226813) che la Corte d'appello ha ritenuto, pur riportando il contenuto di precedenti atti, di individuare in una serie di affermazioni intercettate, tra le quali anche l'indicazione della TO come "quella che lavora per lui" ad opera di DE, nonché il fatto che ella si rifornisse esclusivamente dal gruppo e potesse acquistare a credito. Anche l'esistenza di momentanei disaccordi non fa venir meno il permanere del vincolo. A tutto ciò la Corte aggiunge, ritenendola circostanza significativa, l'esistenza di rapporti diretti ed immediati con i vertici dell'associazione. Dalla costanza ed esclusività del rapporto, dalla possibilità di ricevere a credito, dalla confidenza con altri partecipi e dall'esistenza di rapporti diretti con i capi si desume, considerato tutto ciò complessivamente, anche l'esistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte ha indicato come è stata effettuata l'identificazione della TO, e in conseguenza anche le relative lagnanze sono infondate.
IA.
Circa le censure di inosservanza dell'art. 599 c.p.p. (in particolare per pretesa omissione della discussione sui motivi proposti, per la rinuncia dei quali era intervenuto accordo, primo motivo), si osserva che la critica non trova riscontro nel verbale di udienza. Nel medesimo, infatti, si legge che il difensore "per IA si riporta al patteggiamento...e conclude riportandosi ai motivi d'appello in subordine".
Il motivo è pertanto infondato.
In ordine al secondo motivo, se è vero che la corte d'appello ha erroneamente affermato che l'applicazione della pena era subordinata all'esclusione del reato associativo (e quindi non all'esclusione della qualifica di capo), è tuttavia evidente dalla motivazione della sentenza che in IA è stata individuata la posizione di capo dell'associazione, sottolineata fin dalle prime pagine della sentenza. Il riconoscimento di tale posizione esclude l'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, ed è pertanto irrilevante l'erronea indicazione che compare in sentenza. La posizione di capo, peraltro, è dedotta da una serie di argomenti (si autodefinisce numero uno, da disposizioni, minaccia, ha contatto esclusivo con i fornitori e ad essi si rivolge frequentemente, pianifica le operazioni, convoca i collaboratori, invia i corrieri) e non solo da quelli richiamati dal ricorrente. Dei quali la pretesa contraddizione (individuata nell'affermazione dell'esclusività dei contatti da parte di IA con i fornitori e la possibilità di NU di contattarli anch'egli) cui il ricorrente fa riferimento è in realtà solo apparente, proprio perché nel riferire tale facoltà dell'NU la sentenza aggiunge che si trattava di cosa mai consentita agli altri sodali e tantomeno ai corrieri (il che vale a confermare l'esclusività del rapporto, pur riconoscendosi un'unica e sola eccezione).
La censura relativa alla "anomalia" della collaborazione di AT, consistente nell'esser stata prestata al solo scopo di guadagnare la libertà non richiedeva risposta ulteriore rispetto al richiamo, effettuato dalla corte, al fatto che le dichiarazioni sono anche autoaccusatorie. Infatti, Cass., 1^, n. 5270 del 12/03/1998 Rv. 210475, afferma condivisibilmente che "in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti". Nell'occasione la Corte ha chiarito che il disinteresse, indicato dai giudici di merito per dedurre la attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, si riferiva, appunto, alla mancanza, non di un generico interesse alla collaborazione, ma di un interesse specifico ad accusare il chiamato in correità.
L'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, è stata esclusa dalla Corte per la ramificazione del traffico, in posizione territoriale egemonica. Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto del fatto che nel giro di un anno la sostanza acquisita è stata di 593 grammi, e non si sia motivato sul punto. Va ricordato però che "in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5), il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità" (Cass., 4^, n. 38879 del 29/09/2005 Rv. 232428).
Occorre in conseguenza rilevare che quello quantitativo non è l'unico parametro utilizzabile per escludere il ricorrere dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 (e in conseguenza l'art. 74, comma 6), e che la Corte ha correttamente dato rilievo alla posizione territorialmente egemonica dell'associazione, escludendo per tale ragione - correttamente - l'accoglimento del motivo d'appello. NI.
Per il suo ricorso vanno richiamati particolarmente i principi esposti in premessa. La Corte d'appello ha fatto sì amplissimo riferimento a precedenti atti processuali, riportandone pedissequamente ampli stralci, e tuttavia così facendo ha evidenziato le circostanze sulle quali ha basato il proprio convincimento, precisando infine (attraverso il riferimento alle dichiarazioni di AT, che ha indicato NI come persona cui veniva consegnata la droga per lo spaccio, quello alle intercettazioni telefoniche, e quello all'uso del bar come volano dell'attività), quali elementi, in particolare, hanno costituito le ragioni della decisione. Le osservazioni relative all'interrogatorio di AT si risolvono in una richiesta di diversa valutazione della prova, inammissibile in questa sede, perché la sequenza complessiva delle dichiarazioni di AT, indipendentemente da qualsiasi errore di trascrizione, è in ogni caso interpretabile nel modo ritenuto dalla corte (pur senza considerare che il brano dell'interrogatorio riportato più ampiamente a pag. 109 della sentenza è in linea con l'interpretazione della Corte), una volta che le dichiarazioni stesse sono messe in relazione con il contenuto delle telefonate intercettate. Telefonate che hanno uno spessore ben diverso rispetto a quello proposto nel ricorso, ove ci si limita a far cenno ad un paio di situazioni dalle telefonate appunto emergenti, omettendo qualsiasi riferimento a tutte le altre, riportate nella sentenza d'appello e in quella di primo grado (che, come visto, si integrano a vicenda). Inoltre, di una di quelle situazioni è riportata una parte soltanto: ognuno "ha le sue storie e i suoi clienti" (pag. 57 della sentenza d'appello) diviene nei motivi "ognuno ha le sue storie", e viene persa la valenza probatoria in merito allo spaccio. Altri riferimenti esistono invece, si diceva, a NI nelle telefonate: quelle spasmodiche effettuate da IA per rintracciare lui e IN per recuperare il denaro per finanziare un nuovo acquisto;
la preoccupazione, anche di NI, per la sorte di LI circa un viaggio finito male;
i contatti con AT;
i conteggi con IN;
le preoccupazioni per la sorte di LU AN e via dicendo.
Non hanno rilievo gli argomenti spesi a proposito dell'attività di controllo che la polizia giudiziaria, a parere del ricorrente, non avrebbe svolto, visti gli elementi esposti dalle sentenze in ordine al coinvolgimento di NI nei fatti, o le ipotetiche deduzioni sulle possibilità di contattare IA per canali diversi da quelli telefonici, i risultati della perquisizione, la mancanza di ulteriori dichiarazioni a suo carico, per gli stessi motivi. In ordine al perdurare dell'inserimento nell'associazione, va rammentato che questa integra un reato permanente, e che nemmeno dal ricorso risultano elementi non congetturali che dimostrino la cessazione della permanenza: risultano contatti sicuri fino all'aprile 2003 (pag. 347 della sentenza d'appello) e nulla esclude che gli stessi siano proseguiti anche oltre.
In ordine alla quantificazione della pena, in primo grado sono state concesse le attenuanti generiche e, con riferimento al ruolo non particolarmente significativo e all'insieme delle imputazioni, ritenuta la continuazione e più grave il reato associativo, è stata adottata come pena base la misura minima prevista per il reato medesimo, con la riduzione massima per le attenuanti generiche e un aumento particolarmente contenuto (dieci mesi complessivi) per i tre reati-fine riconosciuti, in tale situazione (dopo aver rammentato che "la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale", Cass., 4^, n. 41702 del 20/09/2004 Rv. 230278), la motivazione della corte d'appello in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio risulta adeguata, facendosi riferimento all'estesa ramificazione dell'associazione. In ordine alla lamentela relativa al ricorrere del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 si rinvia agli argomenti esposti trattando la posizione di IA.
Il paragone con la posizione di IN è improponibile, essendo per quest'ultimo stata accolta la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. CE UC.
Il ricorso è infondato. Ricordati anche in questo caso gli argomenti esposti in premessa, in risposta ai rilievi riguardanti l'esame delle specifiche censure contenute nei motivi d'appello e la ammissibilità delle critiche relative alla valutazione del fatto e della prova, non resta molto da aggiungere. La corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla partecipazione ai fatti da parte di UC CE, riferendo il contenuto delle telefonate che lo riguardano:
ha riferito in ordine alla serie di condotte nelle quali ha ravvisato il concorso nei reati, evidenziando le attività dallo stesso compiute. A proposito dei reati di cui ai capi 3j e 3k è riportata la sequenza delle telefonate da cui emerge il ruolo di RA UC negli episodi del 26 settembre e dell'8 ottobre, telefonate adeguatamente ritenute prova della consegna di stupefacente, specie se gli episodi sono messi in relazione l'uno con l'altro; la corte rileva che il mancato rinvenimento dello stupefacente non ha rilievo, e l'osservazione, fatta con riferimento al contenuto delle intercettazioni, non è illogica: nel contesto, si è evidentemente ritenuto che l'incontro - tra IS e Pi. RA - del 26 fosse destinato alla consegna di droga, così come quello dell'8 ottobre. Anche per quel che riguarda il capo 3h sono riportate le telefonate, tra le quali quelle che coinvolgono Pi. RA, da cui emerge la sua partecipazione all'operazione.
Nel ricorso si sostiene che dalle telefonate emergerebbe che Pi. RA non sarebbe stato a conoscenza degli accordi intervenuti tra terzi, e che era estraneo all'episodio. Logica, invece, appare la complessiva interpretazione data nella sentenza impugnata, se si considera che Pi. RA riferisce ad P. UR di avere visto TE, questi dice di aver visto (evidentemente) Pi. RA, ed il "litigio" riguarda il fatto che l'incontro non è stato immediato. L'osservazione della Corte d'appello, che non risulta che Pi. RA non fosse sul posto secondo gli accordi presi, sinteticamente ma adeguatamente risponde alle censure in ordine alla sua partecipazione al fatto. Nemmeno tanto implicitamente si è data risposta ai rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato, attraverso il richiamo alla consapevole attività svolta, costituita da contatti plurimi con i fornitori e gli acquirenti, dall'essere riferimento continuo come vice della sorella, dalla perfetta conoscenza di tutti gli associati. La circostanza che DA - come afferma il ricorrente - non sia stato riconosciuto parte della associazione non ha alcun rilievo:
la condotta tenuta da UC Fr. nei confronti di questo è infatti indice dei legami esistenti con la sorella e con altri associati, per conto dei quali teneva rapporti con il primo. Il fatto che RA UC sostanzialmente dipendesse dalla sorella (come pure si rileva dalla sentenza) non influisce sull'esistenza del vincolo associativo (avendo la Corte tra l'altro dato dimostrazione delle relazioni intercorrenti con altri associati), ed è pertanto priva di rilievo la circostanza che del telefono della prima, una volta passato in mano a Pi. RA, si disinteressino sia gli associati che gli investigatori. Quanto al trattamento sanzionatorio (secondo motivo), valgono gli argomenti già esposti a proposito della posizione di NI, essendo la situazione identica (pena base 10 anni, ridotta nel massimo consentito per le generiche, con aumento limitato per la continuazione), con l'unica differenza che UC Fr. è stato riconosciuto responsabile di quattro reati fine anziché di tre, come invece è successo a NI;
nessun motivo specifico, inoltre, era stato proposto nei motivi d'appello riguardo alla continuazione (e quindi anche sul punto l'impugnazione non richiedeva risposta). LI.
Fondati sono i motivi riguardanti il mancato riconoscimento della continuazione. La Corte d'appello ha ritenuto che "i reati contestati nell'ambito del presente procedimento non possono essere ritenuti avvinti dalla continuazione in riferimento a quello per cui il 17.10.2002 MA è stato tratto in arresto e già giudicato in quanto il provvedimento precautelare e la successiva detenzione per il fatto del 17.10.2002 sono valsi ad interrompere l'unicità del disegno criminoso". Pur se (contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso) la contestazione di cui al capo la si estende anche a periodi successivi all'arresto, va infatti rilevato che Cass., 5^, n. 2851 del 12/02/1999 Rv. 212605 ha condivisibilmente affermato che "in tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sè efficace ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, ne', di conseguenza, esso è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 c.p.. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione" e Cass., 6^, n. 2802 del 13/02/1995 Rv. 201000, ha stabilito che "in materia di reato continuato, poiché l'unicità del disegno criminoso è costituita da una unità di ordine intellettivo, quando le singole azioni siano riconducibili ad un unico programma la continuazione è configurabile anche tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile ed altri commessi successivamente dal momento che la controspinta psicologica derivante dall'arresto o dalla condanna non necessariamente interrompe la persistenza del disegno criminoso già concepito ed in parte attuato". La ragione "formale" con la quale è stata negata l'applicazione della pena richiesta dalle parti ha avuto come conseguenza l'omissione della verifica della effettiva sussistenza dell'unico disegno criminoso di cui siano stati espressione i reati, e quindi dell'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 599 c.p.p., comma 4. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di OM. I rimanenti motivi sono assorbiti. Coloro i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali. Coloro i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati inoltre, ciascuno, al pagamento della somma specificata in dispositivo a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto degli elementi di colpa rilevabili ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti da NU RO, BU CE, TT AR, MP RA, AN LU, IL IZ, NW RE IN, OK HU UL, UC UR, TO SS, e condanna i primi tre al pagamento di Euro 300,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
i rimanenti sette, ciascuno, al pagamento di Euro 1500,00 in favore della stessa Cassa.
Rigetta i ricorsi di:
TO IA IE, IA NE, NI ID, UC CE;
condanna i predetti quattordici ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LI IN con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di OM. Così deciso in OM, il 6 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007