Sentenza 22 aprile 2005
Massime • 1
In tema di impugnabilità della decisione che definisce il concordato in appello, è inammissibile, in sede di legittimità, la questione relativa alla violazione del divieto di "bis in idem", in quanto l'accordo della parti sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri rende improponibili davanti al giudice di legittimità le questioni oggetto di motivi rinunciati, salvo quelle relative a nullità assolute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2005, n. 45918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45918 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/04/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 617
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 24989/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 03/06/2004 da:
OF GI, nato il [...], a [...];
avverso la sentenza 8 marzo 2004 della Corte di Appello di Napoli. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 gennaio 2002, il Tribunale di Napoli dichiarava RO GI colpevole dei delitti di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 459 e 455 c.p. nonché 81 cpv. e 468 c.p., e, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 410,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, ritenute accoglibili le concorde richieste delle parti in ordine al regime sanzionatorio, unificati, ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, il fatti di cui al procedimento in oggetto e quelli giudicati con sentenza della stessa Corte di Appello di Napoli del 03/02/2000, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2001, determinava l'aumento a titolo di continuazione per i reati giudicati con la sentenza impugnata in mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa;
determinava, quindi, la pena unica per in reato continuato in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1649.00 di multa;
con conferma nel resto.
Avverso la decisione anzidetta, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo le ragioni di censura indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 649 c.p.p., comma 1 e 2, art. 529 c.p.p., art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 599 c.p.p., comma 4, e violazione del principio del ne bis in idem, posto che esso istante era stato già giudicato per lo stesso fatto. In particolare, la Corte di Appello, nel recepire l'accordo delle parti sul meccanismo della continuazione, avrebbe dovuto rilevare che esisteva identità tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui al precedente procedimento n. 6094/1998. Infatti, al capo b) dell'imputazione del processo in corso, era contestato il reato di cui agli artt. 459 e 455 c.p. (per avere messo in circolazione valori di bollo - marche - contraffatti) e tale contestazione era perfettamente identica a quella sub b) del richiamato processo n. 6094/1998. Analogamente, la contestazione di cui al capo d) descriveva una condotta di utilizzazione di un sigillo contraffatto dell'Ufficio del Registro, Bollo e Demanio di Napoli e tale capo era identico al capo d) della rubrica dell'altro processo, in cui si era stato contestato l'uso del sigillo del Pubblico Demanio. Peraltro, i fatti giudicati in quel processo riguardavano l'intera vicenda sostanziale in tutti i suoi riflessi, posto che concernevano anche l'associazione per delinquere e la ricettazione del timbro del demanio nonché di un timbro postale. In conclusione, i fatti oggetto di giudizio erano compresi in quelli già giudicati e, dunque, sugli stessi si era formato il giudicato.
La censura è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, in caso di patteggiamento della pena in appello, previa rinuncia agli altri motivi di gravame, non è consentito alle parti di proporre, in sede di legittimità, questioni di carattere sostanziale e processuale sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, a parte, ovviamente, le ipotesi di nullità assoluta che possano essersi verificate in precedenza. Peraltro, nel caso di specie, la Corte di merito, nel recepire l'accordo delle parti ai fini dell'applicazione della continuazione con i fatti in precedenza giudicati, ha chiaramente spiegato che si trattava di ulteriori reati- fine, riconducibili al medesimo programma associativo, per il quale era intervenuta condanna.
Alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005