Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 14174
CASS
Sentenza 28 ottobre 2005

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Massime1

La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie non era stata rilevata né dallo stesso imputato alla comunicazione dell'atto, né dal suo difensore durante il giudizio).

Commentario1

  • 1Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025

    Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 14174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14174
Data del deposito : 28 ottobre 2005

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