Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
La nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio per l'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita. (Nella fattispecie non era stata rilevata né dallo stesso imputato alla comunicazione dell'atto, né dal suo difensore durante il giudizio).
Commentario • 1
- 1. Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025
Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 14174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14174 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1640
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 0164589/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) JT ME, AS SI DA NATO IL 26/06/1973;
avverso SENTENZA del 28/11/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
ZI IM, cittadino albanese, ricorre avvero la sentenza della Corte d'Appello di Torino, del 28 novembre 2003, che ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale della stessa città, del 20.6.03, che lo ha condannato alla pena di sei anni e due mesi di reclusione e 24.000,00 Euro di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, n. 477, art. 73, 482 e 495 c.p., ritenuta la continuazione, esclusa l'aggravante ex art 80 del citato DPR e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva.
Deduce: a) inosservanza di norme processuali, segnatamente dell'art. 143 c.p.p. per la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione ai giudizio d'appello nella versione in lingua albanese;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, laddove la corte territoriale ha ritenuto di disattendere la richiesta di un più benevolo trattamento sanzionatorio;
c) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86 e mancanza di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato, non accompagnata da un'attenta valutazione della personalità dello stesso. Il primo motivo di ricorso è infondato.
È certamente vero che l'imputato o l'indagato che non conosca la lingua italiana ha diritto di farsi assistere da un interprete tutte le volte in cui, non potendosene giovare, egli vedrebbe pregiudicato il proprio diritto di partecipare concretamente allo svolgimento del processo. Ovviamente, occorre che il pregiudizio sia reale, e cioè che il prevenuto non sia, effettivamente, nelle condizioni di comprendere i contenuti degli atti, orali o scritti, dei quali è necessario che egli prenda conoscenza.
Orbene, nel caso di specie non vi è ragione alcuna per ritenere che il ricorrente non abbia compreso il significato dell'atto di citazione notificatogli;
al contrario, vi è motivo di credere che egli fosse nelle condizioni di comprenderlo pienamente. In realtà, negli stessi motivi di ricorso, allorché si sostiene: "È pacifico, intanto, che il sig. ZI non comprenda la lingua italiana, quantomeno in termini processualmente significativi", si finisce con l'ammettere, implicitamente, che il ZI comprende la lingua italiana nei "termini processualmente non significativi", e cioè, in definitiva, che egli conosce la lingua italiana almeno quanto basta per comprendere il linguaggio della vita quotidiana. Se ciò è vero, per ammissione dello stesso ricorrente, deve allora concludersi che la conoscenza da parte di costui della lingua italiana, ove anche non approfondita al punto da comprendere la terminologia giuridica, è stata tuttavia certo sufficiente per rendersi conto del contenuto dell'atto di citazione;
di un atto, cioè, che altro non conteneva che la semplice comunicazione della fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello dallo stesso proposto. Ne discende, conseguentemente, che l'omessa traduzione dell'atto in questione non ha determinato, nel caso di specie, alcun pregiudizio. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, non precisa se e quale pregiudizio sia concretamente conseguito dalla mancata traduzione del decreto. Egli, invero, si limita a segnalare, genericamente, a mò d'esempio, quali diritti e facoltà avrebbe potuto teoricamente esercitare nella sede camerale (la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni o di pervenire ad un accordo con il P.M. ex art. 599, comma 4), senza tuttavia assumere di avere avuto la concreta intenzione di esercitarne qualcuno e di non aver potuto dar seguito a tale intento a causa della sua impossibilità di comprendere il contenuto dell'atto notificatogli.
In ogni caso, ove anche si volesse prescindere dalle considerazioni fin qui esposte - sufficienti a dimostrare che nel caso di specie alcuna nullità si è verificata, con riferimento alla condizione di cittadino straniero del ZI, e nessun pregiudizio è derivato dalla mancata traduzione dell'atto in questione e dunque alcuna concreta violazione del diritto di difesa- comunque l'eccezione di nullità, sollevata soltanto in sede di ricorso di legittimità, non potrebbe trovare accoglimento perché tardiva. Questa Corte ha, invero, affermato che la nullità derivante dall'omessa traduzione del decreto di citazione per l'imputato straniero che non comprenda la lingua italiana è di ordine generale e tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra tra le nullità assolute ed insanabili (di cui al primo comma dell'art. 179 c.p.p.), bensì tra quelle cosiddette "a regime intermedio" (art. 178 c.p.p., lett. e), che devono ritenersi sanate se non tempestivamente eccepite. Orbene, non risulta, nel caso di specie, ne' che l'imputato, appena ricevuto il decreto di citazione, abbia in qualche modo denunciato la propria incapacità di comprenderne i contenuti ed abbia richiesto la traduzione dell'atto, ne' che il difensore, in sede di giudizio, ne abbia formalmente eccepito la nullità. La dedotta nullità, quindi, ove anche esistente, deve ritenersi ormai sanata e non più proponibile.
Palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso. Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta (Cass. 25.5.95, Di Martino). Orbene, nel caso di specie ingiustificate devono ritenersi le doglianze proposte dal ricorrente. In realtà, la sentenza impugnata ha compiutamente esaminato le ragioni di doglianza espresse dall'imputato con i motivi d'appello e correttamente e, coerentemente interpretando le risultanze probatorie, ha ritenuto di non potere accedere alla richiesta di riduzione della pena al minimo edittale, segnalando che la gravità dei fatti contestati (che vanno dalla detenzione a fini di spaccio di alcuni chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, all'uso di documenti falsi o contraffatti, alla falsa attestazione delle proprie generalità) la personalità dell'imputato (recidivo per gravi reati, presente clandestinamente sul territorio nazionale e da tempo gravitante in ambienti criminali dediti allo spaccio di stupefacenti), la condotta processuale omertosa (malgrado la confessione, ritenuta parziale e conseguente solo alla sorpresa in flagranza di reato), non consentivano un trattamento sanzionatorio più contenuto di quello già adeguatamente determinato dal Tribunale attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la riconosciuta prevalenza delle stesse rispetto alla recidiva contestata. Una motivazione ampiamente appagante, dunque, immune da vizi logici, che non merita censure di sorta.
Ugualmente infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, posto che il giudizio di pericolosità sociale, che autorizza l'espulsione dello straniero, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86, è stato ampiamente, seppur implicitamente, espresso dalla corte territoriale con gli argomenti e le considerazioni, sopra riportati, attinenti alla gravità dei delitti commessi, ai precedenti ed alla personalità dell'imputato.
Il ricorso dev'essere, in conclusione, respinto ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006