Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è di per sè efficace ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, ne', di conseguenza, esso è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art 81 cod. pen. Al giudice di merito compete pertanto verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 12.2.99
1. Dott. F. Marrone Consigliere SENTENZA
2. " F. Calbi " N. 313
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 29224/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da CI NZ, n. Napoli 4.6.47 avverso la sentenza 28.5.98 corte app. Milano Visti gli atti, la sentenza denunziato, ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. V. Geraci che ha concluso per l'inamm.tà
Motivi della decisione
CI NZ era condannato con rito abbreviato dal gip del tribunale di Milano per i reati di cui agli art. 468 e 477-482cp, in continuazione, per aver contraffatto una carta di identità del Comune di Milano e per aver fatto uso di sigilli falsi. Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello confermava la pronuncia.
Ricorre personalmente il CI, che denuncia il vizio di motivazione:
-alcuna prova è stata acquisita circa i gravati addebiti. Non risponde al vero che egli sia stato colto dai verbalizzanti nell'atto di compilare il documento in questione;
-indebito è il diniego delle generiche e della continuazione col reato oggetto della sentenza di condanna 26.4.95 della corte d'appello di Milano.
-Inammissibile è la prima doglianza, poiché il vizio di motivazione non può mai veicolare in maniera surrettizia la censura alle opzioni probatorie che spettano al giudice di merito e che si sottraggono al sindacato del giudice di legittimità, se compiute, come nella specie, con argomentazioni aderenti alle risultanze probatorie ed esenti da vizi di sorta.
La censura formulata, invero, attinge direttamente i contenuti fattuali della decisione impugnata e si traduce in una prospettazione alternativa del fatto storico, così come acclarato dai giudici di merito.
-Ineccepibile è il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62bis cp, argomentato sulla scorta dei numerosi precedenti penali, anche di natura specifica.
-Appare fondata la censura inerente il diniego della continuazione, basato sull'affermazione che il disegno criminoso è interrotto dall'arresto.
La corte milanese ha, così, disatteso il principio di diritto già da tempo elaborato e costantemente ribadito da questa Suprema Corte, secondo il quale l'arresto intervenuto dopo la commissione di un reato non è di per sè ostativo alla configurazione della unicità del disegno criminoso con gli illeciti successivamente commessi ed all'applicabilità del regime della continuazione (cfr. massime CED, n.ri 201. 759, 192.43 9, 191.00 5, 179.76 4). Spetta, peraltro, al giudice di merito verificare puntualmente se l'arresto stesso costituisca, in concreto, ragione valida ad escludere l'identità del predetto disegno.
A tale compito si è sottratto il giudice d'appello, enunciando un erroneo principio di diritto ed esimendosi dall'accertare se nel caso di specie l'arresto del CI abbia prodotto una cesura nella ideazione criminosa che costituisce il "proprium" del reato continuato.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata "in parte qua".
P T M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la richiesta di applicazione dell'art. 81 cp, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999