Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'indagato dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, la custodia cautelare in carcere non può essere ricompresa fra le nullità assolute di cui all'art. 179 cod. proc. pen., ma rientra fra quelle relative soggette alle disposizioni degli artt. 181, 182 e 183 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2005, n. 17438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17438 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 06/04/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 455
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 03133/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI Gè SH, nato a [...] popolare cinese) il 14.08.1970;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova in data 7.01.2005 con cui è stata rigettata l'istanza di riesame avverso l'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli art. 3 n. 8 e 4 n. 1 della legge 20 febbraio 1958 n. 75;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
OSSERVA
Con ordinanza in data 7.01.2005 il Tribunale di Genova rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza impositiva della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino cinese LI Gè SH indagato dei reati di cui agli art. 3 n. 8 e 4 n. 1 della legge 20 febbraio 1958 n. 75. Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione degli art. 143, 175 e 309 c.p.p. avendo il Tribunale ritenuto erroneamente sanata l'eccepita nullità dell'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Massa, conseguente all'omessa traduzione della stessa nella lingua cinese, per avere la difesa presentato ampia ed articolata richiesta di riesame, sicché non sussisteva lesione del diritto di difesa. Egli era stato interrogato all'udienza di convalida e successivamente (in assenza dell'interprete) il GIP aveva emesso l'ordinanza applicativa della misura coercitiva.
Pertanto solo al momento della traduzione dell'ordinanza del GIP davanti al Tribunale del riesame ne aveva potuto conoscere il contenuto nella sua interezza.
La presentazione dell'istanza di riesame da parte del difensore non sanava la nullità avendo l'imputato il diritto di autonoma impugnazione, sicché solo la richiesta di riesame proposta personalmente dall'indagato avrebbe potuto sanare la nullità derivante dall'omessa traduzione.
Il Tribunale del riesame non doveva limitarsi a disporre la traduzione del provvedimento, ma avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rimessione in termini formulata in udienza. Il ricorrente eccepiva anche la nullità dell'ordinanza del Tribunale per inosservanza dell'art. 143 per non essere stata accompagnata dalla sua traduzione in una lingua a lui nota risultando che egli non conosceva la lingua italiana, come dimostrato dalla nomina dell'interprete che lo aveva assistito all'udienza camerale del 7.01.2005.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
L'eccepita nullità dell'ordinanza di riesame, perché non accompagnata dalla traduzione in una lingua nota all'imputato, non sussiste poiché la pregressa mancanza di conoscenza della lingua italiana, che aveva richiesto l'assistenza dell'interprete all'udienza di convalida dell'arresto, è superata dalla presentazione del ricorso per Cassazione effettuata personalmente dall'imputato, il quale redigendolo in perfetta lingua italiana, ne ha dimostrato approfondita conoscenza.
È infondata anche l'altra eccezione d'insanabilità della nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto perché non accompagnata dalla traduzione in lingua cinese, non rientrando la stessa nell'ambito delle nullità assolute previste dall'art. 179 del codice di rito, ma di quelle relative, soggette pertanto alle disposizioni di cui agli art. 181, 182 e 183 c.p.p.. Nella specie, l'eccezione non è stata sollevata con l'istanza di riesame, ma in data 7.01.2005, con motivi nuovi.
Dalla tardiva presentazione consegue l'inammissibilità dell'eccezione, peraltro infondata nel merito, perché, nella specie, l'indagato ha reso diffuso interrogatorio alla presenza dell'interprete in sede di convalida della misura cautelare ed ha proposto, tramite il difensore, un'articolata richiesta di riesame nella quale aveva effettuato precise contestazioni anche sulla sussistenza della gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari;
ne' occorreva rimettere in termini l'indagato, per non essere stato in grado di proporre personalmente autonoma impugnazione, avendo potuto lo stesso esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, avendo il Tribunale puntualizzato che la disposta traduzione dell'ordinanza di convalida dell'arresto non era stata disposta al fine di sanare una nullità, già sanata.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005.