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14 gennaio 1994
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5 aprile 2008
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6 febbraio 2016
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17 luglio 2024
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Art. 635-bis.
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione ((da due a sei anni)) .
((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato)) .
(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione ((da due a sei anni)) .
((La pena e' della reclusione da tre a otto anni:
1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato)) .
Commentari • 183
- 1. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informaticiAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 31 maggio 2020 · 282.4634
Il testo dell'art. 635-bis c.p. La ratio del reato ex art. 635 bis c.p. e il bene giuridico tutelato La condotta sanzionata dall'art. 635 bis c.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 42
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2011, n. 8555Provvedimento: […] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del 27 novembre 2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città - sezione distaccata di Mascalcia aveva dichiarato PI OB colpevole dei reati a lui ascritti (ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 11, e art. 635 bis c.p., per avere cancellato, nella qualità di dipendente della ditta individuale EP PI, una gran quantità di dati dall'hard disch del personal computer della sua postazione di lavoro ed ai sensi dell'art. 61 c.p., […]Leggi di più...
- reato·
- sussistenza·
- elemento materiale·
- cancellazione di dati·
- danneggiamento di dati informatici·
- recuperabilità·
- fattispecie·
- delitti·
- elemento oggettivo (materiale)·
- reati contro il patrimonio·
- danneggiamento