Sentenza 26 marzo 2009
Massime • 1
È nulla, per violazione del principio della domanda, la sentenza dibattimentale di patteggiamento emessa in assenza della rinnovazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta già rigettata dal giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2009, n. 17306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17306 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/03/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 314
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001826/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IR JANI, N. IL 16/08/1967;
avverso SENTENZA del 14/07/2008 TRIBUNALE di BRINDISI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 14 luglio 2008 e depositata il 17 luglio 2008, il Tribunale di Brindisi, all'esito del dibattimento introdotto giusta decreto di giudizio immediato del 10 aprile 2008, pronunciando ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., ha applicato le pene della reclusione in anni due, mesi otto e della multa in Euro duecentocinquemilaquattrocento, previo riconoscimento della continuazione e previa concessione di attenuanti generiche, a Zafiri Jani, imputato dei delitti di ricettazione, à termini dell'art. 648 c.p., e di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato, à
termini del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3 e 3 bis, accertati in Brindisi il 18 marzo 2008, con condanna alle spese del processo e a quelle di mantenimento in carcere, motivando:
l'imputato, in seguito al decreto di giudizio immediato, ha chiesto la definizione del processo col rito della applicazione della pena su richiesta in conformità; il Pubblico Ministero ha prestato il consenso in data 12 maggio 2008; il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari è ingiustificato, in quanto la pena finale è congrua e legale, senza che nulla rilevi l'errore incorso nel metodo di computo;
nel merito, poi, risulta che il giudicabile, confesso, venne sorpreso alla guida di un trattore stradale di provenienza furtiva e in possesso dei documenti relativi di un semirimorchio;
in detto veicolo era stato ricavato un abitacolo segreto e colà erano stati nascosti ventitrè immigrati clandestini;
non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p.; la pena indicata è congrua ai fini dell'art. 27 Cost., comma 3. 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Mauro Masiello e Cesare Pronat, mediante atto recante la data del 13 ottobre 2008, col quale deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), "violazione ed erronea applicazione" dell'art. 448 c.p.p. e mancanza di motivazione, deducendo: dopo la reiezione da parte del giudice per le indagini preliminari della istanza di definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta, la mozione non era stata riproposta in sede dibattimentale;
era, infatti, sopravvenuta la collaborazione dell'imputato e la difesa instava per la concessione della attenuante prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3 quinqies;
inoltre, il Tribunale ha omesso di motivare in ordine al diniego della attenuante in parola invocata dal difensore. 3. - Il ricorso è fondato.
Secondo la disciplina positiva la richiesta dell'imputato di applicazione della pena su richiesta, formulata prima del giudizio, ancorché il Pubblico Ministero abbia prestato il consenso, non conserva efficacia in esito alla reiezione del giudice. L'art. 448 c.p.p. prevede, infatti, la rinnovazione della richiesta "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado", così, implicitamente, escludendo che la istanza originaria serbi efficacia alcuna.
Orbene, nella specie, in difetto della rinnovazione da parte dell'imputato della richiesta (già rigettata dal giudice per le indagini preliminari) difetta il presupposto essenziale per l'innesto del rito alternativo nel dibattimento.
Tanto comporta la nullità della sentenza di applicazione della pena su richiesta per la patente violazione del "principio della domanda" e del correlato divieto per il giudice di pronunciare (fuori dei casi tassativamente previsti) ex officio, siccome impone l'osservanza del canone fondamentale del contraddittorio, coessenziale al modello costituzionale del giusto processo.
La nullità inficia, beninteso, la sola decisione finale e non si propaga al dibattimento e alla acquisizione della prova sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 493 c.p.p., comma 3. Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi per il giudizio. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009