Sentenza 25 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
Commentari • 3
- 1. Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025
Il principio di diritto Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L'individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all'indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva. Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, …
Leggi di più… - 2. Dichiarazione infedele: in caso di Sas l'imposta si calcola con riguardo al reddito dei singoli sociAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele di cui all' art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , nell'ipotesi di società in accomandita semplice, tenuta a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi con imputazione del risultato di esercizio direttamente a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata avendo riguardo al reddito dei singoli soci (Cassazione penale , sez. III , 14/09/2020 , n. 31195). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in dichiarazione infedele? Vuoi consultare altre sentenze in tema di dichiarazione infedele? La sentenza …
Leggi di più… - 3. Del reato di indebita restituzione dei conferimenti può rispondere anche il socioAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2017, n. 53832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53832 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2017 |
Testo completo
53832-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1990 Domenico Carcano - Presidente - Maurizio Gianesini CC 25/10/2017- Stefano Mogini R.G.N. 15498/2017 Ersilia Calvanese FA D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CA PA, nata a [...] il [...] CO FA, nato a [...] il [...] CO OB, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 06/12/2016 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere FA D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Leone Zeppieri e Gianluca Tognozzi, che hanno chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Latina ha rigettato le richieste di riesame presentate, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., da PA CA, FA OL e OB OL ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17 novembre 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.
2. PA CA, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'U.S. Latina Calcio s.r.l., è sottoposta ad indagine, in concorso con OS La RI e PA MA, per il delitto di appropriazione indebita aggravata della somma di 195.500 euro distratta dal patrimonio di tale società (capo 4) e per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti commesso nelle dichiarazioni relative all'Ires ed all'Iva per l'anno 2013, al fine di evadere tali imposte rispettivamente per l'importo di euro 47.740 e di euro 36.456 (capo 5). PA CA, unitamente ai soci dell'U.S. Latina e, segnatamente, ai figli FA e OB OL ed a PA MA, è, inoltre, sottoposta ad indagine per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, posto in essere in Latina dal 27 giugno 2014 al 15 ottobre 2015 (capo 6), e di false comunicazioni sociali in relazione ai bilanci dell'U.S. Latina chiusi al 30 giugno 2014 (capo 7) ed al 30 giugno 2015 (capo 8). Da ultimo, FA CO è indagato, in concorso con PA NI, PA MA e EK ST IE, per il delitto di appropriazione indebita della somma di euro 639.331 posto in essere ai danni della T.I.A. Transport Italiens Autorute s.r.l. in data 12 febbraio 2015 (capo 9) e per il delitto di autoriciclaggio, commesso in data 29 gennaio 2015 e 13 febbraio 2015, in concorso con PA MA e EK ST IE, per aver trasferito la somma profitto del reato predetto all'U.S. Latina Calcio, in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa (capo 10).
3. Sulla base delle risultanze investigative il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Latina ha convalidato il decreto di sequestro adottato di urgenza dal Pubblico Ministero in data 15 novembre 2016 e disposto il sequestro preventivo, tra l'altro: - della somma di euro 84.196,99 in via diretta sui conti correnti della società U.S. Latina Calcio "o, in caso di incapienza" nei confronti di PA CA, anche per equivalente, in relazione al delitto contestato al capo 5);
2 - della somma di euro 600.000 in via diretta nei confronti di PA MA, FA e OB OL ai sensi dell'art. 2641 cod. civ. sui conti correnti dei predetti "ovvero per equivalente in caso di incapienza", in relazione ai delitti contestati ai capi 6), 7) ed 8); della somma di euro 638.000, in via diretta sul conto corrente dell'U.S. Latina e nei confronti degli autori del reato contestato, FA CO, PA MA e EK ST IE, ed, "in caso di incapienza" anche per equivalente, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen., per il delitto contestato al capo 10).
4. Gli avvocati Leone Zeppieri e Gianluca Tognozzi, difensori di PA CA, FA e OB OL, ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 324, comma 7, cod. proc. pen., per come interpretato dal diritto vivente, in relazione articolo 111, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine perentorio per il deposito della motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame in materia reale ed, al contempo, dell'art. 325 cod. proc. pen. che prevede, a pena di decadenza, il termine di dieci giorni per proporre ricorso per cassazione avverso tale ordinanza, indipendentemente dalla ampiezza del lasso di tempo cui ha fatto ricorso il Tribunale del riesame per il deposito della motivazione della propria decisione;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., dell'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU, l'art. 42 della Costituzione e l'art. 322-ter cod. pen., in quanto l'ordinanza applicativa del sequestro per equivalente era priva della necessaria e specifica identificazione dei beni attinti dal vincolo reale;
o f - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., artt. 2626 e 2477, 2603, 2612 cod. civ., in quanto la motivazione della partecipazione di OB CO al delitto di indebita restituzione dei conferimenti ed alle falsificazioni del bilanci, contestate ai capi 6) e 7), era minimale, essendo limitata al rilievo che la stessa appariva "essersi prestata alla operazione di ricapitalizzazione della società"; - la carenza e, comunque, il carattere meramente apparente della motivazione relativa ai gravi indizi del reato di false comunicazioni sociali contestati ai capi 7) ed 8) della rubrica, in quanto la sussistenza del fumus commissi delicti era stata argomentata esclusivamente mediante un acritico rinvio alle risultanze della consulenza tecnica svolta dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto infondato.
2. Con il primo motivo i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 324, comma 7, cod. proc. pen., per come interpretato dal diritto vivente, e dell'art. 325 cod. proc. pen. in relazione articolo 111, comma terzo, Costituzione.
3. I ricorrenti deducono, infatti, che la giurisprudenza di legittimità riconosce, in materia di riesame delle misure cautelari reali, natura ordinatoria sia al termine per la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al Tribunale, che al termine per depositare l'ordinanza che definisce tale procedimento. L'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., tuttavia, si pone in contrasto con l'art. 111, comma terzo, della Costituzione nella parte in cui non contempla un termine perentorio per il deposito della motivazione della ordinanza del Tribunale del riesame in materia di provvedimenti impositivi di vincoli reali. Parimenti incostituzionale è la previsione dell'art. 325 cod. proc. pen. nella parte in cui pone un termine decadenziale fisso per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in quanto lo stesso non è modulabile in ragione della ampiezza del lasso di tempo cui ha fatto ricorso il Tribunale del riesame per il deposito della motivazione, che nella specie era stato pari a tre mesi e mezzo. L'art. 111, comma terzo, della Costituzione, infatti, prescrive che la persona accusata di un reato debba disporre del tempo e delle condizioni necessarie per е preparare la difesa ed analogo principio è enunciato dall'art. 6, paragrafo terzo, т lett. b), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che stabilisce che "ogni accusato ha diritto a disporre del tempo e della possibilità necessaria a preparare la difesa".
4. La questione dedotta si rivela manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte nel caso Capasso hanno statuito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro il rinvio dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo;
ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte 4 nel predetto comma 10 dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/3016, Capasso, Rv. 266790). Le Sezioni Unite hanno, altresì, rilevato che la scelta del legislatore di non assoggettare la procedura del riesame reale, nella sua integralità, al regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale non si rivela irragionevole sotto un profilo costituzionale in ragione della assoluta divergenza dei due istituti, in punto di presupposti, di sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale, nonché di ampiezza del sindacato di legittimità sui provvedimenti conclusivi. Tale divaricazione non si pone, pertanto, in contrasto con le previsioni della Costituzione, stante il diverso rango (e, pertanto, la diversa graduabilità) dei valori che risultano esposti all'esercizio del potere limitativo in via cautelare, personale e reale, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale in plurime pronunce (Corte cost., ordinanza n. 153 del 4/05/2007; sentenze n. 268 del 10/12/1986 e n. 48 del 9/02/1994), nonché dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 18954 del 31/03/3016, Capasso, non massimata sul punto, § 6.4.2; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, non massimata sul punto, § 11.2). Ricorrente è, inoltre, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale il rilievo secondo il quale il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato;
non vi è, pertanto, un obbligo costituzionale di assegnare uguale contenuto difensivo ai rimedi che, pur se identici per denominazione, si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'oggetto del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di proporre riesame delle misure cautelari reali è anche il terzo sequestratario, estraneo al fatto di reato per il quale si procede.
5. Manifestamente infondata si rivela la eccezione sollevata dal ricorrente anche nella parte in cui deduce la incostituzionalità della previsione di un termine per impugnare l'ordinanza adottata all'esito del procedimento di riesame reale, determinato indeclinabilmente nella misura fissa di dieci giorni e non graduabile in ragione del lasso di tempo resosi necessario per motivare tale ordinanza.
6. Errata si rivela, infatti, la individuazione del tertium comparationis, atteso che anche l'art. 311 cod. proc. pen. prevede un termine fisso, nella specie di dieci giorni, per proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.
7. La sperequazione denunciata dal ricorrente è inoltre, su un piano più generale, insussistente. Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è, infatti, quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, che, secondo disposto della lett. a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701), laddove il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. è di dieci giorni secondo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 311, comma primo, stesso codice.
8. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la inosservanza o la erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., dell'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU, dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 322-ter cod. pen., in quanto il Tribunale di Latina non aveva rilevato la illegittimità dell'ordinanza applicativa del sequestro preventivo, che si limitava apoditticamente a determinare l'ammontare delle somme da sottoporre a sequestro per equivalente senza, tuttavia, indicare i beni da attingere e rimettendo tale valutazione agli organi deputati alla esecuzione del provvedimento. In tal modo, tuttavia, secondo i ricorrenti, si realizza una inammissibile inversione dell'onere probatorio, demandando alla difesa di provare che i singoli beni, oggetto della misura cautelare unicamente per scelta degli inquirenti, non possano essere attinti dal vincolo reale;
tale torsione alla ordinaria e legittima distribuzione tra le parti degli oneri probatori determina, tuttavia, un allungamento dei tempi procedimentali e, soprattutto, la creazione di un sistema accusatorio parallelo, lesivo dell'art. 42 della Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU. Gli artt. 322-ter cod. pen. e l'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del resto, prevedono che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sia disposto sui beni dell'indagato idonei ad integrare il valore corrispondente al profitto o al prezzo di reato;
tali previsioni, pertanto, impongono al giudice, sin dall'adozione della misura cautelare reale, di identificare tali beni e di porre in essere una loro, seppur sommaria, valutazione, soprattutto ove venga disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 6 9. Il motivo di ricorso si rivela infondato, in quanto oblitera i tratti strutturali propri del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e, pertanto, deve essere disatteso. La confisca per equivalente, esemplata dal legislatore italiano sul modello della value confiscation, si connota strutturalmente per il superamento del rapporto pertinenziale tra bene e reato per il quale è stata pronunciata condanna, che connota, invece, l'archetipo della confisca diretta delineato dall'art. 240 cod. pen. La confisca per equivalente, pertanto, consente, in via eccezionale, la traslazione della misura ablatoria dal bene collegato con il reato da un nesso pertinenziale ad altro bene risultato nella disponibilità dell'imputato, indipendentemente dalla provenienza legittima del medesimo (ex plurimis: Sez. U, n. 41936 del 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164; Sez. 5, 16 gennaio 2004, n. 15445, Rv. 228750), ed anche ove lo stesso sia entrato nella disponibilità del condannato dopo il provvedimento di confisca (Sez. 2, n. 5801 del 09/11/2016, Romano, Rv. 269367; Sez. 6, n. 33765 del 23/07/2015, Chisso, Rv. 265012). Pertanto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al P.M. (ex plurimis: Sez. 2, n. 24785 del 12/02/2015, Monti, Rv. 264282; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918). Nessuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile nel caso di specie in relazione alla mancata previa identificazione dei beni da sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. 10. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., art. 2626 e 2477, 2603, 2612 cod. civ. Nella ordinanza impugnata la motivazione della partecipazione di OB CO al delitto di indebita restituzione dei conferimenti ed alle condotte di falsificazione del bilancio, contestate ai capi 6) e 7), era, infatti, minimale, 7 essendo limitata al rilievo che la stessa appariva "essersi prestata alla operazione di ricapitalizzazione della società". Il Tribunale del riesame, prescindendo dalla carenza in capo alla CO delle qualifiche soggettive prescritte dalle fattispecie incriminatrici invocate, nell'argomentare la responsabilità a titolo concorsuale della indagata nella commissione dei delitti di false comunicazioni sociali e di indebita restituzione dei conferimenti, aveva, pertanto, valorizzato esclusivamente la partecipazione della medesima alla deliberazione dell'aumento del capitale sociale ed il rapporto familiare, obliterando i canoni minimali della motivazione dei provvedimenti cautelari reali. Tali affermazioni si rivelavano, tuttavia, apodittiche, non avendo la CO partecipato alla realizzazione dei giroconti che, secondo l'ipotesi di accusa, avrebbero integrato la ipotizzata condotta di indebita restituzione del capitale sociale. 11. Tale censura si rivela, tuttavia, infondata e, pertanto, deve essere disattesa. Il Tribunale di Latina, nella ordinanza impugnata, ha rilevato come i soci dell'U.S. Latina Calcio, al fine di superare una situazione di grave sottocapitalizzazione che avrebbe impedito la iscrizione della società al campionato di calcio di serie B, in data 27 giugno 2014 avevano deliberato un aumento di capitale, integralmente versato nella misura di 604.000 euro, conferito nella misura di 302.000 da parte di PA MA e di 151.000, ciascuno dai germani FA e OB CO. Nello stesso giorno del versamento di tali somme sul conto corrente del Latina Calcio, l'amministratore della società, PA CA, con giroconto, aveva, peraltro, trasferito l'importo di 600.000 euro su due conti deposito a risparmio accesi in data 27 giugno 2014, ovvero il medesimo giorno della delibera di aumento di capitale, e riconducibili alla medesima società. Da tali conti erano stati tratti due assegni circolari dell'importo di euro 49.998,35 ciascuno (per il totale di euro 99.996), di seguito versati su un conto intestato a PA MA e su un altro conto intestato a PA CA ed al figlio FA CO. In seguito alla estinzione dei due predetti conti di deposito a risparmio, in data 14 ottobre 2015, inoltre, la somma di euro 251.639,66 era stata versata su un conto del MA e la somma di euro 251.642,10 su un conto di PA CA e FA CO. Quanto ai contestati delitti di false comunicazioni sociali, nel provvedimento impugnato, richiamando il titolo cautelare reale genetico, si evidenzia, inoltre, 8 come nei bilanci successivi all'aumento di capitale deliberato il 27 giugno 2014, ovvero quelli chiusi alla data del 30 giugno 2014 ed alla data del 30 giugno 2015, era riportato falsamente, quale patrimonio netto un capitale sociale di euro 634.000 e quale "attivo circolante/attività finanziarie" un deposito finanziario di euro 600.000, invero insussistente, in quanto medio tempore restituito ai soci senza alcuna giustificazione formale. Nessun giustificazione contabile risultava, inoltre, per tali restituzioni e, parimenti, la rappresentazione nei bilanci d'esercizio degli anni 2014-2015 di tali fatti materiali non rispondenti al vero risultava idonea ad integrare il delitto di false comunicazioni sociali da parte dei predetti soggetti. 12. In tale contesto probatorio il Tribunale di Latina ha ritenuto che tali condotte illecite erano state poste in essere dalla CA, presidente del consiglio di amministrazione del Latina Calcio US, e dai soci PA MA, OB e FA CO per occultare la gestione in perdita della società ed al fine di scongiurare il grave danno che sarebbe stato cagionato ai soci dalla mancata iscrizione al campionato di calcio di serie B. Nella valutazione delineata alle pagg. 51 e 52 della ordinanza impugnata OB CO, socia del Latina Calcio e, pertanto, soggetto che sarebbe stato inciso da gravi perdite ove non fosse stata posta in essere la apparente ricapitalizzazione, aveva partecipato a tale operazione, posta in essere dalla madre, consapevole che di lì a poco avrebbe recuperato, se non in tutto, almeno in parte, le somme immesse nella società attraverso il fratello. Secondo il Tribunale di Latina, pertanto, il contesto estremamente ristretto e quasi integralmente familiare della compagine sociale del Latina Calcio US, contestualità tra l'esecuzione dell'aumento di capitale e lo storno delle somme mediante le quali tale operazione erano state realizzate, la preordinazione dei conti sui quali sarebbero confluite le somme di seguito restituite e la comunanza dell'interesse tra i soci inducevano a ritenere sussistente il concorso anche della CO alle condotte criminose contestate ai capi 6), 7) ed 8) sub specie di un previo accordo della stessa con la madre. Ritiene, pertanto, il Collegio che il Tribunale del riesame di Latina, nei limiti delibatori propri della presente sede, abbia fatto corretto governo dei principi che regolano il concorso di persone nel reato, atteso che le valutazioni espresse nella ordinanza impugnata non integrano una motivazione carente o anche solo meramente apparente e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 13. Nessuna violazione di legge può, inoltre, essere ravvisata con riferimento alla carenza della qualifica soggettiva richiesta per integrare la fattispecie incriminatrice dell'art. 2626 cod. civ., atteso che era la CO esclusivamente un socio dell'U.S. Latina Calcio. Il legislatore, già nella disciplina previgente, ha delineato la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti come un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori quali titolari dell'obbligo di garanzia sull'integrità del capitale sociale. Incriminando solo l'amministratore il legislatore, pertanto, non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione del conferimento o della liberazione dall'obbligo di eseguire lo stesso. L'esclusione del concorso necessario del socio non implica, tuttavia, anche quella del concorso eventuale nelle ipotesi nelle quali il medesimo abbia tenuto una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipizzata e non sottoposta a pena e che si risolva in un contributo di partecipazione atipico rispetto alla condotta dichiarata punibile. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni sul concorso eventuale di persona nella loro funzione incriminatrice qualora, come nella specie, il socio non si sia limitato a trarre vantaggio dalla restituzione o dalla liberazione, ma o abbiano fornito un effettivo contributo di volontà, qualificabile in termini di f determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione. 14. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la assenza e, comunque, il carattere meramente apparente della motivazione relativa ai gravi indizi del reato di cui all'art. 2621 cod. civ., contestato ai capi 7) ed 8) della rubrica, in quanto la sussistenza del fumus commissi delicti era stata argomentata esclusivamente mediante un acritico rinvio alle risultanze della consulenza tecnica svolta nelle indagini preliminari e, segnatamente, senza dimostrare l'avvenuta integrazione delle soglie di punibilità previste dal delitto di false comunicazioni sociali nella formulazione previgente. 10 15. Tale censura si rivela infondata, in quanto anche su tale punto la motivazione del provvedimento impugnato non si rivela meramente apparente. Il Tribunale di Latina, alla pag. 34, ha motivato l'avvenuto superamento delle soglie di rilevanza penale per la condotta incriminata di false comunicazioni sociali, evidenziando come l'entità degli "elementi distorsivi" (rectius: contrari al vero) riportati nel bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2014 e, di seguito, trasfusi anche in quello relativo all'esercizio successivo erano tali da far ritenere superata la soglia di punibilità prevista dall'art. 2621 cod. civ. nella formulazione previgente e, comunque, insussistenti gli estremi per ravvisare la esclusione della punibilità per "alterazioni non sensibili" della situazione economica, patrimoniale o finanziaria, secondo la previsione di cui all'art. 2621 cod. civ. nella pregressa formulazione o per particolare tenuità ai sensi del vigente art. 2621-ter cod. civ. I ricorrenti, peraltro, non avevano introdotto elementi di fatto diversi da quelli riportati nella relazione redatta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, essendosi limitati a richiamare, in astratto, le soglie di punibilità di cui all'art. 2621 cod. civ., senza, tuttavia, indicare alcun dato concreto o esporre alcun calcolo idoneo a confutare le stime operate dallo stesso. Nella ordinanza impugnata si rivela, inoltre, che l'aumento del capitale sociale era stato posto in essere in una situazione di rilevante esposizione debitoria e di ingente sottocapitalizzazione dell'U.S. Latina che rendeva necessario l'apporto di ulteriori risorse finanziarie;
nel decreto di sequestro, richiamato sul punto, si evidenzia, inoltre, che nel bilancio di esercizio del Latina Calcio US chiuso al 30 giugno 2013 era stata riportata una perdita di esercizio di euro 384.853, che aveva indotto i soci, in data 27 giugno 2014, a deliberare il predetto aumento di capitale da 30.000 euro a 634.000 euro, di seguito indebitamente restituito. In tale contesto deve, peraltro, rilevarsi come integralmente infondata si riveli la censura relativa alla violazione di legge conseguente al mancato superamento delle soglie di punibilità. 16. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano FA D'Arcangelo ths: 11 Depositato in Cancelleria 29 NOV. 2017 P R EL L Il Funzionario Giudiziario oggi, Piera ESPOSITO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO