Sentenza 12 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/11/2002, n. 15877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15877 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 5877/0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Salvatore SENESE 2R.G.N. 5685/00Gron. 37189 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELEN NO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONE CHI Ud.04/06/02 - Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA OR, elettivamente domiciliato in ROMA 303, presso lo studio dell'avvocato 2002 VIA NOMENTANA 2602 PAOLO CARBONE, rappresentato e difeso dall'avvocato -1- GIUSEPPE MACCAURO, giusta procura speciale atto notar VINCENZO GOLIA di AVERSA del 24/9/2001, rep. 60651; - resistente con procura avverso la sentenza n. 3300/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 09/11/99 R.G.N. 988/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MACCAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n.5685/00 Svolgimento del processo L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricorre per la cassazione della sentenza, descritta in epigrafe, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, riformando quella di primo grado, negativa per l'assicurato conformemente alla contestazione dell'Istituto, ha accolto, uniformandosi alla rinnovata ctu, la domanda del sig. Salva- tore Barbato, diretta ad ottenere la corresponsione dell'assegno d'invalidità. La sentenza impugnata ha argomentato che l'assicurato, sulle scorta della relazione medico legale, aveva attinto il requisito sanitario a far tempo dal settembre 1987 Contro questa sentenza l'Istituto ricorrente prospetta i vizi di motivazione e le viola- zioni di legge infra descritti. L'intimato si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione l'Istituto ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e 62 della legge 30 aprile 1969, n. 153, oltre difetti di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod.proc.civ.). Rileva, in particolare, che il Giudice collegiale non si è preoccupato di verificare il possesso da parte del Barbato dei requisiti d'assicurazione e di contribuzione ai fini del perfezionamento della fattispecie legale per il riconoscimento dell'assegno d'in- validità, limitandosi a statuire in ordine alla sussistenza del requisito medico legale. Il ricorso merita di essere accolto. Secondo l'art. 4, terzo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222, richiamato dalla difesa dell'Istituto: "Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, co- loni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma è con- seguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi. giornalieri. Il requisito di contribuzione, nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione, è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri.". D'altra parte l'art. 62 della legge 30 aprile 1969 n. 153 recita: "I requisiti di contribu- zione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 3 26 ottobre 1957 n. 1047 e successive modificazioni s'intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata. La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento". La legge 26 ottobre 1957 n. 1047 ha esteso ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, revisionata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 in ordine alla disciplina dell'invalidità pensionabile. Da questo quadro normativo discende che, per il riconoscimento del diritto all'asse- gno d'invalidità, oltre all'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 222 del 1984, occorre verificare anche l'esistenza di quello as- sicurativo e di contribuzione di cui all'art. 4 della medesima legge, il quale, insieme con quello sanitario è elemento costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale (v. ex plurimis Cass.,: 3 marzo 2001, n. 3101; 16 ottobre 2001, n. 12629). Il Tribunale, riconoscendo il diritto all'assegno, ha violato la predetta norma avendo omesso, a fronte dell'impugnazione dell'assicurato soccombente in primo grado, di accertare la sussistenza dei requisiti d'assicurazione e contribuzione. La sentenza deve, pertanto, essere cassata e rinviata per un ulteriore esame alla Cor- te d'appello di Salerno, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Salerno. Così deciso in Roma il 4 giugno 2002 Il Consigliere est. Il Presidente plates fres DI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 NOV, 2002 IL CANCELLIERE 4