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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15020/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15020/2017 promossa da:
ATTRICE Parte_1
con l'avv. Pietro Benedetto Carleschi
contro
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Attilio Franchi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- nel merito, in via principale: accertata la responsabilità contrattuale del dott.
[...]
nella causazione del danno subito dalla signora condannare il dott. CP_1 Pt_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, quantificati nella Controparte_1
somma complessiva di € 97.553,48, di cui € 6.822,83 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte a titolo di danno biologico e di rifusione delle spese tutte sostenute a causa e in connessione delle prestazioni rese dal convenuto, per come illustrata in dettaglio degli atti depositati ed accertate in CTU,
pagina 1 di 11 ed oltre agli interessi e rivalutazione;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risultasse diversamente accertata o ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accertamento della responsabilità contrattuale del resistente, accertata in ogni caso la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del dott. nella causazione del danno subito dalla Sig.ra Controparte_1
condannare il dott. al risarcimento dei danni subiti e subendi Pt_1 Controparte_1 dall'attrice, quantificati nella somma complessiva di € 97.553,48, di cui € 6.822,83 a rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte
a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte a titolo di danno biologico e di rifusione delle spese tutte sostenute a causa e in connessione delle prestazioni rese dal convenuto, per come illustrata in dettaglio degli atti depositati ed accertate in CTU, ed oltre agli interessi e rivalutazione;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risultasse diversamente accertata o ritenuta di giustizia. -
Con rifusione delle spese legali e competenze del giudizio.
Per parte convenuta: precisa le conclusioni riportandosi alla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. citava in giudizio il dott. Parte_1 [...]
formulando domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1
derivanti dagli errati interventi odontoiatrici effettuati dal professionista a decorrere dai mesi di dicembre 2006/gennaio 2007 deducendo che, a seguito del procedimento di ATP n. 4244/16
RG dalla stessa incardinato avanti a questo Tribunale era emersa la responsabilità del convenuto;
quantificava i danni patrimoniali in €41.930,00, pari alla spesa sostenuta per gli interventi rivelatisi errati, ed in €35.000,00 pari al costo degli interventi necessari per rimediare ai danni verificatisi, ed i danni non patrimoniali in €12.645,22 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 4.312,96 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, ed € 3391,64 quale “personalizzazione” del danno, oltre alle spese del procedimento di ATP. pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, considerato che le prestazioni mediche erano state effettuate negli anni 2006-2007 e che la prima contestazione in merito ai danni subiti era allo stesso pervenuta, a mezzo della missiva inviata dall'avv. Carleschi il 17.2.16, riconducendo la domanda risarcitoria alla responsabilità extracontrattuale, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno della attrice ex art. 2947 c.c.; contestava, in ogni caso, le risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento per ATP e la quantificazione del danno.
Preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , rappresentata in Italia dalla Controparte_2
Agenzia CP_3
Si costituiva negando l'operatività della copertura Controparte_4
assicurativa invocata dal convenuto.
Disposta la conversione del rito, acquisito il fascicolo del procedimento per ATP, richiamato a chiarimenti il CTU ed escussi i testi ammessi, dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento alla domanda svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata a seguito di intervenuta rinuncia agli atti e successiva accettazione da parte della compagnia, all'udienza del 10.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica, qual è quella che qui interessa, non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, le cui norme sostanziali – diversamente da quanto affermato da parte convenuta – non si applicano ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (tra le altre: Cass. 28811/2019, n. 28811), la S.C. (da ultimo: Cass. 10050/22) ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore pagina 3 di 11 (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo
(a partire da Cass. 589/1999, cfr., tra le tante: Cass. 9085/2006, Cass. 6438/2015).
Ciò premesso, - afferma ancora la Corte – il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante), ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 13533/2001; tra le conformi più recenti, ex multis,
Cass. 826/2015; Cass. 98/2019). In particolare, “con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
18392/2017; Cass. 26700/2018; Cass. 14335/2019; Cass. 27606/2019; Cass. 10050/22).
Qualificata come contrattuale la responsabilità medica fatta valere da parte attrice, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal tenuto conto che le prestazioni CP_1
di implantologia sono state effettuate dal convenuto negli anni 2006-2008, la prima contestazione da parte dell'attrice, a mezzo lettera del proprio legale, è stata ricevuta dal pagina 4 di 11 convenuto il 22.2.16 (doc. 8 convenuto e 10 allegato al ricorso ATP), e il presente procedimento è stato iscritto a ruolo il 3.10.2017.
Ciò detto si osserva quanto segue:
1) L'esito della consulenza tecnica
Dalla documentazione medica esaminata dal ctu prof. assistito Persona_1
dall'ausiliario specialista odontoiatra e protesista dentale dott. sia nel corso Persona_2
del procedimento di ATP che nel presente procedimento (cfr. relazione depositate nei due procedimenti), si evince che:
- l'attrice si era rivolta al dott. per risolvere una parodontosi accertata e CP_1
sostituire e integrare alcuni elementi dentari persi;
- il piano di trattamento proposto (avulsioni, terapie canalari, mini rialzo di seno mascellare) era corretto;
- le terapie, iniziate nel 2006, erano terminate a metà dell'anno 2008; dopo pochi mesi l'attrice aveva presentato alcuni problemi, “arginati” dal professionista con cementazioni, ricementazioni, cure antibiotiche ecc., sino a quando, nel 2012, era stata accertata la lesione antrale, documentata da TAC;
da allora, era iniziato il decadimento generale delle strutture protesiche, e soprattutto, dei tessuti;
- all'epoca del primo esame da parte del ctu la situazione dell'attrice risultava ulteriormente complicata posto che solo un impianto, in zona 46, era rimasto in situ, mentre gli altri erano andati persi;
- le protesi in situ si presentavano “incongrue” e comunque “già di cattiva fattura alla loro realizzazione”;
- è indubbio, pertanto, il nesso causale tra quanto riscontrato e la condotta del professionista considerato, ulteriormente, che l'attrice all'epoca dell'intervento odontoiatrico, soffriva di parodontosi e, pertanto, “maggiore attenzione doveva essere prestata nel redigere un piano di trattamento riabilitativo”; il non tener conto di quanto sopra – osserva l'ausiliario del ctu – “ha probabilmente inciso nel ridurre la durata della riabilitazione prestata dal convenuto”;
- le conseguenze in capo all'attrice vanno individuate in: pagina 5 di 11 - un'invalidità temporanea totale per due giorni;
- un'invalidità temporanea al 50% per venti giorni;
- un'invalidità temporanea al 25% per venti giorni;
- un'invalidità temporanea al 10% per settecentocinquanta giorni;
- un danno biologico permanente (conseguente alla perdita di osso generalizzato delle due arcate dentarie, lesione della membra di all'antro sinistro, perdita di elementi Pt_2
dentari) pari al 9%.
Tali conclusioni, basate su argomentazioni, analiticamente indicate nella relazione, nonché sull'esame obiettivo e sull'approfondita disamina della documentazione sanitaria in atti, vanno integralmente condivise e si sottraggono alle censure sollevate dal consulente di parte convenuta.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata, la responsabilità professionale del dott. per CP_1 la condotta colposa nell'esecuzione degli interventi eseguiti in danno dell'attrice.
2. La quantificazione del danno
In materia di danno biologico permanente, deve premettersi che, secondo la giurisprudenza della S.C., “nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto: a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi;
b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico ….Per tenere conto di tutte queste circostanze il giudice di merito deve: - liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed eguale per tutti, che consenta di garantire la parità del trattamento a parità di danno;
-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. “personalizzazione del risarcimento”). In sostanza, quindi, “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze pagina 6 di 11 specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 23778/2014; v. anche Cass.
SS.UU. 26972/08).
Nella specie, con riferimento alla quantificazione del pregiudizio subito dalla attrice, ritiene questo giudice che debba applicarsi l'art.7 comma IV Legge 24/2017 secondo il quale il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria va risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 209/2005 come aggiornate dal DM del 16.7.24 (Cass. 28990/19).
Pertanto, può essere riconosciuto all'attrice, in primo luogo, il risarcimento del danno biologico permanente, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, quantificato, ex art. 139 Decreto cit., in € 14.902,92, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'insorgenza dei sintomi come accertata dal ctu al 2011 (58 anni) e del punto di invalidità accertato dal ctu nella misura del 9%.
Passando al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo”, vanno riconosciuti all'attrice i seguenti importi:
- in € 110,48 (pari ad € 55,24 giornalieri) per il periodo di invalidità temporanea totale (giorni due);
- in € 552,40 per il periodo di invalidità temporanea al 50% (giorni venti);
- in € 276,20 per il periodo di invalidità temporanea al 25% (giorni venti);
- in € 4143,00 per il periodo di invalidità temporanea al 10% (giorni 750);
e, quindi, complessivamente, € 5.082,08.
Parte attrice chiede poi il risarcimento del danno c.d. “esistenziale” con riferimento al grave disagio che l'ha accompagnata per molti anni a causa del cedimento delle protesi impiantate, ed ai forti dolori alla bocca e alla mascella.
Tale danno deve ritenersi, indubbiamente, provato.
pagina 7 di 11 Già il ctu, nella relazione depositata nel procedimento di ATP, ha evidenziato che i fatti lesivi occorsi all'attrice hanno “sconvolto essenzialmente le abitudini di vita come attività interpersonali/relazionali di svago, sociali, culturali, di autorealizzazione ed autodeterminazione…ed hanno cagionato particolare sofferenza soggettiva sia durante
l'inabilità temporanea, che in conseguenza dei postumi permanenti”.
I testi escussi ( ex collega di lavoro della attrice, , Testimone_1 Testimone_2
fratello e amica, hanno riferito poi che nel periodo 2007-2018, l'attrice era Testimone_3
costretta a mangiare cibi liquidi o triturati, metteva la mano davanti alla bocca quando parlava o rideva a causa della vergogna nel mostrarsi con la dentatura rovinata o addirittura mancante, aveva rinunciato, sempre per l'imbarazzo di mostrarsi in tali penose condizioni, ad eventi conviviali.
Ora, ritiene questo giudice che, tenuto conto della definizione del danno biologico da micropermanenti, di cui all'art. 139 cit., consistente nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato”, la significativa incidenza della menomazione accertata sulla vita di relazione della attrice, come sopra evidenziata, giustifichi l'aumento (nella misura del venti per cento) previsto espressamente dal comma terzo dell'art. 139 cit. (v. Cass. 901/2018 nonché Corte
Cost. 235/2014 dalla prima richiamata), dovendosi poi precisare che l'ammontare complessivo del risarcimento, così come riconosciuto, secondo quanto indicato espressamente dalla norma,
“è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Pertanto, considerato tale ultimo profilo, si ravvisa l'opportunità di aumentare l'importo risarcito di un ulteriore 20% (€ 3997,00); l'importo complessivo ammonta, pertanto, ad €
23.982,00, già valutato all'attualità, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della S.C.
(Cass. 1712/95), da calcolarsi sulla somma complessivamente dovuta di € 23.982,00 (danno pagina 8 di 11 biologico già calcolato all'attualità) prima devalutata dalla data della presente sentenza sino all'anno di insorgenza dei sintomi in capo all'attrice (2011) e poi rivalutata anno per anno da tale data sino alla data della presente sentenza secondo gli indici ISTAT.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato, a suo dire, dalle somme versate al professionista in relazione alle prestazioni da questo effettuate e rivelatesi male eseguite (€ 37.900,00) nonché di quanto corrisposto allo Controparte_5
di CO (BS) per il trattamento riabilitativo/riparativo effettuato per rimediare alla
[...]
situazione verificatisi a seguito degli errori del convenuto (€ 20.540,00) e per quanto versato alla di ES per l'intervento di estrazione della vite ortodontica ritenuta nel CP_6
seno mascellare (€ 5.644,65).
Va accolta la domanda volta alla restituzione di tali ultimi due importi avendo il CTU accertato che trattasi di interventi causalmente conseguenti a quello effettuato – malamente – dal dott. oltre che congrui. CP_1
Va, invece, rigettata la domanda volta alla restituzione dell'importo versato al professionista.
La giurisprudenza consolidata della S.C. ha da tempo affermato che la domanda di risarcimento del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale può essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto “giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che la prima azione presupponga il necessario esperimento del rimedio risolutorio, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto” (tra le altre: Cass. 23820/2010; Cass. 6886/2016) ed, altresì, con riferimento alla domanda restitutoria avente ad oggetto il compenso versato al professionista, che, in materia di contratto d'opera intellettuale, “ove il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma soltanto il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita (salvo, ovviamente, il caso di nullità del vincolo per violazione di norme imperative…), in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass.
6886/2014 richiamata da Cass.12996/2016 in motivazione).
pagina 9 di 11 Nella specie, l'attrice si è limitata a formulare domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c., quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento del professionista in relazione all'assunta obbligazione di cure odontoiatriche senza svolgere alcuna domanda di risoluzione del contratto intercorso con il professionista né formulare espressamente una domanda restitutoria relativamente al compenso versato.
A ciò va aggiunto che l'importo riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno corrisponde alla spesa sostenuta dalla attrice per eliminare le conseguenze dell'operato del dott. ed eseguire – correttamente - un nuovo lavoro protesico implantare in sostituzione CP_1 di quello effettuato dal convenuto;
riconoscere, pertanto, all'attrice, oltre a tale costo, anche quello ritenuto dal ctu come corrispondente alle prestazioni male eseguite (€ 24.480) costituirebbe una locupletazione eccedente il danno effettivamente subito.
In conclusione, pertanto, all'attrice va, dunque, riconosciuta esclusivamente l'ulteriore somma di € 26.184,65; l'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato ad oggi dai relativi esborsi;
devono poi anche in questo caso essere aggiunti gli interessi legali sulle somme prima devalutate e poi rivalutate di anno in anno, nonché sulla somma complessiva (capitale e interessi) gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice in assenza dei relativi presupposti.
Quanto alle spese di lite, il convenuto va condannato, in base al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice sia per il presente procedimento che per quello di ATP, che si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, quanto al primo, in complessivi € 10.860,00 e, quanto al secondo, in complessivi € 3279,00, oltre contributo unificato e spese di notifica.
Sempre in base al principio di soccombenza, le spese delle consulenze tecniche espletate vanno poste interamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES – seconda sezione civile – definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle somme di € Controparte_1
23.982,00 e € 26.184,65 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate Controparte_1
per il presente procedimento in complessivi € 10.860,00 e per quello di ATP in complessivi € 3279,00, oltre contributo unificato e spese di notifica, spese gen., IVA e
CPA come per legge;
3) pone le spese delle consulenze tecniche espletate definitivamente a carico del convenuto.
ES, 12/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15020/2017 promossa da:
ATTRICE Parte_1
con l'avv. Pietro Benedetto Carleschi
contro
CONVENUTO Controparte_1
con l'avv. Attilio Franchi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- nel merito, in via principale: accertata la responsabilità contrattuale del dott.
[...]
nella causazione del danno subito dalla signora condannare il dott. CP_1 Pt_1 al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, quantificati nella Controparte_1
somma complessiva di € 97.553,48, di cui € 6.822,83 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte a titolo di danno biologico e di rifusione delle spese tutte sostenute a causa e in connessione delle prestazioni rese dal convenuto, per come illustrata in dettaglio degli atti depositati ed accertate in CTU,
pagina 1 di 11 ed oltre agli interessi e rivalutazione;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risultasse diversamente accertata o ritenuta di giustizia;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accertamento della responsabilità contrattuale del resistente, accertata in ogni caso la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 del dott. nella causazione del danno subito dalla Sig.ra Controparte_1
condannare il dott. al risarcimento dei danni subiti e subendi Pt_1 Controparte_1 dall'attrice, quantificati nella somma complessiva di € 97.553,48, di cui € 6.822,83 a rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte
a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di accertamento tecnico preventivo, e per la restante parte a titolo di danno biologico e di rifusione delle spese tutte sostenute a causa e in connessione delle prestazioni rese dal convenuto, per come illustrata in dettaglio degli atti depositati ed accertate in CTU, ed oltre agli interessi e rivalutazione;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risultasse diversamente accertata o ritenuta di giustizia. -
Con rifusione delle spese legali e competenze del giudizio.
Per parte convenuta: precisa le conclusioni riportandosi alla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. citava in giudizio il dott. Parte_1 [...]
formulando domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, CP_1
derivanti dagli errati interventi odontoiatrici effettuati dal professionista a decorrere dai mesi di dicembre 2006/gennaio 2007 deducendo che, a seguito del procedimento di ATP n. 4244/16
RG dalla stessa incardinato avanti a questo Tribunale era emersa la responsabilità del convenuto;
quantificava i danni patrimoniali in €41.930,00, pari alla spesa sostenuta per gli interventi rivelatisi errati, ed in €35.000,00 pari al costo degli interventi necessari per rimediare ai danni verificatisi, ed i danni non patrimoniali in €12.645,22 a titolo di risarcimento del danno biologico, € 4.312,96 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea, ed € 3391,64 quale “personalizzazione” del danno, oltre alle spese del procedimento di ATP. pagina 2 di 11 Si costituiva in giudizio il convenuto il quale, considerato che le prestazioni mediche erano state effettuate negli anni 2006-2007 e che la prima contestazione in merito ai danni subiti era allo stesso pervenuta, a mezzo della missiva inviata dall'avv. Carleschi il 17.2.16, riconducendo la domanda risarcitoria alla responsabilità extracontrattuale, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno della attrice ex art. 2947 c.c.; contestava, in ogni caso, le risultanze della consulenza tecnica espletata nel procedimento per ATP e la quantificazione del danno.
Preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa , rappresentata in Italia dalla Controparte_2
Agenzia CP_3
Si costituiva negando l'operatività della copertura Controparte_4
assicurativa invocata dal convenuto.
Disposta la conversione del rito, acquisito il fascicolo del procedimento per ATP, richiamato a chiarimenti il CTU ed escussi i testi ammessi, dichiara l'estinzione del giudizio con riferimento alla domanda svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata a seguito di intervenuta rinuncia agli atti e successiva accettazione da parte della compagnia, all'udienza del 10.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica, qual è quella che qui interessa, non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017, le cui norme sostanziali – diversamente da quanto affermato da parte convenuta – non si applicano ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (tra le altre: Cass. 28811/2019, n. 28811), la S.C. (da ultimo: Cass. 10050/22) ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore pagina 3 di 11 (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo
(a partire da Cass. 589/1999, cfr., tra le tante: Cass. 9085/2006, Cass. 6438/2015).
Ciò premesso, - afferma ancora la Corte – il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante), ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 13533/2001; tra le conformi più recenti, ex multis,
Cass. 826/2015; Cass. 98/2019). In particolare, “con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
18392/2017; Cass. 26700/2018; Cass. 14335/2019; Cass. 27606/2019; Cass. 10050/22).
Qualificata come contrattuale la responsabilità medica fatta valere da parte attrice, infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dal tenuto conto che le prestazioni CP_1
di implantologia sono state effettuate dal convenuto negli anni 2006-2008, la prima contestazione da parte dell'attrice, a mezzo lettera del proprio legale, è stata ricevuta dal pagina 4 di 11 convenuto il 22.2.16 (doc. 8 convenuto e 10 allegato al ricorso ATP), e il presente procedimento è stato iscritto a ruolo il 3.10.2017.
Ciò detto si osserva quanto segue:
1) L'esito della consulenza tecnica
Dalla documentazione medica esaminata dal ctu prof. assistito Persona_1
dall'ausiliario specialista odontoiatra e protesista dentale dott. sia nel corso Persona_2
del procedimento di ATP che nel presente procedimento (cfr. relazione depositate nei due procedimenti), si evince che:
- l'attrice si era rivolta al dott. per risolvere una parodontosi accertata e CP_1
sostituire e integrare alcuni elementi dentari persi;
- il piano di trattamento proposto (avulsioni, terapie canalari, mini rialzo di seno mascellare) era corretto;
- le terapie, iniziate nel 2006, erano terminate a metà dell'anno 2008; dopo pochi mesi l'attrice aveva presentato alcuni problemi, “arginati” dal professionista con cementazioni, ricementazioni, cure antibiotiche ecc., sino a quando, nel 2012, era stata accertata la lesione antrale, documentata da TAC;
da allora, era iniziato il decadimento generale delle strutture protesiche, e soprattutto, dei tessuti;
- all'epoca del primo esame da parte del ctu la situazione dell'attrice risultava ulteriormente complicata posto che solo un impianto, in zona 46, era rimasto in situ, mentre gli altri erano andati persi;
- le protesi in situ si presentavano “incongrue” e comunque “già di cattiva fattura alla loro realizzazione”;
- è indubbio, pertanto, il nesso causale tra quanto riscontrato e la condotta del professionista considerato, ulteriormente, che l'attrice all'epoca dell'intervento odontoiatrico, soffriva di parodontosi e, pertanto, “maggiore attenzione doveva essere prestata nel redigere un piano di trattamento riabilitativo”; il non tener conto di quanto sopra – osserva l'ausiliario del ctu – “ha probabilmente inciso nel ridurre la durata della riabilitazione prestata dal convenuto”;
- le conseguenze in capo all'attrice vanno individuate in: pagina 5 di 11 - un'invalidità temporanea totale per due giorni;
- un'invalidità temporanea al 50% per venti giorni;
- un'invalidità temporanea al 25% per venti giorni;
- un'invalidità temporanea al 10% per settecentocinquanta giorni;
- un danno biologico permanente (conseguente alla perdita di osso generalizzato delle due arcate dentarie, lesione della membra di all'antro sinistro, perdita di elementi Pt_2
dentari) pari al 9%.
Tali conclusioni, basate su argomentazioni, analiticamente indicate nella relazione, nonché sull'esame obiettivo e sull'approfondita disamina della documentazione sanitaria in atti, vanno integralmente condivise e si sottraggono alle censure sollevate dal consulente di parte convenuta.
Deve, pertanto, ritenersi dimostrata, la responsabilità professionale del dott. per CP_1 la condotta colposa nell'esecuzione degli interventi eseguiti in danno dell'attrice.
2. La quantificazione del danno
In materia di danno biologico permanente, deve premettersi che, secondo la giurisprudenza della S.C., “nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto: a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi;
b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico ….Per tenere conto di tutte queste circostanze il giudice di merito deve: - liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard ed eguale per tutti, che consenta di garantire la parità del trattamento a parità di danno;
-) variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. “personalizzazione del risarcimento”). In sostanza, quindi, “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze pagina 6 di 11 specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 23778/2014; v. anche Cass.
SS.UU. 26972/08).
Nella specie, con riferimento alla quantificazione del pregiudizio subito dalla attrice, ritiene questo giudice che debba applicarsi l'art.7 comma IV Legge 24/2017 secondo il quale il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria va risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 209/2005 come aggiornate dal DM del 16.7.24 (Cass. 28990/19).
Pertanto, può essere riconosciuto all'attrice, in primo luogo, il risarcimento del danno biologico permanente, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, quantificato, ex art. 139 Decreto cit., in € 14.902,92, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca dell'insorgenza dei sintomi come accertata dal ctu al 2011 (58 anni) e del punto di invalidità accertato dal ctu nella misura del 9%.
Passando al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo”, vanno riconosciuti all'attrice i seguenti importi:
- in € 110,48 (pari ad € 55,24 giornalieri) per il periodo di invalidità temporanea totale (giorni due);
- in € 552,40 per il periodo di invalidità temporanea al 50% (giorni venti);
- in € 276,20 per il periodo di invalidità temporanea al 25% (giorni venti);
- in € 4143,00 per il periodo di invalidità temporanea al 10% (giorni 750);
e, quindi, complessivamente, € 5.082,08.
Parte attrice chiede poi il risarcimento del danno c.d. “esistenziale” con riferimento al grave disagio che l'ha accompagnata per molti anni a causa del cedimento delle protesi impiantate, ed ai forti dolori alla bocca e alla mascella.
Tale danno deve ritenersi, indubbiamente, provato.
pagina 7 di 11 Già il ctu, nella relazione depositata nel procedimento di ATP, ha evidenziato che i fatti lesivi occorsi all'attrice hanno “sconvolto essenzialmente le abitudini di vita come attività interpersonali/relazionali di svago, sociali, culturali, di autorealizzazione ed autodeterminazione…ed hanno cagionato particolare sofferenza soggettiva sia durante
l'inabilità temporanea, che in conseguenza dei postumi permanenti”.
I testi escussi ( ex collega di lavoro della attrice, , Testimone_1 Testimone_2
fratello e amica, hanno riferito poi che nel periodo 2007-2018, l'attrice era Testimone_3
costretta a mangiare cibi liquidi o triturati, metteva la mano davanti alla bocca quando parlava o rideva a causa della vergogna nel mostrarsi con la dentatura rovinata o addirittura mancante, aveva rinunciato, sempre per l'imbarazzo di mostrarsi in tali penose condizioni, ad eventi conviviali.
Ora, ritiene questo giudice che, tenuto conto della definizione del danno biologico da micropermanenti, di cui all'art. 139 cit., consistente nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della vita del danneggiato”, la significativa incidenza della menomazione accertata sulla vita di relazione della attrice, come sopra evidenziata, giustifichi l'aumento (nella misura del venti per cento) previsto espressamente dal comma terzo dell'art. 139 cit. (v. Cass. 901/2018 nonché Corte
Cost. 235/2014 dalla prima richiamata), dovendosi poi precisare che l'ammontare complessivo del risarcimento, così come riconosciuto, secondo quanto indicato espressamente dalla norma,
“è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Pertanto, considerato tale ultimo profilo, si ravvisa l'opportunità di aumentare l'importo risarcito di un ulteriore 20% (€ 3997,00); l'importo complessivo ammonta, pertanto, ad €
23.982,00, già valutato all'attualità, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Sull'importo complessivamente liquidato in moneta attuale devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento della S.C.
(Cass. 1712/95), da calcolarsi sulla somma complessivamente dovuta di € 23.982,00 (danno pagina 8 di 11 biologico già calcolato all'attualità) prima devalutata dalla data della presente sentenza sino all'anno di insorgenza dei sintomi in capo all'attrice (2011) e poi rivalutata anno per anno da tale data sino alla data della presente sentenza secondo gli indici ISTAT.
L'attore ha chiesto altresì il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato, a suo dire, dalle somme versate al professionista in relazione alle prestazioni da questo effettuate e rivelatesi male eseguite (€ 37.900,00) nonché di quanto corrisposto allo Controparte_5
di CO (BS) per il trattamento riabilitativo/riparativo effettuato per rimediare alla
[...]
situazione verificatisi a seguito degli errori del convenuto (€ 20.540,00) e per quanto versato alla di ES per l'intervento di estrazione della vite ortodontica ritenuta nel CP_6
seno mascellare (€ 5.644,65).
Va accolta la domanda volta alla restituzione di tali ultimi due importi avendo il CTU accertato che trattasi di interventi causalmente conseguenti a quello effettuato – malamente – dal dott. oltre che congrui. CP_1
Va, invece, rigettata la domanda volta alla restituzione dell'importo versato al professionista.
La giurisprudenza consolidata della S.C. ha da tempo affermato che la domanda di risarcimento del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale può essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto “giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che la prima azione presupponga il necessario esperimento del rimedio risolutorio, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto” (tra le altre: Cass. 23820/2010; Cass. 6886/2016) ed, altresì, con riferimento alla domanda restitutoria avente ad oggetto il compenso versato al professionista, che, in materia di contratto d'opera intellettuale, “ove il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma soltanto il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita (salvo, ovviamente, il caso di nullità del vincolo per violazione di norme imperative…), in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass.
6886/2014 richiamata da Cass.12996/2016 in motivazione).
pagina 9 di 11 Nella specie, l'attrice si è limitata a formulare domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 c.c., quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento del professionista in relazione all'assunta obbligazione di cure odontoiatriche senza svolgere alcuna domanda di risoluzione del contratto intercorso con il professionista né formulare espressamente una domanda restitutoria relativamente al compenso versato.
A ciò va aggiunto che l'importo riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno corrisponde alla spesa sostenuta dalla attrice per eliminare le conseguenze dell'operato del dott. ed eseguire – correttamente - un nuovo lavoro protesico implantare in sostituzione CP_1 di quello effettuato dal convenuto;
riconoscere, pertanto, all'attrice, oltre a tale costo, anche quello ritenuto dal ctu come corrispondente alle prestazioni male eseguite (€ 24.480) costituirebbe una locupletazione eccedente il danno effettivamente subito.
In conclusione, pertanto, all'attrice va, dunque, riconosciuta esclusivamente l'ulteriore somma di € 26.184,65; l'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato ad oggi dai relativi esborsi;
devono poi anche in questo caso essere aggiunti gli interessi legali sulle somme prima devalutate e poi rivalutate di anno in anno, nonché sulla somma complessiva (capitale e interessi) gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attrice in assenza dei relativi presupposti.
Quanto alle spese di lite, il convenuto va condannato, in base al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice sia per il presente procedimento che per quello di ATP, che si liquidano, in base ai parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media, quanto al primo, in complessivi € 10.860,00 e, quanto al secondo, in complessivi € 3279,00, oltre contributo unificato e spese di notifica.
Sempre in base al principio di soccombenza, le spese delle consulenze tecniche espletate vanno poste interamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ES – seconda sezione civile – definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1) condanna al pagamento in favore dell'attrice delle somme di € Controparte_1
23.982,00 e € 26.184,65 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate Controparte_1
per il presente procedimento in complessivi € 10.860,00 e per quello di ATP in complessivi € 3279,00, oltre contributo unificato e spese di notifica, spese gen., IVA e
CPA come per legge;
3) pone le spese delle consulenze tecniche espletate definitivamente a carico del convenuto.
ES, 12/01/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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