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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. SFORZA IPPOLITA del foro Parte_1 C.F._1 di IA e MARI CAROLINA del foro di Mantova
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BERGAMO (
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ed il PM hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al PM adiva questo Tribunale per chiedere, ai sensi della Parte_1
Legge 164/1982 e successive modifiche, di accertare il diritto alla attribuzione del sesso femminile, autorizzare il trattamento chirurgico e disporre la rettifica del sesso anagrafico e il mutamento del nome, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la correzione degli atti anagrafici. In fatto l'attore assumeva di essere affetta da disforia di genere (transessualismo) e pertanto di essersi sempre sentito, sin dall'infanzia, psicologicamente appartenente al genere femminile e come tale situazione si fosse aggravata durante l'adolescenza con crescente consapevolezza di voler vivere in conformità al proprio sentire a dispetto delle caratteristiche fisiche di maschio;
che si era pertanto rivolto fin dal 2023 al servizio “La Fenice” di IA , equipe riconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità, per intraprendere il percorso di transizione ed accedere alla terapia ormonale così ottenendo la certificazione e la diagnosi di disforia di genere. Assumeva altresì di avere così iniziato, sotto il controllo della dott.ssa , psicologa psicoterapeuta, la certificazione Persona_1 psicodiagnostica ed iniziato quindi sotto controllo endocrinologo dott. endocrinologo Persona_2 operante presso l'ASST Spedali Civili di IA, la terapia ormonale vera e propria, assumendo peraltro che era stato altresì visitato dallo psicologo per escludere qualunque tipo di patologia di tipo psichiatrica. Sottolineava che avrebbe voluto essere chiamata e che quanto mai importante era Per_3 ottenere la modifica del proprio nome nell'ambito della documentazione anagrafica. Allegava a supporto delle sue richieste le perizie che gli operatori e gli psicologi che l'avevano seguito avevano redatto.. Richiamava la propria consapevolezza nella scelta attuata e nel proposito di andare fino in fondo per la completa ricostruzione della propria figura e come avesse avuto riscontri positivi in tal senso sia in seno alla propria famiglia che nell'ambito amicale.
Rilevava come, nonostante ora l'aspetto fosse già femminile, era tuttavia necessario, ancor prima dell'operazione chirurgica cui intendeva sottoporsi, ottenere la rettifica nei propri documenti di identità che creavano confusione ogni qualvolta egli doveva identificarsi negli aeroporti o nei posti pubblici in cui era fondamentale produrre la propria carta di identità.
In sede di prima udienza l'attore riportava in modo sintetico la sua storia e insisteva nella domanda anche di autorizzazione al trattamento chirurgico asserendo di essere consapevole della definitività dello stesso. Nessuna attività istruttoria si espletava e il procuratore chiedeva accogliersi la domanda, lo stesso faceva il PM cui veniva comunicato il verbale d'udienza.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, infatti, come risulta dalla documentazione prodotta, nel corso dell'anno 2023 l'attore si è rivolto al dott. di IA e , sottoposto a test psicodiagnostici e a colloqui di Per_2 inquadramento diagnostico e di sostegno psicologico, è stato individuato come soggetto affetto da
“Disforia di genere” con esplicita esclusione di patologie di tipo psichiatrico. L'attore, peraltro, dal mese di ottobre 2023 effettua terapia ormonale femminilizzante, prescritta dal dott. Persona_2 endocrinologo presso l'ASST di IA, così da avere assunto, oggi, una fisiognomica già femminile.
Va poi evidenziato come la perizie allegate, a firma rispettivamente della dott.ssa Persona_1
e del dott. indichino in modo chiarissimo l'esistenza, in capo all'attore, di
[...] Persona_2
“Disforia di Genere e Incongruenza di Genere”
Riguardo all'intervento che il paziente si propone di effettuare, ovvero la “riattribuzione chirurgica del sesso" da maschio a femmina”, egli sembra essere del tutto consapevole della sua irreversibilità ed ha intenzione di sottoporsi a tale intervento
Parte attrice, oltre alla rettifica dell'atto di nascita, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzato a procedere al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili alla sua intima e sostanziale identità sessuale femminili, nonché la modifica del prenome da a . Tutte le domande devono essere accolte. Per_2 Per_3 Va premesso che l'originaria formulazione dell'art. 3 della legge 164/1982 disponeva che il Tribunale, nel caso risultasse necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, poteva autorizzarlo con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento, avrebbe disposto la rettificazione in Camera di consiglio. La disposizione articolava il procedimento in due fasi, assegnando all'intervento chirurgico la valenza di presupposto preliminare per la successiva rettifica dell'atto di stato civile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza autorizzativa. Il D.Lgs n. 150/2011 ha regolamentato diversamente il procedimento abrogando l'art. 3 della legge e limitandosi a trasporre nell'art. 31 la norma che ancora prevede che 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non può considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica: l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non morfologica. Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 161/1985, ha da tempo riconosciuto che, essendo la disciplina legale del transessualismo finalizzata al riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso ai fini di una compiuta realizzazione dell'identità personale, la relativa nozione, recepita dal legislatore italiano, deve ritenersi "nuova e diversa rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico.- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale". Si è accolta pertanto una concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando quelli dominanti. E' chiamata in gioco l'affermazione della personalità del singolo - quindi di un diritto inviolabile - ai fini della compiuta realizzazione della persona e da questa prospettiva la legge 164/82 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori della libertà e dignità della persona umana. Ora, già il dato testuale della legge non menzionava l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali quale precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Tanto è vero che si era sviluppata una attenta giurisprudenza di merito che ordinava all'Ufficiale di Stato civile la rettificazione negli atti senza necessità di previo accertamento dell'effettuazione dell'intervento (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271, est. dott. Rossetti;
Tribunale
Roma 6.8.2013 n. 374, est. dott. Bianchini;
Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32, est. dott. Mauro;
Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194, est. dott.ssa Dieni;
Tribunale di Siena, 12.6.2013 n. 412, est. dott. Benini).
La lettura in chiave evolutiva della disciplina è stata confermata dalle recenti direttive della Corte di
Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138). Detto mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così il Tribunale potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In conclusione, il percorso individuale così delineato, induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali
(così, Cass. 1513812015). A parere di questo Tribunale, ha intrapreso un percorso Parte_1 individuale evincibile dalla documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti, integrati dall'accertamento in concreto della irreversibilità personale della scelta. In presenza cli dette condizioni, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede anche il sacrificio del diritto alla conservazione dell'integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come passaggio non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche (testualmente,
Cass. 20 luglio 2015 ti. 15138). Tale approdo interpretativo è coerente con la posizione espressa dalla
Corte costituzionale con sentenza n.221 del 5 novembre 2015.
Nel caso in specie esistono tutti presupposti normativi che giustificativi, in fatto, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte dell'attore è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo appurato attraverso l'interrogatorio libero del medesimo parte avanti al giudice in sede d'udienza e alla lunga terapia ormonale che ha già consentito l'acquisto di molti attributi femminili (dal viso al corpo) Alla rettificazione del sesso può aggiungersi la rettifica del nome in , ex art. 5 Per_3
Legge 164/1982. Deve, quindi ed ulteriormente, procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (principio generale sancito dall'art. 35 d.p.r.
3.11.2000 n. 396).
Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
In assenza di domanda ed in ragione della natura del procedimento, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza , nato a [...] il [...] alla rettifica del sesso da maschile a Parte_1 femminile;
- Autorizza il cambiamento del nome da a Per_2 Per_4
- Dichiara che nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pian NO (BS) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, con attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e del nome in Per_3 luogo di (atto di nascita n. 28, parte I, Serie A, Anno 2001); Per_2
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CC CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7103/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. SFORZA IPPOLITA del foro Parte_1 C.F._1 di IA e MARI CAROLINA del foro di Mantova
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BERGAMO (
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ed il PM hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato al PM adiva questo Tribunale per chiedere, ai sensi della Parte_1
Legge 164/1982 e successive modifiche, di accertare il diritto alla attribuzione del sesso femminile, autorizzare il trattamento chirurgico e disporre la rettifica del sesso anagrafico e il mutamento del nome, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile la correzione degli atti anagrafici. In fatto l'attore assumeva di essere affetta da disforia di genere (transessualismo) e pertanto di essersi sempre sentito, sin dall'infanzia, psicologicamente appartenente al genere femminile e come tale situazione si fosse aggravata durante l'adolescenza con crescente consapevolezza di voler vivere in conformità al proprio sentire a dispetto delle caratteristiche fisiche di maschio;
che si era pertanto rivolto fin dal 2023 al servizio “La Fenice” di IA , equipe riconosciuta dall'Istituto Superiore di Sanità, per intraprendere il percorso di transizione ed accedere alla terapia ormonale così ottenendo la certificazione e la diagnosi di disforia di genere. Assumeva altresì di avere così iniziato, sotto il controllo della dott.ssa , psicologa psicoterapeuta, la certificazione Persona_1 psicodiagnostica ed iniziato quindi sotto controllo endocrinologo dott. endocrinologo Persona_2 operante presso l'ASST Spedali Civili di IA, la terapia ormonale vera e propria, assumendo peraltro che era stato altresì visitato dallo psicologo per escludere qualunque tipo di patologia di tipo psichiatrica. Sottolineava che avrebbe voluto essere chiamata e che quanto mai importante era Per_3 ottenere la modifica del proprio nome nell'ambito della documentazione anagrafica. Allegava a supporto delle sue richieste le perizie che gli operatori e gli psicologi che l'avevano seguito avevano redatto.. Richiamava la propria consapevolezza nella scelta attuata e nel proposito di andare fino in fondo per la completa ricostruzione della propria figura e come avesse avuto riscontri positivi in tal senso sia in seno alla propria famiglia che nell'ambito amicale.
Rilevava come, nonostante ora l'aspetto fosse già femminile, era tuttavia necessario, ancor prima dell'operazione chirurgica cui intendeva sottoporsi, ottenere la rettifica nei propri documenti di identità che creavano confusione ogni qualvolta egli doveva identificarsi negli aeroporti o nei posti pubblici in cui era fondamentale produrre la propria carta di identità.
In sede di prima udienza l'attore riportava in modo sintetico la sua storia e insisteva nella domanda anche di autorizzazione al trattamento chirurgico asserendo di essere consapevole della definitività dello stesso. Nessuna attività istruttoria si espletava e il procuratore chiedeva accogliersi la domanda, lo stesso faceva il PM cui veniva comunicato il verbale d'udienza.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Infatti, ricorrono tutte le condizioni a tal fine richieste dall'art. 1, comma 1, legge 14 aprile 1982 n. 164, a tenore del quale “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, infatti, come risulta dalla documentazione prodotta, nel corso dell'anno 2023 l'attore si è rivolto al dott. di IA e , sottoposto a test psicodiagnostici e a colloqui di Per_2 inquadramento diagnostico e di sostegno psicologico, è stato individuato come soggetto affetto da
“Disforia di genere” con esplicita esclusione di patologie di tipo psichiatrico. L'attore, peraltro, dal mese di ottobre 2023 effettua terapia ormonale femminilizzante, prescritta dal dott. Persona_2 endocrinologo presso l'ASST di IA, così da avere assunto, oggi, una fisiognomica già femminile.
Va poi evidenziato come la perizie allegate, a firma rispettivamente della dott.ssa Persona_1
e del dott. indichino in modo chiarissimo l'esistenza, in capo all'attore, di
[...] Persona_2
“Disforia di Genere e Incongruenza di Genere”
Riguardo all'intervento che il paziente si propone di effettuare, ovvero la “riattribuzione chirurgica del sesso" da maschio a femmina”, egli sembra essere del tutto consapevole della sua irreversibilità ed ha intenzione di sottoporsi a tale intervento
Parte attrice, oltre alla rettifica dell'atto di nascita, ha chiesto al Tribunale di essere autorizzato a procedere al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili alla sua intima e sostanziale identità sessuale femminili, nonché la modifica del prenome da a . Tutte le domande devono essere accolte. Per_2 Per_3 Va premesso che l'originaria formulazione dell'art. 3 della legge 164/1982 disponeva che il Tribunale, nel caso risultasse necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, poteva autorizzarlo con sentenza. In tal caso il Tribunale, accertata la effettuazione del trattamento, avrebbe disposto la rettificazione in Camera di consiglio. La disposizione articolava il procedimento in due fasi, assegnando all'intervento chirurgico la valenza di presupposto preliminare per la successiva rettifica dell'atto di stato civile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza autorizzativa. Il D.Lgs n. 150/2011 ha regolamentato diversamente il procedimento abrogando l'art. 3 della legge e limitandosi a trasporre nell'art. 31 la norma che ancora prevede che 'quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi il Collegio è concorde nel ritenere che l'effettuazione dell'intervento chirurgico non può considerarsi presupposto indispensabile per ottenere il provvedimento di rettifica: l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, non morfologica. Infatti la Corte costituzionale, con sentenza n. 161/1985, ha da tempo riconosciuto che, essendo la disciplina legale del transessualismo finalizzata al riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso ai fini di una compiuta realizzazione dell'identità personale, la relativa nozione, recepita dal legislatore italiano, deve ritenersi "nuova e diversa rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico.- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale". Si è accolta pertanto una concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando quelli dominanti. E' chiamata in gioco l'affermazione della personalità del singolo - quindi di un diritto inviolabile - ai fini della compiuta realizzazione della persona e da questa prospettiva la legge 164/82 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica sempre più attenta ai valori della libertà e dignità della persona umana. Ora, già il dato testuale della legge non menzionava l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali quale precondizione ineludibile per procedere alla rettificazione. Tanto è vero che si era sviluppata una attenta giurisprudenza di merito che ordinava all'Ufficiale di Stato civile la rettificazione negli atti senza necessità di previo accertamento dell'effettuazione dell'intervento (Tribunale di Roma 31.5.2013 n. 271, est. dott. Rossetti;
Tribunale
Roma 6.8.2013 n. 374, est. dott. Bianchini;
Tribunale di Roma 11.2.2014 n. 32, est. dott. Mauro;
Tribunale di Rovereto 3.5.2013 n.194, est. dott.ssa Dieni;
Tribunale di Siena, 12.6.2013 n. 412, est. dott. Benini).
La lettura in chiave evolutiva della disciplina è stata confermata dalle recenti direttive della Corte di
Cassazione, secondo cui è necessario valorizzare l'emersione dei diritti delle persone transessuali consentendo loro di poter scegliere il percorso medico - psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138). Detto mutamento necessita di un rigoroso controllo da parte del giudice il quale è chiamato a verificare se vi sia un percorso di autodeterminazione dell'interessato, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici interessati;
solo così il Tribunale potrà autorizzare il predetto mutamento in coerenza con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) mediante la comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In conclusione, il percorso individuale così delineato, induce a ritenere che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali
(così, Cass. 1513812015). A parere di questo Tribunale, ha intrapreso un percorso Parte_1 individuale evincibile dalla documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti, integrati dall'accertamento in concreto della irreversibilità personale della scelta. In presenza cli dette condizioni, l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede anche il sacrificio del diritto alla conservazione dell'integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come passaggio non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche (testualmente,
Cass. 20 luglio 2015 ti. 15138). Tale approdo interpretativo è coerente con la posizione espressa dalla
Corte costituzionale con sentenza n.221 del 5 novembre 2015.
Nel caso in specie esistono tutti presupposti normativi che giustificativi, in fatto, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte dell'attore è il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, ormai compiutosi e come evincibile dalla decisa e consapevole volontà di giungere a tale approdo appurato attraverso l'interrogatorio libero del medesimo parte avanti al giudice in sede d'udienza e alla lunga terapia ormonale che ha già consentito l'acquisto di molti attributi femminili (dal viso al corpo) Alla rettificazione del sesso può aggiungersi la rettifica del nome in , ex art. 5 Per_3
Legge 164/1982. Deve, quindi ed ulteriormente, procedersi alla modifica anagrafica del nome, in quanto strettamente consequenziale alla disponenda rettifica del sesso, atteso che il nome deve corrispondere al sesso (principio generale sancito dall'art. 35 d.p.r.
3.11.2000 n. 396).
Quindi, in ossequio al disposto dell'art. 31 d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, deve essere ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla rettificazione nei registri dell'anagrafe del sesso e del nome al medesimo attribuiti alla nascita, come in dispositivo.
In assenza di domanda ed in ragione della natura del procedimento, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Autorizza , nato a [...] il [...] alla rettifica del sesso da maschile a Parte_1 femminile;
- Autorizza il cambiamento del nome da a Per_2 Per_4
- Dichiara che nulla osta a che parte attrice si sottoponga a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pian NO (BS) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, con attribuzione del sesso da “maschile” a “femminile” e del nome in Per_3 luogo di (atto di nascita n. 28, parte I, Serie A, Anno 2001); Per_2
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino