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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 9- 1/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. delle Procedure concorsuali n. 9/2024 sub 1 ai sensi dell'art. 72 CCII, avente ad oggetto l'istanza di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024; Controparte_1
************************************************ vista l'istanza depositata il 14 aprile 2025, con la quale l'OCC, avv. D'Oronzo, ha richiesto la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con Controparte_1 sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024, deducendo che:
- con sentenza n.508/'25 il Tribunale di Taranto ha condannato la debitrice Controparte_1 al pagamento di euro 100.000,00, oltre spese di lite liquidate in ulteriori euro 8.000,00, oltre accessori;
- detta potenziale posizione di debito- originariamente indicata nell'istanza presentata all'OCC dell'Ordine degli avvocati di Taranto il 24 marzo 2023 dal precedente difensore della debitrice, avv. Ferdinando Lucarelli, per l'importo di euro 150.000,00- era stata espunta sia dall'elenco dei creditori (aggiornato al giorno 11 febbraio 2024), sia in sede di predisposizione del piano di ristrutturazione su espressa e ripetuta richiesta della e del suo legale, CP_1 in quanto “estranea al debito” (cfr. mail del 29.11.'23- all. 11; pec del 7.12.'23- all. 12; pec del 12.02.'24- all. 14);
- l'ulteriore debito incrementerebbe l'esposizione complessiva risultante dal piano omologato da euro 119.336,50 a euro 227.336,50; letta la comparsa di costituzione depositata il 4 giugno 2025 da (avv.ti Massimo Controparte_1
Romata e Giuseppe Giacovelli), la quale chiede sia il rigetto dell'istanza di revoca, assumendo l'assenza di dolo o colpa grave nella propria condotta, sia la modifica del piano del consumatore omologato mediante l'inserimento del nuovo debito maturato con “…rimodulazione del suddetto piano secondo le modifiche…” da individuare “…di concerto tra il G.D. e il gestore della crisi”; in particolare, deduce che l'esclusione del debito dal piano di rientro prima ancora della definizione del relativo giudizio di accertamento sarebbe stata la naturale conseguenza del deposito dell'elaborato peritale da parte del ctu in quella sede nominato, i cui esiti, a lei favorevoli, erano stati intesi quale preludio di un sicuro rigetto della domanda di controparte. In via subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta del gestore, fa istanza di “conversione” della presente procedura in quella di liquidazione controllata;
R.G. 9- 1/2024
considerato che l'omessa indicazione della posizione debitoria (parrebbe di natura restitutoria), sebbene ancora oggetto di accertamento giudiziale, ha gravemente alterato la rappresentazione del passivo dell'istante, quantificato in poco più della metà della sua reale consistenza;
ritenuto che l'infedele descrizione della situazione economica e finanziaria della debitrice abbia condizionato in modo certamente significativo tutte le valutazioni preliminari di ammissibilità del Giudice (compresa quella di sostanziale “meritevolezza” che la nuova disciplina prevede quale necessario contrappeso dei vantaggi che la procedura di ristrutturazione riserva ai suoi beneficiari), nonché quelle di convenienza di ciascun creditore;
ritenuto, altresì, che- come emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle tre mail sopra richiamate- il comportamento omissivo della debitrice sia stato chiaramente doloso o, comunque,
(qualora si volesse distinguere fra “consapevolezza” e “dolo”, relegando quest'ultimo ai confini della
“frode”) di sicuro riconducibile nell'ambito della colpa grave, non potendo una semplice ctu fondare ragionevolmente “certezze” sugli esiti di un ben più complesso accertamento giurisdizionale;
ritenuto, in definitiva, che ricorrano i presupposti per la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di , dovendosi, per un verso, disattendere la richiesta Controparte_1 di modifica del piano, evidentemente irrituale in questa fase;
per altro verso, provvedere con separato decreto sull'istanza di “conversione” in (rectius, di apertura di) liquidazione controllata proposta in via subordinata dalla debitrice ai sensi dell'art. 73 CCII;
visto l'art. 72 CCII;
P.Q.M.
REVOCA l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con Controparte_1 sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024; DISPONE con separato decreto in ordine all'istanza proposta dalla debitrice ai sensi dell'art. 73 CCII. Così deciso in Taranto il 6 agosto 2025.
Il Giudice
Italo Federici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, seconda sezione civile- Ufficio procedure concorsuali, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Italo Federici, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. R.G. delle Procedure concorsuali n. 9/2024 sub 1 ai sensi dell'art. 72 CCII, avente ad oggetto l'istanza di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024; Controparte_1
************************************************ vista l'istanza depositata il 14 aprile 2025, con la quale l'OCC, avv. D'Oronzo, ha richiesto la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con Controparte_1 sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024, deducendo che:
- con sentenza n.508/'25 il Tribunale di Taranto ha condannato la debitrice Controparte_1 al pagamento di euro 100.000,00, oltre spese di lite liquidate in ulteriori euro 8.000,00, oltre accessori;
- detta potenziale posizione di debito- originariamente indicata nell'istanza presentata all'OCC dell'Ordine degli avvocati di Taranto il 24 marzo 2023 dal precedente difensore della debitrice, avv. Ferdinando Lucarelli, per l'importo di euro 150.000,00- era stata espunta sia dall'elenco dei creditori (aggiornato al giorno 11 febbraio 2024), sia in sede di predisposizione del piano di ristrutturazione su espressa e ripetuta richiesta della e del suo legale, CP_1 in quanto “estranea al debito” (cfr. mail del 29.11.'23- all. 11; pec del 7.12.'23- all. 12; pec del 12.02.'24- all. 14);
- l'ulteriore debito incrementerebbe l'esposizione complessiva risultante dal piano omologato da euro 119.336,50 a euro 227.336,50; letta la comparsa di costituzione depositata il 4 giugno 2025 da (avv.ti Massimo Controparte_1
Romata e Giuseppe Giacovelli), la quale chiede sia il rigetto dell'istanza di revoca, assumendo l'assenza di dolo o colpa grave nella propria condotta, sia la modifica del piano del consumatore omologato mediante l'inserimento del nuovo debito maturato con “…rimodulazione del suddetto piano secondo le modifiche…” da individuare “…di concerto tra il G.D. e il gestore della crisi”; in particolare, deduce che l'esclusione del debito dal piano di rientro prima ancora della definizione del relativo giudizio di accertamento sarebbe stata la naturale conseguenza del deposito dell'elaborato peritale da parte del ctu in quella sede nominato, i cui esiti, a lei favorevoli, erano stati intesi quale preludio di un sicuro rigetto della domanda di controparte. In via subordinata, nel caso di accoglimento della richiesta del gestore, fa istanza di “conversione” della presente procedura in quella di liquidazione controllata;
R.G. 9- 1/2024
considerato che l'omessa indicazione della posizione debitoria (parrebbe di natura restitutoria), sebbene ancora oggetto di accertamento giudiziale, ha gravemente alterato la rappresentazione del passivo dell'istante, quantificato in poco più della metà della sua reale consistenza;
ritenuto che l'infedele descrizione della situazione economica e finanziaria della debitrice abbia condizionato in modo certamente significativo tutte le valutazioni preliminari di ammissibilità del Giudice (compresa quella di sostanziale “meritevolezza” che la nuova disciplina prevede quale necessario contrappeso dei vantaggi che la procedura di ristrutturazione riserva ai suoi beneficiari), nonché quelle di convenienza di ciascun creditore;
ritenuto, altresì, che- come emerge dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle tre mail sopra richiamate- il comportamento omissivo della debitrice sia stato chiaramente doloso o, comunque,
(qualora si volesse distinguere fra “consapevolezza” e “dolo”, relegando quest'ultimo ai confini della
“frode”) di sicuro riconducibile nell'ambito della colpa grave, non potendo una semplice ctu fondare ragionevolmente “certezze” sugli esiti di un ben più complesso accertamento giurisdizionale;
ritenuto, in definitiva, che ricorrano i presupposti per la revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di , dovendosi, per un verso, disattendere la richiesta Controparte_1 di modifica del piano, evidentemente irrituale in questa fase;
per altro verso, provvedere con separato decreto sull'istanza di “conversione” in (rectius, di apertura di) liquidazione controllata proposta in via subordinata dalla debitrice ai sensi dell'art. 73 CCII;
visto l'art. 72 CCII;
P.Q.M.
REVOCA l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti di disposta con Controparte_1 sentenza n. 91 del 17 ottobre 2024; DISPONE con separato decreto in ordine all'istanza proposta dalla debitrice ai sensi dell'art. 73 CCII. Così deciso in Taranto il 6 agosto 2025.
Il Giudice
Italo Federici