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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9525/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9525/2022 tra Pa
. Controparte_1
ATTORE
e
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per PA. l'avv. MANCINI BARBARA LODOVICA e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'Avv Daniela VLOTI
Per l'avv. Controparte_2 Controparte_2 GI IO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. ; Maria grazia Coscia
. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9525/2022 promossa da:
PA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_1 P.IVA_1 BARBARA LODOVICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 20124 MILANO presso il difensore avv. MANCINI BARBARA LODOVICA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GI IO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Via II Regina, n. 14 76016 Margherita di Savoia presso il difensore avv. GI
IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
MOTIVAZIONE DELLE DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dal CP_2 [...]
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Parte_2 CP_2 in data 4/02/2022
[...]
Il condominio convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
pagina 2 di 5 In via preliminare, la domanda svolta dal condominio di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, non può che essere rigettata.
La mediazione, dalla documentazione prodotta, risulta essere stata istaurata nei termini di legge;
è stata svolta, con esito negativo, il cui verbale è stato depositato in data 3/10/2022.
L'eccezione, è, pertanto infondata.
Entrando nel merito.
L'attore, lamenta l'assenza di regolare convocazione;
chiede , quindi l'annullamento della delibera impugnata;
assume, infatti, di aver ricevuto l'avviso di convocazione in data
30/01/2022 per l'assemblea che si sarebbe tenuta , in prima convocazione in data 3/02/2022
e in seconda convocazione in data 4/02/2022
La domanda attorea è fondata.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. deve essere ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (Cass. 2005/2042).
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea, CP_2 la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo . (Cass. 2011/5254).
Inoltre, spetta all'amministratore di premurarsi con indagini suggerite dall'ordinaria diligenza, di avvisare anche i condomini che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale ( Cass. 2000/2457)
Nel caso in oggetto l'invito a partecipare all'assemblea è stato comunicato tardivamente all'attore.
Pertanto, essendo stata omessa la convocazione all'attore ,l'impugnazione va accolta, e la delibera annullata.
Ne può essere accolta la domanda del convenuto di cessazione della materia del contendere.
Dalle risultanze documentali non risulta che la delibera impugnata sia stata sostituita con altra delibera successiva.
pagina 3 di 5 Inoltre, l'attore ha dato atto di voler ottenere la dichiarazione di illegittimità della delibera impugnata, rite
Non può, pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.
Quanto precede è contenuto nella sentenza 15 marzo 2005, n. 5607, emanata dalla Corte di cassazione, in cui si afferma che la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali.
Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera del 4/02/2022 del convenuto CP_2
2) condanna il Controparte_2
a rifondere all'attore le spese di giudizio, liquidate in euro € 518,00 per spese ed €
[...]
4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9525/2022 tra Pa
. Controparte_1
ATTORE
e
Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per PA. l'avv. MANCINI BARBARA LODOVICA e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'Avv Daniela VLOTI
Per l'avv. Controparte_2 Controparte_2 GI IO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. ; Maria grazia Coscia
. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9525/2022 promossa da:
PA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI Controparte_1 P.IVA_1 BARBARA LODOVICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 20124 MILANO presso il difensore avv. MANCINI BARBARA LODOVICA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GI IO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Via II Regina, n. 14 76016 Margherita di Savoia presso il difensore avv. GI
IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
MOTIVAZIONE DELLE DECISIONE
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta dal CP_2 [...]
avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del Parte_2 CP_2 in data 4/02/2022
[...]
Il condominio convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto
Senza necessità di seguito istruttorio, si passa ora alla decisione.
pagina 2 di 5 In via preliminare, la domanda svolta dal condominio di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, non può che essere rigettata.
La mediazione, dalla documentazione prodotta, risulta essere stata istaurata nei termini di legge;
è stata svolta, con esito negativo, il cui verbale è stato depositato in data 3/10/2022.
L'eccezione, è, pertanto infondata.
Entrando nel merito.
L'attore, lamenta l'assenza di regolare convocazione;
chiede , quindi l'annullamento della delibera impugnata;
assume, infatti, di aver ricevuto l'avviso di convocazione in data
30/01/2022 per l'assemblea che si sarebbe tenuta , in prima convocazione in data 3/02/2022
e in seconda convocazione in data 4/02/2022
La domanda attorea è fondata.
La disposizione del 6 comma dell'art. 1136 c.c , secondo cui l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione, implica che ogni condomino ha il diritto d'intervenire all'assemblea e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. deve essere ricevuto nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza (Cass. 2005/2042).
L'onere di provare che i condomini sono stati tempestivamente convocati, fa carico al non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea, CP_2 la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo . (Cass. 2011/5254).
Inoltre, spetta all'amministratore di premurarsi con indagini suggerite dall'ordinaria diligenza, di avvisare anche i condomini che abitualmente non vivono presso lo stabile condominiale ( Cass. 2000/2457)
Nel caso in oggetto l'invito a partecipare all'assemblea è stato comunicato tardivamente all'attore.
Pertanto, essendo stata omessa la convocazione all'attore ,l'impugnazione va accolta, e la delibera annullata.
Ne può essere accolta la domanda del convenuto di cessazione della materia del contendere.
Dalle risultanze documentali non risulta che la delibera impugnata sia stata sostituita con altra delibera successiva.
pagina 3 di 5 Inoltre, l'attore ha dato atto di voler ottenere la dichiarazione di illegittimità della delibera impugnata, rite
Non può, pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza.
Quanto precede è contenuto nella sentenza 15 marzo 2005, n. 5607, emanata dalla Corte di cassazione, in cui si afferma che la cessazione dalla materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a continuare il giudizio, può essere dichiarata solo a seguito di una richiesta concorde delle parti processuali.
Queste ultime, prendendo atto del sopraggiunto mutamento della situazione originaria, sottopongono al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, annulla la delibera del 4/02/2022 del convenuto CP_2
2) condanna il Controparte_2
a rifondere all'attore le spese di giudizio, liquidate in euro € 518,00 per spese ed €
[...]
4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5