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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 5734/2018 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Fabio Doro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5734/2018 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. FORMENTIN Parte_1 C.F._1
FABIO e dall'avv. PASSINI ANDREA, opponente, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DOGLIONI CP_1 C.F._2
ERMANNO, opposta, in punto: cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribale di Venezia
Nel merito ed in principale ed a seguito della rimessione in istruttoria con rinnovo della CTU
- accogliere le conclusioni nel merito contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, disattesa la CTU, condannando l'opposta CP_2
a restituire all'opponente € 5.336 o somma maggiore o minore che
[...] Parte_1 riterrà di giustizia quale differenza tra la somma percepita dall'opposta € 12.000 quale presso per la vendita e l'equo compenso cui l'opposta ha diritto a trattenere di € 6.664 o somma maggiore o minore che risultasse di giustizia.
pagina 1 di 10 Per_
- In via subordinata accogliendo l'ipotesi di calcolo 2 della perizia del CTU come calcolata a pag. 10:”
Equo compenso con la valorizzazione dell'azienda per i soli beni conferiti ed inventariati: €
10.720,24”
Ed a pag. 11
“Deprezzamento dei beni non restituiti: € 1584,00”
Nulla dovendosi per altri importi in quanto indimostrati e non ricavabili dall'atto di compravendita.
Compensandosi interamente le reciproche poste, così come compensando le spese del giudizio tra le parti».
Conclusioni dell'opposta:
“In via principale: rigettarsi le domande perché improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto
In via riconvenzionale: a) determinarsi da parte del Giudice o a mezzo di idonea CTU l'importo dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di equo compenso e risarcimento dei danni Pt_1 CP_1 per l'uso dell'azienda sita in Venezia-Mestre, Via Verdi 87/A dal settembre 2011 all'ottobre
2018 o fino alla sua effettiva restituzione alla venditrice;
b) accertato che la Sig.ra CP_1
ha già pagato in data 06/09/2018 € 1.000,00 per la fornitura di acqua nell'unità
[...] immobiliare sita in VeneziaMestre, via Verdi n. 87/A, condannarsi lo stesso attore opponente a rimborsare alla Sig.ra quanto risulterà dalla stessa pagato fino al 19/10/2018 a titolo CP_1 di oneri condominiali;
In via subordinata: Operarsi la compensazione tra quanto dovesse ancora risultare dovuto al
dalla Sig.ra a titolo di restituzione delle rate pagate con le seguenti poste: a) Pt_1 CP_1
l'importo di € 7.379,03 dovuto in forza di atto di precetto notificato in data 25.06.2018 pedissequamente alla sentenza n. 831/2018 in relazione al credito portato dalla stessa;
b) il credito vantato dalla Sig.ra a titolo di equo compenso e risarcimento dei danni CP_1
(derivanti dalla mancata riconsegna di tutti i beni aziendali di cui all'inventario allegato all'atto di cessione ed arrecati dal all'immobile, agli impianti ed alle attrezzature), da Pt_1 determinarsi da parte del Giudice o a mezzo di idonea CTU;
c) l'importo di € 3.660,00
pagina 2 di 10 (calcolati sull'ultima mensilità di canone corrisposta pari ad € 610,00), oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo, dovuti dal a titolo di occupazione senza titolo Pt_1 dell'unità immobiliare di proprietà della Sig.ra e sita in Venezia-Mestre, via Verdi CP_1
n. 87/A relativamente ai mesi da maggio ad ottobre 2018; d) l'importo di € 1.000,00 pagato nel settembre 2018 dalla Sig.ra per la fornitura di acqua nonché quelle relative agli CP_1 altri oneri condominiali pagati dalla sig.ra al posto del fino al 19.10.2018”. CP_1 Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti sono già stati esposti nella sentenza non definitiva n.
1423/2023 del 4.8.2023, alla cui lettura, pertanto, si rinvia in ossequio al principio di sinteticità degli atti processuali;
di seguito, pertanto, si darà conto degli accadimenti processuali successivi a tale pronuncia e il contenuto degli atti delle parti sarà ripreso nella misura strettamente necessaria ad analizzare le domande e le eccezioni da esse proposte.
Questo Tribunale con la sentenza non definitiva n. 1423/2023:
- ha rigettato l'eccezione sollevata dall'opponente di inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla nella comparsa di risposta;
CP_1
- ha dato atto dell'intervenuta rinuncia da parte dell'opposta alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Venezia Mestre, alla via Verdi,
n. 87/a formulata al punto b) delle conclusioni in via riconvenzionale della comparsa di costituzione e risposta;
- ha dichiarato inammissibili in quanto nuove e tardivamente introdotte le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni da mancata restituzione di beni aziendali e da riconsegna di impianti e attrezzature dell'azienda e dell'immobile di Venezia Mestre, via
Verdi, n. 87/a danneggiati formulate dalla al punto b) delle conclusioni in via CP_1 riconvenzionale della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.;
- ha dichiarato inammissibile in quanto nuova e tardivamente introdotta la domanda subordinata di compensazione tra quanto eventualmente dovuto a titolo di restituzione delle rate versate e le poste creditorie di cui al punto precedente formulata dall'opposta al punto e) delle conclusioni in via riconvenzionale della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c.;
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 460/2018 del 13.12.2018, con il quale questo pagina 3 di 10 Tribunale aveva ingiunto al di restituire alla l'azienda esercitata all'insegna Pt_1 CP_1
“SNACK BAR AL GIRASOLE di Giusto Renata” sita in Venezia Mestre, alla via Verdi, n. 87/A, comprensiva di tutti gli elementi che concorrevano a formare il patrimonio aziendale, ivi compresa la licenza commerciale, rilevando – in accoglimento del secondo motivo di opposizione – che non vi era prova né che il titolo amministrativo fosse stato volturato dall'opposta all'opponente né che la si fosse attivata in tal senso presso la P.A., come CP_1 invece era previsto dall'art. 9 del contratto di cessione dell'azienda con riserva di proprietà;
- ha disatteso il primo motivo di opposizione, osservando che il non aveva alcun Pt_1 diritto di ritenere l'azienda fintanto che l'opposta non gli avesse restituito l'importo di €
12.000,00 che egli aveva corrisposto a titolo di rate, sia perché è il diritto alla restituzione delle rate ad essere condizionato alla riconsegna della cosa venduta e non viceversa sia perché tale diritto di ritenzione non è espressamente previsto da alcuna norma;
- sussistendo prova dell'intervenuta cessione degli altri beni aziendali, ha condannato l'opponente a restituire alla l'azienda di somministrazione di alimenti e bevande sita in CP_1
Venezia Mestre, n. 87/a così come descritta nell'atto di cessione, con esclusione della licenza commerciale;
- ha ritenuto superate le eccezioni preliminari di improponibilità e improcedibilità sollevate dall'opposta con riferimento alla domanda del di restituzione delle rate corrisposte, Pt_1 in considerazione del fatto che l'opponente aveva riconsegnato l'azienda in corso di causa e aveva esperito la procedura di mediazione obbligatoria in relazione alla domanda in questione;
- ha ritenuto che la abbia diritto a percepire l'equo compenso per l'uso dell'azienda CP_1 restituita, disattendendo le argomentazioni prospettate in senso contrario dall'opponente e ha rimesso la causa sul ruolo per la quantificazione del medesimo, reputando la C.T.U. in precedenza effettuata erronea in quanto non rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di quantificazione dell'equo compenso.
La causa, quindi, è stata istruita con una nuova C.T.U. ed è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 17.7.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra indicato.
Preliminarmente, si osserva che non è necessario provvedere sull'istanza di remissione in termini pagina 4 di 10 depositata dai procuratori del , poiché dal fascicolo telematico emerge che la memoria Pt_1 di replica dell'opponente è stata depositata in data 7.11.2024 alle ore 16,37, e dunque è tempestiva (dies a quo dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica: 19.7.2024, comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini;
termine per il deposito della comparsa conclusionale 18.10.2024; termine per il deposito della memoria di replica 7.11.2024).
Nel merito, le questioni che residuano attengono alla regolazione dei rapporti di debito/credito intercorrenti tra le parti, fondati in parte sul contratto di cessione d'azienda risoltosi a causa dell'inadempimento del all'obbligo di corrispondere le rate del corrispettivo pattuito e Pt_1 in parte su un parallelo contratto di locazione dell'immobile nel quale era esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In primo luogo, deve essere accertato che l'opposta deve restituire all'opponente l'importo delle rate riscosse ai sensi dell'art. 1526, primo comma, c.c., pari ad € 12.000,00 (cfr. doc. n. 2 opponente e doc. n. 4 opposta); nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi, in assenza di specifica domanda,
In secondo luogo, come si è già anticipato nella sentenza non definitiva, la ha diritto alla CP_1 corresponsione di un equo compenso per l'utilizzo dell'azienda, da parametrarsi sulla base della remunerazione del godimento dell'azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall'uso.
Sotto questo profilo, è stata disposta C.T.U., le cui risultanze sono state contestate dall'opponente.
Va sin da subito precisato che non può essere seguito il ragionamento del , che Pt_1 vorrebbe che l'equo compenso fosse parametrato in misura pari a quella che sarebbe stata la maggiorazione del canone di locazione che sarebbe spettata per l'ipotesi di immobile arredato
(cfr. pagg. 4, 5 e 6 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.).
Come correttamente rilevato dal C.T.U., infatti, tale criterio non trova riscontro nella prassi estimativa e, comunque, non si attaglia alla risoluzione della problematica sottesa alla fattispecie in esame, in cui non si tratta di determinare il compenso per il godimento di un bene
“statico” come un immobile arredato ma di un complesso di beni destinati ad un'attività
pagina 5 di 10 imprenditoriale.
Andando ad analizzare i singoli parametri, il C.T.U. ha concluso nel senso che la remunerazione per l'utilizzo dell'azienda debba essere determinata in € 33.845,35 prendendo a riferimento l'intero valore dell'azienda indicato all'art. 3 dell'atto di cessione, ossia € 44.000,00 (di cui €
15.000,00 per l'arredamento, l'attrezzatura, il mobilio e gli impianti in genere, € 1.000,00 per merci e € 28.000,00 per l'avviamento) oppure in € 10.720,24 prendendo a riferimento il solo importo dell'arredamento, dell'attrezzatura, del mobilio e degli impianti in genere, ossia €
15.000,00.
Il C.T.U. è pervenuto a questa conclusione dopo aver dato atto che il metodo reddituale non poteva essere utilizzato per il calcolo dell'equo compenso, perché l'azienda aveva una redditività negativa, e facendo riferimento al metodo patrimoniale, ossia prendendo in considerazione il valore di un investimento, applicando la remunerazione che detto investimento avrebbe avuto in un contesto privo di rischi e aggiungendo un parametro che remunerasse il rischio d'impresa
(cfr. pagg. da 4 a 8 dell'elaborato peritale).
In linea di massima, stante l'assenza di scritture contabili, la scelta del C.T.U. di prendere le mosse dai valori dichiarati dalle parti nell'atto di cessione appare immune da vizi logici, poiché si tratta del valore concordemente attribuito dalle parti all'intero compendio aziendale e, dunque, di un dato condiviso.
L'assunto dell'opponente secondo cui gli importi indicati nell'art. 3 dell'atto di cessione non sarebbero frutto di valori di mercato riscontrabili è irrilevante, posto che – come si è anticipato
– si tratta di importi che il ha liberamente accettato come congrui, assumendosene le Pt_1 conseguenze, posto che l'intero traffico giuridico è regolato dal principio di autoresponsabilità.
Quanto ai due scenari ipotizzati dal C.T.U., si ritiene che la base di calcolo della remunerazione debba essere l'intero valore dell'azienda indicato nell'atto, poiché l'oggetto della cessione era l'intera azienda complessivamente considerata, e quindi non solo l'arredamento, l'attrezzatura, il mobilio e gli impianti, ma anche le scorte e l'avviamento.
Nondimeno, deve ritenersi che l'importo indicato dal C.T.U. quale remunerazione per il godimento dell'azienda, ossia € 33.845,35 non sia “equo” come richiesto dall'art. 1526, primo comma, c.c., ma debba essere decurtato del 30%, in ragione del fatto che l'azienda non consentiva di remunerare adeguatamente né lo spazio locato né il lavoro dell'imprenditore e pagina 6 di 10 operava con un margine operativo sostanzialmente negativo.
Tale circostanza, invero, appare senz'altro significativa e idonea ad incidere in senso negativo sul corrispettivo spettante all'opposta, essendo un dato di comune esperienza che un'azienda che non consente all'imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un'appetibilità analoga a quella di un'azienda che, diversamente da quella oggetto di causa, è idonea a remunerare l'attività dell'imprenditore e il capitale da questi investito.
Si ritiene, pertanto, che l'equa remunerazione per il godimento dell'azienda debba essere quantificata nella minor somma di € 23.691,75.
A tale importo va aggiunto quello del deprezzamento dei beni aziendali conseguente alla non commerciabilità nel medesimo stato descritto nel contratto di cessione e al normale logoramento per l'uso.
Sul punto, quanto alla condizione dei beni al momento della stipulazione del contratto di cessione d'azienda, va precisato che:
- non può tenersi conto della foto dimessa dall'opponente unitamente alle note di trattazione scritta del 31.3.2021, in quanto si tratta di un documento depositato successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e dunque tardivamente;
- si può presumere che i beni fossero in una condizione sostanzialmente buona e idonea ad essere utilizzati, atteso che all'art. 2 del contratto di cessione le parti danno espressamente atto che le attrezzature indicate nell'inventario erano “tutte utilizzabili e funzionanti” e comunque il nulla aveva eccepito in merito a vizi o a carenze manutentive dei beni Pt_1 facenti parte del compendio aziendale.
Per la stima del deprezzamento, il C.T.U. ha correttamente preso le mosse, ancora una volta, dalla concorde volontà manifestata dalle parti in merito al valore da attribuire ai beni (€
15.000,00) e, con apprezzamento correttamente motivato, ha ritenuto di applicare i coefficienti di ammortamento per giungere alla stima poi riportata nell'elaborato peritale.
Di conseguenza, possono essere riconosciute le seguenti voci:
- € 1.584,00 per i beni mancanti al momento del rilascio dell'azienda;
- € 12.000,00 per il deprezzamento dei beni restituiti, quantificato facendo una media tra gli importi indicati dal C.T.U.;
pagina 7 di 10 - € 1.000,00 per la mancata ricostituzione delle scorte.
Va, dunque, accertato che il deve corrispondere alla a titolo di equo compenso Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di € 38.275,15, senza riconoscimento di interessi, in assenza di specifica domanda.
Tale importo dovrà essere compensato con quello di € 12.000,00 che, come si è detto sopra,
l'opposta deve restituire all'opponente per le rate versate (sul punto cfr. Cass. n.
26365/2024), e, di conseguenza:
a) la domanda di condanna proposta dal nei confronti della va respinta, poiché Pt_1 CP_1
l'ammontare dell'equo compenso supera quello delle rate da restituire;
b) la somma che l'opponente deve corrispondere all'opposta va quantificata in € 26.275,15.
La ha altresì chiesto che l'opponente sia condannato a rimborsarle quanto da essa CP_1 pagato a titolo di oneri condominiali per l'unità immobiliare sita in Venezia-Mestre, via Verdi, n.
87/a, nella quale era esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che era stata oggetto di un contratto di locazione stipulato in data 29.9.2011 distinto dal contratto di cessione dell'azienda.
La domanda è fondata, essendo documentale che:
- l'art. 6 del contratto di locazione prevedeva che il conduttore – ossia il – fosse Pt_1 obbligato a corrispondere le spese condominiali a suo carico (cfr. doc. n. 2 opposta);
- tale contratto è stato dichiarato risolto da questo Tribunale con sentenza n. 831 del
26.4.2018 per inadempimento del conduttore all'obbligo di corrispondere i canoni e gli oneri condominiali (cfr. doc. n. 10 opposta);
- nella medesima sentenza il era stato condannato a pagare alla l'importo di € Pt_1 CP_1
3.349,00 per canoni non corrisposti e oneri condominiali, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre ai successivi canoni maturandi fino al rilascio effettivo (cfr. sempre doc. n. 10 opposta);
- l'immobile è stato restituito in data 19.10.2018 (cfr. doc. n. 17 opposta);
- la ha corrisposto la somma di € 3.999,32 a titolo di oneri condominiali di CP_1 competenza del e non saldati da quest'ultimo, oltre € 3,00 a titolo di commissioni Pt_1 bancarie per tali pagamenti (cfr. docc. nn. 13, 18 e 22 opposta).
Nondimeno, l'importo della condanna non può essere pari ad € 4.002,32, poiché per la somma pagina 8 di 10 di € 1.407,00 (€ 1.406,00 per oneri condominiali ed € 1,00 per commissione) anticipata in data 29.11.2017 l'opposta ha già un titolo esecutivo, ossia la sentenza n. 831/2018; in quest'ultima pronuncia, infatti, si legge che il aveva accumulato nei confronti della Pt_1
una morosità pari ad € 3.349,00, di cui € 1.407,00 per spese condominiali non CP_1 saldate, e viene pronunciata una condanna nei confronti dell'opponente per la somma di €
3.349,00 (cfr. doc. n. 10 opposta, pag. 7).
Ne consegue che l'opponente, per i titoli sopra indicati, dovrà essere condannato a versare all'opposta l'ulteriore somma di € 2.595,32, senza riconoscimento di interessi in assenza di specifica domanda.
Per quanto concerne i restanti crediti vantati dalla (importo di € 7.379,03 portato CP_1 dall'atto di precetto notificato in data 25.6.2018 e indennità di occupazione), va osservato che tali poste creditorie sono fatte valere dall'opposta soltanto in via di compensazione e che non è necessario adottare alcuna statuizione sul punto, giacché il credito del per la Pt_1 restituzione delle rate è stato compensato con quello della per l'equo compenso e CP_1
l'opposta dispone già di altro titolo esecutivo, ossia la sentenza n. 831/2018.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente per la quota di 2/3 e compensate per la restante frazione di 1/3, tenuto conto della soccombenza prevalente del , che da un Pt_1 lato ha visto accolto soltanto il secondo motivo di opposizione e rigettata la propria domanda di restituzione delle rate e dall'altro è risultato soccombente rispetto alla domanda di accertamento dell'equo compenso formulata dalla . CP_1
Quest'ultima ha sì ottenuto l'accertamento dell'esistenza di un proprio credito per la corresponsione dell'equo compenso di importo maggiore rispetto alla pretesa dell'opponente e la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese condominiali, ma non può dirsi totalmente vittoriosa perché ha proposto delle domande che sono state dichiarate inammissibili, cosicché non può aver diritto all'integrale refusione delle spese di lite.
Nella regolamentazione delle spese di lite, si è tenuto conto anche della condotta processuale del , che ha determinato un allungamento dei tempi del giudizio: Pt_1
- non aderendo ad una proposta transattiva che prevedeva la chiusura della lite con la corresponsione da parte sua della somma di € 7.000,00, inferiore a quella poi accertata come da lui dovuta in questa sede;
pagina 9 di 10 - formulando osservazioni alla prima C.T.U. soltanto in sede di fase decisionale, rendendo necessaria la remissione in istruttoria del giudizio.
I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto della puntualità delle questioni affrontate.
Le fasi introduttiva e di studio vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quelle istruttoria e decisionale vengono liquidate applicando una lieve maggiorazione ai medi tabellari, tenuto conto che vi sono state due C.T.U. e che la causa è stata trattenuta in decisione due volte.
In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.
Le spese di C.T.U., per le ragioni sopra esposte, vanno poste definitivamente per la quota di 2/3
a carico dell'opponente e per la quota di 1/3 a carico dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 5734/2018 R.G. promossa da Parte_1
contro
: CP_1
- rigetta la domanda di condanna proposta dall'opponente nei confronti dell'opposta;
- determina il credito dell'opposta nei confronti dell'opponente derivante dal contratto di cessione d'azienda in € 26.275,15;
- condanna l'opponente a versare all'opposta la somma di € 2.595.32;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposta la quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano nell'intero in € 9.000,00 per compensi, € 237,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge, e che si compensano per la restante frazione di 1/3;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota di 2/3 a carico dell'opponente e per la quota di 1/3 a carico dell'opposta.
Venezia, 4 gennaio 2025
Il Giudice dott. Fabio Doro
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