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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1350/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/06/2025, da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana e residente a [...];
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 cittadino italiano e residente a [...];
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Serena BONETTI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, Via Fabbri , 7, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I “1) la casa coniugale in Villadossola, Via Carlo Pisacane, su cui grava mutuo cointestato tra coniugi, sarà assegnata alla signora che continuerà a vivere con i due figli, il signor Pt_1 CP_1 preleverà i propri beni personali, il signor si è già trasferito presso la casa dei genitori in CP_1
Domodossola, OR Motto Mattarella, il signor si impegna a cambiare la propria CP_1 residenza non appena troverà altra soluzione abitativa autonoma;
2) le parti si fanno carico della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale, nella misura di metà ciascuno;
3) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i Per_1 Per_2 genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
4) i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
5) i figli staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
-i figli staranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con la madre sino alle 16:30, allorchè verranno prelevati dal padre e staranno con lui sino alle ore 20:00;
6) fintanto che il signor vivrà con i propri genitori, i figli trascorreranno i fine settimana CP_1 alternati con ciascun genitore dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 18:00; quando il signor
troverà altra soluzione abitativa i figli trascorreranno i fine settimana alternati con CP_1 ciascuno genitore dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 18:00; anche qualora le parti dovessero decidere di modificare giorni e orari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti si impegnano a mantenere un affido di tipo paritario, con egual periodo di permanenza presso ciascun genitore;
7) durane le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
8) durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
9) ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie, quelle mediche e scolastiche, la mensa ed il trasporto scolastico, le attività ludico-ricreative e sportive, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
10) l'assegno unico universale sarà recepito esclusivamente dalla signora Pt_1 11) i risparmi depositati sul libretto Coop n. 2970009331 e sul libretto presso la Banca Intesa San
Paolo di Villadossola n.1400/00000346, intestati ai figli e saranno cointestati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori;
12) le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis51, secondo comma c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza fissanda, ex art. 473 bis51, co.3, con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare prestando sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 18/06/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) in data
[...] CP_1
11/04/2015, dalla cui unione erano nati i figli il 14.6.2016, e Persona_3 Per_4
il 16.09.2018, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa
[...]
d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, stante la conformità delle condizioni concordate, anche riguardo ai figli, al disposto di cui all'art 337 ter c,c..
Si dà atto, altresì, che le parti si sono accordate a che entrambi provvederanno al pagamento della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale, nella misura di metà ciascuno;
che i risparmi depositati sul libretto Coop n. 2970009331 e sul libretto presso la Banca Intesa San Paolo di
Villadossola n.1400/00000346, intestati ai figli a saranno cointestati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio in Domodossola (VB) in data
[...] CP_1
11/04/2015;
- assegna la casa coniugale In Villadossola (VB), in via Carlo Pisacane, a
[...] che continuerà a vivere con i due figli;
Parte_1 preleverà i propri beni personali;
egli si è già trasferito presso la casa CP_1 dei genitori in Domodossola, OR Motto Mattarella. si impegna CP_1
a cambiare la propria residenza non appena troverà altra soluzione abitativa autonoma;
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile presso la madre;
entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere i figli con le seguenti modalità:
i figli staranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con la madre sino alle 16:30, allorchè verranno prelevati dal padre e staranno con lui sino alle ore 20:00; fintanto che il padre vivrà con i propri genitori, i figli trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 18:00;
quando il padre troverà altra soluzione abitativa i figli trascorreranno i fine settimana alternati con ciascuno genitore dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 18:00;
anche qualora le parti dovessero decidere di modificare giorni e orari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti si impegnano a mantenere un affido di tipo paritario, con egual periodo di permanenza presso ciascun genitore;
durante le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della
Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di
Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza;
- dispone che l'assegno unico universale sarà recepito esclusivamente dalla madre;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, quelle mediche e scolastiche, la mensa ed il trasporto scolastico, le attività ludico- ricreative e sportive.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/06/2025, da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1 italiana e residente a [...];
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 cittadino italiano e residente a [...];
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Serena BONETTI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Villadossola, Via Fabbri , 7, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I “1) la casa coniugale in Villadossola, Via Carlo Pisacane, su cui grava mutuo cointestato tra coniugi, sarà assegnata alla signora che continuerà a vivere con i due figli, il signor Pt_1 CP_1 preleverà i propri beni personali, il signor si è già trasferito presso la casa dei genitori in CP_1
Domodossola, OR Motto Mattarella, il signor si impegna a cambiare la propria CP_1 residenza non appena troverà altra soluzione abitativa autonoma;
2) le parti si fanno carico della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale, nella misura di metà ciascuno;
3) i figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, entrambi i Per_1 Per_2 genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
4) i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
5) i figli staranno con ciascun genitore con le seguenti modalità:
-i figli staranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con la madre sino alle 16:30, allorchè verranno prelevati dal padre e staranno con lui sino alle ore 20:00;
6) fintanto che il signor vivrà con i propri genitori, i figli trascorreranno i fine settimana CP_1 alternati con ciascun genitore dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 18:00; quando il signor
troverà altra soluzione abitativa i figli trascorreranno i fine settimana alternati con CP_1 ciascuno genitore dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 18:00; anche qualora le parti dovessero decidere di modificare giorni e orari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti si impegnano a mantenere un affido di tipo paritario, con egual periodo di permanenza presso ciascun genitore;
7) durane le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
8) durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
9) ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie, quelle mediche e scolastiche, la mensa ed il trasporto scolastico, le attività ludico-ricreative e sportive, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
10) l'assegno unico universale sarà recepito esclusivamente dalla signora Pt_1 11) i risparmi depositati sul libretto Coop n. 2970009331 e sul libretto presso la Banca Intesa San
Paolo di Villadossola n.1400/00000346, intestati ai figli e saranno cointestati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori;
12) le parti dichiarano espressamente ex art. 473 bis51, secondo comma c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza fissanda, ex art. 473 bis51, co.3, con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare prestando sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 18/06/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Domodossola (VB) in data
[...] CP_1
11/04/2015, dalla cui unione erano nati i figli il 14.6.2016, e Persona_3 Per_4
il 16.09.2018, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa
[...]
d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, stante la conformità delle condizioni concordate, anche riguardo ai figli, al disposto di cui all'art 337 ter c,c..
Si dà atto, altresì, che le parti si sono accordate a che entrambi provvederanno al pagamento della rata mensile del mutuo che grava sulla casa coniugale, nella misura di metà ciascuno;
che i risparmi depositati sul libretto Coop n. 2970009331 e sul libretto presso la Banca Intesa San Paolo di
Villadossola n.1400/00000346, intestati ai figli a saranno cointestati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio in Domodossola (VB) in data
[...] CP_1
11/04/2015;
- assegna la casa coniugale In Villadossola (VB), in via Carlo Pisacane, a
[...] che continuerà a vivere con i due figli;
Parte_1 preleverà i propri beni personali;
egli si è già trasferito presso la casa CP_1 dei genitori in Domodossola, OR Motto Mattarella. si impegna CP_1
a cambiare la propria residenza non appena troverà altra soluzione abitativa autonoma;
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione stabile presso la madre;
entrambi i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
i genitori eserciteranno, separatamente, la potestà in ordine a decisioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè dal genitore che il quel momento avrà con sé i figli;
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere i figli con le seguenti modalità:
i figli staranno tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con la madre sino alle 16:30, allorchè verranno prelevati dal padre e staranno con lui sino alle ore 20:00; fintanto che il padre vivrà con i propri genitori, i figli trascorreranno i fine settimana alternati con ciascun genitore dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 18:00;
quando il padre troverà altra soluzione abitativa i figli trascorreranno i fine settimana alternati con ciascuno genitore dal venerdì alle ore 18:00 fino alla domenica alle ore 18:00;
anche qualora le parti dovessero decidere di modificare giorni e orari di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti si impegnano a mantenere un affido di tipo paritario, con egual periodo di permanenza presso ciascun genitore;
durante le vacanze di Natale i figli staranno ad anni alterni con un genitore dalla cena della
Vigilia del Santo Natale sino a dopo il pranzo di Natale e con l'altro genitore dalla cena di
Natale sino al pomeriggio di Santo Stefano;
ad anni alterni Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, Carnevale, il 31 dicembre ed il 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio;
durante le vacanze estive i figli staranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore che dovranno essere concordate dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza;
- dispone che l'assegno unico universale sarà recepito esclusivamente dalla madre;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, quelle mediche e scolastiche, la mensa ed il trasporto scolastico, le attività ludico- ricreative e sportive.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO