Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
15187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15187 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._1 atti, dall'avv. CURCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale di Augusto, 71,
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. CURCIO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale di Augusto, 71,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.09.2024, e Controparte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2 matrimonio in Napoli il 25/07/2003, e che dalla loro unione era nato
1
il figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne, Per_1 portatore di handicap ai sensi dell'art.
4. legge 5 Febbraio 1992 n.
104 comma I, non autonomo e autosufficiente, deducevano che i coniugi sceglievano come loro ultima residenza familiare l'unità immobiliare sita in Napoli (NA) alla via Lepanto, 111; che l'immobile che costituiva la casa familiare era condotto in locazione ed il sig.
versava un canone di locazione mensile pari Controparte_2 ad € 700,00 mensili;
che l'unione coniugale, dapprima felice, si era successivamente incrinata a causa di una insanabile incompatibilità, tale da far venir meno l'affectio coniugalis e rendere impossibile la prosecuzione della convivenza dei ricorrenti;
che la sig.ra trasferiva la sua residenza in altra abitazione in CP_1 comproprietà con il germano sig. al 50% e i beni Persona_2 comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale venivano già da tempo divisi, bonariamente, tra i coniugi;
che la sig.ra CP_1 non era economicamente autosufficiente e si dedicava a prestare proprie cure di assistenza morale e materiale al figlio maggiorenne non autosufficiente e portatore di Handicap. Tanto premesso, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
30/09/2024, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel domicilio ove ritengono più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione di indirizzo e/o residenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata da inviare almeno un mese prima di ogni, eventuale, trasferimento;
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2) che la sig.ra rinuncia all'assegnazione della Parte_1 casa coniugale, avendo già spostato la sua residenza altrove in Napoli alla Via Lepanto, 78;
3) che la casa coniugale concessa in locazione venga assegnata al sig.
; Controparte_2
4) che il figlio maggiorenne sig. vivrà per sua Persona_3 autonoma scelta con il padre nella casa Controparte_2 coniugale sita in Napoli alla via Lepanto,111 il quale si obbliga sin da ora a provvedere a tutte le necessità e a tutte le spese ordinarie in favore dello stesso;
5) che il Sig. e la sig. si Controparte_2 Controparte_1 obbligano a provvedere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie per il figlio e precisamente, a Per_1 titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese mediche non previste dal SSN, spese odontoiatriche, spese per interventi chirurgici e spese farmaceutiche;
spese di assicurazione, abbonamenti a teatro, cineforum;
In ogni caso, le spese eventualmente anticipate da ciascun genitore saranno indicate in un rendiconto mensile e rimborsate dall'altro genitore. Tutte le predette spese dovranno essere documentate e potranno essere comunicate all'altro genitore anche via e-mail o
Racc.ta A/R. La mancata adesione deve essere motivata per iscritto.
Se entro 20 gg dalla ricezione della comunicazione non verrà data risposta, sempre via e-mail o Racc.ta A/R le predette spese si intenderanno approvate;
Per espresso accordo tra le parti, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali saranno a beneficio del signor in quanto Controparte_2 genitore convivente col figlio Per_1
6) che la sig.ra continuerà a prestare assistenza Controparte_1 di cura ed accudimento del figlio stante le sue condizioni di salute relative alla sua inabilità;
7) che il Sig. si obbliga a corrispondere Controparte_2 mensilmente in favore della Sig.ra non Controparte_1 autosufficiente e dedita alle cure del figlio portatore di handicap la
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somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) quale suo contributo al mantenimento;
I coniugi prestano, fin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del figlio , maggiorenne, portatore Per_1 di handicap, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1
e (atto n. 174, parte II,
[...] Controparte_2
S. A, SEZ. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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