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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8217/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8217/2024 R.G.,
TRA il IG. nato a [...], ID (Stati Uniti d'America) il Parte_1
09.09.1984, residente in 525 S Ardmore Ave #255 Los Angeles, CA 90020 (Stati Uniti d'America),
c.f. rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. ] unitamente e CodiceFiscale_2
disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. ] ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Rovigo – Corso del Popolo 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco
Permunian;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.12.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , nato a [...] il Persona_1
25.12.1884 da genitori italiani.
Il si è costituito con memoria del 20.02.2025 chiedendo, in caso di ritenuta Controparte_1 procedibilità della domanda e di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 21.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
Il IG , nato a [...] – USA) il 09.09.1984, ha proposto Parte_1
ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo la propria discendenza diretta dal cittadino italiano , nato a [...] il [...] da Persona_1 genitori italiani.
Dalla documentazione prodotta emerge che il predetto emigrò negli Stati Uniti, Persona_1
dove in data 01.06.1914 contrasse matrimonio con , cittadina italiana. Persona_2
In costanza del matrimonio nacque, il 16.11.1924 a Donora (Pennsylvania), il figlio Persona_3
il quale acquisì la cittadinanza statunitense iure soli e, al contempo, la cittadinanza italiana
[...]
iure sanguinis per derivazione paterna.
È pacificamente documentato che si naturalizzò cittadino statunitense soltanto in Persona_1
data 17.03.1944, quando il figlio aveva già 19 anni. Pertanto, la naturalizzazione Per_3
dell'ascendente intervenne successivamente alla nascita del figlio, con la conseguenza che quest'ultimo conservò la cittadinanza italiana ricevuta dal padre.
Dalla successiva discendenza si evince che: il 02.08.1952 sposava Persona_3 [...]
il 25.05.1955 nasceva la figlia cittadina italiana iure sanguinis per Per_4 Parte_2 derivazione paterna;
il 17.03.1978 sposava;
il 09.09.1984 Parte_2 Persona_5 nasceva il ricorrent , cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. Parte_1
Il ricorrente ha tentato di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa presso il Consolato competente, senza tuttavia riuscire ad avviare la procedura. In atti è presente la mail del Consolato Generale d'Italia in Houston, con la quale l'Autorità consolare ha dichiarato la “impossibilità a procedere per via amministrativa”, richiamando la normativa previgente
(L. 555/1912) e negando l'apertura della pratica. Sono stati, inoltre, prodotti i tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia di Los Angeles, rimasti infruttuosi, comprovanti
2 l'impossibilità di ottenere un appuntamento e il superamento dei termini previsti dagli artt. 2 L.
241/1990 e 3 D.P.R. 362/1994.
Persistendo l'impossibilità di procedere in via amministrativa, il ricorrente ha adito questa Autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento dello status civitatis italiano.
* * * * * * * *
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 Ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865 e dell'art. 1 della L. 555/1912, applicabili ratione temporis, è cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Nel caso di specie: era cittadino italiano quando nacque il figlio Persona_1 nel 1924; la naturalizzazione dell'ascendente è avvenuta nel 1944, quindi dopo Persona_3 la nascita del figlio. Ne consegue che ha acquisito sia la cittadinanza Persona_3
statunitense iure soli sia la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che il figlio nato in [...] con ius soli, già titolare di cittadinanza straniera alla nascita, non perde la cittadinanza italiana neppure se il genitore si naturalizza successivamente (Trib. Roma nn. 2235/2018, 3227/2018, 682/2020; Corte App.
Roma n. 2064/2022; Corte App. Roma n. 1277/2023).
L'art. 7 L. 555/1912 preserva esplicitamente la cittadinanza italiana dei figli di italiani nati all'estero come cittadini iure soli, stabilendo la non applicabilità dell'art. 12 quando il minore non
“acquisisca” la nuova cittadinanza in conseguenza della perdita del genitore, ma ne sia già titolare per propria nascita.
Pertanto, la linea paterna del ricorrente è integra e idonea alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha affermato che: lo status di cittadino italiano è permanente, imprescrittibile, indisponibile, e come tale accertabile in ogni tempo, anche se il fatto genetico risale a generazioni precedenti.
Il ricorrente ha fornito prova: a) del diniego consolare esplicito. La mail del Consolato Generale
d'Italia in Houston attesta l'impossibilità di istruire la pratica in via amministrativa, richiamando la legge del 1912 e ritenendo che non sussistano i presupposti per procedere. Tale comunicazione integra un diniego espresso, idoneo a fondare la legittimazione a ricorrere in sede giudiziale;
b) dell'inerzia amministrativa. Ulteriori tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia in Los Angeles risultano infruttuosi, attestando l'impossibilità di ottenere un appuntamento a fronte di liste d'attesa irragionevoli.
La giurisprudenza ritiene che l'assenza di possibilità concreta di ottenere un appuntamento equivalga, a tutti gli effetti, a diniego amministrativo (cfr. Trib. Roma 19.12.2019; Trib. Milano
2021; Trib. Firenze 2022).
L'art. 3 D.P.R. 362/1994 impone all'Amministrazione di definire i procedimenti entro 730 giorni;
l'inerzia consolare, protrattasi oltre tale limite, è sufficiente a fondare la giurisdizione del giudice ordinario.
Accertata la cittadinanza italiana originaria dell'ascendente ; la trasmissione iure Persona_1
sanguinis al figlio;
la continuità della trasmissione sino all'odierno ricorrente;
Persona_3
4 l'impossibilità della via amministrativa, il giudice deve riconoscere lo status di cittadino italiano sin dalla nascita.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che la documentazione versata in atti dimostra in modo chiaro la discendenza del ricorrente da cittadino italiano che non aveva perduto la cittadinanza al momento della nascita del figlio, nonché la persistente impossibilità di ottenere il riconoscimento in sede amministrativa, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono, tuttavia, compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal IG. nato a [...], Parte_1
ID (Stati Uniti d'America) il 09.09.1984, residente in 525 S Ardmore Ave #255 Los Angeles,
CA 90020 (Stati Uniti d'America), c.f. così provvede: C.F._1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
5
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 8217/2024 R.G.,
TRA il IG. nato a [...], ID (Stati Uniti d'America) il Parte_1
09.09.1984, residente in 525 S Ardmore Ave #255 Los Angeles, CA 90020 (Stati Uniti d'America),
c.f. rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto introduttivo, C.F._1
dall'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. ] unitamente e CodiceFiscale_2
disgiuntamente all'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna [c.f. ] ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Rovigo – Corso del Popolo 222 presso e nello studio dell'Avv. Marco
Permunian;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 10.12.2024, il ricorrente come sopra identificato, chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , nato a [...] il Persona_1
25.12.1884 da genitori italiani.
Il si è costituito con memoria del 20.02.2025 chiedendo, in caso di ritenuta Controparte_1 procedibilità della domanda e di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 21.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
Il IG , nato a [...] – USA) il 09.09.1984, ha proposto Parte_1
ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo la propria discendenza diretta dal cittadino italiano , nato a [...] il [...] da Persona_1 genitori italiani.
Dalla documentazione prodotta emerge che il predetto emigrò negli Stati Uniti, Persona_1
dove in data 01.06.1914 contrasse matrimonio con , cittadina italiana. Persona_2
In costanza del matrimonio nacque, il 16.11.1924 a Donora (Pennsylvania), il figlio Persona_3
il quale acquisì la cittadinanza statunitense iure soli e, al contempo, la cittadinanza italiana
[...]
iure sanguinis per derivazione paterna.
È pacificamente documentato che si naturalizzò cittadino statunitense soltanto in Persona_1
data 17.03.1944, quando il figlio aveva già 19 anni. Pertanto, la naturalizzazione Per_3
dell'ascendente intervenne successivamente alla nascita del figlio, con la conseguenza che quest'ultimo conservò la cittadinanza italiana ricevuta dal padre.
Dalla successiva discendenza si evince che: il 02.08.1952 sposava Persona_3 [...]
il 25.05.1955 nasceva la figlia cittadina italiana iure sanguinis per Per_4 Parte_2 derivazione paterna;
il 17.03.1978 sposava;
il 09.09.1984 Parte_2 Persona_5 nasceva il ricorrent , cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. Parte_1
Il ricorrente ha tentato di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa presso il Consolato competente, senza tuttavia riuscire ad avviare la procedura. In atti è presente la mail del Consolato Generale d'Italia in Houston, con la quale l'Autorità consolare ha dichiarato la “impossibilità a procedere per via amministrativa”, richiamando la normativa previgente
(L. 555/1912) e negando l'apertura della pratica. Sono stati, inoltre, prodotti i tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia di Los Angeles, rimasti infruttuosi, comprovanti
2 l'impossibilità di ottenere un appuntamento e il superamento dei termini previsti dagli artt. 2 L.
241/1990 e 3 D.P.R. 362/1994.
Persistendo l'impossibilità di procedere in via amministrativa, il ricorrente ha adito questa Autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento dello status civitatis italiano.
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Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
3 Ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865 e dell'art. 1 della L. 555/1912, applicabili ratione temporis, è cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. Nel caso di specie: era cittadino italiano quando nacque il figlio Persona_1 nel 1924; la naturalizzazione dell'ascendente è avvenuta nel 1944, quindi dopo Persona_3 la nascita del figlio. Ne consegue che ha acquisito sia la cittadinanza Persona_3
statunitense iure soli sia la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che il figlio nato in [...] con ius soli, già titolare di cittadinanza straniera alla nascita, non perde la cittadinanza italiana neppure se il genitore si naturalizza successivamente (Trib. Roma nn. 2235/2018, 3227/2018, 682/2020; Corte App.
Roma n. 2064/2022; Corte App. Roma n. 1277/2023).
L'art. 7 L. 555/1912 preserva esplicitamente la cittadinanza italiana dei figli di italiani nati all'estero come cittadini iure soli, stabilendo la non applicabilità dell'art. 12 quando il minore non
“acquisisca” la nuova cittadinanza in conseguenza della perdita del genitore, ma ne sia già titolare per propria nascita.
Pertanto, la linea paterna del ricorrente è integra e idonea alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha affermato che: lo status di cittadino italiano è permanente, imprescrittibile, indisponibile, e come tale accertabile in ogni tempo, anche se il fatto genetico risale a generazioni precedenti.
Il ricorrente ha fornito prova: a) del diniego consolare esplicito. La mail del Consolato Generale
d'Italia in Houston attesta l'impossibilità di istruire la pratica in via amministrativa, richiamando la legge del 1912 e ritenendo che non sussistano i presupposti per procedere. Tale comunicazione integra un diniego espresso, idoneo a fondare la legittimazione a ricorrere in sede giudiziale;
b) dell'inerzia amministrativa. Ulteriori tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia in Los Angeles risultano infruttuosi, attestando l'impossibilità di ottenere un appuntamento a fronte di liste d'attesa irragionevoli.
La giurisprudenza ritiene che l'assenza di possibilità concreta di ottenere un appuntamento equivalga, a tutti gli effetti, a diniego amministrativo (cfr. Trib. Roma 19.12.2019; Trib. Milano
2021; Trib. Firenze 2022).
L'art. 3 D.P.R. 362/1994 impone all'Amministrazione di definire i procedimenti entro 730 giorni;
l'inerzia consolare, protrattasi oltre tale limite, è sufficiente a fondare la giurisdizione del giudice ordinario.
Accertata la cittadinanza italiana originaria dell'ascendente ; la trasmissione iure Persona_1
sanguinis al figlio;
la continuità della trasmissione sino all'odierno ricorrente;
Persona_3
4 l'impossibilità della via amministrativa, il giudice deve riconoscere lo status di cittadino italiano sin dalla nascita.
Alla luce dei principi sopra richiamati, e considerato che la documentazione versata in atti dimostra in modo chiaro la discendenza del ricorrente da cittadino italiano che non aveva perduto la cittadinanza al momento della nascita del figlio, nonché la persistente impossibilità di ottenere il riconoscimento in sede amministrativa, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite possono, tuttavia, compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal IG. nato a [...], Parte_1
ID (Stati Uniti d'America) il 09.09.1984, residente in 525 S Ardmore Ave #255 Los Angeles,
CA 90020 (Stati Uniti d'America), c.f. così provvede: C.F._1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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