Articolo 62 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 61Articolo 63
Versione
1 maggio 1969
Art. 62.
I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata.
La prova dell'avvenuto versamento puo' essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione e' soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidita' e la vecchiaia.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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