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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza Parziale
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2109/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “impugnazione di delibera assembleare e rivendica della proprietà comune ex art. 948 c.c”, discussa e decisa parzialmente all'udienza del 30.05.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Giuseppe Francesco Pellegrino, mandato in atti;
-attore-
contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvio Barone;
-convenuto- nonché
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv.to Giuseppe Stefanelli, mandato in atti;
-intervenuti-
nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe De Controparte_4
Lorenzis, mandato in atti;
-litisconsorte necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.04.2022 Parte_1 adiva il Giudice di Pace di Casarano e proponeva nei confronti del
, contestualmente, azione di impugnazione di Controparte_1 deliberazione assembleare n. 03 del 30.03.2022 ex art. 1137 c.c. ed azione di accertamento e rivendica ex art. 948 c.c. della proprietà comune in luogo di quella esclusiva di tutti i lastrici solari dell'omonimo edificio condominiale. Con comparsa del 12.07.2022 si costituiva nel giudizio il , a ministero dell'Avv. Controparte_1
Silvio Barone, giusta mandato alla lite conferito con procura speciale del 12.07.2022, fondato su deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferimento dello specifico incarico) n. 01 del
30.05.2022.
Il Giudice di Pace di Casarano dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia.
Con atto di citazione in riassunzione del 21.02.2023
[...] riassumeva la causa innanzi al Tribunale Civile Parte_1 di Lecce.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 25.05.2023 si costituiva il a ministero dell'Avv. Controparte_1
Silvio Barone, giusta mandato alla lite conferito in via di conferma con procura speciale del 25.05.2023, sulla base di nuova deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma dello specifico incarico) n. 02 del 27.04.2023.
Il Giudizio proseguiva con una parziale integrazione del litisconsorzio necessario e relativa costituzione in giudizio, nonché con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc.
Con la propria memoria di replica ex art. 183, comma 6, punto n. 3
c.p.c. del 21.04.2024, l'attore sollevava per la prima volta l'eccezione di difetto di mandato difensivo del , sul Controparte_1 presupposto che la deliberazione assembleare n. 02 del 27.04.2023, di conferma dell'incarico professionale difensivo all'Avv. Barone, era stata assunta con soli 398,654 millesimi e, quindi, con un quorum millesimale inferiore a quello legale (maggioranza dei presenti in seconda convocazione che rappresenti almeno metà del valore millesimale dell'edificio - 500 millesimi).
All'udienza del 21.06.2024 il difensore del contestava le CP_1 eccezioni attoree e, subordinatamente, chiedeva la concessione del termine ex art. 182 c.p.c. Stante l'opposizione di parte attrice a tale richiesta, venivano concessi alle parti termine per note e repliche, riservando la decisione sul punto.
In data 10.07.2024 il difensore del depositava le proprie CP_1 note difensive nonché ulteriore Procura speciale alla lite, anche in rinnovazione, del 10.07.2024.
Seguiva in data 17.07.2024 il deposito delle note di replica autorizzate a cura di parte attrice, che continuava a sostenere le proprie eccezioni e richieste a riguardo.
Con deposito documentale per il del 13.09.2024 Controparte_1 veniva offerto in comunicazione ulteriore Verbale assembleare del
12.09.2024 in seconda convocazione.
Con ulteriore deposito documentale per il del Controparte_1
19.10.2024 venivano ancora offerte in comunicazione Nota PEC del
18.10.2024 dell'Amministratore Dott. a tutti i Controparte_5 condomini, con la quale comunicava loro il conferimento “motu proprio”, a norma dell'art. 1131 c.c., del mandato alla lite anche in rinnovazione ed occorrendo in via di conferma e ratifica, all'Avv.
Silvio Barone, per il presente giudizio, nonché conseguente procura speciale, nelle forme di legge.
Con Ordinanza del 02.12.2024 il Giudicante, “…rilevato che il convenuto…ha prodotto ulteriore documentazione CP_1
(Verbale assembleare del 12/09/2024 e conferimento mandato del
18/10/2024 dell'Amministratore all'Avv. S. Barone, a norma dell'art. 1131 c.c.)…” fissava l'udienza del 20.12.2024 per la comparizione in contraddittorio delle parti.
La causa veniva poi rinviata per consentire a parte attrice di controdedurre;
all'esito di detta udienza il Giudicante si riservava di provvedere.
Con ordinanza emessa il 16.04.2025, ritenuto di dover decidere preliminarmente sull'eccezione di difetto di mandato della difesa del
, il Giudicante rinviava la causa all'udienza del Controparte_1
30.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 30.05.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni sul punto e discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza parziale ex art.281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'attore di difetto di mandato difensivo del convenuto
è infondata e dev'essere rigettata. Controparte_1
Vi è in atti procura speciale alle liti del 12.07.2022, sul presupposto di deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferimento dello specifico incarico) n. 01 del 30.05.2022, approvata con 5 condomini favorevoli (per 606,261 millesimi), 1 solo contrario (per 133,440 millesimi) e 1 astenuto (per 75,581 millesimi), nel rispetto delle norme di cui all'art. 1136 c.c., e mai impugnata ex art. 1137 c.c. entro il perentorio termine di giorni 30, sicché definitivamente valida ed efficace.
Vi è ancora procura speciale alle liti del 25.05.2023, sul presupposto di nuova deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma dello specifico incarico) n. 02 del 27.04.2023, approvata con 4 condomini favorevoli (per 398,654 millesimi), 1 contrario (per
133,440 millesimi) e 1 astenuto (per 119,241 millesimi), al dichiarato fine di dare “…continuità alla difesa…”, e mai impugnata ex art. 1137
c.c. entro il perentorio termine di giorni 30, sicché, quantunque contestata nel presente giudizio da parte attrice con la propria eccezione di difetto di mandato, anch'essa è ormai divenuta definitivamente valida ed efficace, oltre che obbligatoria per tutti i condomini, ivi compreso il condomino e odierno attore
[...] peraltro presente al momento della sua Parte_1 assunzione, come risulta dal relativo Verbale assembleare.
A tale specifico proposito trova pertinente applicazione il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni
Unite, con la Sentenza n. 4806 del 07.03.2005, con cui, nel delineare la distinzione tra le ipotesi di nullità e di annullabilità delle deliberazioni condominiali, si afferma testualmente che: “…debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere…adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale…che se non vengono impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c….sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al condominio…”.
Tale principio di diritto è stato, poi, ribadito e confermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione - sempre a Sezioni Unite – con la
Sentenza n. 9839 del 14.04.2021.
Valida ed efficace deve, dunque, essere considerata la deliberazione assembleare di che trattasi, nei termini e per le ragioni in fatto ed in diritto di cui innanzi.
Vi è in atti Procura speciale alle liti, anche in rinnovazione, del
10.07.2024, sul presupposto di deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma/ratifica dello specifico incarico)
n. 01 del 01.07.2024, approvata con 6 condomini favorevoli (per
681,842 millesimi), 1 solo contrario (per 133,440 millesimi) e 0 astenuti (per 0,000 millesimi), nel rispetto delle norme di cui all'art. 1136 c.c., e di deliberazione assembleare in seconda convocazione
(di conferma/ratifica dello specifico incarico) n. 01 del 12.09.2024, approvata con 5 condomini favorevoli (per 517,895 millesimi), 2 contrari (per 272,196 millesimi) e 0 astenuti (per 0,000 millesimi), nel rispetto, ancora una volta, delle norme di cui all'art. 1136 c.c..
Per quanto riguarda le predette delibere l'attore sostiene che, qualunque eventuale o possibile sanatoria ex tunc, per come già operata o per come richiesta al Giudice ex art. 182 cpc, non è percorribile allo stato, anche per il sopravvenuto e conclamato stato conflittuale di interessi dei suddetti condomini, indispensabili invece per il raggiungimento del quorum di votanti richiesto dall'art. 1136 cc e da tutta la disciplina in materia.
In proposito occorre rilevare che le maggioranze necessarie per approvare le Delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (Cass. n. 19131 del 2015; Cass. n. 1201 del 2002).
In ogni caso la piena validità e legittimità del mandato difensivo del conferito all'Avv. Silvio Barone resta comunque Controparte_1 radicata alle deliberazioni assembleari del 30.05.2022 e del
27.04.2023, per non essere state mai impugnate ex art. 1137 c.c. e, quindi, definitivamente valide ed efficaci, nonché alle corrispondenti
Procure speciali del 12.07.2022 e del 25.05.2023.
Vi è peraltro in atti procura speciale alla lite di conferimento in rinnovazione e di conferma e ratifica del 18.10.2024, rilasciata “motu proprio” dall'Amministratore in carica del , Dott. Controparte_1
con Comunicazione a tutti i condomini ex art. 1131 Controparte_5
c.c., a mezzo PEC di pari data.
L'attore sostiene che anche tale conferimento è illegittimo, in quanto esso esorbita dalle attribuzioni di rappresentanza legale e processuale dell'Amministratore di cui all'art. 1131 c.c.
Tale rilievo è infondato.
Nel caso di che trattasi, nell'oggetto del giudizio sono ricomprese domande tipicamente rientranti nell'ambito della gestione condominiale, quale, per l'appunto, l'impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione n. 03 approvata dall'Assemblea del CP_1
in data 30.03.2022, in ordine alla manutenzione straordinaria
[...] dei lastrici solari, con approvazione e ripartizione della relativa spesa a norma dell'art. 1126 c.c.
Sul punto trova applicazione il consolidato principio di diritto da ultimo sancito ex plurimis dalla Suprema Corte di Cassazione - Seconda
Sezione con la Sentenza n. 23550 del 27.10.2020, secondo cui:
“L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione di ogni delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché
l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni tipicamente proprie dello stesso amministratore”.
Orbene, in ragione di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, dev'essere dichiarata la validità e legittimità del mandato difensivo conferito dal all'Avv. Silvio Barone. Controparte_1 Spese al definitivo
PTM
Il Giudice Onorario, non definitivamente e parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 con atto di citazione in riassunzione del 21.02.2023:
- rigetta l'eccezione attorea di difetto del mandato difensivo conferito dal , in persona dell'Amministratore p.t., all'Avv. Controparte_1
Silvio Barone;
- spese al definitivo;
- dispone per il prosieguo della causa come da ordinanza contestuale che si allega.
Così deciso in Lecce, 30.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza Parziale
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2109/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “impugnazione di delibera assembleare e rivendica della proprietà comune ex art. 948 c.c”, discussa e decisa parzialmente all'udienza del 30.05.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Giuseppe Francesco Pellegrino, mandato in atti;
-attore-
contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvio Barone;
-convenuto- nonché
e rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_3 dall'Avv.to Giuseppe Stefanelli, mandato in atti;
-intervenuti-
nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe De Controparte_4
Lorenzis, mandato in atti;
-litisconsorte necessario-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.04.2022 Parte_1 adiva il Giudice di Pace di Casarano e proponeva nei confronti del
, contestualmente, azione di impugnazione di Controparte_1 deliberazione assembleare n. 03 del 30.03.2022 ex art. 1137 c.c. ed azione di accertamento e rivendica ex art. 948 c.c. della proprietà comune in luogo di quella esclusiva di tutti i lastrici solari dell'omonimo edificio condominiale. Con comparsa del 12.07.2022 si costituiva nel giudizio il , a ministero dell'Avv. Controparte_1
Silvio Barone, giusta mandato alla lite conferito con procura speciale del 12.07.2022, fondato su deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferimento dello specifico incarico) n. 01 del
30.05.2022.
Il Giudice di Pace di Casarano dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia.
Con atto di citazione in riassunzione del 21.02.2023
[...] riassumeva la causa innanzi al Tribunale Civile Parte_1 di Lecce.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 25.05.2023 si costituiva il a ministero dell'Avv. Controparte_1
Silvio Barone, giusta mandato alla lite conferito in via di conferma con procura speciale del 25.05.2023, sulla base di nuova deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma dello specifico incarico) n. 02 del 27.04.2023.
Il Giudizio proseguiva con una parziale integrazione del litisconsorzio necessario e relativa costituzione in giudizio, nonché con la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc.
Con la propria memoria di replica ex art. 183, comma 6, punto n. 3
c.p.c. del 21.04.2024, l'attore sollevava per la prima volta l'eccezione di difetto di mandato difensivo del , sul Controparte_1 presupposto che la deliberazione assembleare n. 02 del 27.04.2023, di conferma dell'incarico professionale difensivo all'Avv. Barone, era stata assunta con soli 398,654 millesimi e, quindi, con un quorum millesimale inferiore a quello legale (maggioranza dei presenti in seconda convocazione che rappresenti almeno metà del valore millesimale dell'edificio - 500 millesimi).
All'udienza del 21.06.2024 il difensore del contestava le CP_1 eccezioni attoree e, subordinatamente, chiedeva la concessione del termine ex art. 182 c.p.c. Stante l'opposizione di parte attrice a tale richiesta, venivano concessi alle parti termine per note e repliche, riservando la decisione sul punto.
In data 10.07.2024 il difensore del depositava le proprie CP_1 note difensive nonché ulteriore Procura speciale alla lite, anche in rinnovazione, del 10.07.2024.
Seguiva in data 17.07.2024 il deposito delle note di replica autorizzate a cura di parte attrice, che continuava a sostenere le proprie eccezioni e richieste a riguardo.
Con deposito documentale per il del 13.09.2024 Controparte_1 veniva offerto in comunicazione ulteriore Verbale assembleare del
12.09.2024 in seconda convocazione.
Con ulteriore deposito documentale per il del Controparte_1
19.10.2024 venivano ancora offerte in comunicazione Nota PEC del
18.10.2024 dell'Amministratore Dott. a tutti i Controparte_5 condomini, con la quale comunicava loro il conferimento “motu proprio”, a norma dell'art. 1131 c.c., del mandato alla lite anche in rinnovazione ed occorrendo in via di conferma e ratifica, all'Avv.
Silvio Barone, per il presente giudizio, nonché conseguente procura speciale, nelle forme di legge.
Con Ordinanza del 02.12.2024 il Giudicante, “…rilevato che il convenuto…ha prodotto ulteriore documentazione CP_1
(Verbale assembleare del 12/09/2024 e conferimento mandato del
18/10/2024 dell'Amministratore all'Avv. S. Barone, a norma dell'art. 1131 c.c.)…” fissava l'udienza del 20.12.2024 per la comparizione in contraddittorio delle parti.
La causa veniva poi rinviata per consentire a parte attrice di controdedurre;
all'esito di detta udienza il Giudicante si riservava di provvedere.
Con ordinanza emessa il 16.04.2025, ritenuto di dover decidere preliminarmente sull'eccezione di difetto di mandato della difesa del
, il Giudicante rinviava la causa all'udienza del Controparte_1
30.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 30.05.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni sul punto e discutevano la causa, che veniva decisa con sentenza parziale ex art.281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione dell'attore di difetto di mandato difensivo del convenuto
è infondata e dev'essere rigettata. Controparte_1
Vi è in atti procura speciale alle liti del 12.07.2022, sul presupposto di deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferimento dello specifico incarico) n. 01 del 30.05.2022, approvata con 5 condomini favorevoli (per 606,261 millesimi), 1 solo contrario (per 133,440 millesimi) e 1 astenuto (per 75,581 millesimi), nel rispetto delle norme di cui all'art. 1136 c.c., e mai impugnata ex art. 1137 c.c. entro il perentorio termine di giorni 30, sicché definitivamente valida ed efficace.
Vi è ancora procura speciale alle liti del 25.05.2023, sul presupposto di nuova deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma dello specifico incarico) n. 02 del 27.04.2023, approvata con 4 condomini favorevoli (per 398,654 millesimi), 1 contrario (per
133,440 millesimi) e 1 astenuto (per 119,241 millesimi), al dichiarato fine di dare “…continuità alla difesa…”, e mai impugnata ex art. 1137
c.c. entro il perentorio termine di giorni 30, sicché, quantunque contestata nel presente giudizio da parte attrice con la propria eccezione di difetto di mandato, anch'essa è ormai divenuta definitivamente valida ed efficace, oltre che obbligatoria per tutti i condomini, ivi compreso il condomino e odierno attore
[...] peraltro presente al momento della sua Parte_1 assunzione, come risulta dal relativo Verbale assembleare.
A tale specifico proposito trova pertinente applicazione il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni
Unite, con la Sentenza n. 4806 del 07.03.2005, con cui, nel delineare la distinzione tra le ipotesi di nullità e di annullabilità delle deliberazioni condominiali, si afferma testualmente che: “…debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere…adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale…che se non vengono impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 3, c.c….sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al condominio…”.
Tale principio di diritto è stato, poi, ribadito e confermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione - sempre a Sezioni Unite – con la
Sentenza n. 9839 del 14.04.2021.
Valida ed efficace deve, dunque, essere considerata la deliberazione assembleare di che trattasi, nei termini e per le ragioni in fatto ed in diritto di cui innanzi.
Vi è in atti Procura speciale alle liti, anche in rinnovazione, del
10.07.2024, sul presupposto di deliberazione assembleare in seconda convocazione (di conferma/ratifica dello specifico incarico)
n. 01 del 01.07.2024, approvata con 6 condomini favorevoli (per
681,842 millesimi), 1 solo contrario (per 133,440 millesimi) e 0 astenuti (per 0,000 millesimi), nel rispetto delle norme di cui all'art. 1136 c.c., e di deliberazione assembleare in seconda convocazione
(di conferma/ratifica dello specifico incarico) n. 01 del 12.09.2024, approvata con 5 condomini favorevoli (per 517,895 millesimi), 2 contrari (per 272,196 millesimi) e 0 astenuti (per 0,000 millesimi), nel rispetto, ancora una volta, delle norme di cui all'art. 1136 c.c..
Per quanto riguarda le predette delibere l'attore sostiene che, qualunque eventuale o possibile sanatoria ex tunc, per come già operata o per come richiesta al Giudice ex art. 182 cpc, non è percorribile allo stato, anche per il sopravvenuto e conclamato stato conflittuale di interessi dei suddetti condomini, indispensabili invece per il raggiungimento del quorum di votanti richiesto dall'art. 1136 cc e da tutta la disciplina in materia.
In proposito occorre rilevare che le maggioranze necessarie per approvare le Delibere sono sempre inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, ai fini sia del quorum costitutivo che di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (ma non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (Cass. n. 19131 del 2015; Cass. n. 1201 del 2002).
In ogni caso la piena validità e legittimità del mandato difensivo del conferito all'Avv. Silvio Barone resta comunque Controparte_1 radicata alle deliberazioni assembleari del 30.05.2022 e del
27.04.2023, per non essere state mai impugnate ex art. 1137 c.c. e, quindi, definitivamente valide ed efficaci, nonché alle corrispondenti
Procure speciali del 12.07.2022 e del 25.05.2023.
Vi è peraltro in atti procura speciale alla lite di conferimento in rinnovazione e di conferma e ratifica del 18.10.2024, rilasciata “motu proprio” dall'Amministratore in carica del , Dott. Controparte_1
con Comunicazione a tutti i condomini ex art. 1131 Controparte_5
c.c., a mezzo PEC di pari data.
L'attore sostiene che anche tale conferimento è illegittimo, in quanto esso esorbita dalle attribuzioni di rappresentanza legale e processuale dell'Amministratore di cui all'art. 1131 c.c.
Tale rilievo è infondato.
Nel caso di che trattasi, nell'oggetto del giudizio sono ricomprese domande tipicamente rientranti nell'ambito della gestione condominiale, quale, per l'appunto, l'impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione n. 03 approvata dall'Assemblea del CP_1
in data 30.03.2022, in ordine alla manutenzione straordinaria
[...] dei lastrici solari, con approvazione e ripartizione della relativa spesa a norma dell'art. 1126 c.c.
Sul punto trova applicazione il consolidato principio di diritto da ultimo sancito ex plurimis dalla Suprema Corte di Cassazione - Seconda
Sezione con la Sentenza n. 23550 del 27.10.2020, secondo cui:
“L'amministratore di condominio può resistere all'impugnazione di ogni delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, tenuto conto dei poteri demandatigli dall'art. 1131 c.c., giacché
l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni tipicamente proprie dello stesso amministratore”.
Orbene, in ragione di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, dev'essere dichiarata la validità e legittimità del mandato difensivo conferito dal all'Avv. Silvio Barone. Controparte_1 Spese al definitivo
PTM
Il Giudice Onorario, non definitivamente e parzialmente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 con atto di citazione in riassunzione del 21.02.2023:
- rigetta l'eccezione attorea di difetto del mandato difensivo conferito dal , in persona dell'Amministratore p.t., all'Avv. Controparte_1
Silvio Barone;
- spese al definitivo;
- dispone per il prosieguo della causa come da ordinanza contestuale che si allega.
Così deciso in Lecce, 30.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)