TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14581 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, Dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 11194 del ruolo generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281-quinquies co. 1 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), per essa quale mandataria ( c. f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, giusta procura in calce all'atto di P.IVA_2 citazione
ATTORE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di trustee del Controparte_2 C.F._2
DE ON ST (C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Dafne Bianchi P.IVA_3
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria conferimento in trust di bene immobile ipotecato.
CONCLUSIONI
− Per l'attore:
Dichiarare l'inefficacia, nei confronti di e sino alla concorrenza delle proprie e Parte_1 complessive ragioni creditorie per come vantate ed in premessa specificate e nei limiti dei diritti in testa al sig. (C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1 residente in [...]N. 149 - Scala: d - Interno: 15 e alla sig.ra
[...]
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
DEI PROMONTORI N. 15 - Scala: B2 - Interno: 20 e del STee del ST DE ON (CF.
) ossia nata a [...] il [...] (C.F.: P.IVA_3 Controparte_2
, ed ivi residente in [...]N. 15 - Scala: B2 - Interno: C.F._2
20, quale appunto STee del ST DE ON (CF. 96435780588), perché compiuto in pregiudizio di tali ragioni creditorie, dell'atto di istituzione di trust del 21 ottobre 2019 per rogito
Notaio Rep. n. 98315 Racc. n. 40635, registrato a Roma 2 in data Persona_1
22.10.2019, trascritto in data 22 ottobre 2019 (n. Reg. Gen. 124866, n. Reg. Part. 87122 ed integrata con trascrizione del 24 ottobre 2019 Reg. Gen. 125221, n. Reg. Part. 87332) ed in virtù del quale è stato costituito in trust l'immobile sito in Comune di Roma, località Ostia Lido, viale dei
Promontori n. 15, facente parte della palazzina “B2”, appartamento posto al quinto piano, distinto con il n. interno 20, composto da 7,5 vani catastali, riportato al NCEU di detto Comune al foglio
1088, particella 415, sub 43, viale dei Promontori n. 15, piano 5, interno 20, scala B, edificio B2, cat. A/2, vani 7,5.
Con espressa riserva, una volta dichiarata l'inefficacia del richiamato atto, di promuovere ogni conducente azione (esecutiva e conservativa).
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
(nota di precisazione delle conclusioni)
− Per la convenuta personalmente e quale trustee del DE ON ST: Controparte_2
Piaccia all'adito Tribunale di Roma, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei motivi sinora svolti: in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda formulata;
in via principale: attesa l'inesistenza degli elementi legittimanti la proposizione dell'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c., rigettare la domanda ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare gli effetti costitutivi dell'atto a rogito notar del 21 ottobre 2019 Rep. 40635 Racc. Persona_1
98315 istitutivo del trust denominato ST DE ON (C.F. ; P.IVA_3
(comparsa di costituzione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (nel prosieguo solo ), a mezzo Pt_1 Parte_1 Pt_1 procuratore speciale (nel prosieguo solo , ha convenuto in giudizio Parte_3 Pt_3 e quest'ultima in proprio e quale trustee del DE ON CP_1 Controparte_2
ST, esponendo che:
-con atto del 5 aprile 2007 a rogito della Dott.ssa , notaio in Roma, era stato Persona_2 concluso un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 600.000 da rimborsarsi in 360 rate mensili tra AN OL di RG s.p.a. e , odierno convenuto;
CP_1
-il credito mutuato era stato garantito da ipoteca iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 il 10 aprile 2007 sul bene immobile sito nel Comune di Roma, località
Ostia Lido, viale dei Promontori n. 15, facente parte della palazzina “B2”, appartamento posto al quinto piano, distinto con il n. interno 20, composto da 7,5 vani catastali, riportato al NCEU di detto Comune al foglio 1088, particella 415, sub 43, cat. A/2;
-detto immobile appariva di proprietà esclusiva di in quanto nell'atto di CP_1 acquisto del 5 aprile 2007 a rogito del medesimo notaio Dott.ssa lo stesso, Persona_2 agendo come unico acquirente del bene, aveva dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni;
già coniuge di era intervenuta nel contratto di mutuo Controparte_2 CP_1 prestando fideiussione sino all'importo di euro 780.000 a garanzia delle obbligazioni di pagamento delle rate in carico al marito;
si è reso inadempiente, non avendo provveduto al pagamento di n. 29 rate di CP_1 ammortamento scadute dal 5 dicembre 2011 al 4 giugno 2014 e, pertanto, in data 4 giugno 2014 il creditore ha comunicato l'intervenuta decadenza dal termine e formalizzato la richiesta di pagamento immediato dell'intero credito vantato, per rate scadute, per capitale residuo e per interessi di mora;
-detto credito nel corso degli anni è stato oggetto di una triplice cessione di crediti in blocco, prima da AN OL di RG s.p.a., originaria mutuante, a UBI Finance s.r.l., come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2010 parte seconda n. 56, dopo da UBI Finance s.r.l. a Unione di Banche Italiane s.p.a., come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2019 parte seconda n. 108, e infine da
Unione di Banche Italiane s.p.a. a , come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Pt_1
Ufficiale del 10 dicembre 2019 parte seconda n. 145. A sua volta con atto dell'11 Pt_1 dicembre 2019 a rogito del Dott. notaio in Albano Sant'Alessandro (BG), ha Persona_3 conferito con procura speciale a i più ampi poteri per l'amministrazione, l'incasso, Pt_3 il recupero e l'escussione di qualunque garanzia accessoria, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti acquisiti;
-successivamente, è stato rilevato da che con atto del 21 ottobre 2019 a rogito dell'Avv. Pt_1
, notaio in Roma, tempestivamente trascritto, gli odierni convenuti Persona_1 avevano costituito un trust, denominato DE ON ST, di cui l'omonimo figlio dei disponenti era stato nominato beneficiario e la madre, nonché odierna convenuta
[...]
era stata nominata trustee. Con il medesimo atto i disponenti avevano conferito in CP_2 dotazione al trust l'immobile per cui è processo, sito in via dei Promontori n. 15 in località Ostia
Lido in Roma, gravato da ipoteca a garanzia del mutuo fondiario;
(dopo aver già notificato due precedenti atti di precetto rimasti privi di ulteriori sviluppi Pt_1 esecutivi) in data 27 aprile 2021 ha notificato al debitore un ulteriore atto di precetto per la somma di euro 456.237,76 oltre interessi sul capitale residuo dal 4 giugno 2019 fino al pagamento, notificandolo anche a in qualità di trustee del DE ON Controparte_2
ST quale terzo esecutato ex art. 603 c.p.c., e successivamente ha notificato e iscritto a ruolo presso l'intestato Tribunale l'atto di pignoramento immobiliare;
-a seguito della relazione notarile ex art. 567 c.p.c. strumentale al processo esecutivo l'odierno attore ha poi appreso che, sebbene al momento dell'acquisto dell'immobile su cui è stata iscritta ipoteca volontaria avesse dichiarato di essere coniugato in regime di CP_1 separazione dei beni, in realtà il regime patrimoniale dei coniugi era quello della comunione legale, di talché al momento della concessione dell'ipoteca il bene era da ritenersi non di proprietà esclusiva del marito, bensì caduto in comunione legale con la coniuge
[...]
CP_2
-poiché l'ipoteca era stata iscritta per l'intero contro il solo ritenuto CP_1 erroneamente unico proprietario, e non pro quota contro entrambi i coniugi, gli sarebbe ora precluso soddisfarsi nei confronti del terzo proprietario sull'intero valore del bene;
-nelle descritte circostanze, risulterebbe quindi interesse dell'odierno attore che sia dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione del bene immobile (consistente nell'istituzione e nel conferimento del cespite nel trust), così che il bene possa considerarsi per il creditore procedente come ancora appartenente alla sfera patrimoniale degli odierni attori e possa essere aggredito esecutivamente per l'intero, atteso che in ragione della fideiussione prestata anche (e non solo il mutuatario ) è da considerarsi Controparte_2 CP_1 debitrice.
Dato atto, quindi, della sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, l'attore ha rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate. Nessuno dei convenuti si è costituito in termini e il Giudice, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 9 settembre 2024 ne ha dichiarato la contumacia e ha confermato quale data della prima udienza il giorno 21 novembre 2024, assegnando i termini ex art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
Si è costituita tardivamente con comparsa di costituzione e risposta del 3 ottobre 2024 la convenuta sia in proprio che in qualità di trustee del DE ON ST. Essa ha Controparte_2 lamentato in via preliminare la carenza di legittimazione processuale del procuratore speciale ad esperire in nome di l'azione de qua, in quanto non rientrante nel potere di Pt_3 Pt_1 rappresentanza conferito. Nella successiva memoria di replica, così come nella comparsa Pt_ conclusionale, la convenuta ha contestato altresì il difetto di legittimazione attiva di sotto il profilo della mancanza di prova che il credito derivante dall'originario rapporto di mutuo fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione in blocco a favore dello stesso attore. Nel merito, la parte ha negato la sussistenza dei presupposti per procedere in revocatoria, ed in particolare l'assenza della scientia damni, avendo ella agito nell'esclusivo interesse del figlio disabile beneficiario del trust e non per arrecare un danno alle ragioni creditorie di controparte.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'udienza di prima comparizione il giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di
[...]
sia in proprio che nella qualità di trustee, e, ritenuta la natura documentale della causa e CP_2 superflue le richieste istruttorie dell'attore (interrogatorio formale dei convenuti), ha rinviato la causa per l'assunzione in decisione all'udienza del 18 settembre 2025, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c. e disponendo trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine per deposito note sostitutive dell'udienza al 18 settembre 2025.
Con ordinanza del 19 settembre 2025 il giudice, lette le note sostitutive, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.
2. Sull'eccepito difetto di legittimazione processuale della Pt_3
In comparsa di costituzione la convenuta ha eccepito che l'azione revocatoria esula dal potere di rappresentanza conferito dalla a trattasi quindi di eccepito difetto di Parte_1 Pt_3 legittimazione processuale del soggetto che ha agito in giudizio in nome e per conto della parte rappresentata. agisce quale mandataria e procuratrice speciale di in forza di procura Pt_3 Parte_1
Pt_ rilasciata da (doc.1 attrice) che ha ad oggetto l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante. La procura comprende ogni tutela in funzione conservativa dei crediti e quindi deve ritenersi estesa anche alle azioni revocatorie.
2. Sulla domanda di dichiarazione di inefficacia dell'atto di istituzione di trust del 21 ottobre 2019 per rogito Notaio Rep. n. 98315 Racc. n. 40635, registrato a Roma 2 in Persona_1 data 22 ottobre 2019
L'attore ha chiesto che sia dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto di istituzione del DE
ON ST e del contestuale atto di conferimento dell'immobile per cui è processo ai sensi dell'art. 2901 c.c., per via del pregiudizio che detti atti avrebbero arrecato alle proprie ragioni creditorie. Il convenuto si è opposto all'avversa domanda, preliminarmente contestando la legittimazione attiva dell'attore a far valere il credito derivante dal mutuo fondiario, di cui non sarebbe stata fornita sufficiente prova, e nel merito lamentando l'insussistenza dei presupposti per agire in via revocatoria.
Il Tribunale ritiene di dover fare applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il quale consente al giudice di esaminare prioritariamente un motivo di merito suscettibile di assicurare una più celere definizione del giudizio anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. Cassazione civile SSUU n. 9936 del 2014 e in senso conforme
Cass. n. 12002/2014; Cass., S.U., n. 23104/2014; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 363/2019) o pure di questioni preliminari o di puro merito che abbiano eguale potenzialità di definizione del giudizio
(cfr. Cassazione civile n. 693 del 2024); pertanto, non si procederà al preventivo esame della questione attinente alla legittimazione attiva della , ossia della titolarità del credito Pt_1 contestata dalla convenuta ( questione preliminare di merito) , come, altrimenti, l'ordine logico delle questioni imporrebbe .
Tanto premesso, in applicazione del su richiamato principio, la domanda attorea deve essere rigettata per mancanza del presupposto dell'eventus damni necessario all'esperimento dell'intrapresa azione revocatoria, cui si ricollega conseguentemente la carenza di interesse ad agire in giudizio con lo strumento processuale selezionato.
L'attore si duole della circostanza che, atteso che l'ipoteca è stata iscritta per l'intero contro il solo benché l'immobile per cui è processo fosse ricompreso nella comunione legale dei CP_1 coniugi, gli sarebbe precluso giovarsi della garanzia reale sull'intero valore del bene. Alla base di tale conclusione riposa la considerazione che non sarebbe stato legittimato ad CP_1 impegnare con l'ipoteca l'intero bene di cui risultava comproprietario insieme alla moglie, alla stregua di quanto senz'altro avverrebbe nel caso di una comunione ordinaria. Il descritto assunto difensivo non è condivisibile, dovendosi fare riferimento nel caso di specie al peculiare statuto regolatorio della comunione legale tra i coniugi e non a quello della comunione ordinaria. Sul punto, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge può disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge, richiesto per gli atti di straordinaria amministrazione dal secondo comma dell'art. 180 c.c., quale negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un mero requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'art.184 c.c., ma che in nessun caso incide sull'efficacia dell'atto (cfr.
Cassazione civile n. 4890 del 2006). Pertanto, mentre nella comunione ordinaria il singolo comunista può disporre della propria quota, ma non dell'intero, nella comunione legale, al contrario, il singolo coniuge non può disporre della quota, ma può disporre dell'intero. Ne discende che, mentre l'atto di disposizione dell'intero bene posto in essere dal singolo comunista è giuridicamente inefficace in quanto compiuto dal non legittimato, quello posto in essere dal coniuge in comunione legale pur senza il necessario consenso dell'altro è efficace, sebbene precario in quanto impugnabile nei termini di cui all'art. 184 c.c.
Ne consegue che, nell'ipotesi in esame, la concessione della garanzia ipotecaria posta in essere dal solo sul bene immobile appartenente alla comunione legale costituisce atto di CP_1 straordinaria amministrazione pienamente efficace e, vista la mancata impugnazione tempestiva da parte del coniuge che non vi aveva partecipato, non più precario, bensì consolidato nei suoi effetti in quanto non più soggetto alla prescritta azione di annullamento.
L'art.2824 c.c. sancisce che “l'iscrizione di una ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo”. E pertanto la convalida del titolo annullabile consente la definitiva consolidazione dell'ipoteca iscritta sulla base di detto titolo con efficacia nel suo grado originario, anche nei confronti di terzi che abbiano acquistato e reso pubblici diritti sul bene ipotecato. Consolidatasi l'ipoteca, infatti, diviene definitiva anche l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, così che il creditore può espropriare, per l'intero (e in via privilegiata) il bene vincolato a garanzia del suo credito.
Ricondotta in tali termini la questione, ben potrebbe il creditore ipotecario, odierno attore, far valere la garanzia reale di cui è titolare sull'intero bene nei riguardi di chiunque vanti su di esso diritti a lui non opponibili, in applicazione delle ordinarie regole sulla trascrizione. In tale prospettiva,
l'esperimento dell'azione revocatoria, la cui finalità pratica è quella di consentire al creditore di aggredire il bene oggetto dell'atto di disposizione pregiudizievole ancorché esso si trovi nella sfera giuridico-patrimoniale del terzo, è rimedio privo di utilità per il creditore ipotecario, il quale, in ragione del diritto di sequela che caratterizza la garanzia reale di cui è titolare, dispone già di siffatta facoltà. Ne discende che, nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901 c.c., sia proprio colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene oggetto dell'atto “revocando”, la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo, visto che la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale, pur sempre, si identifica il cosiddetto eventus damni (cfr. Cassazione civile n. 12121 del 2020).
In altri termini, poiché l'art. 2901 c.c. consente di far dichiarare l'inefficacia degli atti con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore, difetta tale requisito essenziale nel caso in cui il creditore sia già garantito da una ipoteca anteriormente iscritta sul bene oggetto dell'atto per il quale si chiede la revocatoria;
infatti, l'atto dispositivo successivo alla iscrizione di ipoteca non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela nei confronti dei terzi successivamente titolari di diritti sul bene, essendo comunque inefficace rispetto alle sue ragioni creditorie, sicché la dichiarazione ex art. 2901 c.c. costituirebbe una inutile superfetazione (cfr. Cassazione civile n.
7876 del 2023).
Conclusivamente sul punto, difetta un concreto ed attuale interesse ad agire da parte del creditore ipotecario che domandi la revocatoria ex art. 2901 c.c. rispetto ad un atto che involge lo stesso bene oggetto della garanzia reale.
Valutato ciò, non sfugge tuttavia a questo Giudice la circostanza, invero solo laconicamente invocata dall'attore negli scritti difensivi e d'altra parte mai valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità (consolidata sull'inammissibilità dell'azione revocatoria su bene già ipotecato a favore dell'attore), che un certo limitato interesse per il creditore ipotecario ad agire in revocatoria potrebbe residuare nella possibilità di soddisfare con tale azione anche quella componente del credito cui non è esteso l'effetto dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2855 c.c. Detta disposizione consente di collocare nello stesso grado del credito ipotecario iscritto anche gli interessi dovuti, ma limitatamente, per quelli corrispettivi, alle due annate anteriori a quella in corso al giorno del pignoramento e, per quelli moratori, a quanto maturato dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento fino alla data della vendita e solo nella misura legale
(cfr. Cassazione civile n. 4927 del 2018). Per il soddisfacimento delle altre voci escluse dalla disposizione in questione al creditore ipotecario è precluso far valere la garanzia reale e il connesso diritto di prelazione e di sequela, di talché dette partite sono da qualificarsi alla stregua di componenti chirografarie del credito. Nel caso in esame, l'odierno attore una volta fatta valere in sede esecutiva la garanzia ipotecaria nei confronti del terzo espropriato, da identificarsi con il trustee del DE ON ST, non potrebbe soddisfarsi sul bene che ne forma oggetto anche per tale componente chirografaria, per via dell'operatività della segregazione patrimoniale tipica dell'istituto del trust;
diversamente, detto bene rimarrebbe aggredibile anche in relazione a tali poste a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, la quale, a prescindere dalla natura privilegiata del credito, comporta per il solo creditore, attraverso una sorta di fictio iuris, l'inefficacia dell'atto dispositivo con conseguente persistenza (fittizia) del bene nel patrimonio del debitore.
Siffatta puntualizzazione, sia pur necessaria per perimetrare con la dovuta precisione i termini della questione, non è tuttavia di per sé idonea ad alterare le conclusioni raggiunte sulla ritenuta carenza di interesse dell'odierno attore ad agire in revocatoria, le quali devono essere confermate.
L'attore si è infatti limitato ad operare uno scarno riferimento alla componente chirografaria del credito, omettendo di darne una compiuta ed esaustiva quantificazione che invece sarebbe stata necessaria al fine di valutare in termini concreti l'entità del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle proprie ragioni. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'attore che agisce in revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare, oltre alla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e al mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto, anche la consistenza del credito vantato (cfr. Cassazione civile n. 11296 del 2025, sebbene con riferimento al caso della revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare). La sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, l'esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa (cfr. Cassazione civile n. 16819 del 2024).
Tale analisi risulta del tutto preclusa nel caso di specie, avendo l'attore omesso di fornire sufficienti dettagli circa la consistenza della componente chirografaria del credito per la quale residuerebbe astrattamente l'interesse ad agire in revocatoria.
Questo Tribunale riconosce che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in applicazione di un principio ormai consolidato, che ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida, esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria;
né si intende negare che l'art. 2901 c.c. è stato inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cassazione civile n. 16819 del 2024).
Tuttavia, il necessario confronto con i richiamati approdi giurisprudenziali non autorizza a pervenire ad una concezione del credito estesa al punto da abilitare all'esperimento dell'actio pauliana sulla base di una ragione che appaia, non già meramente imprecisa o controversa, bensì assolutamente indefinita nel suo ammontare per l'organo giudicante, siccome l'attore abbia omesso di fornirne una quanto meno abbozzata consistenza. Tale prudenza si rende necessaria in considerazione che l'individuazione dell'eventus damni deve avvenire secondo modalità che assicurino un punto di equilibrio tra l'esigenza del creditore di vedere conservata la garanzia patrimoniale generica e la salvaguardia dei diritti di libertà del debitore, in quanto l'azione revocatoria costituisce uno strumento a tutela delle ragioni creditorie di forte impatto sull'autonomia privata (cfr. Cassazione civile n. 9970 del 2008). In buona sostanza, il diritto alla base dell'azione revocatoria e il pregiudizio alle concrete possibilità di soddisfarlo, quali presupposti essenziali dell'azione, devono avere dei contorni chiari ed essere sufficientemente identificati, quantitativamente e qualitativamente, non potendosi fondare l'azione su una pretesa meramente accennata, attraverso un'istanza priva di un reale sforzo connotativo di tale pregiudizio e dal sapore quasi esplorativo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore stante il rigetto della domanda. Esse si liquidano in base al criterio del disputatum dovendosi il valore della causa individuare nell'importo di euro 456.237,76, pari al credito per il quale l'attore ha agito in revocatoria;
dette spese si quantificano nei riguardi della convenuta sia in Controparte_2 proprio sia nella qualità di trustee del DE ON ST, da considerarsi come un'unica parte per via dell'unitarietà delle difese svolte, applicando i parametri minimi, in ragione della natura documentale della causa, del deposito di una sola memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.p. (la n. 3)
e di una sola comparsa conclusionale senza precisazione delle conclusioni né replica;
non può essere pronunciata condanna alle spese di lite in favore del contumace poiché CP_1 questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda di dichiarazione dell'inefficacia nei confronti di Parte_1 dell'atto di istituzione di trust del 21 ottobre 2019 per rogito Notaio Persona_1
Rep. n. 98315 Racc. n. 40635, registrato a Roma 2 in data 22 ottobre 2019,
[...] trascritto in data 22 ottobre 2019 (n. Reg. Gen. 124866, n. Reg. Part. 87122 ed integrata con trascrizione del 24 ottobre 2019 Reg. Gen. 125221, n. Reg. Part. 87332);
2) Condanna e per essa la mandataria al pagamento in favore Parte_1 Parte_3 della convenuta sia in proprio sia nella qualità di trustee del DE Controparte_2
ON ST, delle spese processuali del presente giudizio liquidate complessivamente in
€ 11.229 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Tronci
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Pierluigi Tortorella. CP_3